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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 14 novembre 2024

Cassazione n. 31284/2024

Testo disponibile della fonte

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zato ad instaurare il presente procedimento in virtù di deliberazione adottata dalla [OSCURATO:PERSONA] il 18 aprile 2019, n. 89, rappresentato e difeso dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] e dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], entrambi con studio in Lecce, elettivamente domiciliati presso l’Avv. [OSCURATO:PERSONA], con studio in Roma, giusta procura in margine al ricorso introduttivo del presente procedimento; RICORRENTE [OSCURATO:PERSONA] “[OSCURATO:PERSONA] «[OSCURATO:PERSONA]»”, ente iscritto nel registro delle persone giuridiche presso il Tribunale di Torino col n. 1223, con sede in Chivasso (TO), in persona del presidente del consiglio di amministrazione tempore , rappresentato e difes o dal l’Avv. [OSCURATO:PERSONA]Ambrosi, con studio in Padova, e dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], con studio in Roma, ove elettivamente domiciliato, giusta procura inallegato al controricorso di costituzione nel presente procedimento, a [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] INDIRETTAmezzo di scrittura privata autenticata nella firma dal [OSCURATO:PERSONA] da Chivasso (TO) il 24 giugno 2019, rep. n. 166.076; CONTRORICORRENTE/[OSCURATO:PERSONA] Agenzia delle Entrate, con sede in Roma, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, con sede in Roma, ove per legge domiciliata; CONTRORICORRENTE avverso la sentenza depositata dalla Commissione tributaria regionale per il Piemonte il 20 novembre 2018, n. 1804/03/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 14 novembre 2024 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]:

1. Il Comune di Chivasso (TO) ha proposto ricorso sulla base di tre motivi per la cassazione della sentenza depositata dalla Commissione tributaria regionale per il Piemonte il 20 novembre 2018, n. 1804/03/2018, la quale, in controversia su impugnazione di av vis o di accertamento n. 377/201 5 per l’omesso versamento dell’ICIrelativa all’anno 2010, nonché di avviso di accertamento per rettifica catastale con attribuzione direndita, in relazione ad un fabbricato ubicato nel medesimo Comunee censito in catasto con le particell e 197 sub. 7 - 197 sub. 8 (graffate) del folio 23, del quale l’“[OSCURATO:PERSONA] «[OSCURATO:PERSONA]»” aveva concesso in locazione per la durata di 75 anni ad un canone di € 6,50 per anno (salvo l’ulteriore accollo delle spese di ristrutturazione del sottotetto) – con scrittura privata autenticata nelle firme dal [OSCURATO:PERSONA] da [OSCURATO:PERSONA] (TO) il 17 dicembre 2003, rep. n. 28636, e registrata a Torino il 19 dicembre 2003 al n. 2785 -una porzione (costituita dal piano primo e dal piano secondo) alla [OSCURATO:PERSONA] dell’“Istituto delle Figlie di [OSCURATO:PERSONA] di Leuca” per lo svolgimento di attività didattica (asilo-nido) e per residenza delle suore addette all’attività didattica, conservando la residua porzione (piano terreno e piano seminterrato) per lo svolgimento delle attività istituzionali (scuola materna), dopo il diniego dell’annullamento in autotutela (con provvedimento adottato il 2 marzo 2016, prot. n. 8064), ha accolto l’appello proposto dall’“[OSCURATO:PERSONA] «[OSCURATO:PERSONA]»” nei confronti delComune di Chivasso (TO) e dell’Agenzia delle Entrate avverso la sentenza depositata dalla Commissione tributaria p rovinciale di Torino il 22 giugno 2017, n. 840/06/2017, con compensazione delle spesegiudiziali.

