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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 18 novembre 2022

Cassazione n. 45356/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 25/10/2021 della Corte di appello di Bari visti gli atti e la sentenza impugnata; dato avviso alle partii esaminati i motivi det ricors9; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] che i motivi dedotti nel ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti da mere doglianze in punto di fatto e riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito sul punto del diniego di prevalenza delle circostanze attenuanti generiche sulla recidiva alla luce del giudizio negativo giudizio sulla personalità dell'imputato conclamato dal rilievo che era risultata vana sia la applicazione del beneficio della pena sospesa che la dichiarazione di non punibilità del fatto, in relazione alle precedenti condanne, valutazioni di merito delle quali il ricorrente, a ben vedere, sollecitata una inammissibile revisione a questa Corte;Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato in ammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 18 novembre 2022 Il Consigliere r e [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 25/10/2021 della Corte di appello di Bari visti gli atti e la sentenza impugnata; dato avviso alle partii esaminati i motivi det ricors9; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] che i motivi dedotti nel ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti da mere doglianze in punto di fatto e riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito sul punto del diniego di prevalenza delle circostanze attenuanti generiche sulla recidiva alla luce del giudizio negativo giudizio sulla personalità dell'imputato conclamato dal rilievo che era risultata vana sia la applicazione del beneficio della pena sospesa che la dichiarazione di non punibilità del fatto, in relazione alle precedenti condanne, valutazioni di merito delle quali il ricorrente, a ben vedere, sollecitata una inammissibile revisione a questa Corte;Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato in ammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 18 novembre 2022 Il Consigliere r e [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 45356/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris