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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 25 giugno 2024

Cassazione n. 21594/2024

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ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 27471/2018 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA],94, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che la rappresenta e difende , in virtù di procura speciale allegata al ricorso -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] -intimata- NONCHE’ AGENZIA DELLE ENTRATE –RISCOSSIONE -intimata- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. [OSCURATO:PERSONA] n. 1953/2018 depositata il28/03/2018.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 25/06/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1.[OSCURATO:PERSONA] tributaria regionale del [OSCURATO:PERSONA] -in controversia concernente l’impugnazione di avviso di pagamento della tassa automobilistica per l’anno 2009 - respingeva l’appello proposto da [OSCURATO:PERSONA], dichiarando, in motivazione, l’inammissibilità del ricorso poiché notificato a mezzo p.e.c.

Ricorre avverso la decisione indicata in epigrafe la contribuente, svolgendo due motivi.

L’Agenzia delle Entrate – Riscossione deposita nota per la partecipazione all’udienza di discussione ex art. 370 cod.proc.civ.

La contribuente ha depositato memoria difensiva in prossimità dell’udienza, reiterando le difese già svolte con il ricorso per cassazione. [OSCURATO:PERSONA]

2. Con il primo motivo di ricorso, la contribuente lamenta la violazione della legge 21 gennaio 1993, n. 54 ed in particolare deduce erroneità della sentenza nella parte in cui ha ritenuto applicabile al processo tributario la norma generale che abilita gli avvocati alla notificazione degli atti a mezzo p.e.c. .

Deduce la ricorrente che la “P.E.C.” rappresenta l’analogo informatico della raccomandata postale, del tutto estranea al processo telematico, in quanto la legge 12 novembre 2011, n. 183, ha introdotto la possibilità per i difensori di utilizzarla per le notificazioni, come strumento alternativo alla notifica tramite ufficiale giudiziario alla pari della raccomandata postale.

In particolare, si osserva che l’art. 25, comma 3, lett.a), della citata legge, ha modificato l’art. 1 della legge n. 53 del 1994 cit., statuendo che l’avvocato o il procuratore legale munito di procura alle liti può eseguire la notificazione di atti in materia civile, amministrativa e stragiudiziale a mezzo di posta elettronica certificata .

Aggiunge che l’art. 16-quater del d.l. 18 ottobre 2021, n. 179 ha introdotto l’art. 3-bis della menzionata legge 53/1994, individuando gli elementi essenziali che la notifica mediante posta elettronica certificata deve presentare per la sua validità.

Si evidenzia che già il Consiglio di Stato ha posto la differenza tra notificazione a mezzo P.E.C. e istituzione del processo telematico, precisando che la possibilità per gli avvocati di notificare gli atti tramite detto mezzo, sussiste a prescindere dall’introduzione del processo telematico, fondandosi sul disposto e dell’art. 3 della legge 53/1994 (come modificato dalla legge 262/2005) e dell’art. 25 legge 183/ 2011 cit, e, quindi sul d.l. 179/2012, cit, che ha introdotto l’art. - 3 - bis che consente all’avvocato la notifica a mezzo P.E.C.

3. La seconda censura prospetta erroneità della sentenza nella parte in cui non ha tenuto conto del raggiungimento dello scopo dell’atto processuale asseritamente nullo (violazione della legge 53/1994 e dell’art. 24 Cost.) .

4. Il ricorso deve essere rigettato per le ragioni appresso specificate.

Le censure, in quanto osmotiche, possono essere scrutinate congiuntamente.

4.1. Va qui ribadito - siccome non scalfito dalle argomentazioni del ricorrente - il consolidato indirizzo ermeneutico di questa Corte secondo cui nel processo tributario la notifica degli atti a mezzo posta elettronica certificata è consentita soltanto laddove sia operativa la disciplina del c.d. processo tributario telematico, per essere invece inficiata da giuridica inesistenza (e, come tale, insanabile) la notifica eseguita in difetto dell'operatività di siffatta disciplina (ex plurimis, Cass. 12/09/2016, n. 17941; Cass.23/11/2016, n. 23904; Cass. 15/02/2017, n. 4066; Cass.25/05/2017, n. 18321; Cass. 29/10/2018, n. 27425; Cass.27/03/2019, n. 8560; Cass. 26/06/2020, n. 12739; da ultimo, in termini, Cass. n. 18424/24).