2. Il giudice di appello ha riformato la decisione di prime cure – che aveva respinto i l ricorso originario - sul rilievo che i presupposti per il riconosc imento al la contribuente dell’esenzione prevista dall’art. 7, comma 1, lett. i, del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504 , sussistessero in relazione all’anno di riferimento, nonostante l’utilizzazione indiretta (mediante concessione in locazione) di una porzione dell’immobile da parte dell’ente proprietario. 3.L’“[OSCURATO:PERSONA] «[OSCURATO:PERSONA]»” e l’Agenzia delle Entrate hanno resistito con controricorso .

L’“[OSCURATO:PERSONA] «[OSCURATO:PERSONA]»”ha, altresì, proposto ricorso incidentale sulla base di un unico motivo, nonché ricorso incidentale condizionato sulla base di tre motivi, avverso la medesima sentenza .

L ’Agenzia delle Entrate ha resistito con ulteriore controricorso al ricorso incidentale.

In particolare, l’Agenzia delle Entrate ha evidenziato che il ricorso originario, nonostante il dichiarato petitum di «annullare e/o dichiarare nullo l’atto di attribuzione delle nuove rendite catastali agli immobili di proprietà della ricorrente, nonché ogni atto presupposto e/o conseguente perché illegittimo per tutti i motivi indicati in (...) ricorso», a ben vedere, non ha censurato in alcun modo tale atto, anche in considerazione della circostanza che, sin dall’impianto meccanografico del 30 giugno 1987, l’unica variazione dei dati catastali del predetto immobile era derivata da una dichiarazione “DOCFA” del 4 ottobre 1999(n.

L08705.1/1999) «per ampliamento, creazione di porzioni su unica unità», per la quale l’amministrazione finanziaria non aveva disposto alcuna rettifica, confermando la rendita proposta dal contribuente (per € 9.604,79).A suo dire, quindi, «tutti i motivi di ricorso prospettati dal Comune di Chivasso sono inerenti alla gestione dell’imposta ICI (...) e non riguardano in alcun modo la materia catastale», conseguendone «l’assoluta carenza di legittimazione passiva dell’Agenzia delle E ntrate nella controversia in oggetto».

4. L’“[OSCURATO:PERSONA] «[OSCURATO:PERSONA]»”ha depositato memoria exart. 380-bis.1 cod. proc. civ., invocando l’applicabilità a suo favore della decisione adottata dalla Commissione Europea il 3 marzo 2023, n. 2013, con riguardo alla sussistenza delle condizioni previste d a ll'art . 2 del regolamento n. 1998/2006 / C E del la Commissione del 1 5 dicembre 2006, sulla base dell'art. 2 del regolamento n. 994/98/CEdel Consiglio del 7 maggio 1998 , al fine di escludere ratione temporisl’esenzione beneficiata dall’ambito degli aiuti di Stato. [OSCURATO:PERSONA]:

1. Preliminarmente, anche alla luce della deduzione fattane dal controricorrente in memoria ex art. 380 - bis .1 cod. proc. civ. , si valuta la rilevanza nomofilattica della questione concernente l’applicabilità del regime de minimis, con particolare riguardo alla relazione tra l’esenzione da ICI e la disciplina euro-unitaria degli aiuti di Stato, così come risultante dalla decisione adottata dalla Commissione Europea il 3 marzo 2023, n. 2013, che è stata medio temporeoggetto di recepimento interno da parte dell’art. 16-bis del d .l. 16 settembre 2024, n. 131, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 novembre 2024, n. 166, dettando “Misure urgenti per l'applicazione della sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea del 6 novembre 2018, relative alle cause riunite da C-622/16 P a C- 624/16 P, e delle decisioni della Commissione europea del 19 dicembre 2012 e del 3 marzo 2023”.

2. Pertanto, stante l’incidenza decisoria della predetta questione, si rende opportuno rinviare la causa a nuovo ruolo per la trattazione in pubblica udienza.

P.T.M.

La Corte rinvia la causa a nuovo ruolo per la trattazione in pubblica udienza e manda alla Cancelleria per i conseguenti adempimenti.

Così deciso a Roma nella camera di consiglio del 14 novembre 2024.

IL PRESIDENTE [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
zato ad instaurare il presente procedimento in virtù di deliberazione adottata dalla [OSCURATO:PERSONA] il 18 aprile 2019, n. 89, rappresentato e difeso dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] e dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], entrambi con studio in Lecce, elettivamente domiciliati presso l’Avv. [OSCURATO:PERSONA], con studio in Roma, giusta procura in margine al ricorso introduttivo del presente procedimento; RICORRENTE [OSCURATO:PERSONA] “[OSCURATO:PERSONA] «[OSCURATO:PERSONA]»”, ente iscritto nel registro delle persone giuridiche presso il Tribunale di Torino col n. 1223, con sede in Chivasso (TO), in persona del presidente del consiglio di amministrazione tempore , rappresentato e difes o dal l’Avv. [OSCURATO:PERSONA]Ambrosi, con studio in Padova, e dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], con studio in Roma, ove elettivamente domiciliato, giusta procura inallegato al controricorso di costituzione nel presente procedimento, a [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] INDIRETTAmezzo di scrittura privata autenticata nella firma dal [OSCURATO:PERSONA] da Chivasso (TO) il 24 giugno 2019, rep. n. 166.076; CONTRORICORRENTE/[OSCURATO:PERSONA] Agenzia delle Entrate, con sede in Roma, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, con sede in Roma, ove per legge domiciliata; CONTRORICORRENTE avverso la sentenza depositata dalla Commissione tributaria regionale per il Piemonte il 20 novembre 2018, n. 1804/03/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 14 novembre 2024 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]: 1. Il Comune di Chivasso (TO) ha proposto ricorso sulla base di tre motivi per la cassazione della sentenza depositata dalla Commissione tributaria regionale per il Piemonte il 20 novembre 2018, n. 1804/03/2018, la quale, in controversia su impugnazione di av vis o di accertamento n. 377/201 5 per l’omesso versamento dell’ICIrelativa all’anno 2010, nonché di avviso di accertamento per rettifica catastale con attribuzione direndita, in relazione ad un fabbricato ubicato nel medesimo Comunee censito in catasto con le particell e 197 sub. 7 - 197 sub. 8 (graffate) del folio 23, del quale l’“[OSCURATO:PERSONA] «[OSCURATO:PERSONA]»” aveva concesso in locazione per la durata di 75 anni ad un canone di € 6,50 per anno (salvo l’ulteriore accollo delle spese di ristrutturazione del sottotetto) – con scrittura privata autenticata nelle firme dal [OSCURATO:PERSONA] da [OSCURATO:PERSONA] (TO) il 17 dicembre 2003, rep. n. 28636, e registrata a Torino il 19 dicembre 2003 al n. 2785 -una porzione (costituita dal piano primo e dal piano secondo) alla [OSCURATO:PERSONA] dell’“Istituto delle Figlie di [OSCURATO:PERSONA] di Leuca” per lo svolgimento di attività didattica (asilo-nido) e per residenza delle suore addette all’attività didattica, conservando la residua porzione (piano terreno e piano seminterrato) per lo svolgimento delle attività istituzionali (scuola materna), dopo il diniego dell’annullamento in autotutela (con provvedimento adottato il 2 marzo 2016, prot. n. 8064), ha accolto l’appello proposto dall’“[OSCURATO:PERSONA] «[OSCURATO:PERSONA]»” nei confronti delComune di Chivasso (TO) e dell’Agenzia delle Entrate avverso la sentenza depositata dalla Commissione tributaria p rovinciale di Torino il 22 giugno 2017, n. 840/06/2017, con compensazione delle spesegiudiziali. 2. Il giudice di appello ha riformato la decisione di prime cure – che aveva respinto i l ricorso originario - sul rilievo che i presupposti per il riconosc imento al la contribuente dell’esenzione prevista dall’art. 7, comma 1, lett. i, del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504 , sussistessero in relazione all’anno di riferimento, nonostante l’utilizzazione indiretta (mediante concessione in locazione) di una porzione dell’immobile da parte dell’ente proprietario. 