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Corte di giustizia UEsentenzaSezione I

Corte di giustizia UE/1991

ECLI:EU:C:1991:471
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

61991CJ0019_IT

[OSCURATO:PERSONA] causa C-19/91, Commissione delle Comunità europee, rappresentata dal sig. [OSCURATO:PERSONA], membro del servizio giuridico, in qualità di agente, con domicilio eletto in Lussemburgo presso il sig. [OSCURATO:PERSONA], rappresentante del servizio giuridico, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], ricorrente, contro [OSCURATO:PERSONA] del Belgio, rappresentato dal sig.

J. Devadder, consigliere presso il ministero degli Affari esteri, del Commercio con l' estero e della Cooperazione allo sviluppo, con domicilio eletto in Lussemburgo presso l' ambasciata del Belgio, 4, rue des Girondins, résidence Champagne, convenuto, avente ad oggetto il ricorso diretto a far dichiarare che, non avendo dato esecuzione alla sentenza emessa dalla Corte di giustizia il 24 maggio 1988 nella causa 307/86, Commissione / Belgio (Racc. pag. 2677), relativa alla trasposizione nel diritto belga della direttiva del Consiglio 4 ottobre 1982, 82/714/CEE, che fissa i requisiti tecnici per le navi della navigazione interna, il [OSCURATO:PERSONA] del Belgio è venuto meno agli obblighi incombentigli ai sensi del Trattato CEE, e in particolare dell' art. 171 di questo,

LA CORTE,

composta dai signori O. Due, presidente, [OSCURATO:PERSONA], R. Joliet e P.J.G. Kapteyn, presidenti di sezione, G.F. Mancini, C.N. Kakouris, G.C. [OSCURATO:PERSONA], M. Díez de Velasco e J.L. Murray, giudici, (motivazione non riprodotta) dichiara e statuisce:

[OSCURATO:PERSONA]

1) [OSCURATO:PERSONA] del Belgio, non avendo adottato i provvedimenti necessari per l' esecuzione della sentenza della Corte di giustizia 24 maggio 1988, è venuto meno agli obblighi incombentigli ai sensi dell' art. 171 del Trattato CEE. 2) [OSCURATO:PERSONA] del Belgio è condannato alle spese.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
61991CJ0019_IT [OSCURATO:PERSONA] causa C-19/91, Commissione delle Comunità europee, rappresentata dal sig. [OSCURATO:PERSONA], membro del servizio giuridico, in qualità di agente, con domicilio eletto in Lussemburgo presso il sig. [OSCURATO:PERSONA], rappresentante del servizio giuridico, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], ricorrente, contro [OSCURATO:PERSONA] del Belgio, rappresentato dal sig. J. Devadder, consigliere presso il ministero degli Affari esteri, del Commercio con l' estero e della Cooperazione allo sviluppo, con domicilio eletto in Lussemburgo presso l' ambasciata del Belgio, 4, rue des Girondins, résidence Champagne, convenuto, avente ad oggetto il ricorso diretto a far dichiarare che, non avendo dato esecuzione alla sentenza emessa dalla Corte di giustizia il 24 maggio 1988 nella causa 307/86, Commissione / Belgio (Racc. pag. 2677), relativa alla trasposizione nel diritto belga della direttiva del Consiglio 4 ottobre 1982, 82/714/CEE, che fissa i requisiti tecnici per le navi della navigazione interna, il [OSCURATO:PERSONA] del Belgio è venuto meno agli obblighi incombentigli ai sensi del Trattato CEE, e in particolare dell' art. 171 di questo, LA CORTE, composta dai signori O. Due, presidente, [OSCURATO:PERSONA], R. Joliet e P.J.G. Kapteyn, presidenti di sezione, G.F. Mancini, C.N. Kakouris, G.C. [OSCURATO:PERSONA], M. Díez de Velasco e J.L. Murray, giudici, (motivazione non riprodotta) dichiara e statuisce: [OSCURATO:PERSONA] 1) [OSCURATO:PERSONA] del Belgio, non avendo adottato i provvedimenti necessari per l' esecuzione della sentenza della Corte di giustizia 24 maggio 1988, è venuto meno agli obblighi incombentigli ai sensi dell' art. 171 del Trattato CEE. 2) [OSCURATO:PERSONA] del Belgio è condannato alle spese.
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