CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 27751/2024
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
unciato la seguente ORDINANZA sulricorso iscritto al n. R.G. 23054 /202 1 proposto da : [OSCURATO:PERSONA] rappresentato e difeso in forza di procura speciale in atti dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] (PEC: [OSCURATO:EMAIL]) –ricorrente – contro AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore , rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio in Roma, via [OSCURATO:PERSONA], n. 12, presso l’[OSCURATO:PERSONA] (PEC: [OSCURATO:EMAIL] ) -controricorrente - avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] del la Campania n. 1 349 / 15 / 2 1 depositata i n data 15 / 0 2 /20 2 1 e non notificata; enei confronti di Oggetto: estinzionedel giudizio ex L.130/2022 Cons.Est. [OSCURATO:PERSONA] - 2 AGENERATIONS.r.l. -intimato - udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata tenutasi in data 1 3 / 0 9 /202 4 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]Succio; Rilevatoe considerato che: - sono in atti memoria e documentazione con la quale il contribuente, qui ricorrente, dichiara di aver aderito alla definizione ex L. n. 1 30 del 2022e di rinunciare al ricorso a suo tempo proposto; - ne deriva che la regolamentazione sopravvenuta della vicenda sostanzialesi risolve nel rendere inutile il prosieguo del processo e tale inutilità discende direttamente dalla volontà di legge (in argomento Cass.34742/2023; Cass. 24082/2018); - conclusivamente, va dichiarata quindi l’estinzione del giudizio risultando superfluo riferire dei fatti di causa dei motivi di ricorso; rimangonoper legge le spese correlative a carico delle parti; - non va resa alcuna attestazione nei casi di esclusione in radice del raddoppio del contributo unificato, quando si dichiari l'estinzione del giudizio(Cass., Sez. 6 - 1, n. 23175 del 12/11/2015; Cass., Sez. 6 - 3, n. 19560del 30/09/2015); p.q.m. dichiaral’estinzione del giudizio. S pese a carico delle parti che