CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 10 marzo 2025
Cassazione n. 35608/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] DI PALERMONel procedimento a carico di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] E da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del [OSCURATO:PERSONA] Udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale NicolaLettieri, il quale ha chiesto l’annullamento con rinvio dell’ordinanza limitatamente ai capi 17) e 18) dell’incolpazioneprovvisoria; sentito l’avv. [OSCURATO:PERSONA], il quale insiste per l'accoglimento del ricorso proposto nell'interesse del suo assistito e chiede dichiararsi l'inammissibilità del ricorso proposto dal Pubblico ministero. Ritenuto in fatto 1. Con ordinanza in data 10 marzo 2025 il Tribunale del riesame di Palermo, in parziale accoglimento della richiesta di riesame proposta da [OSCURATO:PERSONA], ha annullato l’ordinanza del GIP del Tribunale di Palermo, che aveva applicato la custodia cautelare in carcere nei suoi confronti, limitatamente al reato di cui al capo 21) dell’incolpazione provvisoria,dichiarando l’assorbimento dei reati di cui ai capi 17) e 18) nel reato di cui al capo 15), e confermando nel resto detta ordinanza. 2. [OSCURATO:PERSONA] è indiziato del reato di partecipazione all’associazione mafiosa “Cosa nostra” e,in particolare, per aver contribuito all’esistenza e al rafforzamento del mandamento mafioso denominato “[OSCURATO:PERSONA] nuova” (capo 2), per aver diretto organizzato e promosso un’associazione finalizzata alla raccolta illecita di scommesse e del gioco clandestino, gestendo numerose agenzie di scommesse online, concedendo a terzi l’uso del pannello per la raccolta e gestione di scommesse (capo 21), nonché per aver gestito attività di raccolta di scommesse (capi 15, 17 e 18), per aver esercitato abusivamente l’organizzazione del gioco del lotto (capo 16); è,altresì, indagato in ordine al reato di estorsione (capi 19 e 20). Reati, tutti, commessi avvalendosi delle condizioni di cui all’art. 416-bis.1 cod. pen. e al fine di agevolare l’attività dell’associazione mafiosa. Il Tribunale del riesame ha rinvenuto gravi indizi di colpevolezza in ordine alla partecipazione del ricorrente all’associazione mafiosa nelle risultanze delle intercettazioni di conversazioni intercorse tra gli indagati, nonché nelle dichiarazioni del collaboratore di giustizia [OSCURATO:PERSONA], dalle quali emergeva l’interessamento del [OSCURATO:PERSONA] per il sostentamento delle famiglie dei sodali detenuti o in difficoltà economiche, gli stretti rapporti intrattenuti con esponenti apicali del mandamento edil suo c oinvolgimento nell ’ assunzione di decisioni rilevanti per la vita del sodalizio. Emergevano altresì gravi indizi in ordine al ruolo centrale, di direzione e coordinamento, svolto dall’indagato nel settore delle scommesse clandestine e nella gestione dei relativi proventi, nonché nelle estorsioni perpetrate ai danni di alcuni esercizi commerciali di [OSCURATO:PERSONA]. Il Tribunale ha,tuttavia, ritenuto che non emergessero elementi sufficienti per affermare l’esistenza di una vera e propria associazione a delinquere finalizzata alla gestione dei giochi clandestini, come contestato al capo 21) dell’incolpazione provvisoria. Ha,altresì, ritenuto assorbiti i reati di cui ai capi 17) e 18) in quello contestato al capo 15), in quanto ad esso perfettamente sovrapponibili. 3. Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il Pubblico ministero presso il Tribunale di Palermo, articolando due motivi di censura di seguito sintetizzati nei limiti strettamente necessari per la motivazione, ai sensi dell’art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 3.1. Il primo motivo di ricorso denuncia vizio di omessa motivazione in relazione all’annullamento dell’ordinanza genetica con riguardo al capo 21) dell’incolpazione provvisoria. Il Tribunale, nell’escludere la configurabilità di un’associazione a delinquere deputata alla gestione dei giochi clandestini, autonoma e distinta rispetto all’associazione mafiosa, avrebbe omesso di considerare le risultanze investigative indicate nel decreto di fermo, dalle quali sarebbe emerso che molti dei soggetti coinvolti nella gestione del gioco clandestino non erano indiziati di essere membri dell’associazione mafiosa, né concorrenti esterni. 3.2. Il secondo motivo denuncia vizio di motivazione in relazione al ritenuto assorbimento dei reati di cui ai capi 17) e 18) in quello di cui al capo 15) dell’incolpazione provvisoria. Il Tribunale avrebbe fondato tale conclusione sulla asserita perfetta sovrapponibilità delle condotte contestate, senza considerare che, secondo quanto emerso dall’attività investigativa, si tratterebbe di fatti commessi da soggetti diversi, in periodi temporali non perfettamente sovrapponibili, ed aventi ad oggetto condottediverse. 4. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso avverso l’ordinanza del Tribunale del riesame, articolando nove motivi, di seguito sintetizzati nei limiti strettamente necessari per la motivazione, ai sensi dell’art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 4.1. Il primo motivo di ricorso denuncia vizio di violazione di legge e vizio di motivazione. Secondo il ricorrente il Tribunale del riesame avrebbe risposto in modo generico e con affermazioni di puro stile alla censura con cui si lamentava l’assenza di autonoma valutazione del materiale indiziario da parte del GIP, il quale avrebbe aderito acriticamente alla prospettazione accusatoria. 4.2. Il secondo motivo denuncia vizio di violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla ritenuta sussistenza di gravi indizi di colpevolezza in ordine al reato di cui all’art. 416-bis cod. pen. (capo 2), non potendosi ravvisare elementi indiziari in tal senso nell’inserimento del ricorrente nel circuito del gioco clandestino. Inconferente sarebbe anche l’asserito interessamento del [OSCURATO:PERSONA] in favore delle famiglie di soggetti detenuti, essendo tale aiuto destinato a persone singole e non al sodalizio mafioso. A diversa conclusione non condurrebbe il contenuto delle conversazioni intercettate, interpretato in modo incongruo dall’ordinanza impugnata, il quale attesterebbe semmai il ruolo del [OSCURATO:PERSONA] nel giro delle scommesse clandestine. Quanto alle dichiarazioni rese dal collaboratore [OSCURATO:PERSONA], queste sarebbero generiche, imprecise e inaffidabili. Inoltre, il Tribunale non avrebbe dato risposta alle censure con cui se ne contestava la credibilità, né avrebbe verificato l’esistenza di riscontri esterni individualizzanti per confermarne l’attendibilità. 4.3. Il terzo motivo denuncia vizio di violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla ritenuta sussistenza di un grave quadro indiziario in ordine al reato di gestione dell’attività di raccolta delle scommesse clandestine di cui al capo 15), in ragione della inattendibilità delle dichiarazioni del collaboratore di giustizia, nonché della inconferenza delle intercettazioni, interpretate dal Tribunale in modo del tutto congetturale. 4.4. Il quarto motivo denuncia vizio di violazione di legge e vizio di motivazione per non avere l’ordinanza impugnata ritenuto assorbita la condotta contestata al capo 16), di abusivo esercizio del gioco del lotto, in quella di cui al capo 15) dell’incolpazione provvisoria, che fa riferimento alla organizzazione ed alla raccolta abusiva delle scommesse, essendo comunque il medesimo il reato contestato in entrambi i capi. 4.5. Il quinto motivo denuncia vizio di motivazione in relazione alla ritenuta sussistenza di gravi indizi del reato di cui al capo 16). Il Tribunale avrebbe omesso di considerare gli elementi evidenziati dalla difesa a sostegno dell’estraneità del ricorrente dal reato, limitandosi a riportare pedissequamente il contenuto delle conversazioni intercettate. 4.6. Il sesto motivo denuncia vizio di violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al reato di ricettazione contestato al capo 19), per aver costretto con violenza e minaccia, in concorso con altri, gli esercizi commerciali siti nella piazza diBorgo [OSCURATO:PERSONA] a ritirare i propri biliardini nei giorni festivi per consentire di esporre solo quelli gestiti dal sodalizio mafioso. Le dichiarazioni del [OSCURATO:PERSONA], sulle quali si fonda la prospettazione accusatoria, non darebbero conto di alcuna violenza o minaccia ai danni dei commercianti, né queste emergerebbero da altri elementi. Anzi, le intercettazioni dimostrerebbero il disinteressamento del [OSCURATO:PERSONA], il quale aveva affidato ad altri la gestione dei propri biliardini. 4.7. Il settimo motivo denuncia vizio di violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al delitto di estorsione di cui al capo 20), con cui si contesta al ricorrente di avere costretto con violenza e minaccia, in concorso con altri, i commercianti del quartiere di [OSCURATO:PERSONA] ad acquistare quotidianamente i biglietti della riffa. Difetterebbero gravi indizi in ordine alla effettiva partecipazione del [OSCURATO:PERSONA] a tale attività, emergendo dalle intercettazioni che essa era gestita da altri soggetti e che egli ne era solo a conoscenza, mentre le dichiarazioni del [OSCURATO:PERSONA] non avevano trovato alcun riscontro esterno. 