CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 1 luglio 2022
Cassazione n. 22249/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 26100/2021 R.G., proposto da [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], con domicilio in [OSCURATO:PERSONA], Piazza F. Aprile n. 7. -RICORRENTI- contro [OSCURATO:PERSONA]. -INTIMATO- avverso la sentenza della Corte d’appello di Palermo n. 699/2021, pubblicata in data 10.4.2021. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del giorno 1.7.2022 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]. 1. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno evocato in causa [OSCURATO:PERSONA] dinanzi al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], esponendo di essere proprietari di un lotto di terreno edificabile sito in [OSCURATO:PERSONA] (PA) [OSCURATO:PERSONA], identificato in catasto al foglio 19, p.lla 226, acquistato da [OSCURATO:PERSONA] con rogito del [OSCURATO:DATA_NASCITA] e posseduto dai ricorrenti e dai loro danti causa da oltre vent’anni; Oggetto: regolamento confini che il fondo confinava, tra l’altro, con l’immobile del convenuto il quale, nel realizzare un manufatto nella sua proprietà, oltre ad un viottolo di accesso, aveva occupato parte degli immobili degli attori. Hanno chiesto di condannare il Fazio al rilascio delle estensioni abusivamente detenute e al pagamento delle spese processuali. Il Tribunale, ritenuto che gli attori avessero chiesto di regolare il confine, ha accolto la domanda, ordinando il rilascio delle superfici controverse e regolando le spese. La sentenza è stata integralmente riformata in appello, sull’assunto che l’azione dovesse qualificarsi come rivendica e che i ricorrenti non avessero assolto l’onere di dimostrare la loro esclusiva proprietà sulla porzione rivendicata. Per la cassazione della sentenza [OSCURATO:PERSONA] e Serafina di Gangi propongono ricorso in due motivi, illustrati con memoria. [OSCURATO:PERSONA] è rimasto intimato. Su proposta del relatore, secondo cui il ricorso poteva essere definito ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., in relazione all’art. 375, comma primo, n. 5 c.p.c., il Presidente ha fissato l’adunanza in camera di consiglio. 2. Il primo motivo denuncia la violazione degli artt. 948, 950 c.c. e 112 c.p.c., sostenendo che la domanda non poneva in discussione i titoli ma solo i confini, non potendo qualificarsi come rivendica, trattandosi di azione di regolamento di confini, che non richiedeva la prova piena delle rispettive proprietà. Il motivo è inammissibile. L'interpretazione della domanda è operazione riservata al giudice del merito, il cui giudizio, risolvendosi in un accertamento di fatto (Cass. 14303/2002; Cass. 7198/2003; Cass. 2148/2005; Cass.20322/2005; Cass. 14751/2007; Cass. 9011/2015). Questa Corte ha precisato che il controllo di legittimità può svolgersi in tal caso: a) ove l’errore ridondi in un vizio di nullità processuale, nel qual caso è la difformità dell'attività del giudice dal paradigma della norma processuale violata che deve essere dedotto come vizio di legittimità ex art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.; b) qualora comporti un vizio del ragionamento logico decisorio, eventualità in cui, se la inesatta rilevazione del contenuto delladomanda determina un vizio attinente alla individuazione del "petitum", con eventuale potrà violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato; c) quando si traduca in un errore che coinvolge la "qualificazione giuridica" dei fatti allegati nell'atto introduttivo, ovvero la omessa rilevazione di un "fatto allegato e non contestato da ritenere decisivo", ipotesi nella quale la censura va proposta, rispettivamente, in relazione al vizio di "error in judicando", in base all'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., o al vizio di "error facti", nei limiti consentiti dall'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. (Cass. 11103/2020; Cass. 2148/2004). Il ricorso, per contro, si limita a sollecitare una diversa interpretazione del contenuto delle allegazioni che non può avere ingresso in questa sede, apparendo tuttavia conforme ai precedenti di questa Corte il criterio di distinzione tra azione di rivendica e di regolamento di confini, espresso a pag. 3 della sentenza ove si legge che “gli attori non avevano mai fatto cenno a un regolamento di incerti confini fra i due fondi, ma avevano testualmente individuato il fondamento normativo della loro domanda nell’art. 948 c.c., deducendo che il convenuto aveva occupato e possedeva una porzione di terreno di loro proprietà, mentre il convenuto in sede di costituzione aveva opposto, di contro, che il fabbricato ricadeva interamente su terreno di sua proprietà. La pretesa degli attori e la contestazione del convenuto avevano ad oggetto l’esistenza stessa del diritto di proprietà reclamato dalla controparte sulla porzione di terreno in forza di un preciso titolo negoziale e non la mera estensione dei fondi limitrofi: conflitto tra titoli, dunque, e non tra fondi”. Difatti, mentre nella rivendica -che presuppone un conflitto di titoli - l'attore non ha incertezza alcuna circa il confine (che è anzi indicato in modo certo e chiaro) e chiede la restituzione della porzione di fondo usurpata, indicandone con esattezza estensione e misura, nel regolamento di confini - in cui la contestazione involge non già i titoli di proprietà, ma la delimitazione dei rispettivi fondi - l'attore non solo non è sicuro "ab initio" dei confini del proprio fondo, ma neppure è certo che questo sia stato parzialmente occupato dal convenuto (Cass. 20912/2021; Cass. 10066/2018; Cass. 28349/2011; Cass. 5589/1977; Cass. 4457/1976). 3. Il secondo motivo denuncia la violazione degli artt. 2697 e 948 c.c., sostenendo che il convenuto non aveva mai contestato il titolo di acquisto dei ricorrenti e che, pertanto, l’onere di dar prova della titolarità degli immobili era attenuato ed era stato assolto con la produzione dei documenti depositati in giudizio. Il motivo è inammissibile. Anche dall’esame del ricorso si rileva che il resistente si era dichiarato proprietario della porzione controversa, rivendicandone la titolarità e quindi mettendo in discussione i titoli di acquisto da parte dei ricorrenti. Tale profilo era il tema controverso anche in appello: il resistente, impugnando la sentenza di primo grado, aveva inteso negare gli stessi fatti costitutivi della domanda di rivendica mediante una mera difesa, assumendo la violazione dell’onere della prova. E’ in tale situazione che la Corte di merito ha ritenuto contestato il diritto di proprietà con apprezzamento incensurabile delle risultanze di causa (Cass. 27490/2019; Cass. 4249/2012) e da cui conseguiva l’onere dei ricorrenti di dare prova della proprietà risalendo ad un acquisto a titolo originario, prova, quest’ultima, che il giudice distrettuale ha ritenuto insussistente, ponendo in rilievo che “di un tale possesso (e della sua durata), riferito alla specifica porzione di terreno oggetto del contendere, al di là di un’assertiva prospettazione, non è stata mai data prova alcuna, né, a tal fine, sono stati richiesti mezzi istruttori idonei a comprovarlo nello specifico oggetto, nelle modalità di acquisto, nella data di inizio e nella sua (continua ed ininterrotta) durata.” I mezzi istruttori che i ricorrenti assumono di aver richiesto per dimostrare il possesso ultraventennale appaiono solo genericamente menzionati in ricorso, senza alcuna illustrazione del loro contenuto, essendo la censura – sul punto - del tutto priva di specificità. In definitiva il ricorso, che si risolve nella richiesta di una diversa interpretazione delle risultanze processuali, solleva mere questioni di merito insindacabili in cassazione, dovendo dichiararsi inammissibile. Non luogo a provvedere sulle spese, non avendo il resistente svolto difese. Ai sensi delD.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, da atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso principale a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso. Dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1- bis dello stesso art. 13, se dovuto. Così deciso in Roma, nella camer