CassazionedecretoSezione 6Decisione del 7 dicembre 2021
Cassazione n. 17146/2022
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale del riesame di Cosenza visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona «del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha richiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso; lette le conclusioni del difensore, avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha richiesto l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza emessa del 7 dicembre 2021, il Tribunale di Cosenza ha rigettato l'istanza di riesame di [OSCURATO:PERSONA] avverso il decreto di perquisizione e sequestro emesso ex art. 253 cod. proc. pen. dal Pubblico Ministero presso il Tribunale di Paola il 18 novembre 2021 eseguito il 23 novembre 2021. Con tale provvedimento erano stati sequestrati due hard disk, due pen drive e il telefono cellulare di proprietà di [OSCURATO:PERSONA] che, sulla base della contestazione provvisoria contenuta nel provvedimento di perquisizione e sequestro poi operato dalla polizia giudiziaria, sarebbe implicato in un accordo corruttivo che, da una parte, vedrebbe il Bianchi, unitamente ad altri soggetti, fornire informazioni riservate per conseguire finanziamenti da parte del Ministero dell'Interno in favore dell'Amministrazione comunale di Cleto, per poi conseguire, quale contropartita, incarichi di progettazione artatamente tenuti al di sotto della soglia di valore di euro 75.000 e così aggirare la normativa in materia di evidenza pubblica (reati di corruzione propria e di turbata libertà degli incanti ex art. 319 e 353 cod. pen., capo 1 e 2). Preliminarmente, il Tribunale ha evidenziato come, nel caso di specie, numerosi sarebbero risultati gli elementi indicativi delle condotte di corruzione e turbativa d'asta a carico del Bianchi, desumibili dalle conversazioni oggetto di intercettazione ambientale e dalle quali emergerebbe come il Bianchi fosse stato un punto di riferimento del Sindaco di Cleto, tramite lo svolgimento di un'attività di mediazione e la fornitura di consulenze ed informative in anteprima di notizie riservate fornite dai Funzionari ministeriali. Il Tribunale ha ritenuto, peraltro, pienamente sussistente il vincolo di strumentalità dei beni acquisiti tramite il sequestro probatorio, consentendo l'esame degli stessi la possibilità di vagliare la fondatezza dell'ipotesi accusatoria; ha sottolineato, altresì, come il ricorrente non avesse individuato quali oggetti sequestrati sarebbero inutili e sovrabbondanti rispetto all'indagine. [OSCURATO:PERSONA] della cautela osserva che, in ragione della difficoltà tecnica di estrapolare in maniera mirata i dati ricercati nei dispositivi elettronici, risulterebbe rispettoso del principio di proporzionalità ed adeguatezza il sequestro dell'intero dispositivo, fermo restando l'onere in capo al Pubblico ministero di compiere una selezione dei dati nel più breve tempo possibile e provvedere alla restituzione del dispositivo o della copia integrale dello stesso sequestrata. Onere che, nel caso di specie, apparirebbe essere stato assolto, tramite la nomina da parte del Pubblico ministero di un consulente tecnico cui è stato conferito l'incarico di formare una copia forense e, conseguentemente, provvedere alli immediata restituzione, già avvenuta quanto al telefono cellulare, da realizzarsi a breve con riferimento agli altri dispositivi elettronici sequestrati. 2. [OSCURATO:PERSONA], per il tramite del difensore avvocato [OSCURATO:PERSONA], ricorre avverso l'ordinanza del Tribunale di Cosenza deducendo quattro motivi di ricorso. t I 2.1. Con il primo motivo, viene eccepita la violazione degli artt. 267 e 324 cod. proc. pen., in ragione dell'inutilizzabilità delle intercettazioni ambientali a carico del ricorrente che risulterebbero immotivate. Osserva come l'accusa sia esclusivamente fondata su intercettazioni ambientali eseguite nell'ufficio del Sindaco in cui il ricorrente non compariva mai quale interlocutore; le intercettazioni sarebbero inutilizzabili in quanto i decreti di intercettazione sarebbero immotivati dal punto di vista grafico poiché integralmente coperti da "omissis", tali da rendere impossibile la verifica della congruità degli stessi rispetto ai parametri legali stabiliti dalla legge. 