CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 12 aprile 1993
Cassazione n. 20710/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
osto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (Ag) il 12/04/1993 avverso l'ordinanza del 03/07/2025 del Tribunale di Palermo; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; Letta la requisitoria scritta del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] [\ 11. Con ordinanza del 3 luglio 2025 pronunciata nel proc. n. 1015/25 R. Ries, il Tribunale di Palermo, in funzione di Giudice ex art. 310 cod. proc. pen., ha confermato l'ordinanza del 28 maggio 2025 con la quale il G.I.P. del Tribunale di Agrigento ha rigettato la richiesta di revoca della misura della custodia cautelare in carcere alla quale [OSCURATO:PERSONA] è sottoposto - inizialmente giusta provvedimento del 20 aprile 2024 e, quindi, a far data dal 24 gennaio 2025, a seguito di ordinanza emessa dal Tribunale del riesame di Palermo ex art. 311 cod. proc. pen. - perché ritenuto gravemente indiziato dei delitti di omicidio aggravato in danno di [OSCURATO:PERSONA] e di porto illegale di arma commessi il 31 ottobre 2022. 2. Per una migliore intelligenza dei motivi di ricorso, si rende necessario procedere in via preliminare ad una ricostruzione degli elementi indiziari sulla scorta dei quali è stato formulato l'originario giudizio di gravità indiziaria nei riguardi del ricorrente per il delitto sopra menzionato, consumato, nella data del 31 ottobre 2022, allorquando la vittima, intenta ad effettuare alcuni lavori lungo la strada provinciale 36, all'altezza della contrada Cipolla del comune di Licata, era stata attinta - dapprima, mentre ancora si trovava a bordo di un escavatore e, quindi, lungo la strada allorquando aveva tentato di darsi alla fuga - da numerosi proiettili esplosi da un fucile calibro 12 e da una pistola di grosso calibro. L'attività di indagine aveva condotto ad accertare che: - il delitto del [OSCURATO:PERSONA] si colloca, del tutto ragionevolmente, tra le ore 14.09 (orario nel quale sul dispositivo del cellulare in uso alla vittima, riposto all'interno di un borsello attinto dai colpi di fucile, era stata rinvenuta un'immagine istantanea raffigurante il registro delle chiamate) e le ore 15.05 (orario in cui il cadavere era stato rinvenuto); l'analisi volta ad apprezzare la presenza di residui di polvere da sparo sulla persona del ricorrente - soggetto nei cui riguardi si era sin da subito rivolta l'attenzione investigativa - ha dato esito positivo, avendo condotto ad individuare la presenza di quindici particelle univocamente riconducibili all'esplosione di colpi d'arma sulla mano destra, di tre particelle sulla mano sinistra e di una all'interno delle narici (tutte zone anatomiche necessariamente coinvolte all'atto dello sparo), e a rinvenire altre quattro particelle di identica natura sui sedili anteriori dell'autovettura a lui in uso. Le particelle in esame risultano identiche, sotto il profilo della loro struttura chimica, al peculiare innesco montato sui bossoli calibro 12 utilizzati contro la vittima, caratterizzato dalla presenza di piombo e di bario ma non anche di antimonio; l'apparecchio cellulare in uso al [OSCURATO:PERSONA] non ha generato traffico telefonico tra le ore 13.19.24 e le ore 16.20.54; 2- il ricorrente aveva uno specifico movente a consumare il delitto ai danni del [OSCURATO:PERSONA]. Secondo la ricostruzione accusatoria, infatti, la presente vicenda risulta strettamente correlata ai pregressi omicidi consumati, in danno di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA], rispettivamente nel novembre del 2015 e nell'agosto del 2017, nell'ambito di una faida mafiosa che da tempo contrappone le due famiglie a seguito di un'azione predatoria consumata dai membri della prima ai danni della seconda. In particolare, il [OSCURATO:PERSONA] era stato inizialmente accusato di aver assunto un ruolo nella consumazione di entrambi i delitti - già oggetto di accertamento nell'ambito del diverso procedimento penale n. 579/16 R.G.N.R. definito con sentenza della Corte di Assise di Agrigento del 28 luglio 2023 - per avere, in relazione al primo di essi, attirato in una trappola [OSCURATO:PERSONA] nell'occasione nella quale [OSCURATO:PERSONA] lo aveva ucciso e perché poi sospettato dai familiari di quest'ultimo di aver in seguito informato [OSCURATO:PERSONA], fratello di [OSCURATO:PERSONA], desideroso di vendicarsi, del luogo in cui l'[OSCURATO:PERSONA] poteva essere intercettato ed ucciso; - [OSCURATO:PERSONA] aveva manifestato il proprio risentimento nei confronti del [OSCURATO:PERSONA] per il ruolo attivo che quest'ultimo aveva assunto nell'agguato mortale consumato ai danni di [OSCURATO:PERSONA]. A fronte di un quadro così connotato, la ricostruzione difensiva, volta a dimostrare che il [OSCURATO:PERSONA], nell'arco temporale in cui l'omicidio del [OSCURATO:PERSONA] era stato consumato, si trovava presso l'autorimessa «[OSCURATO:PERSONA]», ove svolgeva attività lavorativa, era stata reputata priva di seria capacità confutativa dell'opzione di accusa. In particolare, nessuna valenza era stata attribuita alla prova d'alibi di natura documentale rappresentata dalle videoregistrazioni estrapolate dal sistema di sorveglianza collocato presso la medesima ditta, posto che, alla luce di quanto evidenziato dal consulente della pubblica accusa, l'estrazione e l'acquisizione di detto filmato erano state effettuate senza rispettare la procedura, fatto, questo, che rendeva il documento carente di connotati che ne valessero a dimostrare l'autenticità. Ad ulteriore conforto dell'assunto, si era evidenziato che la deposizione offerta da [OSCURATO:PERSONA], titolare dell'impresa «[OSCURATO:PERSONA]», era stata reputata generica ed indimostrata (costui aveva riferito di aver provveduto ad estrapolare i filmati «a futura memoria» su indicazione del [OSCURATO:PERSONA]) e che prive di rilievo erano state considerate le sommarie informazioni rese da taluni soggetti lì presenti (lo stesso [OSCURATO:PERSONA], nonché tali [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]), poiché costoro non si erano dimostrati in grado di offrire informazioni circostanziate circa le occasioni nelle quali il [OSCURATO:PERSONA] si era allontanato dai locali della ditta nel contesto temporale in cui l'omicidio era stato consumato. Si era altresì riconosciuto che l'asserita presenza del ricorrente presso l'autorimessa, quand'anche accertata, non era comunque di per sé incompatibile con l'opzione 3accusatoria, posto che specifiche verifiche operate avevano permesso di apprezzare come i tempi di percorrenza, a bordo di un'autovettura, dalla sede al luogo del delitto, e viceversa, ammontassero a circa 18 minuti («e risultavano pienamente compatibili con i tempi di esecuzione»). «Trascurabile» era stata, infine, considerata l'ipotesi che le tracce rinvenute sulla persona del ricorrente potessero aver costituito la risultante di una contaminazione ambientale. 2.1. Con istanza del 27 maggio 2025 il difensore del [OSCURATO:PERSONA] aveva invocato la revoca della misura cautelare. Muovendo dall'apprezzamento delle risultanze dei tabulati telefonici medio tempore acquisiti nonché degli esiti di una consulenza tecnica difensiva, il difensore aveva sostenuto che: - dette acquisizioni, diversamente da quanto precedentemente ritenuto, permettevano di diradare ogni dubbio in ordine alla genuinità ed all'integrità delle immagini registrate dalle telecamere collocate presso la ditta. Nella lettura difensiva, in particolare, dette immagini attesterebbero che il ricorrente aveva effettivamente ricevuto due telefonate alle ore 12.47 e 16.50 (dato emergente dai tabulati) e, soprattutto, che questi si era allontanato dai locali dell'autorimessa solo per brevissimi periodi (dalle 14.07 alle 14.18 e dalle 14.37 alle 14.59, quest'ultimo periodo «corrispondente agli orari reali 13.47/14.07»), insufficienti per muovere verso la scena del crimine, consumare l'omicidio insieme ad un non identificato complice e rientrare alla base di partenza; - del tutto ininfluente era la circostanza che l'utenza in uso al [OSCURATO:PERSONA] non era risultata attiva tra le ore 13.39 e le ore 16. 