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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 1 febbraio 2025

Cassazione n. 21627/2026

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forza di procuraspeciale in atti dall’avv. [OSCURATO:PERSONA]– ricorrente –controAGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro temporerappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato come perlegge- controricorrente -avverso la sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di secondogrado della Toscana n. 101/02/2025, depositata in data 31/01/2025Cons.

Est. [OSCURATO:PERSONA] - 1Numero registro generale 15113/2025Numero sezionale 4222/2026Numero di raccolta generale 21627/2026Data pubblicazione 24/06/2026udita la relazione della causa svolta nell’adunanza camerale del15/05/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]Ricevuta la notifica della cartella di pagamento qui impugnata, lasocietà contribuente proponeva ricorso avverso l’atto con cui venivarichiesto il pagamento dell’IVA relativa all’anno d’imposta 2018,deducendo vizi di motivazione, l’illegittimità del controlloautomatizzato e sostenendo che l’omissione delle dichiarazioni noncomportava la perdita del credito IVA.Nel giudizio di primo grado il ricorso veniva respinto, concompensazione delle spese.Avverso tale decisione la società proponeva appello, lamentandol’omesso esame dei motivi preliminari, la nullità della sentenza e dellacartella per violazione dell’art. 54-bis del d.P.R. n. 633 del 1972,nonché l’erronea applicazione delle norme in tema di detrazionedell’IVA.

L’Agenzia delle Entrate si costituiva sostenendo la legittimitàdell’operato e ribadendo che il credito era stato correttamentedisconosciuto in quanto non esercitato entro il termine biennaleprevisto dalla normativa.

La Corte rilevava che la cartella traeva origineda un controllo automatizzato fondato sulle dichiarazioni rese dallacontribuente e che l’obbligo di motivazione risultava assolto medianteil richiamo alle stesse, anche in considerazione della preventivacomunicazione di irregolarità.

Riteneva, inoltre, che il credito IVA fossestato legittimamente disconosciuto, poiché non indicato nelledichiarazioni per più annualità e recuperato solo mediantedichiarazione integrativa ultrannuale, oltre il termine previsto perl’esercizio del diritto alla detrazione.

Accertava, pertanto, la decadenzadella contribuente dal diritto alla detrazione e concludeva per il rigettoCons.

Est. [OSCURATO:PERSONA] - 2Numero registro generale 15113/2025Numero sezionale 4222/2026Numero di raccolta generale 21627/2026Data pubblicazione 24/06/2026dell’appello, compensando le spese del grado in ragione dellacomplessità della normativa applicabile.Ricorre a questa Corte la società contribuente con atto affidato aquattro motivi di censura che illustra con memoria.Resiste con controricorso l’Agenzia delle Entrate.RAGIONI DELLA DECISIONECon il primo motivo si denuncia la violazione dell’art. 7 della L.n. 212 del 2000 e dell’art. 54-bis del d.P.R. n. 633 del 1972,sostenendo che la cartella di pagamento è priva di una realemotivazione, poiché si limita a richiamare il controllo automatizzatosenza spiegare le ragioni per cui viene disconosciuto il credito IVAindicato in dichiarazione.

Si afferma che l’Ufficio ha operato unasostanziale rettifica dei dati dichiarati, che richiedeva una motivazionespecifica, non surrogabile dalle controdeduzioni difensive.Il motivo è infondato.Questa Corte è ferma da tempo nel ritenere (tra molte, Cass.n. 21804/2017; Cass. n. 19498/2020) che in tema di riscossione delleimposte, sebbene in via generale la cartella di pagamento, che nonsegua uno specifico atto impositivo già notificato al contribuente, macostituisca il primo ed unico atto con il quale l'ente impositore esercitala pretesa tributaria, debba essere motivata alla stregua di un attopropriamente impositivo, tale obbligo di motivazione deve esseredifferenziato a seconda del contenuto prescritto per ciascuno tipo diin seguito a liquidazione effettuata in base alle dichiarazioni rese dalcontribuente ai sensi degli artt. 36 bis del d.P.R. n. 600 del 1973 e 54bis del d.P.R. n. 633 del 1972, l'obbligo di motivazione può essereassolto mediante il mero richiamo a tali dichiarazioni perché, essendoCons.

Est. [OSCURATO:PERSONA] - 3Numero registro generale 15113/2025Numero sezionale 4222/2026Numero di raccolta generale 21627/2026Data pubblicazione 24/06/2026il contribuente già a conoscenza delle medesime, non è necessario chesiano indicati i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche della pretesa.Nella fattispecie, peraltro, alla luce della lettura della cartella –diligentemente prodotta a questa Corte – si evince la presenza in essadi elementi sufficienti a garantire al contribuente di comprendere econtestare le ragioni del recupero da essa veicolato.Con il secondo motivo si deduce la violazione dell’art. 54-bis deld.P.R. n. 633 del 1972 sotto un diverso profilo, rilevando che il controlloautomatizzato è applicato a un’annualità diversa da quella cui il creditosi riferisce.

Si sostiene che, essendo il credito indicato nelladichiarazione relativa al 2017, l’Ufficio avrebbe dovuto svolgere ilcontrollo su tale annualità, non potendo legittimamente recuperare ilcredito attraverso il controllo della dichiarazione 2018.Con il terzo motivo si lamenta la violazione e falsa applicazionedell’art. 19 del d.P.R. n. 633 del 1972, in relazione all’art. 8, comma 3,del d.P.R. n. 322 del 1998, affermandosi che non si è verificata alcunadecadenza dal diritto alla detrazione.

Si sostiene che il diritto alladetrazione sorge e viene esercitato nell’anno di formazione del credito,che nel caso di specie è l’anno 2011, e che l’omessa presentazione delledichiarazioni negli anni successivi non può determinare la perdita di undiritto già acquisito.Con il quarto motivo si deduce ancora la violazione dell’art. 19del d.P.R. n. 633 del 1972, censurando la decisione nella parte in cuinega al contribuente il diritto di contestare in sede contenziosa lapretesa tributaria.

Si afferma che, anche in presenza di contestazionisulla detrazione, il contribuente conserva il diritto di opporsi allacartella di pagamento, allegando e provando fatti e circostanze cheincidono sull’esatto rapporto d’imposta, secondo i principi affermatidalla giurisprudenza di Legittimità.Cons.

Est. [OSCURATO:PERSONA] - 4Numero registro generale 15113/2025Numero sezionale 4222/2026Numero di raccolta generale 21627/2026Data pubblicazione 24/06/2026I ridetti tre motivi, tutti appuntati sulla legittimità sostanziale delriconoscimento del credito, che andrebbe comunque riconosciuto alcontribuente, possono trattarsi congiuntamente e si rivelano infondati.La questione che si pone - vale a dire la possibilità per ilcontribuente di far valere il credito iva maturato nel caso di omessapresentazione della dichiarazione - è stata affrontata e decisa dallesezioni unite (Cass. Sez.

Un. n. 17757/2016) che hanno fissato ilprincipio secondo il quale «la neutralità dell'imposizione armonizzatasul valore aggiunto comporta che, pur in mancanza di dichiarazioneannuale per il periodo di maturazione, l'eccedenza d'imposta, che risultida dichiarazioni periodiche e regolari versamenti per un anno e siadedotta entro il termine previsto per la presentazione delladichiarazione relativa al secondo anno successivo a quello in cui ildiritto è sorto, va riconosciuta dal giudice tributario se il contribuenteabbia rispettato tutti i requisiti sostanziali per la detrazione; in tal caso,nel giudizio d'impugnazione della cartella emessa dal Fisco a seguito dicontrollo formale automatizzato non può essere negato il diritto alladetrazione se sia dimostrato in concreto, ovvero non sia controverso,che si tratti di acquisti compiuti da un soggetto passivo d'imposta,assoggettati ad IVA e finalizzati ad operazioni imponibili» (conf.

Cass.n. 1627/2017; Cass. n. 4392/2018).Questa Corte, nella massima composizione nomofilattica (propriocon Cass. Sez.

