Corte di giustizia UEsentenza
Corte di giustizia UE/2021
ECLI:EU:C:2021:247
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
62019CC0768
CONCLUSIONI DELL’[OSCURATO:PERSONA]
presentate il 25 marzo 2021 (
1
)
Causa C‑768/19
[OSCURATO:PERSONA]
contro
[OSCURATO:PERSONA],
con l’intervento di:
Vertreter des Bundesinteresses beim Bundesverwaltungsgericht
[domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesverwaltungsgericht (Corte amministrativa federale, Germania)]
«Rinvio pregiudiziale – Spazio di libertà, sicurezza e giustizia – Protezione internazionale – Protezione sussidiaria – Direttiva 2011/95/UE – Articolo 2, lettera j), terzo trattino – Diritto di un adulto alla protezione sussidiaria, a norma del diritto nazionale, in qualità di genitore di un minore non coniugato beneficiario di protezione sussidiaria – Data rilevante ai fini della valutazione della qualità di “minore”»
I.
Introduzione
1.
La presente domanda di pronuncia pregiudiziale, proposta dal Bundesverwaltungsgericht (Corte amministrativa federale, Germania) il 15 agosto 2019 e depositata presso la cancelleria della Corte il 18 ottobre 2019, verte sull’interpretazione dell’articolo 2, lettera j), terzo trattino, della direttiva 2011/95/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, recante norme sull’attribuzione, a cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica di beneficiario di protezione internazionale, su uno status uniforme per i rifugiati o per le persone aventi titolo a beneficiare della protezione sussidiaria, nonché sul contenuto della protezione riconosciuta (
2
) e dell’articolo 7 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (in prosieguo: la «Carta»). Essa pone ancora una volta questioni alquanto controverse in merito alle date appropriate che dovrebbero regolare le domande di ricongiungimento familiare derivanti dalla concessione della protezione internazionale ad altri familiari.
2.
La domanda di pronuncia pregiudiziale è stata proposta nel procedimento tra SE e la [OSCURATO:PERSONA] (Repubblica federale di Germania) in relazione alla mancata concessione, da parte di quest’ultima, della protezione sussidiaria a SE in qualità di genitore di un minore non coniugato beneficiario di protezione sussidiaria in tale Stato membro (il figlio di SE).
3.
Affinché SE e suo figlio siano considerati «familiari» ai sensi dell’articolo 2, lettera j), terzo trattino, della direttiva 2011/95, il figlio di SE deve, in particolare, essere un soggetto minore e non coniugato (
3
). La Repubblica federale di Germania ha rifiutato il riconoscimento della protezione sussidiaria a SE per il motivo che, sebbene egli avesse chiesto asilo in detto Stato membro quando suo figlio era minorenne, SE aveva presentato una domanda formale di asilo un giorno dopo il raggiungimento della maggiore età da parte di suo figlio.
4.
Nella domanda di pronuncia pregiudiziale, la Corte è chiamata a stabilire, in particolare, quale momento debba essere preso in considerazione al fine di valutare se l’avente titolo a beneficiare della protezione (nel caso di specie, il figlio di SE) sia un «minore» ai sensi dell’articolo 2, lettera j), terzo trattino, della direttiva 2011/95.
5.
Prima di analizzare tali aspetti, è tuttavia necessario esporre anzitutto le disposizioni giuridiche pertinenti e i fatti del procedimento principale.
II.
Contesto normativo
A.
Diritto dell’Unione
1.
Direttiva 2011/95
6.
L’articolo 1 della direttiva 2011/95, intitolato «Obiettivo», così recita:
«La presente direttiva stabilisce norme sull’attribuzione, a cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica di beneficiario di protezione internazionale, su uno status uniforme per i rifugiati o per le persone aventi titolo a beneficiare della protezione sussidiaria, nonché sul contenuto della protezione riconosciuta».
7.
L’articolo 2 della direttiva 2011/95, intitolato «Definizioni», così dispone:
«Ai fini della presente direttiva, si intende per:
(…)
j)
“familiari”: i seguenti soggetti appartenenti al nucleo familiare, già costituito nel paese di origine, del beneficiario di protezione internazionale che si trovano nel medesimo Stato membro in connessione alla domanda di protezione internazionale:
–
(…),
–
(…),
–
il padre, la madre o altro adulto che sia responsabile, in base alla normativa o alla prassi dello Stato membro interessato, del beneficiario di protezione internazionale, nei casi in cui tale beneficiario è minore e non coniugato;
k)
“minore”: il cittadino di un paese terzo o l’apolide di età inferiore agli anni diciotto;
(…)».
8.
L’articolo 3 della direttiva 2011/95, intitolato «Disposizioni più favorevoli», è così formulato:
«[OSCURATO:PERSONA] membri hanno facoltà di introdurre o mantenere in vigore disposizioni più favorevoli in ordine alla determinazione dei soggetti che possono essere considerati rifugiati o persone aventi titolo a beneficiare della protezione sussidiaria, nonché in ordine alla definizione degli elementi sostanziali della protezione internazionale, purché siano compatibili con le disposizioni della presente direttiva».
9.
L’articolo 23 della direttiva 2011/95, intitolato «Mantenimento dell’unità del nucleo familiare», così recita:
«1. [OSCURATO:PERSONA] membri provvedono a che possa essere preservata l’unità del nucleo familiare.
2. [OSCURATO:PERSONA] membri provvedono a che i familiari del beneficiario di protezione internazionale, che individualmente non hanno diritto a tale protezione, siano ammessi ai benefici di cui agli articoli da 24 a 35, in conformità delle procedure nazionali e nella misura in cui ciò sia compatibile con lo status giuridico personale del familiare.
(…)».
10.
L’articolo 24 della direttiva 2011/95, intitolato «Permesso di soggiorno», così dispone:
«(…)
2. [OSCURATO:PERSONA] membri rilasciano ai beneficiari dello status di protezione sussidiaria e ai loro familiari, quanto prima a seguito del riconoscimento della protezione internazionale, un permesso di soggiorno rinnovabile che deve essere valido per un periodo di almeno un anno e, in caso di rinnovo, per un periodo di almeno due anni, purché non vi ostino imperiosi motivi di sicurezza nazionale o di ordine pubblico».
2.
Direttiva 2013/32/UE
11.
L’articolo 6 della direttiva 2013/32/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale (
4
), intitolato «Accesso alla procedura», è così formulato:
«1. Quando chiunque presenti una domanda di protezione internazionale a un’autorità competente a norma del diritto nazionale a registrare tali domande, la registrazione è effettuata entro tre giorni lavorativi dopo la presentazione della domanda.
Se la domanda di protezione internazionale è presentata ad altre autorità preposte a ricevere tali domande ma non competenti per la registrazione a norma del diritto nazionale, gli Stati membri provvedono affinché la registrazione sia effettuata entro sei giorni lavorativi dopo la presentazione della domanda.
(…)
2. [OSCURATO:PERSONA] membri provvedono affinché chiunque abbia presentato una domanda di protezione internazionale abbia un’effettiva possibilità di inoltrarla quanto prima. Qualora il richiedente non presenti la propria domanda, gli Stati membri possono applicare di conseguenza l’articolo 28.
3. Fatto salvo il paragrafo 2, gli Stati membri possono esigere che le domande di protezione internazionale siano introdotte personalmente e/o in un luogo designato.
4. In deroga al paragrafo 3, una domanda di protezione internazionale si considera presentata quando un formulario sottoposto dal richiedente o, qualora sia previsto nel diritto nazionale, una relazione ufficiale è pervenuta alle autorità competenti dello Stato membro interessato.
(…)».
B.
Diritto tedesco
12.
L’articolo 13 dell’Asylgesetz (
5
) (legge sul diritto di asilo; in prosieguo: l’«AsylG») così dispone:
«(1) Si ha una domanda di asilo quando è possibile desumere dalla volontà dello straniero espressa per iscritto, oralmente o in altra forma che lo stesso cerca protezione nel territorio federale contro la persecuzione per motivi politici o che chiede protezione dal respingimento o da altro tipo di rimpatrio in un paese in cui è minacciato da persecuzione ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, o rischia danni gravi ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 1.
(…)».
13.
L’articolo 14 dell’AsylG è così formulato:
«(1) La domanda di asilo dev’essere presentata all’ufficio distaccato dal Bundesamt collegato al centro di accoglienza competente ad accogliere lo straniero. (…)
(…)».
14.
L’articolo 26 dell’AsylG così recita:
«(…)
(2) Su richiesta, viene riconosciuto il diritto di asilo a un soggetto che, alla data della presentazione della sua domanda d’asilo, sia figlio minore di un beneficiario del diritto di asilo, se il riconoscimento dello straniero quale beneficiario del diritto di asilo è definitivo e detto riconoscimento non è revocato o ritirato.
(3) Su richiesta, ai genitori di un soggetto, minore e non coniugato, beneficiario del diritto di asilo, o a un altro adulto ai sensi dell’articolo 2, lettera j), della direttiva [2011/95], viene riconosciuto il diritto di asilo se:
1. il riconoscimento del diritto di asilo è definitivo;
2. il nucleo familiare, ai sensi dell’articolo 2, lettera j), della direttiva [2011/95], era già costituito nello Stato di origine in cui il beneficiario del diritto di asilo è perseguitato per motivi politici;
3. sono entrati nel territorio prima del riconoscimento del diritto di asilo o hanno presentato senza indugio domanda di asilo dopo l’ingresso;
4. il riconoscimento del diritto di asilo non può essere revocato o ritirato e
5. esercitano la potestà genitoriale sul minore beneficiario del diritto di asilo.
Per i fratelli del minore beneficiario del diritto di asilo che al momento della presentazione della domanda sono minori non coniugati si applica per analogia la prima frase, punti da 1 a 4.
(…)
(5) Ai familiari ai sensi dei paragrafi da 1 a 3 di beneficiari di protezione internazionale si applicano per analogia i paragrafi da 1 a 4. In luogo del diritto all’asilo subentra lo status di rifugiato o di protezione sussidiaria. (…)
(…)».
15.
L’articolo 77 dell’AsylG così dispone:
«(1) Nelle controversie disciplinate dalla presente legge, il tribunale si basa sulla situazione di fatto e di diritto esistente al momento dell’ultima udienza; se la decisione non è preceduta da un’udienza, il momento rilevante è quello della pronuncia della decisione. (…)
(…)».
III.
Fatti del procedimento principale e domanda di pronuncia pregiudiziale
16.
SE chiede il riconoscimento dello status di protezione sussidiaria in qualità di padre di un soggetto minore e non coniugato al quale è riconosciuto tale status. SE, secondo le affermazioni dello stesso, è cittadino afgano e padre di un ragazzo nato il 20 aprile 1998, che è entrato nel territorio federale tedesco nel 2012 e ha chiesto asilo in tale paese il 21 agosto 2012 (
6
).
17.
Con decisione definitiva del 13 maggio 2016 del Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (Ufficio federale per l’immigrazione e i rifugiati, Germania; in prosieguo: l’«Ufficio federale»), la domanda di asilo del figlio di SE è stata respinta. Allo stesso è stato tuttavia riconosciuto lo status di protezione sussidiaria.
18.
SE, in base a quanto dichiarato, è arrivato nella Repubblica federale di Germania via terra nel gennaio 2016. Nel mese di febbraio dello stesso anno ha chiesto asilo e il 21 aprile 2016 ha presentato domanda formale di protezione internazionale.
19.
L’Ufficio federale ha respinto le sue domande di asilo, di riconoscimento dello status di rifugiato o di protezione sussidiaria nonché di dichiarazione di motivi che impedivano il suo allontanamento ai sensi dell’articolo 60, paragrafi 5 e 7, prima frase, dell’Aufenthaltsgesetz (legge in materia di diritto di soggiorno).
20.
Con la sentenza impugnata il Verwaltungsgericht (Tribunale amministrativo, Germania) ha obbligato la Repubblica federale di Germania a riconoscere a SE, in forza dell’articolo 26, paragrafo 5, in combinato disposto con l’articolo 26, paragrafo 3, prima frase, dell’AsylG, lo status di protezione sussidiaria in qualità di genitore di un beneficiario di protezione minore e non coniugato.
21.
Secondo il Verwaltungsgericht (Tribunale amministrativo), il figlio di SE sarebbe stato ancora minorenne alla data rilevante della presentazione della domanda di asilo da parte di SE. A tale riguardo, una domanda di asilo andrebbe considerata presentata non appena l’autorità competente sia venuta a conoscenza della richiesta di asilo del richiedente protezione.
22.
Con il ricorso per cassazione al giudice del rinvio, la Repubblica federale di Germania deduce una violazione dell’articolo 26, paragrafo 3, prima frase, dell’AsylG. La medesima sostiene che, ai fini della valutazione della situazione di fatto e di diritto, sarebbe in linea di principio determinante, ai sensi dell’articolo 77, paragrafo 1, prima frase, dell’AsylG, la data dell’ultima udienza dinanzi al giudice di merito o – se non si tiene un’udienza – della decisione di chiusura del procedimento da parte del giudice di merito. L’articolo 26, paragrafo 3, dell’AsylG non conterrebbe in tal senso alcuna deroga di legge espressa. Sia dai presupposti di fatto che dalla struttura di detta disposizione emergerebbe che comunque solo un soggetto che sia ancora minorenne all’atto del riconoscimento del proprio status possa far derivare un diritto. Essa afferma che tale articolo servirebbe a tutelare gli interessi del minore beneficiario di protezione, che in linea di principio sussisterebbero solo fintanto che questi sia minore.
23.
La Repubblica federale di Germania sostiene altresì che quand’anche, in relazione alla qualità di «minore», si dovesse fare riferimento al momento della presentazione della domanda di asilo del genitore, non sarebbe a tal fine rilevante la data della richiesta sostanziale di asilo (articolo 13 dell’AsylG), bensì il momento della presentazione della richiesta formale di asilo (articolo 14 dell’AsylG). Per il requisito della domanda di cui all’articolo 26, paragrafo 3, prima frase, dell’AsylG, non sarebbe sufficiente che l’ufficio competente – nella specie l’Ufficio federale – venga solo a conoscenza della richiesta di asilo. Un requisito per il riconoscimento è costituito da una domanda (formale) che può essere validamente presentata solo all’ufficio competente.
24.
Date tali circostanze, il Bundesverwaltungsgericht (Corte amministrativa federale, Germania) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:
«1.
Se nel caso di un richiedente asilo, il quale – prima del compimento della maggiore età del figlio appartenente al nucleo familiare costituito nel paese di origine e al quale, a seguito della domanda di protezione internazionale presentata prima di diventare maggiorenne, è stato riconosciuto lo status di protezione sussidiaria dopo il raggiungimento della maggiore età (in prosieguo: il “beneficiario di protezione”) – è entrato nello Stato membro ospitante del beneficiario di protezione e ivi ha anch’egli presentato una domanda di protezione internazionale (in prosieguo: il “richiedente asilo”), con riferimento a una normativa nazionale che, ai fini del riconoscimento di un diritto alla concessione della protezione sussidiaria derivato dal beneficiario di protezione sussidiaria rinvia all’articolo 2, lettera j), della direttiva [2011/95], sia rilevante, in merito alla questione se il beneficiario di protezione sia un “minore” ai sensi dell’articolo 2, lettera j), terzo trattino, della medesima direttiva, il momento della decisione riguardante la domanda di asilo del richiedente asilo oppure un momento precedente, ovvero il momento in cui:
a) è stato riconosciuto lo status di protezione sussidiaria al beneficiario della stessa;
b) il richiedente asilo ha presentato la propria domanda di asilo;
c) il richiedente asilo ha fatto ingresso nello Stato membro ospitante, oppure
d) il beneficiario di protezione ha presentato la propria domanda di asilo
2.
Nel caso in cui
a) sia determinante il momento della presentazione della domanda:
Se occorra tener conto della richiesta di protezione scritta, orale o espressa in altra forma di cui sia venuta a conoscenza l’autorità nazionale competente per la domanda di asilo (richiesta di asilo) o della domanda di protezione internazionale formalmente presentata.
b) sia determinante il momento di ingresso del richiedente asilo nello Stato membro ospitante o il momento di presentazione della domanda di asilo da parte di quest’ultimo: se rilevi anche la circostanza se in quel momento non fosse ancora stata adottata una decisione sulla domanda di protezione di colui che in un momento successivo sarebbe stato riconosciuto come beneficiario di protezione.
3.
a)
Quali requisiti si debbano porre nella situazione descritta nella prima questione affinché si possa considerare il richiedente asilo un “familiare” [articolo 2, lettera j), della direttiva [2011/95]] che “si trova nel medesimo Stato membro in connessione alla domanda di protezione internazionale” in cui si trova la persona a cui è stata riconosciuta la protezione internazionale e con la quale il nucleo familiare era “già costituito nel paese di origine”. Se ciò presupponga, in particolare, che sia stata ristabilita la vita familiare tra il beneficiario di protezione e il richiedente asilo ai sensi dell’articolo 7 della Carta, o se sia sufficiente la mera presenza contemporanea del beneficiario di protezione sussidiaria e del richiedente asilo nello Stato membro ospitante. Se un genitore vada considerato un familiare anche quando, a seconda delle circostanze del singolo caso, l’ingresso nello Stato membro ospitante non fosse mirato a esercitare effettivamente la responsabilità di cui all’articolo 2, lettera j), terzo trattino, della direttiva [2011/95] nei confronti di un soggetto ancora minore e non coniugato a cui sia stata concessa protezione internazionale.
b)
Qualora si debba rispondere alla questione 3.a) nel senso che occorre che sia ripresa nello Stato membro ospitante la vita familiare tra il beneficiario di protezione e il richiedente asilo ai sensi dell’articolo 7 della Carta, se sia rilevante in quale momento tale rapporto sia stato ristabilito. In particolare, se sia rilevante il fatto che la vita familiare sia stata ristabilita entro un determinato lasso di tempo dall’ingresso del richiedente asilo nello Stato membro ospitante, al momento della presentazione della domanda del richiedente asilo o nel momento in cui il beneficiario di protezione era ancora minorenne.
4.
Se, per un richiedente asilo, la qualità di familiare ai sensi dell’articolo 2, lettera j), terzo trattino, della direttiva [2011/95] venga meno al raggiungimento della maggiore età del beneficiario di protezione e con il conseguente venir meno della responsabilità nei confronti di un soggetto minore e non coniugato. In caso di risposta in senso negativo: se tale qualità di familiare (con i diritti ad essa connessi) sia mantenuta oltre tale momento senza limiti temporali o se essa venga meno dopo un determinato periodo (in caso affermativo, quale) o al verificarsi di determinati eventi (in caso affermativo, quali)».
IV.
Procedura dinanzi alla Corte
25.
I governi tedesco e ungherese e la Commissione europea hanno presentato osservazioni scritte. Il 26 maggio 2020 il procedimento nel caso di specie è stato sospeso con decisione del presidente della Corte ai sensi dell’articolo 55, paragrafo 1, lettera b), del regolamento di procedura della Corte di giustizia fino alla sentenza del 16 luglio 2020, État belge (Ricongiungimento familiare – figlio minorenne) (
C‑133/19, C‑136/19 e C‑137/19
,
EU:C:2020:577
). Detta sentenza è stata notificata al giudice del rinvio nel presente procedimento affinché valutasse se intendeva mantenere la sua domanda di pronuncia pregiudiziale. Con ordinanza del 19 agosto 2020, pervenuta alla cancelleria della Corte il 26 agosto 2020, il giudice del rinvio ha informato la Corte che intendeva mantenere la sua domanda di pronuncia pregiudiziale. Con decisione del presidente della Corte del 28 agosto 2020 la sospensione del procedimento nel caso di specie è stata revocata.
26.
Con decisione della Corte del 10 novembre 2020, il governo tedesco è stato invitato a precisare la differenza – in particolare sotto il profilo della procedura, dei termini e delle condizioni – che esiste nel diritto tedesco tra la domanda informale di asilo, ai sensi dell’articolo 13, paragrafo 1, dell’AsylG, e la domanda formale di asilo, ai sensi dell’articolo 14, paragrafo 1, della medesima legge. Il governo tedesco ha risposto a tale quesito il 14 dicembre 2020.
27.
Con decisione della Corte del 10 novembre 2020, le parti interessate, ai sensi dell’articolo 23 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea, sono state invitate a presentare osservazioni sulle possibili conseguenze da trarre dalla sentenza del 16 luglio 2020, État belge (Ricongiungimento familiare – figlio minorenne) (
C‑133/19, C‑136/19 e C‑137/19
,
EU:C:2020:577
) ai fini della risposta da dare in particolare alla prima questione sollevata nel presente procedimento. Il governo ungherese e la Commissione hanno presentato osservazioni al riguardo.
V.
Competenza della Corte
28.
Il governo tedesco ha sollevato dubbi sulla competenza della Corte a trattare le questioni pregiudiziali. Secondo tale governo, le questioni sollevate riguardano l’interpretazione di una disposizione nazionale che non è imposta dal diritto dell’Unione e che, con la sua formulazione, fa riferimento alle definizioni previste dal diritto dell’Unione all’articolo 2, lettera j), della direttiva 2011/95 solo in relazione alle nozioni di «altro adulto» e di «nucleo familiare».
29.
Occorre rilevare che con le sue questioni il giudice del rinvio chiede un’interpretazione dell’articolo 2, lettera j), terzo trattino, della direttiva 2011/95 e dell’articolo 7 della Carta. In dette questioni non viene fatto alcun riferimento al diritto nazionale.
30.
Dalla domanda di pronuncia pregiudiziale deriva, tuttavia, che SE chiede protezione internazionale in qualità di familiare (genitore di un soggetto minore e non coniugato) in base all’articolo 26, paragrafo 5, in combinato disposto con l’articolo 26, paragrafo 3, dell’AsylG, piuttosto che in base al diritto dell’Unione, in particolare la direttiva 2011/95. Risulta tuttavia che la questione se, al momento rilevante, il figlio di SE sia minore e non coniugato e pertanto se SE sia un familiare ai sensi dell’articolo 2, lettera j), terzo trattino, della direttiva 2011/95 è fondamentale per determinare lo status di SE in base al diritto nazionale. Ciò è dovuto al riferimento all’articolo 2, lettera j), della direttiva 2011/95 che è contenuto nell’articolo 26, paragrafo 3, dell’AsylG (
7
).
31.
Nella sua sentenza del 4 ottobre 2018, Ahmedbekova (
C‑652/16
,
EU:C:2018:801
, punti da
68
a
74
), la Corte ha rilevato che la direttiva 2011/95 non prevede un’estensione dello status di rifugiato o dello status di protezione sussidiaria ai familiari della persona alla quale tale status è concesso. Infatti, dall’articolo 23 di tale direttiva deriva che quest’ultima si limita a imporre agli Stati membri di adattare il loro diritto nazionale in modo tale che i familiari, nel significato contemplato all’articolo 2, lettera j), di detta direttiva, del beneficiario di un siffatto status, se non soddisfano individualmente le condizioni per il riconoscimento del medesimo status, possano aver diritto a taluni vantaggi, che comprendono in particolare il rilascio di un titolo di soggiorno, l’accesso al lavoro o all’istruzione e che hanno ad oggetto il mantenimento dell’unità del nucleo familiare. Tuttavia, l’articolo 3 della direttiva 2011/95 consente a uno Stato membro, in caso di riconoscimento, in forza del sistema istituito da tale direttiva, della protezione internazionale a un membro di una famiglia, di prevedere l’estensione del beneficio di tale protezione ad altri membri della famiglia, purché questi ultimi non rientrino in una causa di esclusione di cui all’articolo 12 della stessa direttiva e la loro situazione presenti, a motivo dell’esigenza di mantenimento dell’unità del nucleo familiare, un nesso con la logica della protezione internazionale.
32.
La Corte ha altresì dichiarato che il riconoscimento dello status di rifugiato o dello status di protezione sussidiaria ai familiari come diritto derivato, al fine di mantenere l’unità del nucleo familiare degli interessati, presenta un nesso con la logica di protezione internazionale che ha portato a quest’ultimo riconoscimento (
8
).
33.
Dal fascicolo di cui dispone la Corte sembra emergere, ferma restando la verifica da parte del giudice del rinvio (
9
), che la Repubblica federale di Germania si sia avvalsa della possibilità prevista dall’articolo 3 della direttiva 2011/95 di fornire una protezione più estesa a taluni familiari indicati nell’articolo 2, lettera j), della direttiva 2011/95.
34.
Da una giurisprudenza costante risulta che la Corte è competente a statuire su una domanda di pronuncia pregiudiziale vertente su disposizioni del diritto dell’Unione, in situazioni in cui, anche se i fatti del procedimento principale non rientrano direttamente nell’ambito di applicazione di tale diritto, le disposizioni di detto diritto sono state rese applicabili dal diritto nazionale in forza di un rinvio operato da quest’ultimo al contenuto delle medesime. Infatti, in situazioni simili, vi è un sicuro interesse dell’Unione europea a che, per evitare future divergenze d’interpretazione, le disposizioni o le nozioni riprese dal diritto dell’Unione ricevano un’interpretazione uniforme. Pertanto un’interpretazione, da parte della Corte, di disposizioni del diritto dell’Unione in situazioni non rientranti nell’ambito di applicazione delle disposizioni medesime si giustifica quando tali disposizioni sono state rese applicabili a siffatte situazioni dal diritto nazionale in modo diretto e incondizionato, al fine di assicurare un trattamento identico a dette situazioni e a quelle rientranti nell’ambito di applicazione delle disposizioni suddette (
10
).
35.
Dato che l’articolo 26, paragrafo 3, dell’AsylG fa specifico riferimento alla nozione di «nucleo familiare» ai sensi dell’articolo 2, lettera j), della direttiva 2011/95 e che nulla indica che quest’ultima disposizione non sia applicabile in modo diretto e incondizionato a situazioni come quelle di cui trattasi nel procedimento principale, vi è pertanto un sicuro interesse dell’Unione europea a che la Corte si pronunci sulla domanda di pronuncia pregiudiziale in esame.
36.
Ritengo dunque che la Corte sia competente a rispondere alle questioni sollevate.
VI.
Esame delle questioni pregiudiziali
A.
Prima e seconda questione
1.
Osservazioni preliminari
37.
Con la prima e la seconda questione, che è opportuno trattare congiuntamente, il giudice del rinvio chiede di determinare, in una situazione come quella di cui trattasi nel procedimento principale, in cui un genitore (nel caso di specie, SE) cerca di trarre un diritto alla protezione sussidiaria in forza del diritto nazionale, sulla base dello status di protezione sussidiaria di un figlio minore e non coniugato, quale momento debba essere preso in considerazione al fine di stabilire se il beneficiario della protezione internazionale – nel caso di specie, il figlio di SE – è un «minore» ai sensi dell’articolo 2, lettera j), terzo trattino, della direttiva 2011/95 (
11
).
38.
Come la Commissione ha evidenziato nelle sue osservazioni, è necessario rispondere a detta questione dal punto di vista del diritto dell’Unione per stabilire se SE sia ammesso, come previsto dall’articolo 23, paragrafo 2, della direttiva 2011/95, ai benefici di cui agli articoli da 24 a 35 della medesima direttiva (
12
).
39.
La definizione di «minore» contenuta nell’articolo 2, lettera k), della direttiva 2011/95, che indica il «cittadino di un paese terzo o l’apolide di età inferiore agli anni diciotto», non è in discussione nel procedimento principale.
40.
A essere in questione, tuttavia, è il momento rilevante in cui si valuta la condizione di «minore» di una persona al fine di stabilire se detto minore e un’altra persona siano «familiari» ai sensi dell’articolo 2, lettera j), terzo trattino, della direttiva 2011/95. Conformemente all’articolo 2, lettera j), della direttiva 2011/95, il termine «familiari» include, nella misura in cui il nucleo familiare fosse già costituito nel paese di origine, il padre di un beneficiario di protezione internazionale minore e non coniugato che si trovi nel medesimo Stato membro in connessione alla domanda di protezione internazionale.
41.
Il giudice del rinvio ha presentato alla Corte cinque opzioni temporali, ossia:
–
la data in cui è stata presa una decisione riguardante la domanda di asilo di SE (corpo principale della prima questione);
–
la data in cui al figlio di SE è stata riconosciuta la protezione sussidiaria [questione 1.a)];
–
la data in cui SE ha presentato la propria domanda di asilo [questione 1.b)];
–
la data in cui SE ha fatto ingresso in Germania [questione 1.c)] o
–
la data in cui il figlio di SE ha presentato la propria domanda di asilo [questione 1.d)].
42.
Il governo tedesco ritiene che il momento rilevante per la valutazione della condizione di «minore» ai sensi dell’articolo 2, lettera j), terzo trattino, della direttiva 2011/95 sia il giorno della decisione riguardante la domanda del familiare che intende far valere un diritto derivato da quello del beneficiario di protezione.
43.
Secondo il governo ungherese, l’uso del passato nell’articolo 2, lettera j), terzo trattino, della direttiva 2011/95 osta a un’interpretazione retroattiva della condizione di «minore». La situazione di fatto e di diritto su cui si basa una decisione dovrebbe dunque essere esaminata e valutata alla luce delle circostanze esistenti al momento dell’adozione della decisione. Una diversa interpretazione nel presente procedimento significherebbe che le autorità dovrebbero fondare la propria decisione sulla finzione che la persona sia ancora un minore quando non lo è più. Una siffatta finzione non può essere tratta dal testo della direttiva 2011/95 o dai suoi obiettivi e sarebbe in contrasto con la certezza del diritto. Secondo detto governo, il momento rilevante è la data della decisione sulla domanda di protezione internazionale inoltrata dal familiare del beneficiario della protezione internazionale.
44.
Per contro, la Commissione ritiene che l’articolo 2, lettera j), terzo trattino, e l’articolo 23, paragrafo 2, della direttiva 2011/95 debbano essere interpretati nel senso che un cittadino di un paese terzo o un apolide di età inferiore agli anni diciotto al momento della presentazione di una domanda di protezione internazionale in uno Stato membro, ma che ha raggiunto la maggiore età nel corso della procedura e al quale è stato successivamente riconosciuto lo status di protezione sussidiaria, debba essere considerato «minore» ai sensi dell’articolo 2, lettera j), terzo trattino se suo padre è entrato nel territorio dello stesso Stato membro prima del compimento della maggiore età del beneficiario della protezione e ha presentato la domanda di cui all’articolo 23, paragrafo 2, della direttiva 2011/95 entro un tempo ragionevole da quando il beneficiario della protezione è stato riconosciuto tale.
2.
Sentenza del 12 aprile 2018, A e S (
C‑550/16
,
EU:C:2018:248
)
45.
Dalla domanda di pronuncia pregiudiziale emerge chiaramente che le diverse opzioni temporali presentate dal giudice del rinvio erano ispirate, almeno in parte, alla sentenza del 12 aprile 2018, A e S (
C‑550/16
,
EU:C:2018:248
) (
13
). Illustrerò dunque nel dettaglio i fatti e la pronuncia in detta causa per una maggiore comprensione delle diverse opzioni temporali presentate dal giudice del rinvio.
46.
La causa che ha dato origine alla sentenza del 12 aprile 2018, A e S (
C‑550/16
,
EU:C:2018:248
) riguardava il diritto di un minore non accompagnato che era entrato nei [OSCURATO:PERSONA] e aveva depositato una domanda di asilo quando era ancora minorenne ma che aveva ottenuto lo status di rifugiato e aveva presentato una domanda di ricongiungimento familiare con i suoi genitori
dopo
il raggiungimento della maggiore età.
47.
Alla Corte è stato chiesto se l’articolo 2, lettera f) (
14
), della direttiva 2003/86/CE del Consiglio, del 22 settembre 2003, relativa al diritto al ricongiungimento familiare (
15
), debba essere interpretato nel senso che deve essere qualificato come «minore», ai sensi di tale disposizione, un cittadino di paesi terzi o un apolide che aveva un’età inferiore ai diciotto anni al momento del suo ingresso nel territorio di uno Stato membro e della presentazione della sua domanda di asilo in tale Stato, ma che, nel corso della procedura di asilo, raggiunge la maggiore età e a cui viene, in seguito, concesso l’asilo con effetto retroattivo alla data della sua domanda. La Corte ha dichiarato che il combinato disposto dell’articolo 2, lettera f), e dell’articolo 10, paragrafo 3, lettera a), della direttiva 2003/86 (
16
) va interpretato nel senso che deve essere comunque qualificato come «minore», ai sensi della prima di tali disposizioni, un cittadino di paesi terzi o un apolide che aveva un’età inferiore ai diciotto anni al momento del suo ingresso nel territorio di uno Stato membro e della presentazione della sua domanda di asilo in tale Stato, ma che, nel corso della procedura di asilo, raggiunge la maggiore età e ottiene in seguito il riconoscimento dello status di rifugiato.
48.
Secondo la Corte, se si facesse dipendere il diritto al ricongiungimento familiare di cui all’articolo 10, paragrafo 3, lettera a), della direttiva 2003/86 dal momento in cui l’autorità nazionale competente adotta formalmente la decisione con cui si riconosce lo status di rifugiato alla persona interessata, anziché incitare le autorità nazionali a trattare in via prioritaria le domande di protezione internazionale presentate da minori non accompagnati al fine di tener conto della loro particolare vulnerabilità, una simile interpretazione potrebbe avere l’effetto contrario, contrastando con l’obiettivo perseguito sia dalla direttiva 2013/32 sia dalle direttive 2003/86 e 2011/95 di garantire che, conformemente all’articolo 24, paragrafo 2, della Carta, l’interesse superiore del minore sia effettivamente considerato preminente dagli Stati membri al momento dell’applicazione di tali direttive (
17
).
49.
La Corte ha pertanto affermato che considerare la data di presentazione della domanda di protezione internazionale come data di riferimento per valutare l’età di un rifugiato ai fini dell’applicazione dell’articolo 10, paragrafo 3, lettera a), della direttiva 2003/86 consente di garantire un trattamento identico e prevedibile a tutti i richiedenti che si trovano cronologicamente nella stessa situazione, assicurando che il buon esito della domanda di ricongiungimento familiare dipenda principalmente da circostanze imputabili al richiedente e non all’amministrazione, quali la durata di trattamento della domanda di protezione internazionale o della domanda di ricongiungimento familiare. La Corte ha dichiarato, tuttavia, che un rifugiato che aveva lo status di minore non accompagnato al momento della sua domanda ma che è diventato maggiorenne nel corso della procedura deve presentare la domanda di ricongiungimento familiare entro un termine ragionevole (
18
). A tale riguardo, la Corte ha ritenuto che la domanda debba essere presentata entro un termine di tre mesi a decorrere dalla data in cui al minore interessato è stato riconosciuto lo status di rifugiato.
3.
Sentenza del 16 luglio 2020, État belge (Ricongiungimento familiare – figlio minorenne) (
C‑133/19, C‑136/19 e C‑137/19
,
EU:C:2020:577
)
50.
Ritengo che anche la sentenza del 16 luglio 2020, État belge (Ricongiungimento familiare – figlio minorenne) (
C‑133/19, C‑136/19 e C‑137/19
,
EU:C:2020:577
), adottata in seguito al rinvio pregiudiziale nel caso di specie, sia pertinente.
51.
In tale causa, alla Corte è stato chiesto, in particolare, se l’articolo 4, paragrafo 1, primo comma, lettera c), della direttiva 2003/86 debba essere interpretato nel senso che la data cui occorre fare riferimento per determinare se un cittadino di un paese terzo o un apolide non coniugato sia un «figlio minorenne», ai sensi di tale disposizione, è quella in cui è presentata la domanda di ingresso e di soggiorno ai fini del ricongiungimento familiare per figli minorenni, ai sensi di tale disposizione, oppure quella in cui le autorità competenti di tale Stato membro statuiscono su tale domanda, eventualmente dopo un ricorso diretto avverso la decisione di rigetto di siffatta domanda.
52.
Ai punti 36 e 37 di detta sentenza, la Corte ha dichiarato, in termini inequivocabili, che considerare la data in cui l’autorità competente dello Stato membro interessato statuisce sulla domanda di ingresso e di soggiorno nel territorio di tale Stato ai fini del ricongiungimento familiare come quella alla quale occorre fare riferimento per valutare l’età del richiedente ai fini dell’applicazione dell’articolo 4, paragrafo 1, primo comma, lettera c), della direttiva 2003/86 non sarebbe conforme né agli obiettivi perseguiti da tale direttiva né alle prescrizioni derivanti dall’articolo 7 e dall’articolo 24, paragrafo 2, della Carta, in quanto le autorità e gli organi giurisdizionali nazionali competenti non sarebbero incentivati a trattare in via prioritaria le richieste dei minori con l’urgenza necessaria per tener conto della loro vulnerabilità e potrebbero così agire in modo da mettere a repentaglio i diritti stessi al ricongiungimento familiare di tali soggetti minorenni. La Corte ha pertanto affermato che l’articolo 4, paragrafo 1, primo comma, lettera c), della direttiva 2003/86 deve essere interpretato nel senso che la data a cui occorre fare riferimento per determinare se un cittadino di un paese terzo o un apolide non coniugato sia un figlio minorenne, ai sensi di tale disposizione, è quella in cui in cui è presentata la domanda di ingresso e di soggiorno ai fini del ricongiungimento familiare per figli minorenni e non quella in cui le autorità competenti di tale Stato statuiscono su tale domanda.
4.
Breve analisi delle sentenze in esame
53.
Come ho osservato, le sentenze del 12 aprile 2018, A e S (
C‑550/16
,
EU:C:2018:248
) e del 16 luglio 2020, État belge (Ricongiungimento familiare – figlio minorenne) (
C‑133/19, C‑136/19 e C‑137/19
,
EU:C:2020:577
) vertevano sull’interpretazione della direttiva 2003/86.
54.
In via preliminare, occorre evidenziare che la direttiva 2003/86 è stata adottata il 22 settembre 2003. L’adozione di tale direttiva è dunque avvenuta circa sei mesi prima dell’adozione della direttiva 2004/83/CE del Consiglio, del 29 aprile 2004, recante norme minime sull’attribuzione, a cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica di rifugiato o di persona altrimenti bisognosa di protezione internazionale, nonché norme minime sul contenuto della protezione riconosciuta (
19
). La direttiva 2004/83, successivamente sostituita dalla direttiva 2011/95, ha introdotto per la prima volta nell’ordinamento dell’Unione la nozione di status di protezione sussidiaria. Tale cronologia consente di spiegare il motivo per il quale la direttiva 2003/86 si riferisce solo ai rifugiati e non ai cittadini di paesi terzi o agli apolidi che godono dello status di protezione sussidiaria. Sebbene i diritti dei familiari dei rifugiati siano ampiamente disciplinati dalle direttive 2003/86 e 2011/95 (
20
), la prima non riguarda i diritti dei familiari dei beneficiari dello status di protezione sussidiaria.
55.
Infatti, al punto 34 della sentenza del 13 marzo 2019, E. (
C‑635/17
,
EU:C:2019:192
), la Corte ha confermato che la direttiva 2003/86 deve essere interpretata nel senso che essa non si applica ai cittadini di paesi terzi familiari di un beneficiario dello status conferito dalla protezione sussidiaria (
21
).
56.
A mio avviso, la soluzione adottata nella sentenza del 12 aprile 2018, A e S (
C‑550/16
,
EU:C:2018:248
) in relazione al diritto al ricongiungimento familiare di un minore non accompagnato beneficiario dello status di rifugiato ai sensi dell’articolo 2, lettera f), e dell’articolo 10, paragrafo 3, lettera a), della direttiva 2003/86 è istruttiva per quanto riguarda il caso di specie. L’analisi ivi contenuta non può tuttavia essere interamente applicata alla presente causa in quanto esistono talune fondamentali differenze di fatto e di diritto. In particolare, nella causa che ha dato origine alla sentenza del 12 aprile 2018, A e S (
C‑550/16
,
EU:C:2018:248
), era stato il
figlio minorenne non accompagnato
a chiedere il ricongiungimento familiare sulla base dell’articolo 10, paragrafo 3, lettera a), della direttiva 2003/86 e non (come nella presente causa) un genitore a chiedere di ricongiungersi con il proprio figlio sulla base, in particolare, dell’articolo 23 e seg. della direttiva 2011/95.
57.
Inoltre, mentre il caso di specie riguarda la questione dei diritti di un genitore di un soggetto al quale è stato riconosciuto lo status di protezione sussidiaria, la causa che ha dato origine alla sentenza del 16 luglio 2020, État belge (Ricongiungimento familiare – figlio minorenne) (
C‑133/19, C‑136/19 e C‑137/19
,
EU:C:2020:577
) è alquanto diversa anche perché essa concerne l’interpretazione dell’articolo 4, paragrafo 1, primo comma, lettera c), della direttiva 2003/86, che impone agli Stati membri di autorizzare l’ingresso e il soggiorno dei figli minorenni di un rifugiato.
5.
Applicazione della giurisprudenza nel caso di specie
58.
Occorre rilevare che l’articolo 2, lettera j), terzo trattino, della direttiva 2011/95 non specifica il momento di cui si deve tenere conto. Se è vero che il legislatore dell’Unione avrebbe potuto utilmente chiarire tale questione, tuttavia, nonostante tale vuoto, non ne deriva che ogni Stato membro possa unilateralmente stabilire quale momento intende scegliere per determinare se talune persone siano «familiari» ai sensi dell’articolo 2, lettera j), terzo trattino, della direttiva 2011/95. La mia conclusione si fonda su plurimi motivi
59.
In primo luogo, l’articolo 2, lettera j), primo trattino, della direttiva 2011/95 non fa alcun riferimento al diritto nazionale o agli Stati membri e, in secondo luogo, nulla in detta disposizione o in qualsiasi altra disposizione della direttiva 2011/95 suggerisce che il legislatore dell’Unione abbia voluto lasciare a ciascuno Stato membro la responsabilità di determinare il momento rilevante di cui trattasi.
