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CassazionesentenzaSezione 4Decisione del 8 dicembre 1985

Cassazione n. 37436/2025

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o la seguente sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l’ordinanza del 05/12/2024 della Corte di appello di Bari visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]Auria; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto del ricorso; ricorso trattato ai sensi dell’art. 611 cod. proc. pen. [OSCURATO:PERSONA]

1. La Corte di appello di Bari con ordinanza del 05/12/2024 ha respinto la richiesta di riparazione per ingiusta detenzione avanzata nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA], il quale è stato sottoposto dal 04/03/2021 al 18/05/2023 alla misura cautelare della custodia in carcere, in relazione al delitto di cui agli artt. 270-bis e 270-sexsies cod. pen., per il quale è stato poi assolto perché il fatto non sussiste con sentenza passata in giudicato.

2. [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del difensore, ha proposto ricorso per cassazione, affidandolo ad un unico motivo, con cui deduce la violazione dell’art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., con riferimento alla ritenuta condotta dolosa ritenuta ostativa al riconoscimento della riparazione ai sensi dell’art. 314 cod. proc. pen.

Evidenzia che la motivazione del provvedimento impugnato è viziata, in quanto rappresenta una realtà dei fatti che è smentita dagli atti che erano già in possesso del Giudice per le indagini preliminari al momento dell’applicazione della misura cautelare, anche in considerazione del comportamento serbato dall’odierno ricorrente, che ebbe a rispondere a tutte le domande che gli furono rivolte dal giudice; che, invero, dal confronto tra la motivazione dell’ordinanza custodiale e quella della sentenza di assoluzione emerge come il contenuto delle conversazioni intercettate sia stato del tutto travisato dal Giudice per le indagini preliminari; che lo stesso deve affermarsi con riferimento alle frequentazioni del [OSCURATO:PERSONA] (sia per quanto riguarda la moschea londinese di [OSCURATO:PERSONA], che in relazione ai rapporti intrattenuti con i due fratelli, che, pur trovando giustificazione nelle relazioni familiari, sono stati sempre critici); che, anche per quanto attiene al possesso di documenti falsi, le valutazioni del Giudice per le indagini preliminari risultano contraddette dai provvedimenti dell’autorità giudiziaria francese, pur richiamati nel titolo custodiale, il cui contenuto risulta del tutto travisato; che, quanto alle attività sul web, dagli atti in possesso del Giudice per le indagini preliminari risulta che mai il ricorrente abbia condiviso contenuti che inneggiavano jihad islamica o manifestato apprezzamenti in tal senso; che, infine, nemmeno la condanna per il reato di cui all’art. 497- bis cod. pen. può essere ritenuta condotta colposa, idonea ad indurre l’Autorità giudiziaria a disporre la misura cautelare, essendo legata alla condizione di straniero irregolare sul territorio dello Stato.

3. In data 26/09/2025 è pervenuta memoria dell’Avvocatura generale dello Stato per il Ministero dell’Economia e delle Finanze, con cui si chiede la declaratoria di inammissibilità del ricorso o, in subordine, il suo rigetto. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è fondato.

1.1. Va, innanzitutto, premesso che il sindacato di legittimità, operato in relazione al provvedimento che decide in tema di riparazione per ingiusta detenzione, è limitato alla correttezza del ragionamento logico giuridico con cui il giudice è pervenuto ad accertare o negare i presupposti per l’ottenimento del beneficio, restando, invece, nell’esclusiva attribuzione del giudice di merito la valutazione in ordine all’esistenza ed alla gravità della colpa o del dolo, che deve essere oggetto di congrua e logica motivazione.

Si tratta all’evidenza di una valutazione che si pone su un piano diverso rispetto quella effettuata dal giudice nel processo penale sull’imputazione, atteso che quest’ultima è finalizzata ad accertare la sussistenza del reato e la sua commissione ad opera dell’imputato.

Il giudice della riparazione, invece, pur valutando lo stesso materiale, deve stabilire – con un giudizio effettuato in piena autonomia – se le condotte poste in essere da colui che chiede la riparazione per l’ingiusta detenzione costituiscano un fattore condizionante (anche nel concorso dell’altrui errore) alla produzione dell’evento "detenzione”.