Un. n. 17758/2016) ha affermato in termini il seguentecorrelato principio di diritto "in caso di omessa presentazione delladichiarazione annuale IVA, è consentita l'iscrizione a ruolo dell'impostadetratta e la consequenziale emissione di cartella di pagamento,potendo il fisco operare, con procedure automatizzate, un controlloformale che non tocchi la posizione sostanziale della parte contribuentee sia scevro da profili valutativi e/o estimativi nonché da atti di indaginediversi dal mero raffronto con dati ed elementi dell'anagrafe tributaria,Cons.

Est. [OSCURATO:PERSONA] - 5Numero registro generale 15113/2025Numero sezionale 4222/2026Numero di raccolta generale 21627/2026Data pubblicazione 24/06/2026ai sensi degli artt. 54-bis e 60 del d.P.R. n. 633 del 1972, fatta salva,nel successivo giudizio di impugnazione della cartella, l'eventualedimostrazione, a cura del contribuente, che la deduzione d'imposta,eseguita entro il termine previsto per la presentazione delladichiarazione relativa al secondo anno successivo a quello in cui ildiritto è sorto, riguardi acquisti fatti da un soggetto passivo d'imposta,assoggettati ad IVA e finalizzati ad operazioni imponibili.Il contribuente, pertanto, può portare in detrazione l'eccedenzad'imposta anche in assenza della dichiarazione annuale finale (e fino alsecondo anno successivo a quello in cui è sorto il diritto) purché sianorispettati i requisiti sostanziali per poter fruire della detrazione.

Lasussistenza di tali requisiti esclude difatti la rilevanza dell'assenza diquelli formali, sempre che sia rispettata la cornice biennale previstadall'art. 19 del d.P.R. n. 633 del 1972 per l'esercizio del diritto didetrazione (secondo le precisazioni espresse, in particolare, da Cass.n. 14767/2015, confermate, tra varie, da Cass. n. 5401/2017).Nel presente caso, la sentenza di merito ha accertato che “èpacifico che il credito Iva di cui si discute è stato riportato dalla societàImmobiliare [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. fino al [OSCURATO:PERSONA] 2012, relativoall’anno di imposta 2011 (unico modello di dichiarazione presente inAnagrafe Tributaria) presentato in data 28.02.2012, nel quadro VX, manon è stato indicato nelle cinque dichiarazioni successive (risultanoomesse le dichiarazioni relative agli anni di imposta 2012, 2013, 2014,2015 e 2016).

Pertanto, l’odierna ricorrente è decaduta dal diritto alladetrazione, essendo al di fuori della cornice biennale previstadall’articolo 19 del D.p.r. n. 633 del 1972 per l’esercizio a pena didecadenza del diritto alla detrazione Iva”.In applicazione quindi dei ridetti principi, il giudice di merito haverificato il rispetto della cornice biennale e all’esito di taleCons.

Est. [OSCURATO:PERSONA] - 6Numero registro generale 15113/2025Numero sezionale 4222/2026Numero di raccolta generale 21627/2026Data pubblicazione 24/06/2026accertamento – risultato negativo - ha correttamente ritenutodecaduta la contribuente.Né vale argomentare che, essendo stato il credito già riportatonella dichiarazione relativa all’anno 2017, l’Amministrazione finanziarianon avrebbe potuto recuperarlo in sede di controllo formale relativoalla dichiarazione concernente l’anno 2018.

Invero, il semplice riportodi un credito senza che l’imposta venga anche compensata potrebbecomportare la possibilità di una sua contestazione, ma non certol’emissione di una cartella di pagamento volta ad un recuperod’imposta inesistente.

Correttamente, pertanto, la cartella dipagamento è stata emessa a seguito della intervenuta compensazionedel credito con la dichiarazione relativa all’anno 2018.L’infondatezza dei motivi determina il rigetto del ricorso.Le spese di lite sono liquidate secondo la soccombenza.

P.Q.Mrigetta il ricorso; condanna parte ricorrente al pagamento dellespese processuali in favore di parte contro ricorrente che liquida in euro5.900,00, oltre alle spese prenotate a debito.Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del d.p.r. n. 115 dei 2002,inserito dall'art. 1, comma 17 della L. n. 228 del 2012, si dà atto dellasussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da partedella ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificatopari a quello dovuto per il ricorso a norma del comma 1-bis, dello stessoart. 13, se dovuto.Così deciso in Roma, il 15 maggio 2026.Il PresidenteGiacomo Maria NonnoCons.