2.2. Con il secondo motivo, si deduce la violazione dell'art. 253 cod. proc. pen. in relazione alla riconducibilità astratta della condotta nella fattispecie riportata al capo 1) di imputazione, attinente al delitto di corruzione propria. Si censura la mancata astratta configurabilità del delitto di corruzione propria nella parte in cui sarebbe stata valorizzata la condotta di "mediazione" ascritta al Bianchi, visto che non sussisteva la possibilità di intervenire sul procedimento di formazione delle graduatorie dei bandi in ordine agli erogati finanziamenti; gli stessi derivano da un calcolo meramente matematico previsto dalla normativa (nella specie, l'art. 1, comma 855, della L. n. 205/2017) e fondato su voci del bilancio comunale del precedente anno di esercizio. Non sarebbe, inoltre, possibile ritenere che il conseguimento degli incarichi di progettazione mediante affidamenti diretti possa costituire un "atto contrario ai doveri d'ufficio". 2.3. Con il terzo motivo, viene dedotta la violazione dell'art. 253 cod. proc. pen. in relazione all'astratta riconducibilità della condotta nella fattispecie riportata al capo 2) di imputazione, quanto all'ipotizzata turbata libertà degli incanti. Nell'imputazione provvisoria non comparirebbe la "condotta manipolatoria" che sarebbe contestata al Bianchi in ordine agli incarichi di progettazione assegnati mediante affidamento diretto, visto che costui non avrebbe partecipato agli accordi tra il Sindaco e soggetti terzi per mantenere gli affidamenti al di sotto della soglia di euro 75.000. 2.4. Con il quarto e ultimo motivo si deduce la violazione dell'art. 253 cod. proc. pen. in relazione alla proporzionalità del materiale sequestrato rispetto alle esigenze investigative, in ragione dell'apprensione di tutta la documentazione relativa all'attività professionale del Bianchi, comprensiva di quella non afferente ad attività svolta in favore del al Comune di Cleto. Non sarebbe stato possibile per la difesa del ricorrente indicare quali file erano estranei alle finalità investigative, visto che proprio il sequestro dell'intero contenuto degli hard disk e delle pen drive senza effettuarne una copia né un indice del contenuto ne impediva la specificazione illogicamente richiesta da parte del Tribunale del riesame. Con riferimento, infine, all'impossibilità per gli organi investigativi di effettuare un'attività di cernita dei materiali contenuti nei dispostivi, si osserva che detta difficoltà tecnica comunque trova rse conferma negli atti del fascicolo processuale, evenienza assente nel caso di specie in cui era stato nominato un consulente tecnico da parte del Pubblico Ministero proprio evitare il sequestro ma provvedere ad effettuare una copia forense dei supporti digitali rinvenuti. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile per carenza di interesse. 2. Dall'esame del ricorso e comunque dagli atti della procedura risulta che tutti i beni sequestrati sono stati restituiti con provvedimento della Procura della Repubblica di Palmi del 21 dicembre 2021, previa estrapolazione della copia forense eseguita dall'ing. [OSCURATO:PERSONA] che consegnava in pari data i dispositivi al personale della Guardia di Finanza. 3. Venuto meno ogni vincolo sui beni, reputa il Collegio che non sussista legittimazione al ricorso in capo al ricorrente che non può vantare, né ha prospettato nulla al riguardo, alcun concreto ed attuale interesse in ordine il all'astratta legittimità del provvedimento. Ed infatti, ai fini dell'individuazione dell'interesse alla proposizione del ricorso necessario ex art. 568, comma 4, e 591 cod. proc. pen., lo stesso deve essere concreto, e cioè volto all'immediata rimozione delle conseguenze pregiudizievoli connesse all'erronea applicazione della legge penale; ovvio, pertanto, che nel caso in cui oggetto dell'impugnazione sia l'ablazione di un bene nei confronti di chi ne aveva la disponibilità, l'interesse coincide con la restituzione dei beni sequestrati (Sez. 3, n. 9947 del 20/01/2016, Piances, Rv. 266713). Seppure sia stato riconosciuto un interesse all'impugnazione quando comunque assumono rilievo questioni involgenti la titolarità del diritto all'uso e al godimento del bene (in tal senso si è affermata l'esistenza di un interesse da parte del figlio dell'intestatario del ciclomotore che poteva vantare l'uso costante sullo stesso, v. Sez. 2, n. 50315 del 16/09/2015, Mokchane, Rv. 265463), ovvero la prospettata possibile incidenza del sequestro su diritti meritevoli di tutela, quali sono - ad esempio - quello alla riservatezza o al segreto (Sez. U, n. 40963 del 20/07/2017, Andreucci, Rv. 270497), proprio la necessità di rinvenire 4 L/9 comunque un interesse emergente da specifiche ipotesi di fatto in cui la restituzione non elimina ex se il pregiudizio prodotto dal mantenimento del vincolo, implica che detto elemento sia comunque in concreto esistente al momento del proposto ricorso. 4. [OSCURATO:PERSONA] non ritiene di condividere quell'orientamento secondo cui sussisterebbe comunque un interesse all'impugnazione da parte del soggetto indagato teso ad elidere dal panorama probatorio il dato obiettivo dell'esistenza di determinati beni quando gli stessi siano stati illegittimamente acquisiti (Sez. 5, n. 8207 del 22/11/2017, dep. 2018, Xu, Rv. 272273, Sez. 4, n. 6279 del 01/12/2005, dep. 2006, Galletti, Rv. 233402). Ed invero, deve essere data continuità al differente e comunque maggioritario indirizzo a mente del quale «è inammissibile, per carenza di interesse, la richiesta di riesame di sequestro probatorio volta ad ottenere non già la restituzione del bene sequestrato, bensì una pronuncia sulla legittimità od utilizzabilità della prova acquisita essendo tale ultima valutazione riservata al solo giudice del processo ed essendo di contro la procedura di riesame destinata unicamente ad eliminare le conseguenze pregiudizievoli per la parte derivanti dal vincolo d'indisponibilità del bene» tra le tante: Sez. 2, n. 24958 del 14/06/2007, Cal, Rv. 236759; Sez. 2, n. 1480 del 23/03/1999, Ferrari, Rv. 213306). Nella stessa direzione va quella giurisprudenza che ha ribadito l'inammissibilità del ricorso per cassazione proposto dall'indagato avverso un sequestro probatorio di bene già restituito a soggetto diverso dallo stesso, ove finalizzato al mero giudizio sulla legittimità del procedimento che ha condotto al sequestro, nella prospettiva futura, e meramente eventuale, dell'utilizzazione ai fini di prova dell'eseguito sequestro (Sez. 2, n. 34517 del 15/05/2019, Sammali, Rv. 277029). Proprio in ordine ad ipotesi sovrapponibile a quella oggetto della presente decisione afferente a sequestro probatorio di un computer o di un supporto informatico, esplicito risulta il principio di diritto secondo cui è inammissibile il ricorso per cassazione avverso l'ordinanza del tribunale del riesame di conferma del sequestro probatorio, nel caso in cui ne risulti la restituzione previa estrazione di copia dei dati immagazzinati, qualora non venga dedotta, sulla base di elementi univoci, la lesione di interessi primari connessi all'indisponibilità delle informazioni contenute negli oggetti sequestrati (Sez. 5, n. 13694 del 15/02/2019, Pannella, 274975) 5. All'inammissibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse non consegue la condanna del ricorrente ex art. 616, comma 1, cod. proc. pen. 5 Lz,A1 P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso per soprav