A suffragio della esposta conclusione, va osservato che: - l'art. 1, secondo periodo, della cit. legge n. 53 del 1994, nel testo da ultimo risultante per effetto dell'art. 46, primo comma, lett. a), n. 2), del d.l. 24 giugno 2014, n. 90 (convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114), dispone che, quando ricorrono i requisiti di cui al periodo precedente della stessa norma, fatta eccezione per l'autorizzazione del Consiglio dell'Ordine, «la notificazione degli atti in materia civile, amministrativa e stragiudiziale può essere eseguita a mezzo di posta elettronica certificata»; -dalla citata disposizione si ricava, a contrario ed in ragione della specialità delle disposizioni che regolano il processo tributario dinanzi alle commissioni tributarie provinciali e regionali (sulla quale cfr. anche Cass., sez. un., n. 21884/22, punto 24), che siffatta forma di notifica (come di seguito disciplinata dall'art. 3-bis della legge n. 53 del 1994, inserito dall'art. 16-quaterdel d.l. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito dalla legge 7 dicembre 2012, n. 221), non è ammessa per la notificazione degli atti in materia tributaria, se non espressamente disciplinata dalle specifiche relative disposizioni; - l'art. 3 - bis , ultimo comma, del d.l. 18 ottobre 2012, n. 179, come convertito , introdotto dall'art. 46, secondo comma, del d.l. n. 90 del 2014, stabilisce che sono escluse dalla disciplina dettata dai commi 2 e 3 del suddetto art. 3-bis le notifiche relative al giudizio amministrativo: e tale previsione conferma che le norme tecniche per la notifica mediante posta elettronica certificata dettata per il processo civile non possono trovare applicazione nel processo tributario, inteso quale giudizio d'impugnazione sull'atto amministrativo tributario; - ai sensi dell'art. 16, quarto comma, del d.P.R. 11 febbraio 2005, n. 68, le disposizioni del regolamento per l'utilizzo della posta elettronica certificata «non si applicano all'uso degli strumenti informatici o telematici nel processo tributario»; - l'art. 16-bis, terzo comma, del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 (introdotto dal d.lgs. 24 settembre 2015, n. 156) sancisce che «le notificazioni tra le parti e i depositi presso la competente Commissione tributaria possono avvenire per via telematica secondo le disposizioni contenute nel decreto del Ministero dell'Economia e Finanze 23 dicembre 2013, n. 163 e dei relativi decreti di attuazione»; -l'art. 16 del d.m. 4 agosto 2015 - emanato in attuazione del d.m. 23 dicembre 2013, n. 163 - nel dettare le specifiche tecniche di attuazione del processo tributario telematico, ne ha disposto l'attivazione, in via sperimentale, con decorrenza dal 1° dicembre 2015 innanzi le commissioni tributarie della Toscana e dell'Umbria (Cass., Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 17941 del 12/09/2016; conformi Cass., Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 15109 del 11/06/2018; Cass., Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 27425 del 29/10/2018), mentre nel resto del territorio nazionale l'attivazione è avvenuta, in forza di ulteriore normativa regolamentare, soltanto a partire dal 15 febbraio 2017.

4.2. In particolare, il processo tributario telematico è entrato in vigore nella Regione [OSCURATO:PERSONA] solo a far data dal 15 giugno 2017.

Quindi al momento della notifica a mezzo P.E.C. del ricorso – 10 febbraio 2015 – non era ancora entrata in vigore per la Regione [OSCURATO:PERSONA] la normativa sul processo tributario (Cass. 11 gennaio 2024, n. 1118; Cass. primo giugno 2023, n. ; Cass. 4 aprile 2023, 16189; Cass. 21/12/2022, n. 37371; Cass. 09/02/2022, n. 4168; Cass. 27 marzo 2019, n. 8569; Cass. 12 aprile 2019, n. 25713; Cass. 11 giugno 2018, n. 15109).

