CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 02865/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 13 luglio 1988 [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 13 ottobre 1989 avverso la sentenza resa il 23 dicembre 2019 dalla Corte di appello di Palermo udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sentito il [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità dei ricorsi e l'avv. [OSCURATO:PERSONA] che ha insistito nella memoria depositata nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO 1.Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Palermo, per quel che qui rileva ha confermato la sentenza resa dal GUP del Tribunale di Palermo il 5 marzo 2019 che, all'esito di giudizio abbreviato, ha affermato la responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] in ordine ai reati di rapina aggravata commessa ai danni di una persona anziana, previa introduzione nella sua abitazione, e di furto in abitazione. Avverso la detta sentenza propongono ricorso [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. 2. [OSCURATO:PERSONA] con atto sottoscritto dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] deduce: 2.1 violazione degli articoli 521, 546 cod. proc.pen., 628 comma terzo e 648 codice penale poiché il fatto contestato al capo A della rubrica avrebbe dovuto essere qualificato come ricettazione, in quanto la presenza dell'Orlando nelle immediate vicinanze dell'abitazione della persona offesa non può dimostrare il suo coinvolgimento nella rapina in contestazione. Alla specifica censura la corte ha risposto con motivazione manifestamente illogica, valorizzando la confessione resa dall'imputato, ma non ha considerato che tale ammissione è stata smentita dalle altre emergenze processuali e, in particolare, dalla descrizione dei rapinatori offerta dalla persona offesa che non coincide con le sembianze dell'imputato. Altrettanto illogica la considerazione svolta dalla corte in ordine alla presenza dell'Orlando, che non dimostra la sua partecipazione alla rapina ma il suo inserimento in un circuito dedito alla ricettazione di beni provento della rapina. Inoltre la corte non ha fornito alcuna risposta in merito alla doglianza relativa alla richiesta di riqualificazione delle ipotesi delittuosa di rapina in ricettazione, così violando l'articolo 606 cod.proc.pen.. 3.[OSCURATO:PERSONA], con atto personale, deduce violazione di legge per insufficienza della motivazione. 3.1 Con memoria l'avvocato [OSCURATO:PERSONA], nell'interesse di Passafiume, ha replicato alle osservazioni del Procuratore Generale e ha insistito nei motivi di ricorso. 4.11 ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] è manifestamente infondato e generico poiché la corte di appello ha evidenziato come il giudizio di colpevolezza si basa sulle intercettazioni effettuate sull'utenza di [OSCURATO:PERSONA], sui riscontri dattiloscopici che certificavano la presenza dei due coimputati all'interno dell'abitazione rapinata e sulle piene e incondizionate confessioni dei tre prevenuti con riferimento ad entrambi i reati contestati. Alla stregua di questo robusto compendio probatorio la corte ha respinto la richiesta di riqualificazione del delitto di rapina in quello di ricettazione, con argomentazione immune dai vizi dedotti. 5. Il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] con atto sottoscritto da lui stesso, con firma autenticata dal difensore è inammissibile perché proposto da soggetto non legittimato. 6. L'inammissibilità dei ricorsi comporta la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che si ritiene congrua determinare in euro 3000 in relazione al grado di colpa connesso alla presentazione del ricorso. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende. [OSCURATO:PERSONA] Roma 25 novembre 2021 il consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] tela Bor