Est. [OSCURATO:PERSONA] - 7

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
forza di procuraspeciale in atti dall’avv. [OSCURATO:PERSONA]– ricorrente –controAGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro temporerappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato come perlegge- controricorrente -avverso la sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di secondogrado della Toscana n. 101/02/2025, depositata in data 31/01/2025Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA] - 1Numero registro generale 15113/2025Numero sezionale 4222/2026Numero di raccolta generale 21627/2026Data pubblicazione 24/06/2026udita la relazione della causa svolta nell’adunanza camerale del15/05/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]Ricevuta la notifica della cartella di pagamento qui impugnata, lasocietà contribuente proponeva ricorso avverso l’atto con cui venivarichiesto il pagamento dell’IVA relativa all’anno d’imposta 2018,deducendo vizi di motivazione, l’illegittimità del controlloautomatizzato e sostenendo che l’omissione delle dichiarazioni noncomportava la perdita del credito IVA.Nel giudizio di primo grado il ricorso veniva respinto, concompensazione delle spese.Avverso tale decisione la società proponeva appello, lamentandol’omesso esame dei motivi preliminari, la nullità della sentenza e dellacartella per violazione dell’art. 54-bis del d.P.R. n. 633 del 1972,nonché l’erronea applicazione delle norme in tema di detrazionedell’IVA. L’Agenzia delle Entrate si costituiva sostenendo la legittimitàdell’operato e ribadendo che il credito era stato correttamentedisconosciuto in quanto non esercitato entro il termine biennaleprevisto dalla normativa. La Corte rilevava che la cartella traeva origineda un controllo automatizzato fondato sulle dichiarazioni rese dallacontribuente e che l’obbligo di motivazione risultava assolto medianteil richiamo alle stesse, anche in considerazione della preventivacomunicazione di irregolarità. Riteneva, inoltre, che il credito IVA fossestato legittimamente disconosciuto, poiché non indicato nelledichiarazioni per più annualità e recuperato solo mediantedichiarazione integrativa ultrannuale, oltre il termine previsto perl’esercizio del diritto alla detrazione. Accertava, pertanto, la decadenzadella contribuente dal diritto alla detrazione e concludeva per il rigettoCons. Est. [OSCURATO:PERSONA] - 2Numero registro generale 15113/2025Numero sezionale 4222/2026Numero di raccolta generale 21627/2026Data pubblicazione 24/06/2026dell’appello, compensando le spese del grado in ragione dellacomplessità della normativa applicabile.Ricorre a questa Corte la società contribuente con atto affidato aquattro motivi di censura che illustra con memoria.Resiste con controricorso l’Agenzia delle Entrate.RAGIONI DELLA DECISIONECon il primo motivo si denuncia la violazione dell’art. 7 della L.n. 212 del 2000 e dell’art. 54-bis del d.P.R. n. 633 del 1972,sostenendo che la cartella di pagamento è priva di una realemotivazione, poiché si limita a richiamare il controllo automatizzatosenza spiegare le ragioni per cui viene disconosciuto il credito IVAindicato in dichiarazione. Si afferma che l’Ufficio ha operato unasostanziale rettifica dei dati dichiarati, che richiedeva una motivazionespecifica, non surrogabile dalle controdeduzioni difensive.Il motivo è infondato.Questa Corte è ferma da tempo nel ritenere (tra molte, Cass.n. 21804/2017; Cass. n. 19498/2020) che in tema di riscossione delleimposte, sebbene in via generale la cartella di pagamento, che nonsegua uno specifico atto impositivo già notificato al contribuente, macostituisca il primo ed unico atto con il quale l'ente impositore esercitala pretesa tributaria, debba essere motivata alla stregua di un attopropriamente impositivo, tale obbligo di motivazione deve esseredifferenziato a seconda del contenuto prescritto per ciascuno tipo diin seguito a liquidazione effettuata in base alle dichiarazioni rese dalcontribuente ai sensi degli artt. 36 bis del d.P.R. n. 600 del 1973 e 54bis del d.P.R. n. 633 del 1972, l'obbligo di motivazione può essereassolto mediante il mero richiamo a tali dichiarazioni perché, essendoCons. Est. [OSCURATO:PERSONA] - 3Numero registro generale 15113/2025Numero sezionale 4222/2026Numero di raccolta generale 21627/2026Data pubblicazione 24/06/2026il contribuente già a conoscenza delle medesime, non è necessario chesiano indicati i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche della pretesa.Nella fattispecie, peraltro, alla luce della lettura della cartella –diligentemente prodotta a questa Corte – si evince la presenza in essadi elementi sufficienti a garantire al contribuente di comprendere econtestare le ragioni del recupero da essa veicolato.Con il secondo motivo si deduce la violazione dell’art. 54-bis deld.P.R. n. 633 del 1972 sotto un diverso profilo, rilevando che il controlloautomatizzato è applicato a un’annualità diversa da quella cui il creditosi riferisce. Si sostiene che, essendo il credito indicato nelladichiarazione relativa al 2017, l’Ufficio avrebbe dovuto svolgere ilcontrollo su tale annualità, non potendo legittimamente recuperare ilcredito attraverso il controllo della dichiarazione 2018.Con il terzo motivo si lamenta la violazione e falsa applicazionedell’art. 19 del d.P.R. n. 633 del 1972, in relazione all’art. 8, comma 3,del d.P.R. n. 322 del 1998, affermandosi che non si è verificata alcunadecadenza dal diritto alla detrazione. Si sostiene che il diritto alladetrazione sorge e viene esercitato nell’anno di formazione del credito,che nel caso di specie è l’anno 2011, e che l’omessa presentazione delledichiarazioni negli anni successivi non può determinare la perdita di undiritto già acquisito.Con il quarto motivo si deduce ancora la violazione dell’art. 19del d.P.R. n. 633 del 1972, censurando la decisione nella parte in cuinega al contribuente il diritto di contestare in sede contenziosa lapretesa tributaria. Si afferma che, anche in presenza di contestazionisulla detrazione, il contribuente conserva il diritto di opporsi allacartella di pagamento, allegando e provando fatti e circostanze cheincidono sull’esatto rapporto d’imposta, secondo i principi affermatidalla giurisprudenza di Legittimità.Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA] - 4Numero registro generale 15113/2025Numero sezionale 4222/2026Numero di raccolta generale 21627/2026Data pubblicazione 24/06/2026I ridetti tre motivi, tutti appuntati sulla legittimità sostanziale delriconoscimento del credito, che andrebbe comunque riconosciuto alcontribuente, possono trattarsi congiuntamente e si rivelano infondati.La questione che si pone - vale a dire la possibilità per ilcontribuente di far valere il credito iva maturato nel caso di omessapresentazione della dichiarazione - è stata affrontata e decisa dallesezioni unite (Cass. Sez. Un. n. 17757/2016) che hanno fissato ilprincipio secondo il quale «la neutralità dell'imposizione armonizzatasul valore aggiunto comporta che, pur in mancanza di dichiarazioneannuale per il periodo di maturazione, l'eccedenza d'imposta, che risultida dichiarazioni periodiche e regolari versamenti per un anno e siadedotta entro il termine previsto per la presentazione delladichiarazione relativa al secondo anno successivo a quello in cui ildiritto è sorto, va riconosciuta dal giudice tributario se il contribuenteabbia rispettato tutti i requisiti sostanziali per la detrazione; in tal caso,nel giudizio d'impugnazione della cartella emessa dal Fisco a seguito dicontrollo formale automatizzato non può essere negato il diritto alladetrazione se sia dimostrato in concreto, ovvero non sia controverso,che si tratti di acquisti compiuti da un soggetto passivo d'imposta,assoggettati ad IVA e finalizzati ad operazioni imponibili» (conf. Cass.n. 1627/2017; Cass. n. 4392/2018).Questa Corte, nella massima composizione nomofilattica (propriocon Cass. Sez. Un. n. 17758/2016) ha affermato in termini il seguentecorrelato principio di diritto "in caso di omessa presentazione delladichiarazione annuale IVA, è consentita l'iscrizione a ruolo dell'impostadetratta e la consequenziale emissione di cartella di pagamento,potendo il fisco operare, con procedure automatizzate, un controlloformale