4.8. L’ottavo motivo denuncia vizio di vizio di motivazione in relazione alla ritenuta sussistenza dell’aggravante di cui all’art. 416-bis.1 cod. pen. L’ordinanza impugnata non avrebbe svolto alcuna motivazione in ordine alla asserita utilizzazione del “metodo mafioso”, mentre con riguardo alla “agevolazione del sodalizio”, individuata dal Tribunale nell’utilizzo del provento della gestione delle scommesse allo scopo di sostentamento delle famiglie dei detenuti, la difesa ribadisce che si tratterebbe di aiuto prestato a singole persone e non all’associazione. 4.9. Il nono motivo denuncia vizio di motivazione in relazione alla ritenuta sussistenza delle esigenze cautelari. Il Tribunale avrebbe fatto riferimento unicamente alla presunzione legale di cui all’art. 275, comma 3, cod. proc. pen., omettendo qualunque valutazione concreta delle condizioni personali del ricorrente, ed in particolare delle sue gravi condizioni di salute,che la difesa aveva documentato. Avrebbe altresì mancato di verificare in concreto e nel caso specifico la sussistenza della attualità ed effettività delle esigenze cautelari. 5. Il Procuratore generale ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso dell’indagato e, in accoglimento del ricorso del Pubblico ministero, l’annullamento con rinvio dell’ordinanza limitatamente ai capi 17) e 18) dell’incolpazione. Considerato in diritto 1. I ricorsi sono fondati nei limiti di seguito precisati. 2. Occorre premettere che il sindacato di legittimità sulla motivazione del provvedimento cautelare personale è circoscritto alla verifica che il testo dell'atto impugnato risponda a due requisiti: 1) l'esposizione delle ragioni giuridicamente significative che lo hanno determinato; 2) l'assenza di illogicità evidenti, ossia la congruenza delle argomentazioni rispetto al fine del provvedimento (Sez. 3, n. 40873 deI21/10/2010, Merja, Rv. 248698; Sez. 6, n. 3529 del 12/11/1998, dep. 1999, Marseglia, Rv. 212565). L'ordinamento, invero, non conferisce alla Corte di cassazione alcun potere di revisione degli elementi materiali e fattuali delle vicende indagate, ivi compreso lo spessore degli indizi, trattandosi di accertamenti rientranti nel compito esclusivo ed insindacabile del giudice,cui è stata richiesta l'applicazione della misura cautelare,e del tribunale del riesame (Sez. 4, n. 2050 del 17/08/1996, Marseglia, Rv. 206104). Ne deriva che il ricorso per cassazione che deduca l'insussistenza dei gravi indizidi colpevolezza è ammissibile solo se denuncia la violazione di specifiche norme di legge o la manifesta illogicità della motivazione del provvedimento, ma non anche quando propone censure che riguardano la ricostruzione dei fatti, o che si risolvono in una diversa valutazione degli elementi esaminati dal giudice di merito (Sez. 2, n. 31553 del 17/05/2017, Paviglianiti, Rv. 270628; Sez. 4, n. 18795 del 02/03/2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 269884). In particolare, allorché sia denunciato, con ricorso per cassazione, un vizio di motivazione del provvedimento emesso dal Tribunale del riesame in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza, alla Corte suprema spetta solo il compito di verificare, in relazione alla peculiare natura del giudizio di legittimità e ai limiti che ad esso ineriscono, se il giudice di merito abbia dato adeguatamente conto delle ragioni che l'hanno indotto ad affermare la gravità del quadro indiziario a carico dell'indagato e di controllare la congruenza della motivazione riguardante la valutazione degli elementi indizianti rispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie (Sez. 4, n. 26992 del 29/05/2013, Tiana, Rv. 255460). Va aggiunto che il vizio di mancanza della motivazione dell'ordinanza del riesame in ordine alla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza deve risultare prima facie dal testo del provvedimento impugnato, restando estranea al sindacato del giudice di legittimità la verifica della sufficienza e della razionalità della motivazione sulle questioni di fatto (Sez. 2, n. 56 del 07/12/2011, Siciliano, Rv. 251761). Quanto alla nozione di gravi indizi di colpevolezza questa Corte (Sez. 5, n. 7092 del 19/11/2024, dep. 2025, Ziino, Rv. 287532 – 01; Sez. 2, n. 48276 del 24/11/2022, TIganciuc, Rv. 284299 – 02; Sez. 4, n. 53369 del 09/11/2016, Jovanovic, Rv. 268683) ha piùvolte chiarito che la stessa non è omologa a quella che qualifica lo scenario indiziario idoneo a fondare il giudizio di colpevolezza finale. Al fine dell'adozione della misura, invero, è sufficiente l'emersione