A tal fine il giudice della riparazione ha piena ed ampia libertà di valutare il materiale acquisito nel processo, non già per rivalutarlo, ma per controllare la ricorrenza o meno delle condizioni dell’azione (di natura civilistica), sia in senso positivo che negativo, compresa l’eventuale sussistenza di una causa di esclusione del diritto alla riparazione (Sez. 4, n. 27458 del 05/02/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 276458 – 01; Sez. 4, n. 3359 del 22/09/2016 - dep. 2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 268952 – 01).

Dunque, in tema di riparazione per ingiusta detenzione il giudice di merito, per stabilire se chi l'ha patita vi abbia dato o abbia concorso a darvi causa con dolo o colpa grave, deve valutare tutti gli elementi probatori disponibili, al fine di stabilire, con valutazione "ex ante" – e, come si accennava, secondo un iter logico-motivazionale del tutto autonomo rispetto a quello seguito nel processo di merito – non se tale condotta integri gli estremi di reato, ma solo se sia stata il presupposto che abbia ingenerato, ancorché in presenza di errore dell’autorità procedente, la falsa apparenza della sua configurabilità come illecito penale.

Invero, nel giudizio di riparazione, è proprio l’accertato rapporto di causa- effetto che legittima il riconoscimento della rilevanza negativa della strategia difensiva, comunque legittima, dell’imputato.

1.2. Va, tuttavia, precisato che il giudice della riparazione non può ignorare quanto accertato nel giudizio di merito, per cui può affermare e negare solo quanto è stato affermato e negato in quest’ultimo e, comunque, non può attribuire importanza decisiva a condotte escluse o ritenute non sufficientemente provate dal giudice della cognizione; diversamente, uno spazio di manovra più ampio gli è riconosciuto in relazione a quelle circostanze che non sono state escluse dal primo giudice, pur se non positivamente affermate.

In altri termini, la condizione ostativa al riconoscimento del diritto all’indennizzo, rappresentata nell’avere il richiedente dato causa all’ingiusta carcerazione, deve concretarsi in comportamenti che non siano stati esclusi dal giudice della cognizione, condotte che possono essere di tipo extra processuale (grave leggerezza o macroscopica trascuratezza tali da aver determinato l’imputazione) o di tipo processuale (si pensi, a titolo di esempio, all’autoincolpazione); il giudice è pertanto tenuto a motivare specificamente sia in ordine all’addebitabilità all’interessato di tali comportamenti, sia in ordine all’incidenza di essi sulla determinazione della detenzione (Sez. 4, n. 46469 del 14/09/2018, Colandrea, Rv. 274350 – 01; Sez. 4, n. 12228 del 10/01/2017, Quaresima, Rv. 270039 – 01; Sez. 4, n. 11150 del 19/12/2014, dep. 2015, Patanella, Rv. 262957 – 01; Sez. 4, n. 4372 del 21/10/2014, dep. 2015, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 263197 – 01).

1.3. Nel caso di specie, la Corte territoriale non ha fatto corretto governo dei principi di diritto sopra sintetizzati, avendo fondato l’ordinanza impugnata su circostanze che o sono state escluse dal giudice di merito o sono state ritenute prive di qualsivoglia rilievo probatorio.

Con riferimento alle prime, la Corte di assise ha escluso che agli atti vi siano conversazioni intercettate indicative della partecipazione del ricorrente a gruppi legati all’estremismo islamico ed ha, invece, affermato che il loro contenuto è stato del tutto travisato, atteso che non vi sono passi contenenti riferimenti diretti o indiretti alla “[OSCURATO:PERSONA]” ed ai principi sui quali la stessa si fonda; che anche le conversazioni aventi ad oggetto la frequentazione in Inghilterra della moschea di [OSCURATO:PERSONA] non contengono passaggi valorizzabili in chiave accusatoria, traendosi viceversa da esse convincimento in senso contrario, sol che si consideri che emerge l’apprezzamento del [OSCURATO:PERSONA] per i comportamenti pacifici e la disapprovazione per gli atti violenti, valori questi in contrasto con quelli propri dell’ISIS; che anche l’auspicio che un candidato alle libere elezioni in Inghilterra possa prevalere su un altro si giustifica solo escludendo l’adesione del ricorrente all’ideologia integralista, che ripudia ogni forma di istituzione democratica, propugnando, invece, l’instaurazione di un regime teocratico; che analogamente il lapidario elogio all’imam Rajab, che attirava fedeli da tutte le parti di Londra, va contestualizzato nell’ampio dialogo, avente ad oggetto la pratica del Ramadan e gli effetti del relativo digiuno sul fisico dei due interlocutori.

