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CassazionedecretoSezione 5Decisione del 10 luglio 2025

Cassazione n. 13069/2026

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osto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 29 giugno 1971; avverso l'ordinanza del 13 ottobre 2025 della Corte d'appello di Palermo; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Oggetto dell'impugnazione è l'ordinanza con la quale la Corte d'appello di Palermo ha confermato il rigetto dell'istanza di revoca, avanzata dal ricorrente - ai sensi dell'art. 7, comma 2,

I. 1423 del 1956 - avverso il decreto di confisca emesso dal Tribunale di Palermo il 31 ottobre 2007, divenuto definitivo il 18maggio 2012, avente per oggetto il complesso aziendale della sua impresa individuale e un immobile sito in viale Michelangelo n. 229 a Palermo.

2. Il ricorso si compone di un unico motivo di censura a mezzo del quale si deduce violazione di legge e carenza e illogicità di motivazione, per avere la Corte di appello omesso di valutare le dichiarazioni rese dal padre del ricorrente, [OSCURATO:PERSONA] (escusso dal difensore [OSCURATO:PERSONA] dicembre 2023) e la consulenza di parte del 10 settembre 2024 (da cui risulterebbe che la somma 450.000.000 di lire proveniva da un dossier titoli in possesso di quest'ultimo nel 1994, in cui erano stati trasferiti i risparmi precedentemente investiti in altri titoli). [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è infondato.

2. Le sezioni Unite di questa Corte, con la sentenza n. 2648 del 10/07/2025, hanno affermato che "la revoca della confisca di prevenzione a norma dell'art. 7, legge 27 dicembre 1956, n. 1423 non può essere disposta sulla base di elementi preesistenti alla definizione del procedimento di prevenzione che, sebbene astrattamente deducibili in tale sede, non siano stati però dedotti in assenza di cause di forza maggiore" La Corte territoriale ha dato atto che: - la questione degli aiuti finanziari provenienti dal padre era già stata dedotta nel corso del primo grado di giudizio (e trattata anche durante il procedimento d'appello per il tramite del disposto approfondimento peritale, esteso alle complessive condizioni economico-reddituali non solo del proposto, ma anche del padre e del fratello) e comunque riguardava circostanze note al ricorrente ancor prima dell'avvio del procedimento di prevenzione; - la consulenza tecnica di parte si era unicamente limitata a formulare delle critiche alla perizia senza nulla apportare a quanto già emerso nel procedimento di prevenzione, né sotto il profilo di elementi patrimoniali sopravvenuti (non conosciuti, né conoscibili), né sotto il profilo dei criteri contabili utilizzati (Sez. 5, n. 28460 del 14/07/2025, Rv. 288371, Vento, Rv. 288371).

3. Ebbene, l'evidenziata mancanza del necessario elemento della novità delle prove addotte dà conto dell'infondatezza dell'assunto difensivo.4.

Il ricorso, pertanto, deve essere rigettato e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali.

P P.Q.M

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
osto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 29 giugno 1971; avverso l'ordinanza del 13 ottobre 2025 della Corte d'appello di Palermo; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Oggetto dell'impugnazione è l'ordinanza con la quale la Corte d'appello di Palermo ha confermato il rigetto dell'istanza di revoca, avanzata dal ricorrente - ai sensi dell'art. 7, comma 2, I. 1423 del 1956 - avverso il decreto di confisca emesso dal Tribunale di Palermo il 31 ottobre 2007, divenuto definitivo il 18maggio 2012, avente per oggetto il complesso aziendale della sua impresa individuale e un immobile sito in viale Michelangelo n. 229 a Palermo. 2. Il ricorso si compone di un unico motivo di censura a mezzo del quale si deduce violazione di legge e carenza e illogicità di motivazione, per avere la Corte di appello omesso di valutare le dichiarazioni rese dal padre del ricorrente, [OSCURATO:PERSONA] (escusso dal difensore [OSCURATO:PERSONA] dicembre 2023) e la consulenza di parte del 10 settembre 2024 (da cui risulterebbe che la somma 450.000.000 di lire proveniva da un dossier titoli in possesso di quest'ultimo nel 1994, in cui erano stati trasferiti i risparmi precedentemente investiti in altri titoli). [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è infondato. 2. Le sezioni Unite di questa Corte, con la sentenza n. 2648 del 10/07/2025, hanno affermato che "la revoca della confisca di prevenzione a norma dell'art. 7, legge 27 dicembre 1956, n. 1423 non può essere disposta sulla base di elementi preesistenti alla definizione del procedimento di prevenzione che, sebbene astrattamente deducibili in tale sede, non siano stati però dedotti in assenza di cause di forza maggiore" La Corte territoriale ha dato atto che: - la questione degli aiuti finanziari provenienti dal padre era già stata dedotta nel corso del primo grado di giudizio (e trattata anche durante il procedimento d'appello per il tramite del disposto approfondimento peritale, esteso alle complessive condizioni economico-reddituali non solo del proposto, ma anche del padre e del fratello) e comunque riguardava circostanze note al ricorrente ancor prima dell'avvio del procedimento di prevenzione; - la consulenza tecnica di parte si era unicamente limitata a formulare delle critiche alla perizia senza nulla apportare a quanto già emerso nel procedimento di prevenzione, né sotto il profilo di elementi patrimoniali sopravvenuti (non conosciuti, né conoscibili), né sotto il profilo dei criteri contabili utilizzati (Sez. 5, n. 28460 del 14/07/2025, Rv. 288371, Vento, Rv. 288371). 3. Ebbene, l'evidenziata mancanza del necessario elemento della novità delle prove addotte dà conto dell'infondatezza dell'assunto difensivo.4. Il ricorso, pertanto, deve essere rigettato e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali. P P.Q.M
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