20. Anche in altre occasioni, infatti, il ricorrente aveva infatti tenuto spento l'apparecchio cellulare; - il prelievo dei residui della polvere da sparo era stato effettuato senza l'adozione delle accortezze necessarie ad evitare un rischio di contaminazione. I militari che detto prelievo avevano operato, essendosi recati sul luogo dell'omicidio, potevano aver catturato sulle loro persone le particelle poi involontariamente trasferite e repertate sugli stubs utilizzati per la ricerca dei residui sul corpo del [OSCURATO:PERSONA]. Il prelievo è stato eseguito in caserma e, quindi, in un luogo di per sé inquinato. 2.2. Il giudice della cautela aveva ritenuto che la ritenuta gravità del quadro indiziario non potesse dirsi significativamente incisa dagli elementi valutativi offerti, quale novum, dal difensore del [OSCURATO:PERSONA]. Il giudice aveva, in particolare, ribadito che non era possibile apprezzare la veridicità delle date e degli orari impressi sulle videoriprese registrate presso l'autorimessa «[OSCURATO:PERSONA]», posto che, sulla scorta di quanto rappresentato dal consulente del pubblico ministero, ogni verifica tecnica su detto materiale documentale era ormai impossibile a causa di un irreparabile errore tecnico operato all'atto dell'estrazione e considerato, altresì, il fatto che non era stato possibile ricostruire con chiarezza chi avesse provveduto ad estrapolare i 4dall'impianto di videosorveglianza il filmato. Aveva svalutato il peso dimostrativo delle risultanze dei tabulati relativi alle utenze in uso alle persone presenti presso la predetta ditta, posto che essi erano privi di una adeguata capacità dimostrativa («si tratta di circostanza unicamente idonee a dimostrare la ...presenza nei territori di Licata, Palma di Montechiaro, Agrigento e Gela»). Aveva, poi, ribadito che la possibilità, formulata dalla difesa, che i residui intercettati dagli stubs sulla persona ed all'interno della macchina del ricorrente costituissero il frutto di una contaminazione era stata espressa in forma congetturale «senza aggancio a dati concreti e senza confrontarsi con le circostanze oggettive» costituite dal numero di particelle, dall'apprezzamento della loro composizione chimica e senza, altresì, valutare le considerazioni al riguardo espresse dal personale del R.I.S. dei Carabinieri di Messina. Aveva inoltre respinto la lettura difensiva che aveva inteso conferire valenza neutra alla rilevata inattività dell'apparecchio cellulare in uso al ricorrente proprio in concomitanza con il delitto atteso che il dato doveva essere valutato sistematicamente agli ulteriori elementi di fatto acquisiti al compendio. 2.3. Detto percorso argomentativo è stato infine condiviso dal Tribunale collegiale, investito della cognizione della decisione del Giudice della cautela ex art. 310 cod. proc. pen. Questi, dopo aver ribadito i connotati ed i limiti propri del giudizio di appello cautelare, ha, in specie, evidenziato che la disamina incrociata delle risultanze dei tabulati e delle immagini riprese dal sistema di videosorveglianza, invocata dalla difesa, postuli comunque lo svolgimento di accertamenti oltremodo complessi, da svolgersi attraverso un'articolata perizia incompatibile con i tempi dell'udienza in sede di appello cautelare. Ha, comunque, negato connotati di decisività alla questione posto che l'asserita presenza del [OSCURATO:PERSONA] nel piazzale dell'impresa non risulta «incompatibile, sotto il profilo cronologico, con il compimento dell'azione delittuosa messa in atto fra