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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 7 aprile 2022

Cassazione n. 40832/2022

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

LIBERTA di NAPOLIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Il P.G. conclude chiedendo l'inammissibilità del ricorso. udito il difensore E' presente l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] del foro di NAPOLI in difesa di [OSCURATO:PERSONA] che conclude chiedendo l'accoglimento dei motivi di ricorso. '1 [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO

1. Il Tribunale di Napoli, costituito ai sensi dell'art.310 cod.proc.pen., con la decisione emessa in data 7 aprile 2022 ha accolto l'appello del PM avverso il provvedimento con cui il GIP - in data 8 ottobre 2021 - ha sostituito la misura della custodia cautelare in carcere - nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] - con quella degli arresti domiciliari. 1.1 [OSCURATO:PERSONA] è raggiunta da condanna in primo grado per la partecipazione ad associazione di stampo mafioso.

Da qui, secondo il Tribunale, la presunzione assoluta di adeguatezza della misura della custodia in carcere che - in presenza di esigenze cautelari - non consente la graduazione della misura nel corso del procedimento.

2. Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione - a mezzo del difensore - [OSCURATO:PERSONA], deducendo erronea applicazione di legge e vizio di motivazione. 2.1 Il ricorrente sostiene che la decisione emessa dal GIP si basava su una profonda rivalutazione delle esigenze cautelari che aveva condotto - in sostanza - ad una delibazione di insussistenza delle medesime o comunque di sopravvenuta adeguatezza della misura meno afflittiva.

3. Il ricorso va dichiarato inammissibile per la manifesta infondatezza dei motivi addotti. 3.1 Ed invero la valutazione espressa dal GIP nella decisione oggetto di riforma non è (e non poteva essere, data la permanente restrizione di libertà) di insussistenza delle esigenze cautelari, ma di 'affievolimento' delle medesime.

Da ciò deriva - in diritto - che l'unica misura adeguata resta, in forza della esplicita previsione di legge di cui all'art.275 comma 3 cod.proc.pen. - quella della custodia in carcere, in rapporto al titolo di reato (tra le molte v.

Sez.

I n. 3776 del 28.10.2015, dep.2016, rv 266066) .

La presunzione assoluta di adeguatezza è infatti immanente all'intero procedimento, sicchè solo in presenza di una valutazione di sopravvenuta carenza di esigenze cautelari può essere rimosso il vincolo de libertate.Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue di diritto la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento a favore della cassa delle ammende di una sanzione pecuniaria che pare congruo determinare in euro tremila, ai sensi dell' art. 616 cod. proc. pen..

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 28 reg.esec. cod.proc.pen.

Così deciso in data 21 lu

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA di NAPOLIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Il P.G. conclude chiedendo l'inammissibilità del ricorso. udito il difensore E' presente l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] del foro di NAPOLI in difesa di [OSCURATO:PERSONA] che conclude chiedendo l'accoglimento dei motivi di ricorso. '1 [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO 1. Il Tribunale di Napoli, costituito ai sensi dell'art.310 cod.proc.pen., con la decisione emessa in data 7 aprile 2022 ha accolto l'appello del PM avverso il provvedimento con cui il GIP - in data 8 ottobre 2021 - ha sostituito la misura della custodia cautelare in carcere - nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] - con quella degli arresti domiciliari. 1.1 [OSCURATO:PERSONA] è raggiunta da condanna in primo grado per la partecipazione ad associazione di stampo mafioso. Da qui, secondo il Tribunale, la presunzione assoluta di adeguatezza della misura della custodia in carcere che - in presenza di esigenze cautelari - non consente la graduazione della misura nel corso del procedimento. 2. Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione - a mezzo del difensore - [OSCURATO:PERSONA], deducendo erronea applicazione di legge e vizio di motivazione. 2.1 Il ricorrente sostiene che la decisione emessa dal GIP si basava su una profonda rivalutazione delle esigenze cautelari che aveva condotto - in sostanza - ad una delibazione di insussistenza delle medesime o comunque di sopravvenuta adeguatezza della misura meno afflittiva. 3. Il ricorso va dichiarato inammissibile per la manifesta infondatezza dei motivi addotti. 3.1 Ed invero la valutazione espressa dal GIP nella decisione oggetto di riforma non è (e non poteva essere, data la permanente restrizione di libertà) di insussistenza delle esigenze cautelari, ma di 'affievolimento' delle medesime. Da ciò deriva - in diritto - che l'unica misura adeguata resta, in forza della esplicita previsione di legge di cui all'art.275 comma 3 cod.proc.pen. - quella della custodia in carcere, in rapporto al titolo di reato (tra le molte v. Sez. I n. 3776 del 28.10.2015, dep.2016, rv 266066) . La presunzione assoluta di adeguatezza è infatti immanente all'intero procedimento, sicchè solo in presenza di una valutazione di sopravvenuta carenza di esigenze cautelari può essere rimosso il vincolo de libertate.Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue di diritto la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento a favore della cassa delle ammende di una sanzione pecuniaria che pare congruo determinare in euro tremila, ai sensi dell' art. 616 cod. proc. pen.. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 28 reg.esec. cod.proc.pen. Così deciso in data 21 lu
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