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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 00755/2024

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/05/2023 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che, con il primo motivo di ricorso, [OSCURATO:PERSONA], condannato alle pene di legge per i reati di cui all'art. 5 d.lgs. 74 del 2000 per aver omesso di presentare le dichiarazioni annuali relative all'imposta sui redditi della società di cui era amministratore per le annualità 2011 e 2012, deduce la violazione della legge penale ed il vizio di manifesta illogicità della motivazione, per essere stato ritenuto il dolo specifico di evasione, anche sull'errato rilievo che l'imposta evasa risultava essere quasi doppia rispetto alla soglia di rilevanza penale, trattandosi di condotta che andava semmai sussunta nella diversa fattispecie di all'art. 4 d.lgs. 74 del 2000, posto che l'omissione riguardava le rate annuali di una plusvalenza rateizzata in cinque anni il cui obbligo dichiarativo era stato regolarmente assolto nell'anno 2008; Considerato che tale motivo è inammissibile perché proposto per ragioni non consentite in sede di legittimità, prospettandosi mere doglianze in punto di ricostruzione del fatto riproduttive di censure già adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomenti giuridici dalla sentenza impugnata, la quale ha correttamente sussunto la condotta nella violazione di cui all'art. 5 d.lgs. 74 del 2000 - essendo pacifica l'omessa presentazione delle dichiarazioni ai fini dell'imposta sui redditi per le annualità 2011 e 2012 - ed essendo stata non illogicamente argomentata la prova del dolo specifico di evasione, tratta anche dal fatto che le imposte sulla plusvalenza di competenza di quelle annualità, correttamente stimate in circa il doppio della soglia di rilevanza penale (venendo in rilievo la sola imposta sui redditi e non anche quella sul valore aggiunto), non furono in effetti mai versate e che l'illecito è stato reiterato per due annualità consecutive, senza che la condotta omissiva, argomenta la sentenza, sia stata in altro modo giustificata (cfr., sul punto, Sez. 3, n. 44170 del 04/07/2023, Marra, Rv. 285221); Rilevato che il secondo motivo di ricorso - con cui si deducono violazione dell'art. 81 cod. pen. e vizio di motivazione per non essere stata ritenuta l'invocata continuazione con il reato di cui all'art. 10 ter d.lgs. 74 del 2000 precedentemente giudicato in relazione all'omesso versamento, consumato nel dicembre 2009, dell'IVA dovuta con riguardo alla precedente annualità - è parimenti inammissibile, trattandosi di doglianza concernente il trattamento punitivo a fronte di sufficiente e non illogica motivazione ed adeguato esame delle deduzioni difensive; ed invero, la mancanza di prova dell'unicità del disegno criminoso, con valutazione di merito non illogicamente argomentata e qui non altrimenti sindacabile, è stata adeguatamente e correttamente argomentata e la valutazione non è inficiata dal fatto che l'omesso versamento già giudicato sia stato in sentenza evocato con riguardo al 2008 (annualità di maturazione del debito IVA non versato) piuttosto che con riguardo al 2009 (momento consumativo), avendo la Corte territoriale avuto ben presente, specificandolo correttamente in sentenza (pag. 9), che la distanza temporale tra la commissione dei reati per cui si richiedeva il riconoscimento della continuazione era di almeno tre anni, elemento, questo, correttamente valutato, insieme agli altri menzionati, come ostativo all'accoglimento della richiesta; Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile e rilevato che alla declaratoria dell'inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della ssa delle ammende, equitativamente fissata in tremila euro.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Così d

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/05/2023 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che, con il primo motivo di ricorso, [OSCURATO:PERSONA], condannato alle pene di legge per i reati di cui all'art. 5 d.lgs. 74 del 2000 per aver omesso di presentare le dichiarazioni annuali relative all'imposta sui redditi della società di cui era amministratore per le annualità 2011 e 2012, deduce la violazione della legge penale ed il vizio di manifesta illogicità della motivazione, per essere stato ritenuto il dolo specifico di evasione, anche sull'errato rilievo che l'imposta evasa risultava essere quasi doppia rispetto alla soglia di rilevanza penale, trattandosi di condotta che andava semmai sussunta nella diversa fattispecie di all'art. 4 d.lgs. 74 del 2000, posto che l'omissione riguardava le rate annuali di una plusvalenza rateizzata in cinque anni il cui obbligo dichiarativo era stato regolarmente assolto nell'anno 2008; Considerato che tale motivo è inammissibile perché proposto per ragioni non consentite in sede di legittimità, prospettandosi mere doglianze in punto di ricostruzione del fatto riproduttive di censure già adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomenti giuridici dalla sentenza impugnata, la quale ha correttamente sussunto la condotta nella violazione di cui all'art. 5 d.lgs. 74 del 2000 - essendo pacifica l'omessa presentazione delle dichiarazioni ai fini dell'imposta sui redditi per le annualità 2011 e 2012 - ed essendo stata non illogicamente argomentata la prova del dolo specifico di evasione, tratta anche dal fatto che le imposte sulla plusvalenza di competenza di quelle annualità, correttamente stimate in circa il doppio della soglia di rilevanza penale (venendo in rilievo la sola imposta sui redditi e non anche quella sul valore aggiunto), non furono in effetti mai versate e che l'illecito è stato reiterato per due annualità consecutive, senza che la condotta omissiva, argomenta la sentenza, sia stata in altro modo giustificata (cfr., sul punto, Sez. 3, n. 44170 del 04/07/2023, Marra, Rv. 285221); Rilevato che il secondo motivo di ricorso - con cui si deducono violazione dell'art. 81 cod. pen. e vizio di motivazione per non essere stata ritenuta l'invocata continuazione con il reato di cui all'art. 10 ter d.lgs. 74 del 2000 precedentemente giudicato in relazione all'omesso versamento, consumato nel dicembre 2009, dell'IVA dovuta con riguardo alla precedente annualità - è parimenti inammissibile, trattandosi di doglianza concernente il trattamento punitivo a fronte di sufficiente e non illogica motivazione ed adeguato esame delle deduzioni difensive; ed invero, la mancanza di prova dell'unicità del disegno criminoso, con valutazione di merito non illogicamente argomentata e qui non altrimenti sindacabile, è stata adeguatamente e correttamente argomentata e la valutazione non è inficiata dal fatto che l'omesso versamento già giudicato sia stato in sentenza evocato con riguardo al 2008 (annualità di maturazione del debito IVA non versato) piuttosto che con riguardo al 2009 (momento consumativo), avendo la Corte territoriale avuto ben presente, specificandolo correttamente in sentenza (pag. 9), che la distanza temporale tra la commissione dei reati per cui si richiedeva il riconoscimento della continuazione era di almeno tre anni, elemento, questo, correttamente valutato, insieme agli altri menzionati, come ostativo all'accoglimento della richiesta; Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile e rilevato che alla declaratoria dell'inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della ssa delle ammende, equitativamente fissata in tremila euro. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così d
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