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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 41973/2022

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/06/2021 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che l'imputato [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Bologna ne ha confermato la condanna per il reato di furto consumato in abitazione e rilevato che il difensore dell'imputato ha presentato una memoria a sostegno del ricorso; Considerato che l'unico motivo di ricorso (ribadito con la memoria), che contesta la mancata derubricazione del fatto nella ipotesi del tentativo, è manifestamente infondato in quanto: - secondo la incontestata ricostruzione dei giudizi di merito, l'imputato, unitamente ad altri due complici, si è introdotto nell'abitazione della persona offesa; il vicino di casa ha notato le luci accese e ha avvertito le forze dell'ordine; i tre autori del furto si sono dati alla fuga, inseguiti dalla polizia giunta sul posto; due, rimasti ignoti, sono riusciti a sottrarsi alla cattura, mentre l'imputato è stato arrestato e trovato in possesso di una parte della refurtiva, la restante parte «non è mai stata trovata» (cfr. pag. 2 sentenza impugnata) - senza neppure scomodare i principi giurisprudenziali, è sufficiente osservare che proprio su quest'ultima circostanza fa leva la decisione per escludere la configurabilità del tentativo, considerato che su parte dei beni asportati è acclarato il definitivo impossessamento, dato che non sono mai stati rinvenuti; - in ogni caso è pacifico in giurisprudenza che il criterio distintivo tra consumazione e tentativo risiede nella circostanza che l'imputato consegua, anche se per breve tempo, la piena, autonoma ed effettiva disponibilità della refurtiva (cfr. tra le tante Sez. 5, n. 48880 del 17/09/2018, S., Rv. 274016) e, alla luce della ricostruzione in fatto sopra ricordato, è indubbio che l'imputato ha conseguito l'autonoma disponibilità della refurtiva durante la fuga; - il principio declinato dalle Sezioni Unite Prevete (sent. n. 52117 del 17/07/2014, Rv. 261186) riguarda l'ipotesi di furto in supermercato quando il monitoraggio della azione furtiva in essere, esercitato mediante appositi apparati di rilevazione automatica del movimento della merce ovvero attraverso la diretta osservazione da parte della persona offesa o dei dipendenti addetti alla sorveglianza, determina la mancata uscita del bene dalla sfera di sorveglianza della vittima; esso, pertanto, non si attaglia affatto al caso di specie in cui urante un furto in abitazione, non vi è stato alcun monitoraggio, ma solo la vista di luci accese da parte del vicino di casa e la richiesta di intervento delle forze dell'ordine; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila a favore della Cassa delle amme

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/06/2021 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che l'imputato [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Bologna ne ha confermato la condanna per il reato di furto consumato in abitazione e rilevato che il difensore dell'imputato ha presentato una memoria a sostegno del ricorso; Considerato che l'unico motivo di ricorso (ribadito con la memoria), che contesta la mancata derubricazione del fatto nella ipotesi del tentativo, è manifestamente infondato in quanto: - secondo la incontestata ricostruzione dei giudizi di merito, l'imputato, unitamente ad altri due complici, si è introdotto nell'abitazione della persona offesa; il vicino di casa ha notato le luci accese e ha avvertito le forze dell'ordine; i tre autori del furto si sono dati alla fuga, inseguiti dalla polizia giunta sul posto; due, rimasti ignoti, sono riusciti a sottrarsi alla cattura, mentre l'imputato è stato arrestato e trovato in possesso di una parte della refurtiva, la restante parte «non è mai stata trovata» (cfr. pag. 2 sentenza impugnata) - senza neppure scomodare i principi giurisprudenziali, è sufficiente osservare che proprio su quest'ultima circostanza fa leva la decisione per escludere la configurabilità del tentativo, considerato che su parte dei beni asportati è acclarato il definitivo impossessamento, dato che non sono mai stati rinvenuti; - in ogni caso è pacifico in giurisprudenza che il criterio distintivo tra consumazione e tentativo risiede nella circostanza che l'imputato consegua, anche se per breve tempo, la piena, autonoma ed effettiva disponibilità della refurtiva (cfr. tra le tante Sez. 5, n. 48880 del 17/09/2018, S., Rv. 274016) e, alla luce della ricostruzione in fatto sopra ricordato, è indubbio che l'imputato ha conseguito l'autonoma disponibilità della refurtiva durante la fuga; - il principio declinato dalle Sezioni Unite Prevete (sent. n. 52117 del 17/07/2014, Rv. 261186) riguarda l'ipotesi di furto in supermercato quando il monitoraggio della azione furtiva in essere, esercitato mediante appositi apparati di rilevazione automatica del movimento della merce ovvero attraverso la diretta osservazione da parte della persona offesa o dei dipendenti addetti alla sorveglianza, determina la mancata uscita del bene dalla sfera di sorveglianza della vittima; esso, pertanto, non si attaglia affatto al caso di specie in cui urante un furto in abitazione, non vi è stato alcun monitoraggio, ma solo la vista di luci accese da parte del vicino di casa e la richiesta di intervento delle forze dell'ordine; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila a favore della Cassa delle amme
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