3.L’“[OSCURATO:PERSONA] «[OSCURATO:PERSONA]»” e l’Agenzia delle Entrate hanno resistito con controricorso . L’“[OSCURATO:PERSONA] «[OSCURATO:PERSONA]»”ha, altresì, proposto ricorso incidentale sulla base di un unico motivo, nonché ricorso incidentale condizionato sulla base di tre motivi, avverso la medesima sentenza . L ’Agenzia delle Entrate ha resistito con ulteriore controricorso al ricorso incidentale. In particolare, l’Agenzia delle Entrate ha evidenziato che il ricorso originario, nonostante il dichiarato petitum di «annullare e/o dichiarare nullo l’atto di attribuzione delle nuove rendite catastali agli immobili di proprietà della ricorrente, nonché ogni atto presupposto e/o conseguente perché illegittimo per tutti i motivi indicati in (...) ricorso», a ben vedere, non ha censurato in alcun modo tale atto, anche in considerazione della circostanza che, sin dall’impianto meccanografico del 30 giugno 1987, l’unica variazione dei dati catastali del predetto immobile era derivata da una dichiarazione “DOCFA” del 4 ottobre 1999(n. L08705.1/1999) «per ampliamento, creazione di porzioni su unica unità», per la quale l’amministrazione finanziaria non aveva disposto alcuna rettifica, confermando la rendita proposta dal contribuente (per € 9.604,79).A suo dire, quindi, «tutti i motivi di ricorso prospettati dal Comune di Chivasso sono inerenti alla gestione dell’imposta ICI (...) e non riguardano in alcun modo la materia catastale», conseguendone «l’assoluta carenza di legittimazione passiva dell’Agenzia delle E ntrate nella controversia in oggetto». 4. L’“[OSCURATO:PERSONA] «[OSCURATO:PERSONA]»”ha depositato memoria exart. 380-bis.1 cod. proc. civ., invocando l’applicabilità a suo favore della decisione adottata dalla Commissione Europea il 3 marzo 2023, n. 2013, con riguardo alla sussistenza delle condizioni previste d a ll'art . 2 del regolamento n. 1998/2006 / C E del la Commissione del 1 5 dicembre 2006, sulla base dell'art. 2 del regolamento n. 994/98/CEdel Consiglio del 7 maggio 1998 , al fine di escludere ratione temporisl’esenzione beneficiata dall’ambito degli aiuti di Stato. [OSCURATO:PERSONA]: 1. Preliminarmente, anche alla luce della deduzione fattane dal controricorrente in memoria ex art. 380 - bis .1 cod. proc. civ. , si valuta la rilevanza nomofilattica della questione concernente l’applicabilità del regime de minimis, con particolare riguardo alla relazione tra l’esenzione da ICI e la disciplina euro-unitaria degli aiuti di Stato, così come risultante dalla decisione adottata dalla Commissione Europea il 3 marzo 2023, n. 2013, che è stata medio temporeoggetto di recepimento interno da parte dell’art. 16-bis del d .l. 16 settembre 2024, n. 131, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 novembre 2024, n. 166, dettando “Misure urgenti per l'applicazione della sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea del 6 novembre 2018, relative alle cause riunite da C-622/16 P a C- 624/16 P, e delle decisioni della Commissione europea del 19 dicembre 2012 e del 3 marzo 2023”. 2. Pertanto, stante l’incidenza decisoria della predetta questione, si rende opportuno rinviare la causa a nuovo ruolo per la trattazione in pubblica udienza. P.T.M. La Corte rinvia la causa a nuovo ruolo per la trattazione in pubblica udienza e manda alla Cancelleria per i conseguenti adempimenti. Così deciso a Roma nella camera di consiglio del 14 novembre 2024. IL PRESIDENTE [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]
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