4.3. Nella vicenda in parola, la notificazione dell'atto di appello, eseguita tramite PEC dal difensore del contribuente nell'anno 2015 (epoca in cui il processo tributario telematico non era operativo in alcuna parte d'Italia), risulta avvenuta con una modalità non contemplata dall'ordinamento, difforme da ogni modello legale e, pertanto, da qualificarsi come giuridicamente inesistente e non sanabile per effetto della costituzione della parte appellata, con la consecutiva inconfigurabilità di qualsivoglia sanatoria ex tunc, ai sensi dell’art. 156 cod. proc. civ., (arg. da Cass. n. 10692/2024; Cass. n. 16776/2023; Cass. 37371/2023; Cass. n. 16189/2023). 4.4.In difetto di approvazione delle norme tecniche del processo tributario telematico, avente carattere di specialità rispetto al rito civile, non appare poi predicabile l'equivalenza della trasmissione del documento informatico per via telematica alla notificazione per mezzo della posta stabilita dall'art. 48, secondo comma, del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82, in ragione della clausola di salvezza («salvo che la legge disponga altrimenti») prevista da detta norma.

Ed invero, le suddette regole (c.d. specifiche) tecniche dettate dalla normativa secondaria delegata ad integrazione della normativa primaria, valgono a configurare il «tipo legale», cioè a dire lo schema generale dell'atto di notificazione a mezzo P.E.C., a definire cioè quali siano i presupposti in forza dei quali la P.E.C. possa essere considerata veicolo di trasmissione di atti processuali (in tal senso, cfr. Cass. 23/07/2020, n. 15771).

Da ciò consegue che l'utilizzo della P.E.C. come strumento per la notificazione di un atto processuale in epoca anteriore alla definizione dei menzionati requisiti integra la radicale esorbitanza dell'atto da un (non ancora sussistente) modello legale di riferimento e sostanzia, pertanto, la giuridica inesistenza della notificazione (sulla cui nozione, cfr. Cass., Sez.

U, 04/07/2018, n. 17533).

E tanto segna la differenza della fattispecie qui controversa rispetto a quella decisa da questa Corte con la pronuncia delle Sezioni Unite del 18/04/2016, n. 7665, laddove in tal caso si versava in situazione di mera difformità della notifica eseguita a mezzo P.E.C. rispetto al paradigma stabilito dalla normazione secondaria sulle specifiche tecniche (consistente, in particolare, nell'invio dell'atto con "estensione.doc" anziché in "formato.pdf"), vicenda correttamente sussunta sub specie di nullità degli atti, con derivante applicazione del principio della sanatoria per raggiungimento dello scopo L'inesistenza della notificazione effettuata a mezzo PEC trova infine conforto anche nei principi di carattere generale espressi da Cass., Sez.

U., 20 luglio 2016, n. 14916, trattandosi, segnatamente, di atto trasmesso da soggetto che non poteva dirsi munito, in base alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti ratione temporis, della possibilità giuridica di compiere detta attività (specificamente, sul punto, Cass. 05/10/2018, n. 24640). 5.Dunque, correttamente la C.T.R. ha ritenuto versarsi in presenza di una notifica inesistente e, conseguentemente, insuscettibile di sanatoria ex tunc. 6.Rigettato il ricorso, non va pronunciata la condanna della ricorrente soccombente alla refusione delle spese di lite in favore dell'Agenzia delle Entrate vittoriosa.

Alla costituzione in lite dell'Avvocatura dello Stato, con deposito di atto privo di argomentazioni difensive poiché dichiaratamente finalizzato alla «eventuale partecipazione alla discussione orale», non ha fatto seguito lo svolgimento di alcuna attività processuale di deposito di memoria; né assume rilievo al riguardo la circostanza che - a seguito della modifica dell'art. 380-bis cod. proc. civ., operata dall'art. 1, comma 1-bis, del d.l. 31 agosto 2016, n. 168, convertito dalla legge 25 ottobre 2016, n. 197 - sia stata preclusa la possibilità dell'audizione della parte in adunanza camerale (così Cass. 26/11/2020, n. 26640; Cass. 07/07/2017, n. 16921).

Peraltro, questa Corte ha dichiarato l’inammissibilità di un atto denominato “atto di costituzione”, siccome ritenuto non qualificabile come controricorso, sostanziandosi il relativo contenuto nella semplice dichiarazione di costituirsi in giudizioal solo fine dell’eventuale partecipazione all’udienza di discussione della causa ai sensi dell’art. 370 cod.proc.civ., primo comma ( v.

Cass.10/04/2019, n.9983; Cass., 06/03/2019, n. 6550.).

