Torna alla ricerca
CassazionedecretoSezione 2

Cassazione n. 02638/2024

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

nciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 21140– 2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], tutti nella qualità di eredi di [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati presso l'avv . [OSCURATO:PERSONA] dal quale sonorappresentati e difes i , giusta procura in calce al ricorso, con indicazione dell’indirizzopec; -ricorrente - contro MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del Ministro pro tempore, domiciliato in Roma, via dei Portoghesi 12, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato ope legis; -controricorrente - Ric. 2021n. 21140sez.

S2 - ud. 11 - 7 - 20 23 - 2 - avverso il decreto n. 408/2021 reso dalla CORTE D'APPELLO di POTENZAil 25/3/2021, depositato il 18/5/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA]dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lettala memori a delle parti ricorrenti . [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ricorso del 21/4/17 [OSCURATO:PERSONA], Gaetano, Antonio e [OSCURATO:PERSONA], nella qualità di eredi di [OSCURATO:PERSONA], deceduto nelle more del giudizio presupposto, chiesero l’indennizzo per irragionevole durata di quel procedimento, estintosi per mancata riassunzione, conseguente ad un’intervenuta transazione.

Respinto il ricorso dalConsigliere delegato, la Corte d’appello di Potenza rigettò l’opposizione degli eredi , ritenendo operante la presunzione ex 2 comma 2 sexiesl. 89/2001.

In particolare, la Corte d’appello ritenne che non fosse rilevante, per superare la presunzione, che nell'atto di transazione con cui era stata conciliata la lite oggetto del processo presupposto si fosse dato espressamente atto che a tale conciliazione si era pervenuti «a causa della notevole durata del processo e che le parti non hanno ritenuto di riassumerlo dopo l'interruzione; sul punto, ritenne infatti che l’affermazione suddetta risultasse «autoreferenziale (in quanto proveniente dalle stesse parti che avevano avanzato domanda ex l . 2001/89 quando, almeno astrattamente, già ne sussistevano le condizioni legittimanti)»e « meramente assertiva », in contrasto con «la duplice circostanza che il processo presupposto fosse ormai pronto per essere definito e che, in ogni caso, tra la morte del Fraschini e la transazione fossetrascorso più di un anno».

2. Con ordinanza n.27787/2019, questa Corte, in accoglimento del ricorso degli eredi Fraschini, cassò il decreto, ritenendo che la Corte territoriale avesse ritenuto non superata la presunzione di cui all'art.

Ric. 2021n. 21140sez.

S2 - ud. 11 - 7 - 20 23 - 3 - 2, comma 2 sexies, lett. c) della legge n. 89/2001 con motivazione apodittica, senza considerare la permanenza dell'interesse delle parti ad una pronuncia giudiziale sul loro contrasto almeno fino al momento in cui avevano deciso una composizione transattiva o, quanto meno, fino al momento dell'interruzione del giudizio presupposto.

3. Con decreto n.408/2021, la Corte d’appello di Potenza, in rinvio, ha rigettato il ricorso , fondandolo nuovamente sul mancato superamento della presunzione ex art. 2, comma 2 sexies, lett. c), della legge n. 89/2001.

4. Avverso questo decreto reso in sede di rinvio, [OSCURATO:PERSONA], Gaetano, Antonio e [OSCURATO:PERSONA], nella qualità di eredi di [OSCURATO:PERSONA] proposto ricorso per cassazione, affidandolo a quattromotivi.

Il Ministero ha resistito con controricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con il primo motivo, gli eredi Fraschini hanno censurato il decreto impugnato per violazione e falsa applicazione degli articoli 392, 393, 394 cod. proc. civ. con riferimento agli articoli 383, 384 e 143 disposizioni di attuazione: il giudice del rinvio avrebbe violato i limiti dell’esame rinviatogli perché avrebbe reso una motivazione apparente, non valutando, come invece stabilito nell’ordinanza di rinvio, se si fosse già determinato un ritardo risarcibile sino al momento in cui era intervenuta la composizione del contrasto in via transattiva o quantomeno fino all'interruzione del giudiziopresupposto.