le 14.09 e le 15.05», anche alla luce dei già citati accertamenti, non contrastati dalla difesa, che hanno determinato in circa 18 minuti i tempi necessari a percorrere, ad alta velocità, il tragitto che separa la sede della ditta dal luogo del delitto e viceversa. Ha soprattutto rimarcato come con l'atto di appello non siano stati offerti elementi di novità idonei a scardinare la forza dimostrativa del dato indiziario, definito «formidabile», correlato all'apprezzata presenza sul ricorrente di residui di polvere da sparo, atteso che le modalità di prelievo dei reperti e, in specie, le cautele al riguardo adottate dai militari procedenti, puntualmente ricostruite, impongono di degradare a mera congettura l'ipotesi di un fenomeno di contaminazione. 3 [OSCURATO:PERSONA] propone, con l'assistenza dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], ricorso per cassazione articolato in sei distinti motivi di seguito riassunti ai sensi dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 53.1 Violazione dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e) , cod. proc. pen. in relazione agli artt. 3 e 27 Cost, 192, 273, 292 cod. proc. pen. Manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione. Il difensore lamenta che la Corte ha omesso di operare un reale confronto critico con le risultanze della consulenza tecnica di parte redatta e con la correlata comparazione delle immagini registrate dal sistema di videosorveglianza posto che non «viene spiegato perché la perfetta coincidenza tra tabulati e immagini, riferita a soggetti identificati, non sia elemento idoneo a sostenere la genuinità del video e quindi l'alibi del ricorrente». Evidenzia in particolare che le telecamere hanno ripreso il momento in cui il [OSCURATO:PERSONA], rientrato a bordo della propria autovettura presso i locali, ha consegnato dei panini a due soggetti lì presenti ([OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]) i quali, escussi come testimoni, hanno confermato la veridicità dell'assunto. Detto accadimento si colloca nel contesto temporale in cui l'omicidio del [OSCURATO:PERSONA] è stato consumato e rappresenta, pertanto, la più significativa conferma della bontà dell'alibi offerto dal ricorrente. Non può, allora, continuare a contestarsi la genuinità del filmato - costituente, secondo l'insegnamento della giurisprudenza di legittimità, un documento liberamente valutabile ai fini della decisione - come inequivocabilmente attesta altresì la produzione della fotografia che riprende il [OSCURATO:PERSONA] intento a conversare al telefono con la compagna, [OSCURATO:PERSONA], circostanza che rinviene un perfetto riscontro nelle risultanze del tabulato telefonico. 3.2 Violazione dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e) , cod. proc. pen. in relazione agli artt. 3 e 27 Cost, 192, 273, 292 cod. proc. pen. Manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione. Il difensore lamenta che il Tribunale abbia omesso di apprezzare che la perfetta corrispondenza tra le immagini estrapolate dal sistema di videosorveglianza ed i dati oggettivi dei tabulati costituisca, anche nell'impossibilità di procedere alla verifica formale di genuinità del filmato, un riscontro decisivo che supporta l'alibi difensivo. I dati oggettivi permettono, infatti, di apprezzare come il [OSCURATO:PERSONA] sia giunto nel piazzale, a bordo della propria autovettura, alle ore 10.25.40, si sia da lì allontanato una prima volta alle ore 11.16.05 per circa 37 minuti, una seconda volta, alle ore 13.07, per circa 11 minuti e una terza volta, alle ore 13.37 per circa 23 minuti. 