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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 4 ottobre 2023

Cassazione n. 31499/2023

Testo disponibile della fonte

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la seguente ORDINANZA sul ricorso 26189-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 18, presso lo studio degli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], che la rappresentano e difendono; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] presso [OSCURATO:PERSONA] CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - avverso la sentenza n. 1650/2020 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 10/08/2020 R.G.N. 3035/2019; Oggetto RINUNCIA R.G.N. 26189/2020 Cron.

Rep.

Ud. 04/10/2023 CC udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 04/10/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. la Corte di Appello di Roma, con la sentenza impugnata, nell’ambito di un procedimento ex legen. 92 del 2012, in parziale riforma della pronuncia di primo grado, ha dichiarato nullo il licenziamento intimato a [OSCURATO:PERSONA], in data 24 maggio 2016, dalla [OSCURATO:PERSONA] Srl, con condanna di quest’ultima alle pronunce reintegratorie ed economiche conseguenziali;

2. avverso tale sentenza la società ha proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi; ha resistito con controricorso l’intimato; all’esito della camera di consiglio, il Collegio si è riservato il deposito dell’ordinanza nel termine di sessanta giorni; [OSCURATO:PERSONA]

1. nei termini risulta comunicato in cancelleria atto di rinuncia al ricorso sottoscritto dal rappresentante della società e dai suoi procuratori nonché, per adesione, ai sensi dell’art. 391, u.c., da [OSCURATO:PERSONA] personalmente e dal suo procuratore; pertanto, deve essere dichiarata l’estinzione del processo e non occorre provvedere sulle spese;

2. l'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012, che pone a carico del ricorrente rimasto soccombente l'obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, non trova applicazione in caso di rinuncia al ricorso per cassazione in quanto tale misura si applica ai soli casi - tipici - del rigetto dell'impugnazione o della sua declaratoria d'inammissibilità o improcedibilità e, trattandosi di misura eccezionale, "lato sensu" sanzionatoria, è di stretta interpretazione e non suscettibile, pertanto, di interpretazione estensiva o analogica (per tutte Cass. n. 23175 del 2015); P.Q.M.

La Corte dichiara l’estinzione del processo; nulla per le spese.

Così dec

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 26189-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 18, presso lo studio degli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], che la rappresentano e difendono; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] presso [OSCURATO:PERSONA] CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - avverso la sentenza n. 1650/2020 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 10/08/2020 R.G.N. 3035/2019; Oggetto RINUNCIA R.G.N. 26189/2020 Cron. Rep. Ud. 04/10/2023 CC udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 04/10/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. la Corte di Appello di Roma, con la sentenza impugnata, nell’ambito di un procedimento ex legen. 92 del 2012, in parziale riforma della pronuncia di primo grado, ha dichiarato nullo il licenziamento intimato a [OSCURATO:PERSONA], in data 24 maggio 2016, dalla [OSCURATO:PERSONA] Srl, con condanna di quest’ultima alle pronunce reintegratorie ed economiche conseguenziali; 2. avverso tale sentenza la società ha proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi; ha resistito con controricorso l’intimato; all’esito della camera di consiglio, il Collegio si è riservato il deposito dell’ordinanza nel termine di sessanta giorni; [OSCURATO:PERSONA] 1. nei termini risulta comunicato in cancelleria atto di rinuncia al ricorso sottoscritto dal rappresentante della società e dai suoi procuratori nonché, per adesione, ai sensi dell’art. 391, u.c., da [OSCURATO:PERSONA] personalmente e dal suo procuratore; pertanto, deve essere dichiarata l’estinzione del processo e non occorre provvedere sulle spese; 2. l'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012, che pone a carico del ricorrente rimasto soccombente l'obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, non trova applicazione in caso di rinuncia al ricorso per cassazione in quanto tale misura si applica ai soli casi - tipici - del rigetto dell'impugnazione o della sua declaratoria d'inammissibilità o improcedibilità e, trattandosi di misura eccezionale, "lato sensu" sanzionatoria, è di stretta interpretazione e non suscettibile, pertanto, di interpretazione estensiva o analogica (per tutte Cass. n. 23175 del 2015); P.Q.M. La Corte dichiara l’estinzione del processo; nulla per le spese. Così dec