1.2. Con il secondo motivo, i ricorrenti hanno riproposto la stessa questione in riferimento al n. 5 del comma I dell’art. 360 cod. proc. civ..

1.3. Con il terzo motivo, articolato in riferimento al n. 3 del comma I dell’art. 360 cod. proc. civ., hanno prospettato la violazione e falsa applicazione dell'art. 2 comma 2 sexies lett . c) della legge 89/ 2001 e articolo 6 della Convenzione europea dei diritti dell’Uomo, per avere la Ric. 2021n. 21140sez.

S2 - ud. 11 - 7 - 20 23 - 4 - Corte applicato la presunzione di mancanza di danno, senza valutare le circostanze del caso.

1.4. Con il quarto motivo, articolato in riferimento al n. 3 del comma I dell’art. 360 cod. proc. civ., hanno infine lamentato la violazione e falsa dell'articolo 91 cod. proc. civ.per non avere la Corte d’appello, regolando le spese, considerato che essi erano risultati vincitori nel grado di legittimità.

2. I primi due motivi sono fondati.

Nella fattispecie si controverte del pregiudizio sofferto dal dante causa dei ricorrenti che hanno agito quali suoi successori.

Questa Corte ha chiarito che la presunzione iuris tantum di insussistenza del danno non patrimoniale da irragionevole durata del processo, di cui all'art. 2, comma 2-sexies, lett. c), della l. n. 89 del 2001, introdotto dalla l. n. 208 del 2015, nel caso in cui il giudizio di appello si sia estinto per inattività delle parti subito dopo la definizione stragiudiziale della lite, non può operare automaticamente se l’inattività si è verificata quando la durata complessiva del processo era già divenuta irragionevole; diversamente ritenendo, infatti , verrebbe attribuita rilevanza ad una circostanza sopravvenuta, quale l'estinzione, sorta successivamente al superamento del limite di durata ragionevole del processo (cfr. Cass. n. 18333 del 2016) (così Cass. Sez. 2, n. 35372 del 01/12/2022).

Nella fattispecie, ancor più, si darebbe rilevanza ad una circostanza non imputabile al dante causa, deceduto prima dell’intervenuta transazione.

Nell’ordinanza di rinvio questa Corte aveva perciò segnato i termini dell’indagine da svolgersi in rinvio per valutare l’operatività della presunzione, avendo rilevato l’apoditticità della motivazione resa sul punto nel precedente provvedimento.

Ric. 2021n. 21140sez.

S2 - ud. 11 - 7 - 20 23 - 5 - Ebbene, nell'ipotesi di cassazione con rinvio per vizio di motivazione, il giudice del rinvio conserva tutti i poteri di indagine e di valutazione della prova e può compiere anche ulteriori accertamenti, purché essi trovino giustificazione nella sentenza di annullamento con rinvio e nell'esigenza di colmare le lacune e le insufficienze da questa riscontrate.

Detto principio, pertanto, non opera in ordine ai fatti che la sentenza di cassazione ha considerato come definitivamente accertati, per non essere investiti dall'impugnazione, né in via principale néin via incidentale e sui quali la pronuncia di annullamento è stata fondata; in tal caso, un nuovo e diverso accertamento dei fatti deve ritenersi precluso nel giudizio di rinvio. (Cass. Sez. 3, n. 7635 del 16/05/2003; Sez.

U, n. 19217 del 16/12/2003; Sez.

L, n. 14635 del 23/06/2006; Sez. 1, n. 31901 del 10/12/2018).

Nel decreto reso in sede di rinvio, invece, la Corte d’appellonon ha deciso in corretta applicazione di questo principio.