P.Q.M.

La Corte - rigetta il ricorso.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 27471/2018 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA],94, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che la rappresenta e difende , in virtù di procura speciale allegata al ricorso -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] -intimata- NONCHE’ AGENZIA DELLE ENTRATE –RISCOSSIONE -intimata- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. [OSCURATO:PERSONA] n. 1953/2018 depositata il28/03/2018. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 25/06/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1.[OSCURATO:PERSONA] tributaria regionale del [OSCURATO:PERSONA] -in controversia concernente l’impugnazione di avviso di pagamento della tassa automobilistica per l’anno 2009 - respingeva l’appello proposto da [OSCURATO:PERSONA], dichiarando, in motivazione, l’inammissibilità del ricorso poiché notificato a mezzo p.e.c. Ricorre avverso la decisione indicata in epigrafe la contribuente, svolgendo due motivi. L’Agenzia delle Entrate – Riscossione deposita nota per la partecipazione all’udienza di discussione ex art. 370 cod.proc.civ. La contribuente ha depositato memoria difensiva in prossimità dell’udienza, reiterando le difese già svolte con il ricorso per cassazione. [OSCURATO:PERSONA] 2. Con il primo motivo di ricorso, la contribuente lamenta la violazione della legge 21 gennaio 1993, n. 54 ed in particolare deduce erroneità della sentenza nella parte in cui ha ritenuto applicabile al processo tributario la norma generale che abilita gli avvocati alla notificazione degli atti a mezzo p.e.c. . Deduce la ricorrente che la “P.E.C.” rappresenta l’analogo informatico della raccomandata postale, del tutto estranea al processo telematico, in quanto la legge 12 novembre 2011, n. 183, ha introdotto la possibilità per i difensori di utilizzarla per le notificazioni, come strumento alternativo alla notifica tramite ufficiale giudiziario alla pari della raccomandata postale. In particolare, si osserva che l’art. 25, comma 3, lett.a), della citata legge, ha modificato l’art. 1 della legge n. 53 del 1994 cit., statuendo che l’avvocato o il procuratore legale munito di procura alle liti può eseguire la notificazione di atti in materia civile, amministrativa e stragiudiziale a mezzo di posta elettronica certificata . Aggiunge che l’art. 16-quater del d.l. 18 ottobre 2021, n. 179 ha introdotto l’art. 3-bis della menzionata legge 53/1994, individuando gli elementi essenziali che la notifica mediante posta elettronica certificata deve presentare per la sua validità. Si evidenzia che già il Consiglio di Stato ha posto la differenza tra notificazione a mezzo P.E.C. e istituzione del processo telematico, precisando che la possibilità per gli avvocati di notificare gli atti tramite detto mezzo, sussiste a prescindere dall’introduzione del processo telematico, fondandosi sul disposto e dell’art. 3 della legge 53/1994 (come modificato dalla legge 262/2005) e dell’art. 25 legge 183/ 2011 cit, e, quindi sul d.l. 179/2012, cit, che ha introdotto l’art. - 3 - bis che consente all’avvocato la notifica a mezzo P.E.C. 3. La seconda censura prospetta erroneità della sentenza nella parte in cui non ha tenuto conto del raggiungimento dello scopo dell’atto processuale asseritamente nullo (violazione della legge 53/1994 e dell’art. 24 Cost.) . 4. Il ricorso deve essere rigettato per le ragioni appresso specificate. Le censure, in quanto osmotiche, possono essere scrutinate congiuntamente. 4.1. Va qui ribadito - siccome non scalfito dalle argomentazioni del ricorrente - il consolidato indirizzo ermeneutico di questa Corte secondo cui nel processo tributario la notifica degli atti a mezzo posta elettronica certificata è consentita soltanto laddove sia operativa la disciplina del c.d. processo tributario telematico, per essere invece inficiata da giuridica inesistenza (e, come tale, insanabile) la notifica eseguita in difetto dell'operatività di siffatta disciplina (ex plurimis, Cass. 12/09/2016, n. 17941; Cass.23/11/2016, n. 23904; Cass. 15/02/2017, n. 4066; Cass.25/05/2017, n. 18321; Cass. 29/10/2018, n. 27425; Cass.27/03/2019, n. 8560; Cass. 26/06/2020, n. 12739; da ultimo, in termini, Cass. n. 18424/24). A suffragio della esposta conclusione, va osservato che: - l'art. 1, secondo periodo, della cit. legge n. 53 del 1994, nel testo da ultimo risultante per effetto dell'art. 46, primo comma, lett. a), n. 2), del d.l. 24 giugno 2014, n. 90 (convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114), dispone che, quando ricorrono i requisiti di cui al periodo precedente della stessa norma, fatta eccezione per l'autorizzazione del Consiglio dell'Ordine, «la notificazione degli atti in materia civile, amministrativa e stragiudiziale può essere eseguita a mezzo di posta elettronica certificata»; -dalla citata disposizione si ricava, a contrario ed in ragione della specialità delle disposizioni che regolano il processo tributario dinanzi alle commissioni tributarie provinciali e regionali (sulla quale cfr. anche Cass., sez. un., n. 21884/22, punto 24), che siffatta forma di notifica (come di seguito disciplinata dall'art. 3-bis della legge n. 53 del 1994, inserito dall'art. 16-quaterdel d.l. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito dalla legge 7 dicembre 2012, n. 221), non è ammessa per la notificazione degli atti in materia tributaria, se non espressamente disciplinata dalle specifiche relative disposizioni; - l'art. 3 - bis , ultimo comma, del d.l. 18 ottobre 2012, n. 179, come convertito , introdotto dall'art. 46, secondo comma, del d.l. n. 90 del 2014, stabilisce che sono escluse dalla disciplina dettata dai commi 2 e 3 del suddetto art. 3-bis le notifiche relative al giudizio amministrativo: e tale previsione conferma che le norme tecniche per la notifica mediante posta elettronica certificata dettata per il processo civile non possono trovare applicazione nel processo tributario, inteso quale giudizio d'impugnazione sull'atto amministrativo tributario; - ai sensi dell'art. 16, quarto comma, del d.P.R. 11 febbraio 2005, n. 68, le disposizioni del regolamento per l'utilizzo della posta elettronica certificata «non si applicano all'uso degli strumenti informatici o telematici nel processo tributario»; - l'art. 16-bis, terzo comma, del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 (introdotto dal d.lgs. 24 settembre 2015, n. 156) sancisce che «le notificazioni tra le parti e i depositi presso la competente Commissione tributaria possono avvenire per via telematica secondo le disposizioni contenute nel decreto del Ministero dell'Economia e Finanze 23 dicembre 2013, n. 163 e dei relativi decreti di attuazione»; -l'art. 16 del d.m. 4 agosto 2015 - emanato in attuazione del d.m. 23 dicembre 2013, n. 163 - nel dettare le specifiche tecniche di attuazione del processo tributario telematico, ne ha disposto l'attivazione, in via sperimentale, con decorrenza dal 1° dicembre 2015 innanzi le commissioni tributarie della Toscana e dell'Umbria (Cass., Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 17941 del 12/09/2016; conformi Cass., Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 15109 del 11/06/2018; Cass., Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 27425 del 29/10/2018), mentre nel resto del territorio nazionale l'attivazione è avvenuta, in forza di ulteriore normativa regolamentare, soltanto a partire dal 15 febbraio 2017. 4.2. In particolare, il processo tributario telematico è entrato in vigore nella Regione [OSCURATO:PERSONA] solo a far data dal 15 giugno 2017. Quindi al momento della notifica a mezzo P.E.C. del ricorso – 10 febbraio 2015 – non era ancora entrata in vigore per la Regione [OSCURATO:PERSONA] la normativa sul processo tributario (Cass. 11 gennaio 2024, n. 1118; Cass. primo giugno 2023, n. ; Cass. 4 aprile 2023, 16189; Cass. 21/12/2022, n. 37371; Cass. 09/02/2022, n. 4168; Cass. 27 marzo 2019, n. 8569; Cass. 12 aprile 2019, n. 25713; Cass. 11 giugno 2018, n. 15109). 4.3. Nella vicenda in parola, la notificazione dell'atto di appello, eseguita tramite PEC dal difensore del contribuente nell'anno 2015 (epoca in cui il processo tributario telematico non era operativo in alcuna parte d'Italia), risulta avvenuta con una modalità non contemplata dall'ordinamento, difforme da ogni modello legale e, pertanto, da qualificarsi come giuridicamente inesistente e non sanabile per effetto della costituzione della parte appellata, con la consecutiva inconfigurabilità di qualsivoglia sanatoria ex tunc, ai sensi dell’art. 156 cod. proc. civ., (arg. da Cass. n. 10692/2024; Cass. n. 16776/2023; Cass. 37371/2023; Cass. n. 16189/2023). 