CassazionedecretoSezione 4Decisione del 21 marzo 1987
Cassazione n. 02299/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 21/03/1987 avverso la sentenza del 28/03/2022 della CORTE APPELLO di ANCONAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo pronunciarsi l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] 1. Ricorre IRCANO Nicola avverso la sentenza in epigrafe che ha confermato la sentenza con cui il Tribunale di Ancona lo aveva condannato alla pena di mesi uno di arresto ed euro 800 di ammenda per il reato di cui allart.186 II comma lett.b) Codice della Strada. 2. Il ricorrente deduce vizio violazione di legge processuale per essere stata eseguita la notifica del decreto di citazione a giudizio in primo grado nel domicilio eletto assegnando un termine di comparizione inferiore a quello minimo di legge. Con una seconda articolazione lamenta difetto motivazionale in relazione alla prova della guida in stato di ebbrezza, stante la irregolarità degli scontrini proces- sati dall'etilometro che portavano il nome di altro soggetto, poi corretto a penna in modo tale da non conferire certezza sulla riconducibilità dell'accertamento alla persona del ricorrente. 3. Ebbene, ritiene il Collegio che i motivi sopra richiamati siano manifesta- mente infondati, in quanto tesi ad ottenere una rilettura degli elementi di prova che non è consentita in questa sede, e pertanto il proposto ricorso vada dichiarato inammissibile. 3.1 Le censure concernenti asserite carenze argomentative sui singoli pas- saggi della ricostruzione fattuale dell'episodio e dell'attribuzione dello stesso alla persona dell'imputato non sono, infatti, proponibili nel giudizio di legittimità, quando la struttura razionale della decisione sia sorretta, come nella specie, da logico e coerente apparato argomentativo, esteso a tutti gli elementi offerti dal processo, e il ricorrente si limiti sostanzialmente a sollecitare la rilettura del quadro probatorio, alla stregua di una diversa ricostruzione del fatto, e, con essa, il rie- same nel merito della sentenza impugnata. Il ricorso, in concreto, non si confronta adeguatamente con la motivazione della sentenza impugnata, che appare logica e congrua, nonché corretta in punto di diritto, e pertanto immune da vizi di legittimità nel fornire contezza, anche alla stregua delle precisazioni fornite dall'agente accertatore in sede di testimonianza, alla certa riferibilità al ricorrente degli scontrini processati dall'etilometro. 3.2 Non ricorre il vizio processuale dedotto in sede di ricorso laddove la asse- rita inosservanza del termine a comparire assegnato nella citazione notificata al domicilio eletto, risulta pienamente superata dal fatto che la notifica risulta essere stata eseguita anche a mani dell'imputo in data 19/02/22 e quindi nel rispetto del termine di comparizione. 4. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissi- bilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna di parte ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 2 Dicembre 2022 [OSCURATO:PERSONA]