Dopo aver riportato, infatti, l’andamento dei fatti di causa , la motivazione del primo decreto di rigetto dell’opposizione e dell’ordinanza di questa Corte, ha poi del tutto trascurato di valutare, come demandatole con il rinvio, se effettivamente la presunzione di legge potesse operare anche in riferimento al periodo eccedente la ragionevole durata « sino al momento in cui era intervenuta la composizione del contrasto in via transattiva o quantomeno fino all'interruzione del giudizio presupposto»; sul punto, invece, la Corte d’appello senza rivalutare la presunzione , considerando un diverso elemento di fatto e, cioè, ilcontenuto della transazione, ha ritenuto che l’intervenuta rinuncia, da parte dei successori di [OSCURATO:PERSONA] e della controparte, alle reciproche pretese, cioè la rinuncia « a quanto ottenuto, in tempi assolutamente ragionevoli, con la sentenza di primo grado», integrasse un «contegno sintomatico del concorde Ric. 2021n. 21140sez.

S2 - ud. 11 - 7 - 20 23 - 6 - riconoscimento, seppur ex post , dell’infondatezza delle azioni rispettivamente proposte».

Così decidendo, la Corte d’appello ha evidentemente sovrapposto i piani di due fattispecie invece incompatibili in fatto e in diritto, la presunzione di insussistenza di pregiudizio prevista al comma 2 sexies lett. c) e l’insussistenza del diritto all’indennizzo per abuso del processo come previsto dal comma 2 quinquies lett.a): haravvisato così un fatto nuovo, l’abuso del processo, in violazione dei limiti di quanto già accertato e non più controvertibile.

3. Dall’accoglimento dei primi due motivi deriva, in logica conseguenza, l’assorbimento dei due motivi restanti.

4. Il ricorso è perciò accolto, con rinvio alla Corte d’appello di Potenza in diversa composizione perché si attenga, in applicazione del principio suesposto, all’indagine demandatale da questa Corte con ordinanza n.27787/2019, considerando la permanenza dell'interesse delle parti ad una pronuncia giudiziale sul loro contrasto almeno fino al momento in cui avevano deciso una composizione transattiva o, quanto meno, fino al momento dell'interruzione del giudizio presupposto.

P.Q.M.

La Corte accoglie i primi due motivi diricorso, assorbiti i restanti; cassa il decreto impugnato e rinvia alla Corte d’appello di Potenza, in diversa composizio