di qualunque elemento probatorio idoneo a fondare un giudizio di qualificata probabilità sulla responsabilità dell'indagato in ordine ai reati addebitati. I detti indizi, pertanto, non devono essere valutati secondo gli stessi criteri richiesti, per il giudizio di merito, dall'art. 192 cod. pen. proc., comma 2. Deve, peraltro, ribadirsi che la valutazione del peso probatorio degli indizi è compito riservato al giudice di merito e che, in sede di legittimità, tale valutazione può essere contestata unicamente sotto il profilo della sussistenza, adeguatezza, completezza e logicità della motivazione, mentre sono inammissibili le censure che, pure investendo formalmente la motivazione, si risolvono nella prospettazione di una diversa valutazione delle circostanze già esaminate dal giudice, spettando alla Corte di legittimità il solo compito di verificare se il giudice di merito abbia dato adeguatamente conto delle ragioni che l'hanno indotto ad affermare la gravità del quadro indiziario a carico dell'indagato, controllando la congruenza della motivazione riguardante la valutazione degli elementi indizianti rispetto ai canoni della logica e ai principi del diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie. Così delineato l’ambito del giudizio riservato a questa Corte, è possibile esaminare il ricorso. 3. Il ricorso del pubblico ministero è solo in parte meritevole di accoglimento. 3.1. Preliminarmente, conviene richiamare il principio di diritto, affermato dalla giurisprudenza di legittimità, secondo il quale, in tema di impugnazioni cautelari, sussiste l'interesse del pubblico ministero a proporre ricorso per cassazione avverso l'ordinanza del Tribunale del riesame che, pur avendo confermato la sussistenza della gravità indiziaria in relazione a taluni dei delitti contestati e disposto il mantenimento della misura cautelare, abbia, purtuttavia, annullato parzialmente il provvedimento genetico in relazione ad altri delitti per i quali la misura stessa risultava adottata (Sez.5, n. 4748 del 11/12/2024, P., Rv.287525; nello stesso senso, Sez. 4, n. 22694 del 21/04/2023, Petito, Rv. 284775; Sez. 5, n. 19540 del 20/04/2022, Mataluni, Rv. 283073; Sez. 1, n. 20286 del 17/06/2020, Petito, Rv. 280123). 3.2. Il primo motivo del ricorso proposto dal Pubblico ministero è inammissibile. Il Tribunale del riesame, nell’annullare l’ordinanza cautelare con riguardo al reato di cui al capo 21), con cui si contesta l’esistenza di una associazione a delinquere autonoma finalizzata alla raccolta di scommesse clandestine, ha ritenuto che il GIP non avesse specificato gli elementi strutturali e organizzativi da cui emergesse il carattere autonomo di tale organizzazione, rispetto al sodalizio mafioso. A fronte dell’argomentazione sviluppata dall’ordinanza impugnata, il ricorrente pretende di sovvertire la valutazione di quegli elementi, per come operata dal giudice di merito, limitandosi a richiamare ampi stralci del decreto di fermo, senza tuttavia confrontarsi con le argomentazioni svolte dal GIP nel provvedimento cautelare genetico al fine di verificare se le stesse fossero idonee a ritenere sussistente un’associazione autonoma e, dunque , omettendo di verificare rispetto ad esse la congruità della valutazione operata dal [OSCURATO:PERSONA] del riesame. 3.3. Fondato è invece il secondo motivo, il quale denuncia il ritenuto assorbimento dei reati contestati ai capi 17) e 18) in quello di cui al capo 15) dell’incolpazione provvisoria. L’ordinanza impugnata ha ricostruito il ruolo assunto dall’indagato nell’ambito della gestione delle scommesse clandestine sulla base delle captazioni di diverse conversazioni che evidenziavano la posizione di rilievo del [OSCURATO:PERSONA], nonché delle dichiarazioni del collaboratore di giustizia [OSCURATO:PERSONA], che confermavano il ruolo dell’indagato. Ha perciò ravvisato gravi indizi di colpevolezza del reato di cui agli artt. 110 cod. pen. e 4, l. n. 401 del 1989 contestato al capo 15) dell’incolpazione, ritenendo in esso assorbite le ipotesi di reato di cui ai capi 17) e 18). Trattasi di conclusione cui il Tribunale è pervenuto unicamente sulla considerazione del tenore letterale di tali capi di incolpazione, ritenuti perfettamente sovrapponibile a quello del capo 15). In tal modo il giudice del riesame è incorso nel denunciatovizio, atteso che la motivazione deve ritenersi apparente allorquando non risponda ai requisiti minimi di esistenza, completezza e logicità del discorso argomentativo su cui si è fondata la decisione, mancando di specifici momenti esplicativi anche in relazione alle critiche pertinenti dedotte dalle parti, e, più in generale, quando la motivazione dissimuli la totale mancanza di un vero e proprio esame critico degli elementi di fatto e di diritto su cui si fonda la decisione, o sia priva dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidonea a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice. Nel caso in esame l’ordinanza impugnata ha sostanzialmente omesso di valutare in modo critico e argomentatogli elementi acquisiti, arrestandosi al dato meramente formale della asserita sovrapponibilità delle condotte descritte nell’incolpazione, senza considerare – anche eventualmente al fine di escluderne la rilevanza – che, come emerge non solo da detta inco lpazione, ma altresì dall’ordinanza genetica, le condotte ascritte, pur tutte riferite all’attività di raccolta delle scommesse, erano contestate come poste in essere in concorso con soggetti diversi, si riferivano alla attività di raccolta presso agenzie diverse,con modalità differenti e in ambiti temporali solo parzialmente coincidenti. In definitiva, il Tribunale non si è confrontato con la ricostruzione operata e con gli elementi valorizzati dal GIP per configurare le condotte contestate ai capi 17) e 18) come autonome. 4. Il ricorso proposto dal [OSCURATO:PERSONA] è fondato nei limiti di seguito precisati. 4.1. Il primo motivo è manifestamente infondato. Trattasi di censura del tutto generica dal momento che manca di precisare quali sarebbero gli elementi indicativi della asserita mancanza di autonomia decisionale da parte del GIP e delle concrete ragioni per cui la risposta fornita dal Tribunale sarebbe insufficiente, risolvendosi nell’asserito utilizzo, da parte del giudice del riesame, di mere formule di stile. In realtà, dall’ordinanza impugnata emerge chiaramente che è stata specificamente vagliata la censura con cui l’indagato denunciava la violazione da parte del GIP dell’obbligo di autonoma motivazione dell’ordinanza cautelare stabilito dall’art. 292, lett. c) cod. proc. pen. Trattasi di valutazione niente affatto generica, ma piuttosto svolta in modo critico e puntuale, di cui il Tribunale ha dato conto con motivazione sintetica e tuttavia specifica e coerente, evidenziando come il GIP avesse vagliato criticamente le risultanze investigative a carico dell’indagato in relazione a ciascuna ipotesi accusatoria, indicando gli elementi più significativi che componevano il quadro indiziario e che attestavano la sussistenza delle esigenze cautelari,anche al di là della presunzione posta dall’art. 275, comma 3, cod. proc. pen. 4.2. Il secondo motivo è infondato. 4.2.1. Dalla motivazione dell’ordinanza impugnata, da valutarsi nel suo complesso, emerge che il giudice del riesame, in modo non manifestamente illogico, ha valorizzato una pluralità di elementi congruamente valutati come indicativi dell’inserimento del [OSCURATO:PERSONA] nel sodalizio mafioso del mandamento di [OSCURATO:PERSONA]. Indicative di tale appartenenza sono state considerate le conversazioni intercettate, dalle quali era emersa l’esistenza di stretti contratti dell’indagato con esponenti apicali del mandamento e il suo coinvolgimento in decisioni di elevato valore organizzativo. Tra queste, in particolare, rileva la conversazione del 28 aprile 2022 in cui [OSCURATO:PERSONA], all’epoca capo del suddetto mandamento, incaricava l’indagato di individuare il successore perla prosecuzione dell’attività di gestione delle scommesse clandestine nel caso di loro arresto. Ancora, dalle intercettazioni specificamente indicate a pagina 8, l’ordinanza impugnata ha desunto il ruolo centrale ricoperto da [OSCURATO:PERSONA] nella gestione del settore delle scommesse clandestine, provvedendo egli al coordinamento dell’apertura di nuove postazioni di gioco, facendo da raccordo tra i vertici della famiglia di [OSCURATO:PERSONA] e la base operativa, ed avendo la disponibilità delle risorse materiali per la gestione delle attività raccolta delle scommesse. Inoltre, dalla conversazione del 29 luglio 2021,intercorsa tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], emergeva che l’incarico di gestione delle scommesse era stato conferito al [OSCURATO:PERSONA] da [OSCURATO:PERSONA], reggente del mandamento di [OSCURATO:PERSONA]. Le censure svolte dal ricorrente con riguardo all’interpretazione che di tali intercettazioni è stata data dai giudici del merito cautelare, affermando che le stesse sarebbero state suscettibili di letture alternative, non tiene conto del pacifico insegnamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui, in tema di intercettazioni di conversazioni o comunicazioni, l’interpretazione del linguaggio adoperato dai soggetti intercettati, anche quando sia criptico o cifrato, costituisce questione di fatto, rimessa alla valutazione del giudice di merito, la quale, se risulta logica in relazione alle massime di esperienza utilizzate, si sottrae al sindacato di legittimità (Sez. U, n. 22471 del 26/02/2015, Sebbar, Rv. 263715 -01; in termini, ex multis, Sez. 3, n. 44938 del 05/10/2021, Gregoli, Rv. 282337 -01; Sez. 2, n. 50701 del 04/10/2016, D'Andrea e altri, Rv. 268389 -01). 4.2.2. Con riguardo poi all’interessamento dell’indagato al sostentamento delle famiglie dei sodali detenuti, affatto irragionevoli sono le valutazioni espresse dal Tribunale, laddove ha ritenuto che tale attività fosse svolta in favore del sodalizio mafioso e non dei singoli individui –come sostenuto dal ricorrente – sol che si ponga attenzione al fatto che tale attività costituisce tipica espressione della rete solidaristica delle associazioni mafiose, e con riguardo al caso di specie risulta attestata dalla sentenza del GUP del Tribunale di Palermo in data 22 febbraio 2024, richiamata dall’ordinanza impugnata, la quale ha accertato la destinazione dei proventi ricavati dalle attività illecite del sodalizio mafioso del mandamento di [OSCURATO:PERSONA] al mantenimento dei sodali detenuti e delle loro famiglie. 4.2.3. Destituita di fondamento è altresì la denunciata lacuna motivazionale in relazione alla attendibilità delle dichiarazioni rese dal collaboratore di giustizia [OSCURATO:PERSONA]. Secondo la condivisa giurisprudenza di legittimità, nella fase delle indagini preliminari i gravi indizi di colpevolezza richiesti per l'applicazione di una misura cautelare, che devono essere tali da lasciar desumere la qualificata probabilità di attribuzione all'indagato del reato per cui si procede, possono fondarsi sulla dichiarazione di un collaborante, se precisa, coerente e circostanziata, che abbia trovato riscontro in elementi esterni, anche di natura logica, tali da rendere verosimile il contenuto della dichiarazione stessa (Sez. 2, n. 16183 del 01/02/2017, Fiore, Rv. 269987; Sez. 1, n. 16792 del 09/04/2010, Sacco, Rv. 246948). Peraltro, la verifica in esame attiene ad una fase caratterizzata dalla “fluidità” dell'incolpazione, in cui non è richiesta certezza della colpevolezza ed è invece sufficiente al riguardo un consistente grado di probabilità (Sez. 4, n. 22740 del 16/07/2020, Balla, Rv. 279515 –01; Sez. 6, n. 45441 del 07/10/2004, Fanara, Rv. 230755). Il Tribunale si è adeguato ai suddetti principi, ancorando il proprio giudizio ad elementi specifici risultanti dagli atti, posto che le dichiarazioni del collaboratore sono state ritenute del tutto coerenti con il contenuto delle conversazioni intercettate, attribuendo al [OSCURATO:PERSONA] una posizione di spicco all’interno del gruppo mafioso e descrivendo il ruolo dal medesimo svolto nell’attività di gestione delle scommesse clandestine. In definitiva, correttamente il [OSCURATO:PERSONA] del riesame ha ritenuto che il quadro indiziario deponesse per la partecipazione del ricorrente al sodalizio mafioso, intesa quale "prestazione di un contributo di qualsivoglia genere, purché non occasionale e, in ogni caso, apprezzabile sotto il profilo della rilevanza causale, con riferimento all'esistenza o al rafforzamento dell'associazione" (come precisato da Sez. U, n. 36958 del 27/05/2021, Modaffari, Rv. 281889 -01, in motivazione). 4.3. Il terzo motivo è infondato. Esso si limita a riproporre le medesime censure svolte con il precedente motivo in ordine alla inattendibilità del collaboratore di giustizia, nonché in ordine alla interpretazione delle intercettazioni. Sicché valgono al riguardo le considerazioni svolte in precedenza (§ 4.2.1). Conviene, peraltro,aggiungere che l’art. 4, comma 4-bis, l. n. 401 del 1989, il quale sanziona penalmente anche la condotta di chi solo favorisca l’accettazione o in qualsiasi modo la raccolta, anche per via telefonica o telematica, di scommesse di qualsiasi genere da chiunque accettate in Italia o all'estero, risulta integrato da qualsiasi attività, comunque organizzata, attraverso la quale si eserciti, in assenza di concessione, autorizzazione o licenza ai sensi dell'art. 88 R.D. n. 773 del 1931 (testo unico delle leggi di pubblica sicurezza), una funzione intermediatrice in favore di un gestore di scommesse (cfr., Sez. 6, n. 25510 del 19/04/2017, Realmuto, Rv. 270156; Sez. 3, n. 35067 del 12/04/2016, Ranucci, Rv. 267736; Sez. 3, n. 14991 del 25/03/2015, Arcieri, Rv. 263115). Ebbene, sulla base delle plurime conversazioni captate, interpretate in modo non manifestamente illogico, e riscontrate dalle dichiarazioni del collaboratore di giustizia [OSCURATO:PERSONA], il Tribunale ha ravvisato la sussistenza di gravi indizi in ordine alla gestione, con un ruolo di direzione e coordinamento, da parte del [OSCURATO:PERSONA] dell’attività di raccolta e gestione delle scommesse clandestine, integrante il reato contestato. 4.4. Per ragioni di ordine logico deve essere esaminato preliminarmente il quinto motivo di ricorso. Esso è infondato. [OSCURATO:PERSONA] volendosi prescindere dalla genericità della censura con cui il ricorrente lamenta il difetto di motivazione in ordine alla sussistenza di un grave quadro indiziario in relazione al reato di gestione del lotto clandestino contestato al capo 16), ritiene il [OSCURATO:PERSONA] che l’ordinanza impugnata, sia pure con motivazione sintetica, ha fornito una lettura non manifestamente irragionevole della conversazione ambientale intercorsa tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. Dal contenuto della stessa il Tribunale del riesame ha desunto, in modo non manifestamente illogico, la sussistenza di un quadro indiziario idoneo ad evidenziare il coinvolgimento dell’indagato nella gestione del gioco del lotto. Tale valutazione si sottrae alle critiche del ricorrente, valendo al riguardo le argomentazioni già svolte in ordine all’interpretazione del contenuto delle conversazioni, in quanto, costituendo questione di fatto, è rimessa all'esclusiva competenza del giudice di merito, il cui apprezzamento non può essere sindacato in sede di legittimità se non nei limiti della manifesta illogicità ed irragionevolezza della motivazione, limiti che nella specie non sono stati superati. 4.5. Il quarto motivo è fondato. Invero, il Tribunale, nel ravvisare gravi indizi di colpevolezza del reato contestato al capo 16), non ha illustrato le ragioni per cui ha ritenuto che la gestione del lotto clandestino integri un’autonoma ipotesi di reato, differenziandosi rispetto alla attività di gestione delle scommesse e dei pronostici in genere, condotte tutte sanzionate dall’art. 4, commi 1 e 1-bis, l. n. 401 del 1989. Tale motivazione, peraltro, si rendeva tanto più necessaria in quanto lo stesso Tribunale era pervenuto ad una conclusione diversa con riguardo all’attività di raccolta delle scommesse contestate ai capi 17) e 18), ritenendole assorbite nel reato di cui al capo 15). 4.6. Il sesto motivo è fondato. L’ordinanza impugnata fonda la valutazione di gravità indiziaria in ordine al reato di estorsione,con riguardo alla gestione dei biliardini,sulle dichiarazioni rese dal collaboratore [OSCURATO:PERSONA], nonché sulle conversazioni intercettate in data 31 marzo 2022 e 20 maggio 2023. Tuttavia, né le une né le altre evidenziano la sussistenza degli elementi costitutivi del reato contestato, non emergendo in alcun modo che tale gestione avvenisse mediante l’utilizzo di violenza o minaccia. L’unico elemento da cui il Tribunale sembra desumere la configurabilità del reato di cui all’art. 629 cod. pen. è l’affermazione del collaboratore, il quale, nel raccontare la vicenda, ha fatto riferimento alla «estorsione dei biliardini», di cui però non ha descritto in alcun modo i tratti costitutivi.Egli, invero, si è limitato a sostenere che nel corso del fine settimana [OSCURATO:PERSONA] faceva mettere in piazza i suoi biliardini, mentre i gestori dei pub dovevano ritirare i propri. Inoltre, laddove il Tribunale richiama le conversazioni intercettate,dalle quali emergeva che anche [OSCURATO:PERSONA] possedeva due biliardini e che ne aveva affidato la gestione a [OSCURATO:PERSONA], nonemerge alcun riferimento a condotte violente o minacciose,finalizzate ad imporre l’esposizione dei biliardini dell’indagato. 4.7. Il settimo motivo è fondato. [OSCURATO:PERSONA] del riesame, nel richiamare le conversazioni intercettate, non ha spiegato le ragioni per cui esse avrebbero evidenziato un ruolo attivo del [OSCURATO:PERSONA] nella gestione della riffa, né la sussistenza degli elementi caratterizzanti l’estorsione ai danni dei gestori degli esercizi commerciali siti nella piazza di [OSCURATO:PERSONA], non essendovi alcun riferimento all’utilizzo di violenze o minacce per imporre loro l’acquisto dei numeri. Quanto alle dichiarazioni del [OSCURATO:PERSONA], il quale ha riferito che il [OSCURATO:PERSONA] si occupava della gestione di tale attività, il Tribunale ha disatteso l’insegnamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui le dichiarazioni accusatorie rese dal coindagatoo coimputato nel medesimo reato o da persona indagata o imputata in un procedimento connesso o collegato, integrano i gravi indizi di colpevolezza -in virtù dell'esplicito richiamo all'art. 192, commi 3 e 4, operato dall'art. 273, comma 1-bis, cod. proc. pen. - soltanto se esse, oltre ad essere intrinsecamente attendibili, risultino corroborate da riscontri estrinseci e individualizzanti (ex plurimis,Sez. 6, n. 1753 del 09/01/2019, Minieri, Rv. 274942 - 01). Invero, il giudice della cautela ha ritenuto utilizzabili le dichiarazioni del collaborante senza tuttavia rinvenire riscontri idonei ad attribuire capacità dimostrativa e persuasività probatoria in ordine all'attribuzione della condotta incriminata all’indagato, né l’utilizzo di violenze o minacce ai danni dei commercianti al fine di costringerli ad acquistare i numeri della riffa. 4.8. L’ottavo motivo, che si appunta sulla sussistenza dell’aggravante di cui all’art. 416-bis.1 cod. pen. nella sua duplice accezione del metodo e dell’agevolazione mafiosa, è inammissibile per carenza d’interesse, non discendendo,dall'esistenza o meno di tale circostanza, la legittimità della disposta misura, applicata anche per il delitto di partecipazione ad associazione di tipo mafioso di cui al capo 2). Sussiste, infatti, l'interesse dell'indagato a ricorrere per cassazione avverso l'ordinanza del Tribunale del riesame che abbia ritenuto sussistente una circostanza aggravante adeffetto speciale, sempre che da questa conseguano immediati riflessi sull'ano sul quomodo della misura, di modo che è inammissibile per carenza d'interesse il ricorso con cui sia contestata la sussistenza dell'aggravante mafiosa, quando dal venir meno della stessa non conseguirebbero per il ricorrente effetti immediati e concreti in ordine ai pericula libertatis o alla durata dei termini di custodia cautelare (Sez. 6, n. 5213 del 11/12/2018, dep. 2019, Rv. 275028; Sez. 6, n. 7203 del 08/02/2013, Rv. 254507). 4.9. Il nono motivo, concernente il giudizio sull’esistenza delle esigenze cautelari, è infondato. Il ricorrente trascura di considerare che, nel caso di indiziato di associazione mafiosa, tutte le esigenze cautelari di cui all'art. 275 cod. proc. pen. sono presunte (Sez. 3, n. 12485 del 28/01/2025, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 287813 - 03) e che spetta eventualmente all'indagato indicare gli elementi contrari che depongono per l'insussistenza certa dell'esigenza. Quanto poi alle dedotte gravi condizioni di salute in cui verserebbe l’indagato, è lo stesso a precisare che esse non sono state dichiarate incompatibili con il regime carcerario, sicché trova applicazione l’insegnamento di questa Corte regolatrice, secondo cui il divieto di custodia in carcere per i soggetti portatori di gravi malattie, previsto dall'art. 275, comma 4-bis, cod. proc. pen., prevale sulla presunzione di adeguatezza esclusiva della custodia in carcere, prevista dal terzo comma dello stesso articolo, solo a condizione che risulti accertata l'incompatibilità delle condizioni di salute del soggetto con lo stato di detenzione, intendendosi per tale anche quello attuabile presso taluna delle "idonee strutture sanitarie penitenziarie" di cui è menzione nell'art. 275, comma 4-ter, cod. proc. pen. (Sez. 1, n. 7713 del 06/12/2024, dep. 2025, G., Rv. 287563 –01; conf. Sez. 6, n. 18891 del 24/01/2017, Policastri, Rv. 269889 -01). In ogni caso, risulta smentita la denunciata mancanza di valutazione concreta e personalizzata circa l’attualità ed effettività delle esigenze cautelari. L’ordinanza impugnata non si arresta alla presunzione relativa di sussistenza delle esigenze cautelari, ma contiene una motivazione in positivo in ordine all’esigenza di cui all’art. 274, lett. c), cod. proc. pen., evidenziando sia la posizione di rilievo assunta dal [OSCURATO:PERSONA] all’interno dell’organizzazione mafiosa, connotata da penetrante capacità di controllo del territorio, sia la gravità delle condotte poste in essere, sia i precedenti specifici da cui lo stesso risulta gravato. 5. Alle considerazioni esposte consegue, in accoglimento dell'impugnazione del pubblico ministero, l'annullamento con rinvio in parte qua dell'ordinanza impugnata, con riferimento agli addebiti contestati ai capi 17) e 18), e, in accoglimento dell'impugnazione dell’indagato l'annullamento con rinvio dell’ordinanza in relazione agli addebiti di cui ai capi 16), 19) e 20). Nel resto il ricorso del pubblico ministero va dichiarato inammissibile e il ricorso del [OSCURATO:PERSONA] va rigettato. 6. Giacché dal presente provvedimento non discende la rimessione in libertà del detenuto, si dispone che la Cancelleria effettui gli adempimenti di cui all’art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod.