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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 19 dicembre 2024

Cassazione n. 05614/2025

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/12/2023 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO

1. Con sentenza emessa in data 18 dicembre 2023 la Corte di Appello di Firenze - in sede di giudizio di rinvio - ha rideterminato, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] la pena per il reato di cui all'art.624 cod.pen. 2.

Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione - nelle forme di legge - [OSCURATO:PERSONA] deducendo violazione di legge in riferimento alla omessa declaratoria di estinzione del reato per prescrizione.

3. Il ricorso va dichiarato inammissibile perché proposto per motivi manifestamente infondati.

Ed invero, la diversa qualificazione giuridica del fatto (da furto aggravato a furto semplice) era stata già operata nella decisione rescindente (del 28 ottobre 2019) aspetto che 'blocca' a tale momento - in rapporto al giudicato progressivo - la decorrenza del termine di prescrizione del reato (tra le molte v.

Sez.

U 1997, Attinà), essendo oggetto del giudizio di rinvio il solo trattamento sanzionatorio.

Anche in rapporto al delitto di furto semplice la decisione rescindente era - peraltro - intervenuta nei termini, trattandosi di fatto commesso in data 3 maggio 2012.

Alla dichiarazione di inammissibilità consegue di diritto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento a favore della Cassa delle ammende di sanzione pecuniaria, che pare congruo determinare in euro tremila, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così deciso in data 19 dicembre 2024 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/12/2023 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO 1. Con sentenza emessa in data 18 dicembre 2023 la Corte di Appello di Firenze - in sede di giudizio di rinvio - ha rideterminato, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] la pena per il reato di cui all'art.624 cod.pen. 2. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione - nelle forme di legge - [OSCURATO:PERSONA] deducendo violazione di legge in riferimento alla omessa declaratoria di estinzione del reato per prescrizione. 3. Il ricorso va dichiarato inammissibile perché proposto per motivi manifestamente infondati. Ed invero, la diversa qualificazione giuridica del fatto (da furto aggravato a furto semplice) era stata già operata nella decisione rescindente (del 28 ottobre 2019) aspetto che 'blocca' a tale momento - in rapporto al giudicato progressivo - la decorrenza del termine di prescrizione del reato (tra le molte v. Sez. U 1997, Attinà), essendo oggetto del giudizio di rinvio il solo trattamento sanzionatorio. Anche in rapporto al delitto di furto semplice la decisione rescindente era - peraltro - intervenuta nei termini, trattandosi di fatto commesso in data 3 maggio 2012. Alla dichiarazione di inammissibilità consegue di diritto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento a favore della Cassa delle ammende di sanzione pecuniaria, che pare congruo determinare in euro tremila, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in data 19 dicembre 2024 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]