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 21140– 2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], tutti nella qualità di eredi di [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati presso l'avv . [OSCURATO:PERSONA] dal quale sonorappresentati e difes i , giusta procura in calce al ricorso, con indicazione dell’indirizzopec; -ricorrente - contro MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del Ministro pro tempore, domiciliato in Roma, via dei Portoghesi 12, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato ope legis; -controricorrente - Ric. 2021n. 21140sez. S2 - ud. 11 - 7 - 20 23 - 2 - avverso il decreto n. 408/2021 reso dalla CORTE D'APPELLO di POTENZAil 25/3/2021, depositato il 18/5/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA]dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lettala memori a delle parti ricorrenti . [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ricorso del 21/4/17 [OSCURATO:PERSONA], Gaetano, Antonio e [OSCURATO:PERSONA], nella qualità di eredi di [OSCURATO:PERSONA], deceduto nelle more del giudizio presupposto, chiesero l’indennizzo per irragionevole durata di quel procedimento, estintosi per mancata riassunzione, conseguente ad un’intervenuta transazione. Respinto il ricorso dalConsigliere delegato, la Corte d’appello di Potenza rigettò l’opposizione degli eredi , ritenendo operante la presunzione ex 2 comma 2 sexiesl. 89/2001. In particolare, la Corte d’appello ritenne che non fosse rilevante, per superare la presunzione, che nell'atto di transazione con cui era stata conciliata la lite oggetto del processo presupposto si fosse dato espressamente atto che a tale conciliazione si era pervenuti «a causa della notevole durata del processo e che le parti non hanno ritenuto di riassumerlo dopo l'interruzione; sul punto, ritenne infatti che l’affermazione suddetta risultasse «autoreferenziale (in quanto proveniente dalle stesse parti che avevano avanzato domanda ex l . 2001/89 quando, almeno astrattamente, già ne sussistevano le condizioni legittimanti)»e « meramente assertiva », in contrasto con «la duplice circostanza che il processo presupposto fosse ormai pronto per essere definito e che, in ogni caso, tra la morte del Fraschini e la transazione fossetrascorso più di un anno». 2. Con ordinanza n.27787/2019, questa Corte, in accoglimento del ricorso degli eredi Fraschini, cassò il decreto, ritenendo che la Corte territoriale avesse ritenuto non superata la presunzione di cui all'art. Ric. 2021n. 21140sez. S2 - ud. 11 - 7 - 20 23 - 3 - 2, comma 2 sexies, lett. c) della legge n. 89/2001 con motivazione apodittica, senza considerare la permanenza dell'interesse delle parti ad una pronuncia giudiziale sul loro contrasto almeno fino al momento in cui avevano deciso una composizione transattiva o, quanto meno, fino al momento dell'interruzione del giudizio presupposto. 3. Con decreto n.408/2021, la Corte d’appello di Potenza, in rinvio, ha rigettato il ricorso , fondandolo nuovamente sul mancato superamento della presunzione ex art. 2, comma 2 sexies, lett. c), della legge n. 89/2001. 4. Avverso questo decreto reso in sede di rinvio, [OSCURATO:PERSONA], Gaetano, Antonio e [OSCURATO:PERSONA], nella qualità di eredi di [OSCURATO:PERSONA] proposto ricorso per cassazione, affidandolo a quattromotivi. Il Ministero ha resistito con controricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il primo motivo, gli eredi Fraschini hanno censurato il decreto impugnato per violazione e falsa applicazione degli articoli 392, 393, 394 cod. proc. civ. con riferimento agli articoli 383, 384 e 143 disposizioni di attuazione: il giudice del rinvio avrebbe violato i limiti dell’esame rinviatogli perché avrebbe reso una motivazione apparente, non valutando, come invece stabilito nell’ordinanza di rinvio, se si fosse già determinato un ritardo risarcibile sino al momento in cui era intervenuta la composizione del contrasto in via transattiva o quantomeno fino all'interruzione del giudiziopresupposto. 1.2. Con il secondo motivo, i ricorrenti hanno riproposto la stessa questione in riferimento al n. 5 del comma I dell’art. 360 cod. proc. civ.. 1.3. Con il terzo motivo, articolato in riferimento al n. 3 del comma I dell’art. 360 cod. proc. civ., hanno prospettato la violazione e falsa applicazione dell'art. 2 comma 2 sexies lett . c) della legge 89/ 2001 e articolo 6 della Convenzione europea dei diritti dell’Uomo, per avere la Ric. 2021n. 21140sez. S2 - ud. 11 - 7 - 20 23 - 4 - Corte applicato la presunzione di mancanza di danno, senza valutare le circostanze del caso. 1.4. Con il quarto motivo, articolato in riferimento al n. 3 del comma I dell’art. 360 cod. proc. civ., hanno infine lamentato la violazione e falsa dell'articolo 91 cod. proc. civ.per non avere la Corte d’appello, regolando le spese, considerato che essi erano risultati vincitori nel grado di legittimità. 2. I primi due motivi sono fondati. Nella fattispecie si controverte del pregiudizio sofferto dal dante causa dei ricorrenti che hanno agito quali suoi successori. Questa Corte ha chiarito che la presunzione iuris tantum di insussistenza del danno non patrimoniale da irragionevole durata del processo, di cui all'art. 2, comma 2-sexies, lett. c), della l. n. 89 del 2001, introdotto dalla l. n. 208 del 2015, nel caso in cui il giudizio di appello si sia estinto per inattività delle parti subito dopo la definizione stragiudiziale della lite, non può operare automaticamente se l’inattività si è verificata quando la durata complessiva del processo era già divenuta irragionevole; diversamente ritenendo, infatti , verrebbe attribuita rilevanza ad una circostanza sopravvenuta, quale l'estinzione, sorta successivamente al superamento del limite di durata ragionevole del processo (cfr. Cass. n. 18333 del 2016) (così Cass. Sez. 2, n. 35372 del 01/12/2022). Nella fattispecie, ancor più, si darebbe rilevanza ad una circostanza non imputabile al dante causa, deceduto prima dell’intervenuta transazione. Nell’ordinanza di rinvio questa Corte aveva perciò segnato i termini dell’indagine da svolgersi in rinvio per valutare l’operatività della presunzione, avendo rilevato l’apoditticità della motivazione resa sul punto nel precedente provvedimento. Ric. 2021n. 21140sez. S2 - ud. 11 - 7 - 20 23 - 5 - Ebbene, nell'ipotesi di cassazione con rinvio per vizio di motivazione, il giudice del rinvio conserva tutti i poteri di indagine e di valutazione della prova e può compiere anche ulteriori accertamenti, purché essi trovino giustificazione nella sentenza di annullamento con rinvio e nell'esigenza di colmare le lacune e le insufficienze da questa riscontrate. Detto principio, pertanto, non opera in ordine ai fatti che la sentenza di cassazione ha considerato come definitivamente accertati, per non essere investiti dall'impugnazione, né in via principale néin via incidentale e sui quali la pronuncia di annullamento è stata fondata; in tal caso, un nuovo e diverso accertamento dei fatti deve ritenersi precluso nel giudizio di rinvio. (Cass. Sez. 3, n. 7635 del 16/05/2003; Sez. U, n. 19217 del 16/12/2003; Sez. L, n. 14635 del 23/06/2006; Sez. 1, n. 31901 del 10/12/2018). Nel decreto reso in sede di rinvio, invece, la Corte d’appellonon ha deciso in corretta applicazione di questo principio. Dopo aver riportato, infatti, l’andamento dei fatti di causa , la motivazione del primo decreto di rigetto dell’opposizione e dell’ordinanza di questa Corte, ha poi del tutto trascurato di valutare, come demandatole con il rinvio, se effettivamente la presunzione di legge potesse operare anche in riferimento al periodo eccedente la ragionevole durata « sino al momento in cui era intervenuta la composizione del contrasto in via transattiva o quantomeno fino all'interruzione del giudizio presupposto»; sul punto, invece, la Corte d’appello senza rivalutare la presunzione , considerando un diverso elemento di fatto e, cioè, ilcontenuto della transazione, ha ritenuto che l’intervenuta rinuncia, da parte dei successori di [OSCURATO:PERSONA] e della controparte, alle reciproche pretese, cioè la rinuncia « a quanto ottenuto, in tempi assolutamente ragionevoli, con la sentenza di primo grado», integrasse un «contegno sintomatico del concorde Ric. 2021n. 21140sez. S2 - ud. 11 - 7 - 20 23 - 6 - riconoscimento, seppur ex post , dell’infondatezza delle azioni rispettivamente proposte». Così decidendo, la Corte d’appello ha evidentemente sovrapposto i piani di due fattispecie invece incompatibili in fatto e in diritto, la presunzione di insussistenza di pregiudizio prevista al comma 2 sexies lett. c) e l’insussistenza del diritto all’indennizzo per abuso del processo come previsto dal comma 2 quinquies lett.a): haravvisato così un fatto nuovo, l’abuso del processo, in violazione dei limiti di quanto già accertato e non più controvertibile. 3. Dall’accoglimento dei primi due motivi deriva, in logica conseguenza, l’assorbimento dei due motivi restanti. 4. Il ricorso è perciò accolto, con rinvio alla Corte d’appello di Potenza in diversa composizione perché si attenga, in applicazione del principio suesposto, all’indagine demandatale da questa Corte con ordinanza n.27787/2019, considerando la permanenza dell'interesse delle parti ad una pronuncia giudiziale sul loro contrasto almeno fino al momento in cui avevano deciso una composizione transattiva o, quanto meno, fino al momento dell'interruzione del giudizio presupposto. P.Q.M. La Corte accoglie i primi due motivi diricorso, assorbiti i restanti; cassa il decreto impugnato e rinvia alla Corte d’appello di Potenza, in diversa composizio