4.4.In difetto di approvazione delle norme tecniche del processo tributario telematico, avente carattere di specialità rispetto al rito civile, non appare poi predicabile l'equivalenza della trasmissione del documento informatico per via telematica alla notificazione per mezzo della posta stabilita dall'art. 48, secondo comma, del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82, in ragione della clausola di salvezza («salvo che la legge disponga altrimenti») prevista da detta norma. Ed invero, le suddette regole (c.d. specifiche) tecniche dettate dalla normativa secondaria delegata ad integrazione della normativa primaria, valgono a configurare il «tipo legale», cioè a dire lo schema generale dell'atto di notificazione a mezzo P.E.C., a definire cioè quali siano i presupposti in forza dei quali la P.E.C. possa essere considerata veicolo di trasmissione di atti processuali (in tal senso, cfr. Cass. 23/07/2020, n. 15771). Da ciò consegue che l'utilizzo della P.E.C. come strumento per la notificazione di un atto processuale in epoca anteriore alla definizione dei menzionati requisiti integra la radicale esorbitanza dell'atto da un (non ancora sussistente) modello legale di riferimento e sostanzia, pertanto, la giuridica inesistenza della notificazione (sulla cui nozione, cfr. Cass., Sez. U, 04/07/2018, n. 17533). E tanto segna la differenza della fattispecie qui controversa rispetto a quella decisa da questa Corte con la pronuncia delle Sezioni Unite del 18/04/2016, n. 7665, laddove in tal caso si versava in situazione di mera difformità della notifica eseguita a mezzo P.E.C. rispetto al paradigma stabilito dalla normazione secondaria sulle specifiche tecniche (consistente, in particolare, nell'invio dell'atto con "estensione.doc" anziché in "formato.pdf"), vicenda correttamente sussunta sub specie di nullità degli atti, con derivante applicazione del principio della sanatoria per raggiungimento dello scopo L'inesistenza della notificazione effettuata a mezzo PEC trova infine conforto anche nei principi di carattere generale espressi da Cass., Sez. U., 20 luglio 2016, n. 14916, trattandosi, segnatamente, di atto trasmesso da soggetto che non poteva dirsi munito, in base alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti ratione temporis, della possibilità giuridica di compiere detta attività (specificamente, sul punto, Cass. 05/10/2018, n. 24640). 5.Dunque, correttamente la C.T.R. ha ritenuto versarsi in presenza di una notifica inesistente e, conseguentemente, insuscettibile di sanatoria ex tunc. 6.Rigettato il ricorso, non va pronunciata la condanna della ricorrente soccombente alla refusione delle spese di lite in favore dell'Agenzia delle Entrate vittoriosa. Alla costituzione in lite dell'Avvocatura dello Stato, con deposito di atto privo di argomentazioni difensive poiché dichiaratamente finalizzato alla «eventuale partecipazione alla discussione orale», non ha fatto seguito lo svolgimento di alcuna attività processuale di deposito di memoria; né assume rilievo al riguardo la circostanza che - a seguito della modifica dell'art. 380-bis cod. proc. civ., operata dall'art. 1, comma 1-bis, del d.l. 31 agosto 2016, n. 168, convertito dalla legge 25 ottobre 2016, n. 197 - sia stata preclusa la possibilità dell'audizione della parte in adunanza camerale (così Cass. 26/11/2020, n. 26640; Cass. 07/07/2017, n. 16921). Peraltro, questa Corte ha dichiarato l’inammissibilità di un atto denominato “atto di costituzione”, siccome ritenuto non qualificabile come controricorso, sostanziandosi il relativo contenuto nella semplice dichiarazione di costituirsi in giudizioal solo fine dell’eventuale partecipazione all’udienza di discussione della causa ai sensi dell’art. 370 cod.proc.civ., primo comma ( v. Cass.10/04/2019, n.9983; Cass., 06/03/2019, n. 6550.). P.Q.M. La Corte - rigetta il ricorso. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del
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