3.3 Violazione dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e) , cod. proc. pen. in relazione agli artt. 125, 273, 292 cod. proc. pen. Manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione. Il difensore censura che il Tribunale abbia svalutato la prova tecnica difensiva ricorrendo a formule di stile, prive di ogni effettivo contenuto, non si sia, poi, realisticamente confrontato con la possibilità che la presenza dei residui sul 6ricorrente costituiscano il frutto di una contaminazione, e non abbia infine operato alcuna valutazione con riguardo alle contestazioni difensive tese a dimostrare, previa una realistica ricostruzione di tutti i passaggi ricostruttivi del delitto, che il [OSCURATO:PERSONA], nelle occasioni in cui è risultato allontanarsi dall'autorimessa, non ha comunque avuto a disposizione un spazio temporale sufficiente per uccidere il [OSCURATO:PERSONA]. Evidenzia, al riguardo, come proprio le immagini delle videoriprese ne attestano il ritorno presso la ditta alle ore 14.07, prima, cioè delle ore 14.09 che, nella stessa ricostruzione accusatoria, è l'orario in cui la vittima è ancora in vita. Della stessa ricostruzione ne censura l'illogicità («il [OSCURATO:PERSONA] avrebbe dovuto sapere l'orario in cui i complici avrebbero agito, dopo essere rimasti appostati per tutta la mattinata...avrebbe dovuto pure sapere della reazione della vittima...si suole sottolineare come la tempistica, la complessità dell'azione e la pluralità di attori ed armi rendono la complessità dell'azione e la pluralità di attori e armi rendono la ricostruzione accusatoria non sostenibile rispetto all'alibi documentale del ricorrente»), evidenziando come le modalità di consumazione del delitto siano state oltremodo articolate sicchè hanno errato i giudici nel formulare un giudizio di fondatezza dell'assunto accusatorio solo sulla scorta dell'astratta considerazione dei tempi necessari per percorrere il tragitto che separa la scena del crimine dall'autorimessa. Lamenta così che la motivazione è viziata perché ha omesso di ricostruire realisticamente l'intera sequenza temporale del fatto delittuoso. 3.4. Violazione dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen. in relazione all'art. 292 cod. proc. pen. Il difensore contesta che il Tribunale ha omesso di operare un effettivo vaglio degli elementi sopravvenuti al giudizio di gravità indiziaria quali la relazione di consulenza tecnica di parte, i tabulati e le consulenze balistiche. 3.5. Violazione dell'art. 606, comma 1, lett. c) ed e), cod. proc. pen. in relazione agli artt. 192 e 292 cod. proc. pen. Il difensore lamenta che il Tribunale ha fatto ricorso ad una motivazione generica nel confrontarsi alla consulenza balistica con la quale si è contestata la valenza dimostrativa attribuita ai risultati degli stubs operati sulla persona del ricorrente alla luce della modalità con le quali i prelievi sono stati effettuati. Evidenzia, infatti, che solo nei riguardi del [OSCURATO:PERSONA] il prelievo è stato effettuato, a decorrere dalle ore 00.25 dell'i novembre 2022, ad opera del M.[OSCURATO:PERSONA], presso la mensa annessa alla caserma dei Carabinieri di Licata e che lì l'indagato è entrato in contatto con numerosi militari che erano accorsi sulla scena del delitto. Aggiunge che lo stesso M.[OSCURATO:PERSONA] ha sottoposto a prelievo anche altro soggetto (tale [OSCURATO:PERSONA]), qualche ora dopo (ore 2.25) e presso un diverso ufficio, scarsamente frequentato, della Caserma di Palma di Montechiaro. Contesta che il numero di particelle rinvenute è esiguo e che è ragionevole ipotizzare che esse possano essersi 7trasferite per effetto di un contatto indiretto. Rappresenta che detta emergenza costituisce, al più, un indizio che deve costituire oggetto di una valutazione globale, e non atomistica, insieme agli altri elementi aventi identica natura. 3.6. Violazione dell'art. 606, comma 1, lett. c) ed e), cod. proc. pen. in relazione agli artt. 125, 273, 274 e 292 cod. proc. pen. Il difensore lamenta che il Tribunale è ricorso a formule di stile anche per motivare la ricostruzione del movente sotteso all'azione delittuosa. In termini più generali, difetta un quadro connotato da gravità indiziaria che legittima la sottoposizione del ricorrente alla misura di massimo rigore. 4. Con memoria del 26 febbraio 2026, il difensore, nel replicare alle considerazioni espresse dal [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, ha anzitutto premesso di aver adempiuto all'onere di allegazione degli atti di indagine già menzionati nel corpo del ricorso e si è criticamente confrontato con gli argomenti cui il predetto è ricorso per sostenerne la manifesta infondatezza, richiamando le considerazioni di cui al ricorso ed evidenziando in particolare che: - I tabulati telefonici relativi alle utenze in uso ai protagonisti della presente vicenda sono stati acquisiti dal P.M. proprio al fine di verificare l'autenticità delle riprese effettuate all'interno dell'autorimessa «[OSCURATO:PERSONA]»; - Il consulente della difesa ha valutato i dati relativi al traffico telefonico ed ha così potuto formulare un giudizio di genuinità delle riprese operate dal sistema di telecamere installato presso la ditta; - E' stato escusso ai sensi dell'art. 391-bis cod. proc. pen. il tecnico che ha provveduto a scaricare su una pen drive il filmato relativo al giorno in cui è avvenuto l'omicidio e che ha dichiarato che nessuno, in epoca successiva a detta estrapolazione, ha potuto modificare detto documento. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso, nei suoi connessi motivi, passibili di trattazione congiunta, non è meritevole di accoglimento. 2. Prima ed al fine di esplicitare le ragioni sottese a siffatta determinazione, non appare inopportuno ricordare quali siano l'ambito ed i limiti di sindacabilità dei provvedimenti «de libertate» nella presente sede di legittimità. Va, pertanto, ribadito che questa Corte non ha alcun potere di revisione degli elementi materiali e fattuali delle vicende indagate, ivi compreso lo spessore degli indizi, né di rivalutazione delle condizioni soggettive dell'indagato in relazione alle esigenze cautelari ed alla adeguatezza delle misure, trattandosi di apprezzamenti di merito rientranti nel compito esclusivo del giudice che ha applicato la misura e del Tribunale del riesame. Il controllo di legittimità è, quindi, circoscritto all'esame del4 8contenuto dell'atto impugnato per verificare, da un lato, le ragioni giuridiche che Io hanno determinato e, dall'altro, l'assenza di illogicità evidenti, ossia la congruità delle argomentazioni rispetto al fine giustificativo del provvedimento. L'insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza ex art. 273 cod. proc. pen., originaria o sopravvenuta, e delle esigenze cautelari di cui all'art. 274 cod. proc. pen. è, quindi, rilevabile innanzi a questa Corte soltanto se si traduce nella violazione di specifiche norme di legge o in mancanza o manifesta illogicità della motivazione risultante dal testo del provvedimento impugnato. Il controllo di legittimità, in particolare, non riguarda né la ricostruzione di fatti, né l'apprezzamento del giudice di merito circa l'attendibilità delle fonti e la rilevanza e la concludenza dei dati probatori, sicchè non sono consentite le censure che, pur investendo formalmente la motivazione, si risolvano nella prospettazione di una diversa valutazione di circostanze esaminate dal giudice di merito o nella proposizione di un'alternativa lettura critica del compendio. 3. Tanto premesso, ritiene questa Corte che, ove filtrate alla luce dello stringente canone valutativo appena delineato, la pressoché totalità delle doglianze difensive poste a fondamento del presente ricorso degradi ad argomento irricevibile nella presente sede di legittimità. Esse, per come compiutamente si illustrerà a breve, sebbene prima facie «articolate» nella forma di una serrata critica all'apparato motivazionale dell'ordinanza impugnata, rappresentano, invero, lo strumento attraverso il quale la difesa del [OSCURATO:PERSONA] ha inteso veicolare una prospettazione alternativa dei fatti oggetto del procedimento e di fatto invocare l'assunzione da parte di questa Corte di un'impropria veste di giudice del merito. 4. Si è evidenziato come la pietra angolare dell'articolata prospettazione difensiva sia costituita dagli esiti di una consulenza di parte alla quale è stata attribuita una radicale capacità demolitoria dell'assunto accusatorio poiché essa consentirebbe di dimostrare che l'indagato, nel contesto temporale in cui l'omicidio del [OSCURATO:PERSONA] è stato consumato, si trovava presso i locali dell'autodemolizione ove svolgeva l'attività lavorativa. Si è rimarcato, in specie, come lo sforzo in essa operato - attuatosi attraverso il confronto tra le immagini riprese dalle videocamere poste a protezione dei locali e le risultanze dei tabulati telefonici frattanto acquisiti al compendio investigativo - varrebbe ad elidere ogni possibile dubbio circa la genuinità del filmato agli atti, posto che, in precedenza, la sua estrazione, avvenuta su richiesta dello stesso ricorrente nell'immediatezza della consumazione dell'omicidio, è stata operata con modalità tali da inficiarne irrimediabilmente la possibilità di apprezzare l'originaria autenticità. Al confronto critico con detto argomento il Tribunale, nel pieno rispetto dei compiti valutativi demandatigli, non si è sottratto. Ad esso ha, piuttosto, replicato evidenziando, con una motivazione che non può di certo degradarsi ai ,/manifestamente illogica o, ancor di più, sfuggente come, a fronte di un'emergenza inficiata ab origine da un vizio così marcato, capace in potenza di annullarne ogni capacità dimostrativa, da un vizio, peraltro, ancor di più esaltato nella sua dimensione dalle «singolari coincidenze» che ne hanno connotato la stessa formazione (cfr. indicazione di cui alla pag. 8 e ss. del provvedimento impugnato), il contributo tecnico proveniente dal medesimo ricorrente non possa, nella sede cautelare, per i limiti dai quali quest'ultima è caratterizzata, ergersi ex se ad emergenza cui attribuire un'immediata valenza dimostrativa. A detto risultato il Tribunale è pervenuto facendo corretta applicazione dei principi che regolano i poteri del giudice dell'appello cautelare, laddove ha ricordato, all'esordio del suo argomentare, di essere privo di poteri di carattere istruttorio (cfr. Sez. U, n. 15403 del 30/11/2023, dep. 2024, Galati, Rv. 286155 - 01, e, in particolare, il seguente passaggio argomentativo: «L'art. 310, comma 2. cod, proc. pen., prevede infatti che il procedimento d'appello si svolga in camera di consiglio nelle forme previste dall'art. 127 dello stesso codice, come già ricordato da Sez. U, n. 26156 del 28/05/2003, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 224612 - 01. Ne consegue che, coerentemente alla disciplina del modello richiamato, la decisione viene adottata sulla base degli elementi addotti dalle parti, non prevedendo tale modello l'attribuzione al giudice di autonomi poteri istruttori, salvo che in casi eccezionali, tassativamente ed espressamente configurati dalla legge processuale. È dunque escluso che al giudice dell'appello cautelare siano attribuiti poteri istruttori in senso stretto intesi, ossia funzionali allo svolgimento di attività finalizzata alla formazione e acquisizione da parte dello stesso giudice di elementi nuovi da utilizzare per il giudizio»). A fronte di ciò, il Tribunale ha, poi, logicamente evidenziato che il tema introdotto dalla difesa a mezzo della consulenza presenta connotati di straordinaria complessità tali da non potere essere risolti in via definitiva se non attraverso lo svolgimento di una complessa perizia cui, nel procedimento ex art. 310 cod. proc. pen., per le ragioni testé espresse, non è possibile procedere. Ha, in ogni caso, con incedere immune da ogni illogicità, reputato che l'argomento in questione sia privo di connotati di decisività, posto che le stesse riprese attestano comunque l'allontanarsi del [OSCURATO:PERSONA] dal piazzale della ditta, considerato, poi, che i tempi di attuazione del delitto - in essi compreso anche l'arco temporale necessario per coprire il tragitto che separa l'autorimessa dalla scena del crimine - non appaiono, in coerenza all'assunto accusatorio, incompatibili con la sua esecuzione pur a ipotizzare la presenza dell'indagato presso i locali della ditta e ribadito, infine e soprattutto, l'assorbente rilievo, qualificato come di «formidabile» portata, che deve essere conferito ai risultati dell'esame degli stubs cui l'indagato è stato sottoposto. 10A ciò la difesa ha reputato di replicare o attribuendo, ancora una volta, una speciale forza dimostrativa alle riprese video, trascurando di considerare l'ipoteca dalla quale queste ultime risultano allo stato gravate, o offrendo, di contro, spunti valutativi funzionali ad operare una mera rilettura del compendio indiziario, contrastante con l'assunto accusatorio, che, come detto, risulta inammissibile nella presente sede. E così, più in particolare, la difesa ha lungamente argomentato, nel corpo del presente ricorso, in merito ad un'asserita complessità della fase organizzativa e dello stesso momento attuativo dell'omicidio all'evidente fine di dilatare i tempi complessivi necessari per la sua consumazione: così facendo, però, non ha fatto altro che rendersi latrice di un'opzione ricostruttiva che, muovendosi sul terreno della plausibilità, assurge a contributo rivalutativo delle emergenze che investe appieno la ricostruzione fattuale della vicenda in esame, tema di merito alla cui considerazione, com'è noto, questa Corte non può concorrere. Considerazioni pressoché sovrapponibili possono spendersi con riguardo all'emergenza cui nel provvedimento impugnato viene attribuita portata dirimente. Anche in tal caso, infatti, la difesa non si è criticamente confrontata con gli articolati argomenti in fatto cui il Tribunale ha fatto ricorso (cfr. pagg. 15 e SS. della motivazione) per confinare nel novero delle proposte irricevibili l'ipotesi che i risultati dei prelievi operati sulla persona del [OSCURATO:PERSONA] - ed all'interno della sua autovettura - possano essere stati inquinati da involontarie contaminazioni. Anziché evidenziare un'intima contraddittorietà dell'apparato argomentativo o sottolineare la non corrispondenza al vero dei detti dati fattuali, ha reputato di offrire in questa sede un'ipotetica alternativa chiave di lettura che possa giustificare la presenza dei residui - identici per struttura a quelli espulsi da una delle armi utilizzate per l'omicidio - sulle mani ed all'interno della narice dell'indagato (senza, peraltro, nemmeno contrastare la correttezza delle operazioni che hanno condotto al loro rinvenimento all'interno dell'autovettura allo stesso in uso), in tal modo prospettando un apporto ricostruttivo cui questa Corte non può che rimanere insensibile. Del tutto generico si atteggia, infine, il richiamo critico operato dalla difesa nel ricorso al movente sotteso all'azione delittuosa. La sua qualificazione come una mera congettura rende, in questa sede, nell'assenza di un percorso argomentativo che valga a supportare detto giudizio, il tema insuscettibile di ogni considerazione. 5. Le considerazioni sin qui spese conducono al rigetto del ricorso ed alla consequenziale condanna del [OSCURATO:PERSONA] al pagamento delle spese processuali. Va, infine, disposto che copia del presente provvedimento sia trasmessa, ai sensi dell'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen., a cura della Cancelleria, al 4direttore dell'istituto penitenziario ove il [OSCURATO:PERSONA] trovasi ristretto in stato di custodia cautelare, affinché questi provveda al suo inserimento nella cartella personale del detenuto. P.Q.M. Rigetta il ricor P.Q.MDepositata in CanceNeria oggi ROM, li .0 5 6 l if. 202fi... [OSCURATO:PERSONA]* ttè [OSCURATO:PERSONA] 1 / IZIARIO Afa / 12