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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 38959/2022

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: L'[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/06/2020 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] D'AGOSTINI; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Messina, con sentenza del 24 giugno 2020, ha confermato la decisione del Tribunale di Messina, in data 28 novembre 2018, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA]Acqua, condannato per il reato di truffa in concorso.

Considerato che il ricorso, con il quale si contesta la violazione di legge ed il vizio di motivazione in relazione agli artt. 192, 533 e 544 cod. proc. pen., è privo del requisito di specificità prescritto a pena di inammissibilità dall'art. 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., in relazione all'art. 581, lett. d), cod. proc. pen., in quanto, a fronte di precise argomentazioni con le quali i motivi di appello sono stati disattesi (si veda, in particolare, pag. 3 ove la Corte territoriale, alla luce delle dichiarazioni testimoniali, motiva in ordine alla palese mala fede dell'imputato e della donna che lo accompagnava), si prospettano deduzioni generiche senza l'indicazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto a sostegno della richiesta, proponendosi nel contempo una nuova valutazione delle risultanze acquisite, attraverso una diversa ricostruzione storica dei fatti, non consentita in questa sede; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti; P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 27 settembre

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: L'[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/06/2020 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] D'AGOSTINI; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Messina, con sentenza del 24 giugno 2020, ha confermato la decisione del Tribunale di Messina, in data 28 novembre 2018, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA]Acqua, condannato per il reato di truffa in concorso. Considerato che il ricorso, con il quale si contesta la violazione di legge ed il vizio di motivazione in relazione agli artt. 192, 533 e 544 cod. proc. pen., è privo del requisito di specificità prescritto a pena di inammissibilità dall'art. 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., in relazione all'art. 581, lett. d), cod. proc. pen., in quanto, a fronte di precise argomentazioni con le quali i motivi di appello sono stati disattesi (si veda, in particolare, pag. 3 ove la Corte territoriale, alla luce delle dichiarazioni testimoniali, motiva in ordine alla palese mala fede dell'imputato e della donna che lo accompagnava), si prospettano deduzioni generiche senza l'indicazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto a sostegno della richiesta, proponendosi nel contempo una nuova valutazione delle risultanze acquisite, attraverso una diversa ricostruzione storica dei fatti, non consentita in questa sede; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 27 settembre
Sentenza Cassazione n. 38959/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris