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CassazionesentenzaSezione 3

Cassazione n. 16897/2026

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verso la ordinanza del 18.06.2025 del tribunale di Foggia;Udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale dr. [OSCURATO:PERSONA] ha chiesto l’inammissibilità del ricorso e la condanna al pagamento delle speseprocessuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

Il tribunale di Foggia adito quale giudice dell’esecuzione per lasospensione o revoca della ingiunzione a demolire di un’opera abusiva di cui aduna sentenza di condanna irrevocabile, n. 262/1996 della [OSCURATO:PERSONA] diLucera sezione distaccata di Apricena, rigettava l’istanza.2.

Avverso la ordinanza sopra indicata del tribunale, propone ricorsoper cassazione [OSCURATO:PERSONA] a mezzo del suo difensore, deducendo ununico motivo di impugnazione.3.

Rappresenta il vizio di violazione di legge in ordine alla normativalegislativa regionale specificata in ricorso n. 7/98, ed a un regolamento regionale,n. 4/2020, con riferimento alla valutazione prognostica dei tempi di definizionedel procedimento di sdemanializzazione e successiva sanatoria edilizia delle opereinteressate.

Il tribunale non avrebbe fatto corretta applicazione della citata legge.Il giudice, nel rilevare una ritenuta lungaggine della procedura disdemanializzazione, non avrebbe considerato dati significativi nel bilanciamentodei contrapposti interessi, come la esistenza di usi civici sull'area di interesse,l'intimazione recente della regione Puglia rivolta al comune di Lesina, per la nominadi un perito demaniale con funzione di assolvere all'incarico ( già assegnato neglianni ’60) di verifica e proposta di sistemazione relativa al demanio ex feudale“Isola” oltre alla già avanzata richiesta dell'istante di alienazione / affrancazionedell'area di sedime qui di interesse.

Si fa presente che quanto all’opera indiscussione si tratterebbe di manufatto insistente in demanio civico e quindisanabile urbanisticamente ex dpr 380/01 e dl del 29.5.24 n. 69 all'esito di verificademaniale di competenza, ai sensi del regolamento regionale n. 4/2020.

Si osservache quindi, i tempi di verifica per la sdemanializzazione sono rimessi agli organicompetenti e non all'istante, e trattandosi di procedura avviata dalla Regione solodi recente, si imporrebbe la sospensione dell'ordine di demolizione in pendenza diuna situazione giuridico amministrativa in via di soluzione.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Il ricorso è inammissibile, innanzitutto per carenza di legittimazione, attesoche come risulta dalla ordinanza impugnata, a seguito di ordinanza comunale didemolizione l’immobile è stato acquisito al patrimonio comunale, così che l’istantenon può vantare alcun interesse rispetto all’opera abusiva e alla sua demolizione.Invero, in tema di reati edilizi, dopo l'acquisizione dell'opera abusiva al patrimoniodisponibile del Comune, qualora il consiglio comunale non abbia deliberato ilmantenimento del manufatto, ravvisando l'esistenza di prevalenti interessipubblici, il condannato può chiedere la revoca dell'ordine di demolizione soltantoper provvedere spontaneamente all'esecuzione di tale provvedimento, essendoprivo di interesse ad avanzare richieste diverse, in quanto il procedimentoamministrativo sanzionatorio ha ormai come unico esito obbligato la demolizionedella costruzione a spese del responsabile dell'abuso. (Sez. 3, n. 7399 del13/11/2019, Rv. 278090 - 01)2.

Per completezza si rileva che comunque il ricorso è del tutto infondato, siaperché riferito allo svolgimento di procedure di futura e incerta definizione, sia perinsussistenza della configurabilità della prospettata sanatoria edilizia nei suoipresupposti.3.

Invero, quanto al primo profilo non può che richiamarsi sia il noto principioper cui, in sede esecutiva, la statuizione dell'ordine di demolizione deve essererevocata se già sussistono determinazioni che si pongono in insanabile contrastocon il disposto abbattimento del manufatto (Sez. 3, n. 43878 del 30/09/2004 Rv.230308 – 01) - mentre nel caso in esame è stata solo prospettata la merapendenza di procedimenti amministrativi ancora da definire e di incerta soluzionefinale, – sia quello per cui in tema di reati edilizi, la revoca o la sospensionedell'ordine di demolizione delle opere abusive, di cui all'art. 31 d.P.R. n. 380 del2001, in conseguenza della presentazione di una istanza di sanatoria – che aquanto pare ancora non sussiste neppure (essendo diversa e distinta la proceduradi affrancazione dall’uso civico che sarebbe stata azionata dall’istante) -successivamente al passaggio in giudicato della sentenza di condanna, presupponel'accertamento da parte del giudice dell'esecuzione della sussistenza di elementiche facciano ritenere plausibilmente prossima la adozione da parte della autoritàamministrativa competente del provvedimento di accoglimento (Sez. 3, n. 9145del 01/07/2015 (dep. 04/03/2016 ) Rv. 266763 – 01).4.