60.
Nelle sue sentenze del 12 aprile 2018, A e S (
C‑550/16
,
EU:C:2018:248
, punto
41
) e del 16 luglio 2020, État belge (Ricongiungimento familiare – figlio minorenne) (
C‑133/19, C‑136/19 e C‑137/19
,
EU:C:2020:577
, punto
30
), la Corte ha ricordato che, conformemente alla necessità di garantire tanto l’applicazione uniforme del diritto dell’Unione quanto il principio di uguaglianza, una disposizione di tale diritto, la quale non contenga alcun espresso richiamo al diritto degli Stati membri ai fini della determinazione del suo senso e della sua portata, deve di norma essere oggetto, nell’intera Unione, di un’interpretazione autonoma e uniforme, da effettuarsi tenendo contro, in particolare, del contesto della disposizione stessa e della finalità perseguita dalla normativa in questione.
61.
A mio avviso, l’articolo 2, lettera j), terzo trattino, della direttiva 2011/95 deve essere letto alla luce dell’articolo 23 della medesima direttiva, che, al primo paragrafo, stabilisce in termini molto chiari e inequivocabili che «[g]li Stati membri
provvedono
a che possa essere preservata l’unità del nucleo familiare» (Il corsivo è mio). Inoltre, il considerando 16 della direttiva 2011/95 dispone che la direttiva in esame rispetta i diritti fondamentali e i principi riconosciuti nella Carta e mira a promuovere l’applicazione, in particolare, degli articoli 7 e 24 della Carta.
62.
Secondo una giurisprudenza costante, l’articolo 7 della Carta, che riconosce il diritto al rispetto della vita privata e della vita familiare, deve essere letto in correlazione con l’obbligo di prendere in considerazione l’interesse superiore del minore, sancito all’articolo 24, paragrafo 2, della Carta, e tenendo conto della necessità per un minore di intrattenere regolarmente relazioni personali con i due genitori, necessità affermata all’articolo 24, paragrafo 3, della Carta (
22
).
63.
Da quanto precede emerge che l’articolo 2, lettera j), terzo trattino, della direttiva 2011/95 deve essere interpretato nell’interesse del minore interessato e al fine di promuovere la vita familiare.
64.
Ritengo che non sarebbe nell’interesse del minore interessato né promuoverebbe la vita familiare nell’ambito di un procedimento come quello di cui al caso di specie né sarebbe peraltro conforme, a tale riguardo, alla ratio delle sentenze del 12 aprile 2018, A e S (
C‑550/16
,
EU:C:2018:248
) e del 16 luglio 2020, État belge (Ricongiungimento familiare – figlio minorenne) (
C‑133/19, C‑136/19 e C‑137/19
,
EU:C:2020:577
) se il momento rilevante per la valutazione della condizione di «minore» ai sensi dell’articolo 2, lettera j), terzo trattino, della direttiva 2011/95 fosse la data in cui è stata effettivamente presa una decisione riguardante la domanda di asilo di SE (
23
) o quella in cui è stato riconosciuto lo status di protezione sussidiaria al figlio di SE (
24
).
65.
Dalle sentenze del 12 aprile 2018, A e S (
C‑550/16
,
EU:C:2018:248
, punto
55
) e del 16 luglio 2020, État belge (Ricongiungimento familiare – figlio minorenne) (
C‑133/19, C‑136/19 e C‑137/19
,
EU:C:2020:577
) risulta in modo chiaro che la Corte non ha previsto che il diritto di un richiedente alla vita familiare debba essere fatto dipendere dalla rapidità e dalla durata delle procedure nazionali relative alla domanda e all’adozione di decisioni. Il principio sotteso alle due decisioni in esame è che il diritto di presentare una domanda di ricongiungimento familiare non può dipendere dalla casualità del momento in cui determinate decisioni sono adottate da terzi.
66.
A mio avviso, ciò è vero indipendentemente dal fatto che il riconoscimento dello status di protezione sussidiaria ai sensi della direttiva 2011/95 sia o meno un atto ricognitivo. A tale proposito, occorre rilevare che il considerando 21 della direttiva 2011/95 stabilisce che il riconoscimento dello status di rifugiato è un atto ricognitivo. Non vi è, tuttavia, un considerando equivalente nella direttiva 2011/95 in relazione alla protezione sussidiaria (
25
). Sebbene, però, la sentenza del 12 aprile 2018, A e S (
C‑550/16
,
EU:C:2018:248
) si riferisca al fatto che il riconoscimento dello status di rifugiato è un atto ricognitivo (
26
), in detta sentenza la Corte ha sottolineato che far dipendere il diritto al ricongiungimento familiare di cui all’articolo 10, paragrafo 3, lettera a), della direttiva 2003/86 dal momento in cui l’autorità nazionale competente adotta formalmente la decisione con cui si riconosce lo status di rifugiato alla persona interessata e, dunque, dalla maggiore o minore celerità nel trattamento della domanda di protezione internazionale da parte di tale autorità comprometterebbe l’effetto utile di tale disposizione. Una siffatta situazione contrasterebbe non solo con l’obiettivo della direttiva in parola, che è quello di favorire il ricongiungimento familiare e di concedere, a tale riguardo, una protezione particolare ai rifugiati, segnatamente ai minori non accompagnati, ma anche con i principi di parità di trattamento e di certezza del diritto (
27
).
67.
La Corte ha adottato un approccio analogo nella sentenza del 16 luglio 2020, État belge (Ricongiungimento familiare – figlio minorenne) (
C‑133/19, C‑136/19 e C‑137/19
,
EU:C:2020:577
). Nel suo ragionamento, tuttavia, la Corte non si è fondata sul carattere ricognitivo di un atto che riconosce lo status di rifugiato ma ha piuttosto evidenziato i diritti derivanti dall’articolo 7 e dall’articolo 24, paragrafi 2 e 3, della Carta e gli interessi dei minori coinvolti. Essa ha osservato che il diritto al ricongiungimento familiare non dovrebbe dipendere da quelle che sarebbero in sostanza circostanze aleatorie e non prevedibili, interamente imputabili alle autorità e ai giudici nazionali competenti dello Stato membro (
28
).
68.
Dal fascicolo nazionale di cui dispone la Corte nel presente procedimento risulta che, ferma restando la verifica da parte del giudice del rinvio, sono intercorsi quasi quattro anni tra il momento della presentazione della domanda di asilo da parte del figlio di SE (21 agosto 2012) e la data in cui allo stesso è stata riconosciuta la protezione sussidiaria (13 maggio 2016). Il giudice del rinvio non ha fornito alcuna spiegazione per il considerevole intervallo di tempo di cui trattasi. Si potrebbe forse ipotizzare, ferma restando la verifica da parte del giudice del rinvio, che ciò possa essere dovuto a taluni ricorsi giurisdizionali proposti dal figlio di SE avverso il rigetto della sua domanda di asilo da parte dell’Ufficio federale. Basti rilevare che la domanda di asilo di SE è pendente dal 2016.
69.
A mio avviso, oltre al rischio di erosione dei diritti (
29
) garantiti in base all’articolo 7 e all’articolo 24 della Carta, sarebbe altresì in contrasto con l’articolo 47 della Carta e con il diritto a un ricorso effettivo se il fatto che un richiedente protezione internazionale debba invocare i mezzi di ricorso giurisdizionali di cui all’articolo 46 della direttiva 2013/32 potesse dunque condurre ad una situazione in cui i familiari perdano il loro diritto a preservare l’unità del nucleo familiare e tutti i conseguenti diritti riconosciuti ai sensi, in particolare, della direttiva 2011/95 a causa del lasso di tempo che inevitabilmente tale controversia ha generato e che sembra sfuggire al controllo del richiedente. Una siffatta situazione potrebbe seriamente ostacolare e impedire in maniera irragionevole l’esperimento di mezzi di ricorso giurisdizionali che potrebbero altrimenti essere disponibili (
30
).
70.
A tale riguardo, ritengo che il fatto, come indicato dai governi tedesco e ungherese (
31
), che l’articolo 46, paragrafo 3, della direttiva 2013/32 preveda un esame completo ed ex nunc degli elementi di fatto e di diritto da parte di un giudice di uno Stato membro investito in prima istanza di un’impugnazione avverso una decisione su una domanda di protezione internazionale non sia rilevante nel decidere, in particolare, di quale momento occorre tenere conto al fine di valutare se l’avente titolo a beneficiare della protezione (nel caso di specie, il figlio di SE) è un «minore» ai sensi dell’articolo 2, lettera j), della direttiva 2011/95. L’articolo 46, paragrafo 3, della direttiva 2013/32 mira ad assicurare che la decisione del giudice competente in materia di protezione internazionale si fondi su circostanze di fatto e di diritto aggiornate (
32
). Detta disposizione non ha alcuna incidenza sul diritto dei familiari di essere ammessi, ai sensi dell’articolo 23, paragrafo 2, della direttiva 2011/95, ai benefici di cui agli articoli da 24 a 35 della suddetta direttiva o tantomeno sul momento in base al quale sono derivati tali diritti.
71.
Per quanto riguarda l’opzione temporale indicata nella questione 1.c), ossia la data in cui SE ha fatto ingresso nella Repubblica federale di Germania, l’articolo 2, lettera j), della direttiva 2011/95 richiede chiaramente che i familiari di cui trattasi «si trov[ino] nel medesimo Stato membro in connessione alla domanda di protezione internazionale» (
33
). Perché si applichi la disposizione in oggetto, SE deve pertanto aver fatto ingresso nella Repubblica federale di Germania prima che suo figlio raggiungesse la maggiore età e il figlio di SE deve aver chiesto la protezione internazionale quando era minorenne, dal momento che SE cerca di ottenere diritti derivati a tale riguardo.
72.
Se la presenza nello Stato membro in esame e una domanda di protezione internazionale da parte del «minore» di cui trattasi sono condizioni necessarie, esse non sono tuttavia di per sé sufficienti a dare origine ad un diritto ai benefici di cui all’articolo 23, paragrafo 2, della direttiva 2011/95. I familiari del beneficiario di protezione internazionale che individualmente non hanno diritto a tale protezione devono, conformemente all’articolo 23, paragrafo 2, della direttiva 2011/95, richiedere di essere effettivamente «
ammessi
ai benefici di cui agli articoli da 24 a 35 (…)» (
34
). A mio avviso, è tale richiesta ad avviare l’esame del diritto ai benefici in esame ed è dunque il momento rilevante per la valutazione della qualità di «minore» del beneficiario di protezione internazionale cui fa riferimento l’articolo 23, paragrafo 2, della direttiva 2011/95.
73.
Ritengo pertanto che, affinché un padre goda dei diritti previsti dall’articolo 23, paragrafo 2, della direttiva 2011/95 per il fatto di essere il «familiare» di un «minore» beneficiario di protezione internazionale, tali diritti devono essere effettivamente affermati o fatti valere dal padre di cui trattasi quando il beneficiario di protezione internazionale è ancora un minore. In un caso come quello di cui al procedimento principale, il momento rilevante ai fini della valutazione della qualità di «minore» ai sensi dell’articolo 2, lettera j), terzo trattino, della direttiva 2011/95, è dunque, in linea di principio, la data in cui il richiedente asilo (SE) ha presentato la sua domanda di asilo [questione 1.b) - 2016]. Tenuto conto della chiara formulazione dell’articolo 23, paragrafo 2, della direttiva 2011/95, non ritengo quindi che la data in cui il beneficiario di protezione internazionale (il figlio di SE) ha presentato la sua domanda di asilo (
35
) sia, di per sé, rilevante al fine di valutare la qualità di «minore» ai sensi dell’articolo 2, lettera j), terzo trattino, della direttiva 2011/95 [questione 1.d) – 2012].
74.
Il momento rilevante per valutare la qualità di «minore» del figlio di SE ai sensi dell’articolo 2, lettera j), terzo trattino, della direttiva 2011/95 è pertanto la data in cui SE ha presentato la sua domanda di asilo [questione 1.b) – 2016], a condizione che il figlio di SE abbia richiesto la protezione internazionale
prima
del raggiungimento della maggiore età e sempre che
entrambi
i familiari di cui trattasi si trovino altresì nel medesimo Stato membro prima del raggiungimento della maggiore età da parte del figlio di SE.
75.
Dal momento che considero determinante il momento in cui SE ha presentato la sua domanda di asilo, ne consegue che anche la seconda questione sollevata dal giudice del rinvio ha una certa importanza. Con detta questione si chiede se il momento materiale è la data in cui è presentata la richiesta di asilo o la data in cui la domanda di asilo è formalmente inoltrata (
36
).
76.
Tale questione richiede un’interpretazione dell’articolo 6 della direttiva 2013/32. A mio avviso, la risposta alla questione sollevata dal giudice del rinvio si può trovare nei punti da 92 a 94 della sentenza del 25 giugno 2020, [OSCURATO:PERSONA] (Autorità preposte a ricevere una domanda di protezione internazionale) (
C‑36/20 PPU
,
EU:C:2020:495
), la quale dichiara in sostanza che, conformemente all’articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 2013/32, un cittadino di un paese terzo acquisisce la qualità di richiedente protezione internazionale, ai sensi dell’articolo 2, lettera c), della direttiva 2013/32,
a partire dal momento in cui «presenta» una siffatta domanda
. L’azione di «presentare» una domanda di protezione internazionale
non
presuppone alcuna formalità amministrativa, in quanto dette formalità devono essere rispettate al momento dell’«inoltro» della domanda. Ne consegue che l’acquisizione della qualità di richiedente protezione internazionale non può essere subordinata né alla registrazione né all’inoltro della domanda e che il fatto che un cittadino di un paese terzo manifesti la volontà di chiedere la protezione internazionale dinanzi a un’«altra autorità», ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 1, secondo comma, della direttiva 2013/32 è sufficiente a conferirgli la qualità di richiedente protezione internazionale. La presentazione di una siffatta domanda è quindi sufficiente a far scattare il termine di sei giorni lavorativi entro il quale lo Stato membro interessato deve registrare detta domanda.
77.
Sembrerebbe pertanto, ferma restando la verifica da parte del giudice del rinvio, che il momento rilevante in relazione alla domanda di asilo di SE fosse nel febbraio 2016 piuttosto che la data della domanda formale di protezione internazionale il 21 aprile 2016. Dal momento che la domanda di asilo di SE è stata dunque presentata quando suo figlio era ancora un minore, ne consegue che SE era un familiare ai sensi dell’articolo 2, lettera j), terzo trattino, della direttiva 2011/95.
78.
In risposta alla prima e alla seconda questione del giudice del rinvio, ritengo pertanto che nelle circostanze di una causa come quella di cui trattasi nel procedimento principale, il momento rilevante ai fini della valutazione della qualità di «minore» del beneficiario di protezione internazionale ai sensi dell’articolo 2, lettera j), terzo trattino, della direttiva 2011/95 è la data in cui suo padre presenta una domanda di protezione internazionale conformemente all’articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 2013/32, a condizione che il beneficiario di protezione internazionale abbia richiesto la protezione internazionale prima del raggiungimento della maggiore età e sempre che entrambi i familiari di cui trattasi si trovino nel medesimo Stato membro prima del raggiungimento della maggiore età da parte del beneficiario di protezione internazionale.
B.
Terza questione
79.
Con la terza questione, il giudice del rinvio chiede se il combinato disposto dell’articolo 2, lettera j), terzo trattino, della direttiva 2011/95, e dell’articolo 23, paragrafo 1, della stessa direttiva presupponga che sia stata ristabilita la vita familiare tra i «familiari» ai sensi dell’articolo 7 della Carta o se sia sufficiente la mera presenza contemporanea del beneficiario di protezione sussidiaria e del suo familiare nello Stato membro in esame per determinare la qualità di «familiare» (
37
).
80.
L’articolo 2, lettera j), terzo trattino, della direttiva 2011/95 fa dipendere la nozione di «familiari» in relazione al padre di un beneficiario di protezione internazionale (
38
) unicamente da tre condizioni, ossia che il nucleo familiare fosse già costituito nel paese di origine (
39
), che i familiari del beneficiario di protezione si trovino nel medesimo Stato membro in connessione alla domanda di protezione internazionale e che il beneficiario di protezione internazionale sia minore e non coniugato.
81.
Tale disposizione e, in particolare, il requisito della presenza nel medesimo Stato membro non presuppone che si sia ristabilita la vita familiare tra i familiari in esame ai sensi dell’articolo 7 della Carta. Quest’ultimo prevede il rispetto della vita familiare. Esso non impone, tuttavia, ai familiari il soddisfacimento di particolari requisiti relativi all’intensità dei loro vincoli familiari.
82.
L’articolo 23, paragrafo 1, della direttiva 2011/95 prevede che gli Stati membri provvedano a che possa essere preservata l’unità del nucleo familiare. A tale riguardo, l’articolo 23, paragrafo 2, della stessa direttiva impone agli Stati membri precisi obblighi positivi, cui corrispondono diritti soggettivi individuali definiti in modo chiaro. Detta disposizione impone agli Stati membri di provvedere a che i «familiari», quali definiti dall’articolo 2, lettera j), della direttiva 2011/95, siano ammessi ai benefici di cui agli articoli da 24 a 35 della medesima direttiva. Tali benefici devono, in linea di principio, essere riconosciuti ai familiari (
40
). A tale riguardo non è lasciato alcun margine di discrezionalità agli Stati membri (
41
).
83.
Come correttamente indicato dalla Commissione nelle sue osservazioni, il ristabilimento dei vincoli familiari può in effetti non dipendere solamente dalla volontà dei familiari di cui trattasi, ma piuttosto da condizioni che sfuggono al controllo degli stessi, come il luogo in cui essi alloggiano. Cosa forse più importante, dato che la direttiva 2011/95 non ha imposto alcun criterio al riguardo, non è chiaro in che modo il ristabilimento dei vincoli familiari possa essere controllato e valutato dalle autorità nazionali competenti in modo equo, oggettivo e proporzionato.
84.
Se, tuttavia, un minore non coniugato, al compimento della maggiore età, indica espressamente per iscritto di non voler mantenere l’unità del nucleo familiare, la finalità dell’articolo 23 della direttiva 2011/95 non può essere raggiunta e le autorità nazionali competenti non sono tenute a concedere ai familiari i corrispondenti benefici di cui agli articoli da 24 a 35 di detta direttiva.
85.
Benché il figlio di SE abbia compiuto 18 anni e raggiunto la maggiore età il 20 aprile 2016, nel fascicolo di cui dispone la Corte nulla indica, fatta salva la verifica da parte del giudice del rinvio, che egli si sia in qualsiasi momento opposto al mantenimento dell’unità del nucleo familiare o al ricongiungimento con suo padre.
C.
Quarta questione
86.
Con la quarta questione, il giudice del rinvio chiede di chiarire se per un richiedente asilo, la qualità di familiare (SE) ai sensi dell’articolo 2, lettera j), terzo trattino, della direttiva 2011/95 venga meno quando il beneficiario della protezione (il figlio di SE) raggiunge la maggiore età o si sposa. Il giudice del rinvio chiede inoltre, nel caso in cui, per il padre del beneficiario di protezione, la qualità di familiare ai sensi dell’articolo 2, lettera j), terzo trattino, della direttiva 2011/95/UE sia mantenuta, in linea di principio, oltre il raggiungimento della maggiore età da parte del figlio, se – al di là della situazione in cui cessi il soggiorno del padre nello Stato membro ospitante o venga meno il diritto del figlio alla protezione – tale qualità venga meno in un determinato momento o al verificarsi di un determinato evento (
42
).
87.
Ritengo che, ai sensi dell’articolo 2, lettera j), terzo trattino, e dell’articolo 23, paragrafo 2, della direttiva 2011/95, i diritti dei familiari
non
continuino a sussistere per un periodo di tempo illimitato.
88.
A mio avviso, il diritto dei familiari, ai sensi dell’articolo 2, lettera j), terzo trattino, della direttiva 2011/95, di essere ammessi ai benefici di cui agli articoli da 24 a 35 della stessa direttiva continua a sussistere dopo il compimento della maggiore età da parte del beneficiario di protezione sussidiaria, per il periodo di validità del permesso di soggiorno loro concesso conformemente all’articolo 24, paragrafo 2, della direttiva in esame.
89.
A tale riguardo, l’articolo 24, paragrafo 2, della direttiva 2011/95 prevede che «[g]li Stati membri rilasci[no] ai beneficiari dello status di protezione sussidiaria e
ai loro familiari
, (…) un permesso di soggiorno rinnovabile che deve essere valido per un periodo di
almeno un anno
e, in caso di rinnovo, per un periodo di almeno due anni, purché non vi ostino imperiosi motivi di sicurezza nazionale o di ordine pubblico» (
43
).
VII.
Conclusione
90.
Alla luce delle considerazioni che precedono, propongo alla Corte di rispondere alle questioni sollevate dal Bundesverwaltungsgericht (Corte amministrativa federale, Germania) come segue:
Nelle circostanze di una causa come quella di cui trattasi nel procedimento principale, il momento rilevante ai fini della valutazione della qualità di «minore» del beneficiario di protezione internazionale ai sensi dell’articolo 2, lettera j), terzo trattino, della direttiva 2011/95/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, recante norme sull’attribuzione, a cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica di beneficiario di protezione internazionale, su uno status uniforme per i rifugiati o per le persone aventi titolo a beneficiare della protezione sussidiaria, nonché sul contenuto della protezione riconosciuta, è la data in cui il padre dello stesso presenta una domanda di protezione internazionale conformemente all’articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 2013/32/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale, a condizione che il beneficiario di protezione internazionale abbia richiesto tale protezione prima del raggiungimento della maggiore età e sempre che entrambi i familiari di cui trattasi si trovino nel medesimo Stato membro prima del raggiungimento della maggiore età da parte del beneficiario di protezione internazionale.
Ai sensi dell’articolo 2, lettera j), terzo trattino, della direttiva 2011/95, la nozione di «familiari» in relazione al padre di un beneficiario di protezione internazionale dipende unicamente da tre condizioni, ossia che il nucleo familiare fosse già costituito nel paese di origine, che i familiari del beneficiario di protezione si trovino nel medesimo Stato membro in connessione alla domanda di protezione internazionale e che il beneficiario di protezione internazionale sia minore e non coniugato. L’articolo 2, lettera j), terzo trattino, della direttiva 2011/95 non presuppone il ristabilimento della vita familiare tra i familiari di cui trattasi ai sensi dell’articolo 7 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea. Se un minore non coniugato, ai sensi dell’articolo 2, lettera j), terzo trattino, della direttiva 2011/95, al compimento della maggiore età, indica espressamente per iscritto di non voler mantenere l’unità del nucleo familiare, la finalità dell’articolo 23 della direttiva 2011/95 non può essere raggiunta e le autorità nazionali competenti non sono tenute a concedere ai familiari i corrispondenti benefici di cui agli articoli da 24 a 35 di detta direttiva.
I diritti dei familiari ai sensi dell’articolo 2, lettera j), terzo trattino, e dell’articolo 23, paragrafo 2, della direttiva 2011/95, non continuano a sussistere per un periodo di tempo illimitato. Il diritto dei familiari, ai sensi dell’articolo 2, lettera j), terzo trattino, e dell’articolo 23, paragrafo 2, della direttiva 2011/95, di essere ammessi ai benefici di cui agli articoli da 24 a 35 della stessa direttiva continua a sussistere dopo il compimento della maggiore età da parte del beneficiario di protezione sussidiaria, per il periodo di validità del permesso di soggiorno loro concesso conformemente all’articolo 24, paragrafo 2, della direttiva in esame.
(
1
) Lingua originale: l’inglese.
(
2
)
GU 2011, L 337, pag. 9
.
(
3
) Tale criterio non è in discussione nel presente procedimento.
(
4
)
GU 2013, L 180, pag. 60
.
(
5
) BGB1.2008 I, pag. 1798, nella versione indicata dal giudice del rinvio.
(
6
) La data del 21 agosto 2012 figura nel fascicolo nazionale depositato dal giudice del rinvio presso la cancelleria della Corte. Essa non figura nella domanda di pronuncia pregiudiziale e deve pertanto essere verificata dal giudice del rinvio.
(
7
) Secondo il giudice del rinvio, «[l]a domanda presentata dal ricorrente per il riconoscimento di protezione sussidiaria in qualità di genitore verrebbe dunque accolta se al momento rilevante ai fini della valutazione il figlio era minore ai sensi dell’articolo 26, paragrafo 3, prima frase, dell’AsylG e il ricorrente esercitava la potestà genitoriale ai sensi dell’articolo 26, paragrafo 3, prima frase, punto 5, dell’AsylG. L’articolo 26, paragrafo 3, dell’AsylG è diretto a recepire l’articolo 23, paragrafo 2, della direttiva [2011/95] (…)». V. punti 12 e 13 della domanda di pronuncia pregiudiziale.
(
8
) V., in tal senso, sentenza del 4 ottobre 2018, Ahmedbekova (
C‑652/16
,
EU:C:2018:801
, punto
73
).
(
9
) Al punto 13 della domanda di pronuncia pregiudiziale il giudice del rinvio ha affermato che l’articolo 26, paragrafo 3, dell’AsylG è diretto a recepire l’articolo 23, paragrafo 2, della direttiva 2011/95. A mio avviso, sembrerebbe, ferma restando la verifica da parte del giudice del rinvio, che l’ambito di applicazione di detta disposizione del diritto nazionale sia più ampio di quello dell’articolo 23, paragrafo 2, della direttiva 2011/95 e che la disposizione nazionale estenda, in determinate circostanze, la protezione internazionale ai familiari.
(
10
) Sentenza del 7 novembre 2018, K e B (
C‑380/17
,
EU:C:2018:877
, punti da
34
a
36
e giurisprudenza ivi citata). V. altresì sentenza del 13 marzo 2019, E. (
C‑635/17
,
EU:C:2019:192
, punti da
35
a
37
).
(
11
) Il fascicolo a disposizione della Corte indica che il figlio di SE era minorenne quando SE è entrato in Germania nel gennaio 2016 e ha chiesto asilo nel febbraio 2016. Tuttavia, il figlio di SE ha raggiunto la maggiore età il 20 aprile 2016, un giorno prima della presentazione, da parte di SE, della domanda formale di protezione internazionale il 21 aprile 2016. Inoltre, il 13 maggio 2016, il figlio di SE non era più un minore quando ha ottenuto il riconoscimento dello status di protezione sussidiaria. Il giudice del rinvio osserva che, in ossequio al principio generale di diritto processuale in materia di asilo di cui all’articolo 77 dell’AsylG, una parte della giurisprudenza nazionale fa riferimento, anche per la condizione di minore del beneficiario di protezione, alla data della decisione in merito alla domanda di asilo del genitore. In altri casi, per contro, si ritiene sufficiente che il beneficiario di protezione fosse ancora minore al momento della presentazione della domanda di asilo del genitore. In tal senso, come fondamento si prendono perlopiù le disposizioni di diritto dell’Unione, trasferendo alla protezione internazionale dei genitori, nonostante la lacuna sul punto, la disciplina sulla data di riferimento rilevante esplicitata nella protezione internazionale derivata per minori (v. articolo 26, paragrafo 2, dell’AsylG). V. punto 16 della domanda di pronuncia pregiudiziale.
(
12
) La Corte non può pronunciarsi sulle implicazioni della sua risposta in base al diritto nazionale, in particolare, con riferimento all’articolo 26, paragrafo 5, in combinato disposto con l’articolo 26, paragrafo 3, prima frase, dell’AsylG. Ciò è di competenza del giudice del rinvio.
(
13
) V. punto 18 della domanda di pronuncia pregiudiziale.
(
14
) Detta disposizione prevede che si intenda per «“minore non accompagnato”: il cittadino di paesi terzi o l’apolide d’età inferiore ai diciotto anni che giunga nel territorio dello Stato membro senza essere accompagnato da un adulto che ne sia responsabile in base alla legge o agli usi, fino a quando non sia effettivamente affidato ad un tale adulto, o il minore che viene abbandonato dopo essere entrato nel territorio degli Stati membri».
(
15
)
GU 2003, L 251, pag. 12
.
(
16
) Tale disposizione prevede, in sostanza, che se il rifugiato è un minore non accompagnato, gli Stati membri autorizzino l’ingresso e il soggiorno ai fini del ricongiungimento familiare degli ascendenti diretti di primo grado.
(
17
) V. punto 58 della sentenza del 12 aprile 2018, A e S (
C‑550/16
,
EU:C:2018:248
) e punti 36 e 37 della sentenza del 16 luglio 2020, État belge (Ricongiungimento familiare – figlio minorenne) (
C‑133/19, C‑136/19 e C‑137/19
,
EU:C:2020:577
). Al punto 49 della sentenza del 12 aprile 2018, A e S (
C‑550/16
,
EU:C:2018:248
), la Corte ha osservato che né l’articolo 2, parte iniziale e lettera f), della direttiva 2003/86 né l’articolo 10, paragrafo 3, lettera a), della stessa consentono da soli di fornire una risposta alla questione sollevata in detta causa. Essa ha pertanto esaminato anche la sistematica e l’obiettivo di tale direttiva. A tale proposito, la Corte ha ritenuto che far dipendere il diritto al ricongiungimento familiare di cui all’articolo 10, paragrafo 3, lettera a), della direttiva 2003/86 dal momento in cui l’autorità nazionale competente adotta formalmente la decisione con cui si riconosce lo status di rifugiato alla persona interessata e, dunque, dalla maggiore o minore celerità nel trattamento della domanda di protezione internazionale da parte di tale autorità comprometterebbe l’effetto utile di tale disposizione e contrasterebbe non solo con l’obiettivo della direttiva in parola, che è quello di favorire il ricongiungimento familiare e di concedere, a tale riguardo, una protezione particolare ai rifugiati, segnatamente ai minori non accompagnati, ma anche con i principi di parità di trattamento e di certezza del diritto. V. punto 55 della sentenza del 12 aprile 2018, A e S (
C‑550/16
,
EU:C:2018:248
).
(
18
) Al punto 50 della sentenza del 12 aprile 2018, A e S (
C‑550/16
,
EU:C:2018:248
), la Corte ha ricordato, in sostanza, che l’articolo 10, paragrafo 3, lettera a), della direttiva 2003/86 si applica solo al ricongiungimento familiare dei rifugiati riconosciuti dagli Stati membri.
(
19
)
GU 2004, L 304, pag. 12
.
(
20
) V. altresì la direttiva 2013/32.
(
21
) V. articolo 3, paragrafo 2, lettera c), della direttiva 2003/86.
(
22
) Sentenza del 13 marzo 2019, E. (
C‑635/17
,
EU:C:2019:192
, punto
55
e giurisprudenza ivi citata).
(
23
) Corpo principale della prima questione.
(
24
) Questione 1.a).
(
25
) Benché non esista un equivalente del considerando 21 riguardo alla protezione sussidiaria, ritengo che qualsiasi cittadino di un paese terzo o apolide che soddisfi le condizioni materiali previste nel capo V della direttiva 2011/95 per l’attribuzione della protezione sussidiaria, una volta presentata una domanda di protezione internazionale, abbia un diritto soggettivo di vedersi riconosciuto lo status di protezione sussidiaria, anche prima dell’adozione di una decisione formale al riguardo. Inoltre, al punto 32 della sentenza del 1o marzo 2016, [OSCURATO:PERSONA] e Osso (
C‑443/14 e C‑444/14
,
EU:C:2016:127
), la Corte ha rilevato che i considerando 8, 9 e 39 della direttiva 2011/95 indicano che il legislatore dell’Unione ha voluto istituire uno status uniforme a favore dell’insieme dei beneficiari di protezione internazionale, e che esso ha, di conseguenza, scelto di concedere ai beneficiari dello status di protezione sussidiaria gli stessi diritti e gli stessi benefici di cui godono i rifugiati, fatte salve le deroghe necessarie e oggettivamente giustificate. A tale proposito, non sono previste deroghe in relazione ai beneficiari di protezione sussidiaria ai sensi dell’articolo 23, paragrafo 2, della direttiva 2011/95. La disposizione di cui trattasi fa specifico riferimento al beneficiario di protezione internazionale.
(
26
) A mio avviso, la questione del carattere ricognitivo dello status dei rifugiati è sorta, in particolare, in quanto l’articolo 3, paragrafo 2, lettera a), della direttiva 2003/86 prevede specificamente che la direttiva di cui trattasi non si applichi quando il soggiornante «chiede il riconoscimento dello status di rifugiato e la sua domanda non è ancora stata oggetto di una decisione definitiva». V. sentenza del 12 aprile 2018, A e S (
C‑550/16
,
EU:C:2018:248
, punto
50
). Non vi è una disposizione equivalente nella direttiva 2011/95.
(
27
) Al punto 60 della sentenza del 12 aprile 2018, A e S (
C‑550/16
,
EU:C:2018:248
), la Corte ha dichiarato che «considerare la data di presentazione della domanda di protezione internazionale come data di riferimento per valutare l’età di un rifugiato ai fini dell’applicazione dell’articolo 10, paragrafo 3, lettera a), della direttiva 2003/86 consente di garantire un trattamento identico e prevedibile a tutti i richiedenti che si trovano cronologicamente nella stessa situazione, assicurando che il buon esito della domanda di ricongiungimento familiare dipenda principalmente da circostanze imputabili al richiedente e non all’amministrazione, quali la durata del trattamento della domanda di protezione internazionale o della domanda di ricongiungimento familiare».
(
28
) Sentenza del 16 luglio 2020, État belge (Ricongiungimento familiare – figlio minorenne) (
C‑133/19, C‑136/19 e C‑137/19
,
EU:C:2020:577
, punto
43
). Inoltre, l’autorizzazione all’ingresso e al soggiorno ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 1, primo comma, lettera c), della direttiva 2003/86 che era in discussione in tale causa non è, come precisato dalla Commissione, un atto ricognitivo.
(
29
) V. altresì conclusioni dell’avvocato generale Hogan nella causa B.M.M. e B.S. (Ricongiungimento familiare – figlio minorenne) (
C‑133/19
,
EU:C:2020:222
, paragrafo
43
).
(
30
) V., per analogia, sentenza del 16 luglio 2020, État belge (Ricongiungimento familiare – figlio minorenne) (
C‑133/19, C‑136/19 e C‑137/19
,
EU:C:2020:577
, punti da
53
a
55
).
(
31
) Il governo tedesco afferma che, per quanto riguarda la condizione che il beneficiario sia un «minore» ai sensi dell’articolo 2, lettera j), terzo trattino, della direttiva 2011/95, ciò che rileva è la data della decisione in merito alla domanda del familiare che intende far valere un diritto derivato da quello del beneficiario della protezione. Tale governo rileva in particolare che, dato che l’articolo 46, paragrafo 3, della direttiva 2013/32 impone un esame completo ed ex nunc, il diritto dell’Unione è pertanto basato sul principio che ad essere determinante è la situazione di fatto e di diritto alla data dell’esame. Ciò depone contro l’anticipazione del momento rilevante, prima della data dell’adozione della decisione, in cui devono sussistere le condizioni di fatto per considerare familiare un parente in base alla definizione data dall’articolo 2, lettera j), della direttiva 2011/95. Secondo il governo ungherese, le conclusioni della Corte nella sentenza del 16 luglio 2020, État belge (Ricongiungimento familiare – figlio minorenne) (
C‑133/19, C‑136/19 e C‑137/19
,
EU:C:2020:577
) non si possono applicare, mutatis mutandis, alla presente causa, in particolare in considerazione del requisito previsto dall’articolo 46, paragrafo 3, della direttiva 2013/32, come confermato dalla Corte nella sua sentenza del 25 luglio 2018, Alheto (
C‑585/16
,
EU:C:2018:584
), che tanto gli elementi di fatto quanto quelli di diritto della domanda di asilo devono essere sottoposti a un esame completo ed ex nunc. Secondo tale governo, il passaggio del minore alla maggiore età dopo la presentazione della domanda è una circostanza che, dato il requisito dell’esame ex nunc, il giudice non può ignorare quando prende una decisione. Il governo ungherese ritiene che il medesimo principio si applichi nella procedura amministrativa. Esso ribadisce dunque che la data della decisione sulla domanda (avanzata da SE) di protezione internazionale basata su una situazione familiare è il momento in cui valutare la condizione di «minore».
(
32
) V. altresì, per analogia, in relazione alla procedura amministrativa, l’articolo 10, paragrafo 3, lettera b), e l’articolo 45, paragrafo 2, lettera a), della direttiva 2013/32. Nel contesto giurisdizionale nazionale, v. l’articolo 77 dell’AsylG.
(
33
) Detta disposizione richiede altresì che «il nucleo familiare [fosse] (…) già costituito nel paese di origine».
(
34
) Il corsivo è mio.
(
35
) Il figlio di SE ha presentato la sua domanda di asilo nel 2012.
(
36
) Al paragrafo 3 della domanda di pronuncia pregiudiziale, il giudice del rinvio ha indicato che SE ha chiesto asilo nel febbraio 2016 e ha presentato una domanda formale di protezione internazionale il 21 aprile 2016. Ai paragrafi 20 e 21 della stessa domanda di pronuncia pregiudiziale, detto giudice ha altresì osservato che l’articolo 13, paragrafo 1, dell’AsylG non richiede una determinata forma, mentre la domanda di asilo ai sensi dell’articolo 14, paragrafo 1, prima frase, dell’AsylG in linea di principio dev’essere formalmente presentata all’ufficio distaccato competente del Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (Ufficio federale per l’immigrazione e i rifugiati). Secondo il giudice del rinvio, a favore della valutazione della minore età al momento della presentazione formale della domanda depone il fatto che l’articolo 6 della direttiva 2013/32 dà facoltà agli Stati membri di prevedere una presentazione della domanda e solo ad essi conferisce il mandato di far sì che possa essere inoltrata quanto prima, senza fornire indicazioni temporali in tal senso. Seppure non siano imposti termini minimi, normali o massimi, si deve dare la possibilità di presentare la domanda senza indugio, ovvero senza ritardi colposi. Il giudice del rinvio ha rilevato che non appare comunque del tutto scevro di dubbi che fondarsi sulla presentazione della domanda sia conforme ai principi di parità di trattamento, certezza giuridica nonché dell’effetto utile.
(
37
) Il governo tedesco ritiene che la definizione di cui all’articolo 2, lettera j), della direttiva 2011/95, non possa essere esaminata indipendentemente dall’articolo 23, paragrafo 2, della medesima direttiva, che mira a preservare l’unità del nucleo familiare. È pertanto necessario che sia stata ristabilita la vita familiare di cui all’articolo 7 della Carta tra il beneficiario della protezione e il richiedente asilo nello Stato membro ospitante. Inoltre, l’ingresso nel territorio nazionale deve essere avvenuto al fine di esercitare (di nuovo) la potestà genitoriale. Secondo il governo ungherese, a norma dell’articolo 2, lettera j), terzo trattino, della direttiva 2011/95 per far valere la qualità di familiare non è sufficiente che i familiari si trovino contemporaneamente sul territorio del medesimo Stato membro, è altresì necessario che i legami familiari esistano veramente tra di loro, il che implica che la vita familiare tra il genitore e il figlio minorenne sia stata effettivamente ristabilita nello Stato membro in oggetto.
(
38
) Detta disposizione fa riferimento al «padre, la madre o altro adulto che sia
responsabile
(…) del beneficiario di protezione internazionale». Il corsivo è mio. Se si presume l’esistenza di vincoli familiari tra un genitore e un figlio minorenne non coniugato, sempre che siano soddisfatte tutte le condizioni dell’articolo 2, lettera j), della direttiva 2011/95, il rapporto «genitoriale» con un altro adulto deve, a mio avviso, essere altresì dimostrato in base alla normativa o alla prassi dello Stato membro interessato.
(
39
) A mio avviso, ai familiari può essere chiesto di produrre documenti che comprovano che il nucleo familiare fosse già costituito nel paese di origine. V., per analogia, l’articolo 5, paragrafo 2, della direttiva 2003/86, in base a cui la domanda di ingresso e soggiorno presentata alle autorità competenti di uno Stato membro deve essere corredata dei documenti che comprovano i vincoli familiari.
(
40
) Purché non vi ostino imperiosi motivi di sicurezza nazionale o di ordine pubblico. V., ad esempio, articoli 24 e 25 della direttiva 2011/95.
(
41
) Fatte salve le specifiche eccezioni a detti obblighi previste dall’articolo 23, paragrafi 3 e 4, della direttiva 2011/95. Pertanto, un familiare non può avvalersi dell’articolo 23, paragrafi 1 e 2, della direttiva 2011/95 quando lo stesso è o sarebbe escluso dalla protezione internazionale in base ai capi III e V della direttiva in esame. V. articolo 23, paragrafo 3, della direttiva 2011/95. Inoltre, gli Stati membri possono rifiutare, ridurre o revocare i benefici di cui trattasi per motivi di sicurezza nazionale o di ordine pubblico. V. articolo 23, paragrafo 4, della direttiva 2011/95. Nel fascicolo di cui dispone la Corte nulla indica che dette eccezioni siano in qualche misura rilevanti nel caso di specie.
(
42
) I governi tedesco e ungherese affermano che, ai sensi dell’articolo 2, lettera j), terzo trattino, della direttiva 2011/95, la qualità di familiare presuppone che la persona a cui si fa riferimento sia minore e non coniugata. Ne deriva di conseguenza che la qualità di familiare viene meno quando la persona in oggetto raggiunge la maggiore età o si sposa. Secondo la Commissione, ai sensi dell’articolo 2, lettera j), terzo trattino, e dell’articolo 23, paragrafo 2, della direttiva 2011/95, i diritti dei familiari continuano ad esistere dopo il compimento della maggiore età da parte del beneficiario di protezione, per il periodo di validità del permesso di soggiorno loro riconosciuto conformemente all’articolo 24, paragrafo 2, della direttiva in esame.
(
43
) Il corsivo è mio.