In conclusione, il giudice di merito ha escluso che nelle conversazioni intercettate vi sia il benché minimo riferimento a contenuti riferibili all’ideologia islamica radicale o alla lotta armata o a fatti e persone coinvolte nell’attività terroristica.

Quanto alla frequentazione della moschea di [OSCURATO:PERSONA], la sentenza di assoluzione dà conto di come l’Autorità britannica, interpellata dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Bari, abbia escluso l’esistenza di qualsivoglia segnalazione dell’odierno ricorrente per comportamenti rivelatori dell’adesione ad organizzazioni terroristiche ovvero per frequentazioni con persone sospettate di terrorismo.

Anche i rapporti con i due fratelli non sono stati ritenuti sintomatici dell’appartenenza del [OSCURATO:PERSONA] ad associazioni terroristiche.

In particolare, con [OSCURATO:PERSONA], lui sì pacificamente coinvolto in siffatta illecita attività, l’odierno ricorrente si è incontrato una sola volta in una struttura detentiva il 05/08/2012, dove si era recato a fargli visita, mantenendo poi un atteggiamento fortemente critico in relazione alle scelte da questi operate, considerate foriere di problemi per i familiari.

Dunque, la Corte di assise ha escluso qualsiasi ambiguità nei rapporti con [OSCURATO:PERSONA], che potesse concretizzare un comportamento gravemente colposo, preclusivo ai fini dell’ottenimento della riparazione per l’ingiusta detenzione.

Del resto, il provvedimento impugnato non dà conto del perché la frequentazione con i fratelli trascendesse il legame familiare, assumendo carattere ambiguo, ostativo all’ottenimento della riparazione.

Quanto ai rapporti con l’altro fratello, [OSCURATO:PERSONA], il Giudice per le indagini preliminari, richiamato dalla Corte territoriale, ha ritenuto quest’ultimo inserito in un gruppo che avrebbe fornito supporto ad alcune organizzazioni terroristiche attraverso il procacciamento di documenti falsi.

Sul punto, però, il giudice di merito ha evidenziato come l’Autorità giudiziaria belga avesse escluso qualsivoglia collegamento di [OSCURATO:PERSONA] con gruppi terroristici o comunque con persone che intendevano raggiungere aree geografiche in cui all’epoca dei fatti combatteva l’ISIS e come l’Autorità giudiziaria francese avesse escluso che i due fratelli fossero fabbricanti di documenti falsi.

Anche l’attività sul web, pure considerata nella motivazione del provvedimento custodiale quale circostanza significativa dell’appartenenza del [OSCURATO:PERSONA] all’I.S., costituisce elemento scartato dal giudice di merito, che ha evidenziato come né dalle annotazioni di polizia giudiziaria, né dalle testimonianze dei verbalizzanti, sia emerso che l’odierno ricorrente avesse condiviso o pubblicato contenuti di matrice jihadista.

La Corte di assise ha poi ritenuto insignificante dal punto di vista probatorio, perché non sintomatica della intraneità del ricorrente ad associazioni terroristiche, l’ulteriore circostanza, invece valorizzata dalla Corte di appello, relativa alla condanna per il delitto di cui all’art. 497-bis cod. pen., evidenziando come non sia infrequente che uno straniero irregolare sul territorio dello Stato venga sorpreso in possesso di falsi documenti di identità, senza che da ciò possa desumersi una sua vicinanza agli ambienti del terrorismo islamico.

Dunque, le diverse affermazioni della Corte distrettuale contrastano con il precedente accertamento processuale sfociato nel giudicato, avendo i giudici di appello fondato la propria decisione su circostanze escluse dalla Corte di assise nell’ambito dell’accertamento dei fatti, operato nella sede propria, ovvero ritenute probatoriamente irrilevanti.

Né può ritenersi che gli elementi di iniziale ambiguità siano stati confermati nella loro valenza indiziarla dalla sentenza di assoluzione, che – come si è detto – ha dato una diversa lettura al coacervo probatorio.

Va, sul punto, in ogni caso rimarcato come il dubbio non solo conduce necessariamente ad una pronuncia di assoluzione, ma esclude anche che possa ritenersi esistente il fatto che venne inizialmente assunto ad indizio.