Su tali punti il giudice ha compiuto una esauriente disamina, in linea con iprincipi sopra citati, sottolineando sia la sussistenza di assoluta incertezza circa ilbuon esito, a favore dell’istante, della procedura di “sdemanializzazione insanatoria” dell’area ove insistono le opere, sia la non incidenza di tale esitoeventuale positivo (futuro e incerto) sull’ulteriore profilo riguardante la sanatoriadell’opera abusiva.

Profilo per vero impercorribile, atteso che il giudice haevidenziato come il manufatto insista all’interno della perimetrazione del ParcoNazionale del Gargano e su area sottoposta a vincolo paesaggistico, per cui lastruttura abusiva, come noto, è insuscettibile di sanatoria edilizia.

Infatti, in temadi sanatoria ex art. 36 d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, di opere realizzate in areavincolata, il rilascio postumo del permesso di costruire, in assenza diautorizzazione paesaggistica, non ha efficacia sanante neanche in relazione al soloprofilo urbanistico dell'intervento già realizzato (Sez. 3, n. 5750 del 02/02/2023Rv. 284314 – 01).

E comunque, per quanto rilevato in premessa, il ricorrente nonè attualmente legittimato neppure ad avanzare istanza di sanatoria non rientrandopiù l’opera nella sua giuridica disponibilità.5.

Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto cheil ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con conseguente onere per ilricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese delprocedimento.

Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorsosia stato presentato senza “versare in colpa nella determinazione della causa diinammissibilità”, si dispone che il ricorrente versi la somma, determinata in viaequitativa, di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.Mdichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.Così è deciso, 11/2/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteGIUSEPPE [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
verso la ordinanza del 18.06.2025 del tribunale di Foggia;Udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale dr. [OSCURATO:PERSONA] ha chiesto l’inammissibilità del ricorso e la condanna al pagamento delle speseprocessuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Il tribunale di Foggia adito quale giudice dell’esecuzione per lasospensione o revoca della ingiunzione a demolire di un’opera abusiva di cui aduna sentenza di condanna irrevocabile, n. 262/1996 della [OSCURATO:PERSONA] diLucera sezione distaccata di Apricena, rigettava l’istanza.2. Avverso la ordinanza sopra indicata del tribunale, propone ricorsoper cassazione [OSCURATO:PERSONA] a mezzo del suo difensore, deducendo ununico motivo di impugnazione.3. Rappresenta il vizio di violazione di legge in ordine alla normativalegislativa regionale specificata in ricorso n. 7/98, ed a un regolamento regionale,n. 4/2020, con riferimento alla valutazione prognostica dei tempi di definizionedel procedimento di sdemanializzazione e successiva sanatoria edilizia delle opereinteressate. Il tribunale non avrebbe fatto corretta applicazione della citata legge.Il giudice, nel rilevare una ritenuta lungaggine della procedura disdemanializzazione, non avrebbe considerato dati significativi nel bilanciamentodei contrapposti interessi, come la esistenza di usi civici sull'area di interesse,l'intimazione recente della regione Puglia rivolta al comune di Lesina, per la nominadi un perito demaniale con funzione di assolvere all'incarico ( già assegnato neglianni ’60) di verifica e proposta di sistemazione relativa al demanio ex feudale“Isola” oltre alla già avanzata richiesta dell'istante di alienazione / affrancazionedell'area di sedime qui di interesse. Si fa presente che quanto all’opera indiscussione si tratterebbe di manufatto insistente in demanio civico e quindisanabile urbanisticamente ex dpr 380/01 e dl del 29.5.24 n. 69 all'esito di verificademaniale di competenza, ai sensi del regolamento regionale n. 4/2020. Si osservache quindi, i tempi di verifica per la sdemanializzazione sono rimessi agli organicompetenti e non all'istante, e trattandosi di procedura avviata dalla Regione solodi recente, si imporrebbe la sospensione dell'ordine di demolizione in pendenza diuna situazione giuridico amministrativa in via di soluzione.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è inammissibile, innanzitutto per carenza di legittimazione, attesoche come risulta dalla ordinanza impugnata, a seguito di ordinanza comunale didemolizione l’immobile è stato acquisito al patrimonio comunale, così che l’istantenon può vantare alcun interesse rispetto all’opera abusiva e alla sua demolizione.Invero, in tema di reati edilizi, dopo l'acquisizione dell'opera abusiva al patrimoniodisponibile del Comune, qualora il consiglio comunale non abbia deliberato ilmantenimento del manufatto, ravvisando l'esistenza di prevalenti interessipubblici, il condannato può chiedere la revoca dell'ordine di demolizione soltantoper provvedere spontaneamente all'esecuzione di tale provvedimento, essendoprivo di interesse ad avanzare richieste diverse, in quanto il procedimentoamministrativo sanzionatorio ha ormai come unico esito obbligato la demolizionedella costruzione a spese del responsabile dell'abuso. (Sez. 3, n. 7399 del13/11/2019, Rv. 278090 - 01)2. Per completezza si rileva che comunque il ricorso è del tutto infondato, siaperché riferito allo svolgimento di procedure di futura e incerta definizione, sia perinsussistenza della configurabilità della prospettata sanatoria edilizia nei suoipresupposti.3. Invero, quanto al primo profilo non può che richiamarsi sia il noto principioper cui, in sede esecutiva, la statuizione dell'ordine di demolizione deve essererevocata se già sussistono determinazioni che si pongono in insanabile contrastocon il disposto abbattimento del manufatto (Sez. 3, n. 43878 del 30/09/2004 Rv.230308 – 01) - mentre nel caso in esame è stata solo prospettata la merapendenza di procedimenti amministrativi ancora da definire e di incerta soluzionefinale, – sia quello per cui in tema di reati edilizi, la revoca o la sospensionedell'ordine di demolizione delle opere abusive, di cui all'art. 31 d.P.R. n. 380 del2001, in conseguenza della presentazione di una istanza di sanatoria – che aquanto pare ancora non sussiste neppure (essendo diversa e distinta la proceduradi affrancazione dall’uso civico che sarebbe stata azionata dall’istante) -successivamente al passaggio in giudicato della sentenza di condanna, presupponel'accertamento da parte del giudice dell'esecuzione della sussistenza di elementiche facciano ritenere plausibilmente prossima la adozione da parte della autoritàamministrativa competente del provvedimento di accoglimento (Sez. 3, n. 9145del 01/07/2015 (dep. 04/03/2016 ) Rv. 266763 – 01).4. Su tali punti il giudice ha compiuto una esauriente disamina, in linea con iprincipi sopra citati, sottolineando sia la sussistenza di assoluta incertezza circa ilbuon esito, a favore dell’istante, della procedura di “sdemanializzazione insanatoria” dell’area ove insistono le opere, sia la non incidenza di tale esitoeventuale positivo (futuro e incerto) sull’ulteriore profilo riguardante la sanatoriadell’opera abusiva. Profilo per vero impercorribile, atteso che il giudice haevidenziato come il manufatto insista all’interno della perimetrazione del ParcoNazionale del Gargano e su area sottoposta a vincolo paesaggistico, per cui lastruttura abusiva, come noto, è insuscettibile di sanatoria edilizia. Infatti, in temadi sanatoria ex art. 36 d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, di opere realizzate in areavincolata, il rilascio postumo del permesso di costruire, in assenza diautorizzazione paesaggistica, non ha efficacia sanante neanche in relazione al soloprofilo urbanistico dell'intervento già realizzato (Sez. 3, n. 5750 del 02/02/2023Rv. 284314 – 01). E comunque, per quanto rilevato in premessa, il ricorrente nonè attualmente legittimato neppure ad avanzare istanza di sanatoria non rientrandopiù l’opera nella sua giuridica disponibilità.5. Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto cheil ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con conseguente onere per ilricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese delprocedimento. Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorsosia stato presentato senza “versare in colpa nella determinazione della causa diinammissibilità”, si dispone che il ricorrente versi la somma, determinata in viaequitativa, di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. P.Q.Mdichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.Così è deciso, 11/2/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteGIUSEPPE [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]
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