che non tocchi la posizione sostanziale della parte contribuentee sia scevro da profili valutativi e/o estimativi nonché da atti di indaginediversi dal mero raffronto con dati ed elementi dell'anagrafe tributaria,Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA] - 5Numero registro generale 15113/2025Numero sezionale 4222/2026Numero di raccolta generale 21627/2026Data pubblicazione 24/06/2026ai sensi degli artt. 54-bis e 60 del d.P.R. n. 633 del 1972, fatta salva,nel successivo giudizio di impugnazione della cartella, l'eventualedimostrazione, a cura del contribuente, che la deduzione d'imposta,eseguita entro il termine previsto per la presentazione delladichiarazione relativa al secondo anno successivo a quello in cui ildiritto è sorto, riguardi acquisti fatti da un soggetto passivo d'imposta,assoggettati ad IVA e finalizzati ad operazioni imponibili.Il contribuente, pertanto, può portare in detrazione l'eccedenzad'imposta anche in assenza della dichiarazione annuale finale (e fino alsecondo anno successivo a quello in cui è sorto il diritto) purché sianorispettati i requisiti sostanziali per poter fruire della detrazione. Lasussistenza di tali requisiti esclude difatti la rilevanza dell'assenza diquelli formali, sempre che sia rispettata la cornice biennale previstadall'art. 19 del d.P.R. n. 633 del 1972 per l'esercizio del diritto didetrazione (secondo le precisazioni espresse, in particolare, da Cass.n. 14767/2015, confermate, tra varie, da Cass. n. 5401/2017).Nel presente caso, la sentenza di merito ha accertato che “èpacifico che il credito Iva di cui si discute è stato riportato dalla societàImmobiliare [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. fino al [OSCURATO:PERSONA] 2012, relativoall’anno di imposta 2011 (unico modello di dichiarazione presente inAnagrafe Tributaria) presentato in data 28.02.2012, nel quadro VX, manon è stato indicato nelle cinque dichiarazioni successive (risultanoomesse le dichiarazioni relative agli anni di imposta 2012, 2013, 2014,2015 e 2016). Pertanto, l’odierna ricorrente è decaduta dal diritto alladetrazione, essendo al di fuori della cornice biennale previstadall’articolo 19 del D.p.r. n. 633 del 1972 per l’esercizio a pena didecadenza del diritto alla detrazione Iva”.In applicazione quindi dei ridetti principi, il giudice di merito haverificato il rispetto della cornice biennale e all’esito di taleCons. Est. [OSCURATO:PERSONA] - 6Numero registro generale 15113/2025Numero sezionale 4222/2026Numero di raccolta generale 21627/2026Data pubblicazione 24/06/2026accertamento – risultato negativo - ha correttamente ritenutodecaduta la contribuente.Né vale argomentare che, essendo stato il credito già riportatonella dichiarazione relativa all’anno 2017, l’Amministrazione finanziarianon avrebbe potuto recuperarlo in sede di controllo formale relativoalla dichiarazione concernente l’anno 2018. Invero, il semplice riportodi un credito senza che l’imposta venga anche compensata potrebbecomportare la possibilità di una sua contestazione, ma non certol’emissione di una cartella di pagamento volta ad un recuperod’imposta inesistente. Correttamente, pertanto, la cartella dipagamento è stata emessa a seguito della intervenuta compensazionedel credito con la dichiarazione relativa all’anno 2018.L’infondatezza dei motivi determina il rigetto del ricorso.Le spese di lite sono liquidate secondo la soccombenza. P.Q.Mrigetta il ricorso; condanna parte ricorrente al pagamento dellespese processuali in favore di parte contro ricorrente che liquida in euro5.900,00, oltre alle spese prenotate a debito.Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del d.p.r. n. 115 dei 2002,inserito dall'art. 1, comma 17 della L. n. 228 del 2012, si dà atto dellasussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da partedella ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificatopari a quello dovuto per il ricorso a norma del comma 1-bis, dello stessoart. 13, se dovuto.Così deciso in Roma, il 15 maggio 2026.Il PresidenteGiacomo Maria NonnoCons. Est. [OSCURATO:PERSONA] - 7
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