1.4. Le considerazioni che precedono impongono l’annullamento dell’ordinanza impugnata con rinvio alla Corte di appello di Bari, che dovrà valutare, alla luce delle indicazioni che precedono, se il ricorrente abbia posto in essere condotte dolose o gravemente colpose, tali da incidere negativamente sul

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l’ordinanza del 05/12/2024 della Corte di appello di Bari visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]Auria; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto del ricorso; ricorso trattato ai sensi dell’art. 611 cod. proc. pen. [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di appello di Bari con ordinanza del 05/12/2024 ha respinto la richiesta di riparazione per ingiusta detenzione avanzata nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA], il quale è stato sottoposto dal 04/03/2021 al 18/05/2023 alla misura cautelare della custodia in carcere, in relazione al delitto di cui agli artt. 270-bis e 270-sexsies cod. pen., per il quale è stato poi assolto perché il fatto non sussiste con sentenza passata in giudicato. 2. [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del difensore, ha proposto ricorso per cassazione, affidandolo ad un unico motivo, con cui deduce la violazione dell’art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., con riferimento alla ritenuta condotta dolosa ritenuta ostativa al riconoscimento della riparazione ai sensi dell’art. 314 cod. proc. pen. Evidenzia che la motivazione del provvedimento impugnato è viziata, in quanto rappresenta una realtà dei fatti che è smentita dagli atti che erano già in possesso del Giudice per le indagini preliminari al momento dell’applicazione della misura cautelare, anche in considerazione del comportamento serbato dall’odierno ricorrente, che ebbe a rispondere a tutte le domande che gli furono rivolte dal giudice; che, invero, dal confronto tra la motivazione dell’ordinanza custodiale e quella della sentenza di assoluzione emerge come il contenuto delle conversazioni intercettate sia stato del tutto travisato dal Giudice per le indagini preliminari; che lo stesso deve affermarsi con riferimento alle frequentazioni del [OSCURATO:PERSONA] (sia per quanto riguarda la moschea londinese di [OSCURATO:PERSONA], che in relazione ai rapporti intrattenuti con i due fratelli, che, pur trovando giustificazione nelle relazioni familiari, sono stati sempre critici); che, anche per quanto attiene al possesso di documenti falsi, le valutazioni del Giudice per le indagini preliminari risultano contraddette dai provvedimenti dell’autorità giudiziaria francese, pur richiamati nel titolo custodiale, il cui contenuto risulta del tutto travisato; che, quanto alle attività sul web, dagli atti in possesso del Giudice per le indagini preliminari risulta che mai il ricorrente abbia condiviso contenuti che inneggiavano jihad islamica o manifestato apprezzamenti in tal senso; che, infine, nemmeno la condanna per il reato di cui all’art. 497- bis cod. pen. può essere ritenuta condotta colposa, idonea ad indurre l’Autorità giudiziaria a disporre la misura cautelare, essendo legata alla condizione di straniero irregolare sul territorio dello Stato. 3. In data 26/09/2025 è pervenuta memoria dell’Avvocatura generale dello Stato per il Ministero dell’Economia e delle Finanze, con cui si chiede la declaratoria di inammissibilità del ricorso o, in subordine, il suo rigetto. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato. 1.1. Va, innanzitutto, premesso che il sindacato di legittimità, operato in relazione al provvedimento che decide in tema di riparazione per ingiusta detenzione, è limitato alla correttezza del ragionamento logico giuridico con cui il giudice è pervenuto ad accertare o negare i presupposti per l’ottenimento del beneficio, restando, invece, nell’esclusiva attribuzione del giudice di merito la valutazione in ordine all’esistenza ed alla gravità della colpa o del dolo, che deve essere oggetto di congrua e logica motivazione. Si tratta all’evidenza di una valutazione che si pone su un piano diverso rispetto quella effettuata dal giudice nel processo penale sull’imputazione, atteso che quest’ultima è finalizzata ad accertare la sussistenza del reato e la sua commissione ad opera dell’imputato. Il giudice della riparazione, invece, pur valutando lo stesso materiale, deve stabilire – con un giudizio effettuato in piena autonomia – se le condotte poste in essere da colui che chiede la riparazione per l’ingiusta detenzione costituiscano un fattore condizionante (anche nel concorso dell’altrui errore) alla produzione dell’evento "detenzione”. A tal fine il giudice della riparazione ha piena ed ampia libertà di valutare il materiale acquisito nel processo, non già per rivalutarlo, ma per controllare la ricorrenza o meno delle condizioni dell’azione (di natura civilistica), sia in senso positivo che negativo, compresa l’eventuale sussistenza di una causa di esclusione del diritto alla riparazione (Sez. 4, n. 27458 del 05/02/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 276458 – 01; Sez. 4, n. 3359 del 22/09/2016 - dep. 2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 268952 – 01). Dunque, in tema di riparazione per ingiusta detenzione il giudice di merito, per stabilire se chi l'ha patita vi abbia dato o abbia concorso a darvi causa con dolo o colpa grave, deve valutare tutti gli elementi probatori disponibili, al fine di stabilire, con valutazione "ex ante" – e, come si accennava, secondo un iter logico-motivazionale del tutto autonomo rispetto a quello seguito nel processo di merito – non se tale condotta integri gli estremi di reato, ma solo se sia stata il presupposto che abbia ingenerato, ancorché in presenza di errore dell’autorità procedente, la falsa apparenza della sua configurabilità come illecito penale. Invero, nel giudizio di riparazione, è proprio l’accertato rapporto di causa- effetto che legittima il riconoscimento della rilevanza negativa della strategia difensiva, comunque legittima, dell’imputato. 1.2. Va, tuttavia, precisato che il giudice della riparazione non può ignorare quanto accertato nel giudizio di merito, per cui può affermare e negare solo quanto è stato affermato e negato in quest’ultimo e, comunque, non può attribuire importanza decisiva a condotte escluse o ritenute non sufficientemente provate dal giudice della cognizione; diversamente, uno spazio di manovra più ampio gli è riconosciuto in relazione a quelle circostanze che non sono state escluse dal primo giudice, pur se non positivamente affermate. In altri termini, la condizione ostativa al riconoscimento del diritto all’indennizzo, rappresentata nell’avere il richiedente dato causa all’ingiusta carcerazione, deve concretarsi in comportamenti che non siano stati esclusi dal giudice della cognizione, condotte che possono essere di tipo extra processuale (grave leggerezza o macroscopica trascuratezza tali da aver determinato l’imputazione) o di tipo processuale (si pensi, a titolo di esempio, all’autoincolpazione); il giudice è pertanto tenuto a motivare specificamente sia in ordine all’addebitabilità all’interessato di tali comportamenti, sia in ordine all’incidenza di essi sulla determinazione della detenzione (Sez. 4, n. 46469 del 14/09/2018, Colandrea, Rv. 274350 – 01; Sez. 4, n. 12228 del 10/01/2017, Quaresima, Rv. 270039 – 01; Sez. 4, n. 11150 del 19/12/2014, dep. 2015, Patanella, Rv. 262957 – 01; Sez. 4, n. 4372 del 21/10/2014, dep. 2015, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 263197 – 01). 1.3. Nel caso di specie, la Corte territoriale non ha fatto corretto governo dei principi di diritto sopra sintetizzati, avendo fondato l’ordinanza impugnata su circostanze che o sono state escluse dal giudice di merito o sono state ritenute prive di qualsivoglia rilievo probatorio. Con riferimento alle prime, la Corte di assise ha escluso che agli atti vi siano conversazioni intercettate indicative della partecipazione del ricorrente a gruppi legati all’estremismo islamico ed ha, invece, affermato che il loro contenuto è stato del tutto travisato, atteso che non vi sono passi contenenti riferimenti diretti o indiretti alla “[OSCURATO:PERSONA]” ed ai principi sui quali la stessa si fonda; che anche le conversazioni aventi ad oggetto la frequentazione in Inghilterra della moschea di [OSCURATO:PERSONA] non contengono passaggi valorizzabili in chiave accusatoria, traendosi viceversa da esse convincimento in senso contrario, sol che si consideri che emerge l’apprezzamento del [OSCURATO:PERSONA] per i comportamenti pacifici e la disapprovazione per gli atti violenti, valori questi in contrasto con quelli propri dell’ISIS; che anche l’auspicio che un candidato alle libere elezioni in Inghilterra possa prevalere su un altro si giustifica solo escludendo l’adesione del ricorrente all’ideologia integralista, che ripudia ogni forma di istituzione democratica, propugnando, invece, l’instaurazione di un regime teocratico; che analogamente il lapidario elogio all’imam Rajab, che attirava fedeli da tutte le parti di Londra, va contestualizzato nell’ampio dialogo, avente ad oggetto la pratica del Ramadan e gli effetti del relativo digiuno sul fisico dei due interlocutori. In conclusione, il giudice di merito ha escluso che nelle conversazioni intercettate vi sia il benché minimo riferimento a contenuti riferibili all’ideologia islamica radicale o alla lotta armata o a fatti e persone coinvolte nell’attività terroristica. Quanto alla frequentazione della moschea di [OSCURATO:PERSONA], la sentenza di assoluzione dà conto di come l’Autorità britannica, interpellata dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Bari, abbia escluso l’esistenza di qualsivoglia segnalazione dell’odierno ricorrente per comportamenti rivelatori dell’adesione ad organizzazioni terroristiche ovvero per frequentazioni con persone sospettate di terrorismo. Anche i rapporti con i due fratelli non sono stati ritenuti sintomatici dell’appartenenza del [OSCURATO:PERSONA] ad associazioni terroristiche. In particolare, con [OSCURATO:PERSONA], lui sì pacificamente coinvolto in siffatta illecita attività, l’odierno ricorrente si è incontrato una sola volta in una struttura detentiva il 05/08/2012, dove si era recato a fargli visita, mantenendo poi un atteggiamento fortemente critico in relazione alle scelte da questi operate, considerate foriere di problemi per i familiari. Dunque, la Corte di assise ha escluso qualsiasi ambiguità nei rapporti con [OSCURATO:PERSONA], che potesse concretizzare un comportamento gravemente colposo, preclusivo ai fini dell’ottenimento della riparazione per l’ingiusta detenzione. Del resto, il provvedimento impugnato non dà conto del perché la frequentazione con i fratelli trascendesse il legame familiare, assumendo carattere ambiguo, ostativo all’ottenimento della riparazione. Quanto ai rapporti con l’altro fratello, [OSCURATO:PERSONA], il Giudice per le indagini preliminari, richiamato dalla Corte territoriale, ha ritenuto quest’ultimo inserito in un gruppo che avrebbe fornito supporto ad alcune organizzazioni terroristiche attraverso il procacciamento di documenti falsi. Sul punto, però, il giudice di merito ha evidenziato come l’Autorità giudiziaria belga avesse escluso qualsivoglia collegamento di [OSCURATO:PERSONA] con gruppi terroristici o comunque con persone che intendevano raggiungere aree geografiche in cui all’epoca dei fatti combatteva l’ISIS e come l’Autorità giudiziaria francese avesse escluso che i due fratelli fossero fabbricanti di documenti falsi. Anche l’attività sul web, pure considerata nella motivazione del provvedimento custodiale quale circostanza significativa dell’appartenenza del [OSCURATO:PERSONA] all’I.S., costituisce elemento scartato dal giudice di merito, che ha evidenziato come né dalle annotazioni di polizia giudiziaria, né dalle testimonianze dei verbalizzanti, sia emerso che l’odierno ricorrente avesse condiviso o pubblicato contenuti di matrice jihadista. La Corte di assise ha poi ritenuto insignificante dal punto di vista probatorio, perché non sintomatica della intraneità del ricorrente ad associazioni terroristiche, l’ulteriore circostanza, invece valorizzata dalla Corte di appello, relativa alla condanna per il delitto di cui all’art. 497-bis cod. pen., evidenziando come non sia infrequente che uno straniero irregolare sul territorio dello Stato venga sorpreso in possesso di falsi documenti di identità, senza che da ciò possa desumersi una sua vicinanza agli ambienti del terrorismo islamico. Dunque, le diverse affermazioni della Corte distrettuale contrastano con il precedente accertamento processuale sfociato nel giudicato, avendo i giudici di appello fondato la propria decisione su circostanze escluse dalla Corte di assise nell’ambito dell’accertamento dei fatti, operato nella sede propria, ovvero ritenute probatoriamente irrilevanti. Né può ritenersi che gli elementi di iniziale ambiguità siano stati confermati nella loro valenza indiziarla dalla sentenza di assoluzione, che – come si è detto – ha dato una diversa lettura al coacervo probatorio. Va, sul punto, in ogni caso rimarcato come il dubbio non solo conduce necessariamente ad una pronuncia di assoluzione, ma esclude anche che possa ritenersi esistente il fatto che venne inizialmente assunto ad indizio. 1.4. Le considerazioni che precedono impongono l’annullamento dell’ordinanza impugnata con rinvio alla Corte di appello di Bari, che dovrà valutare, alla luce delle indicazioni che precedono, se il ricorrente abbia posto in essere condotte dolose o gravemente colpose, tali da incidere negativamente sul
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