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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 41658/2021

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DELL'[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 29/05/2019 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1 - La Corte di appello di Messina, con la sentenza impugnata, in riforma della sentenza del locale Tribunale, dichiarava [OSCURATO:PERSONA]Acqua colpevole del delitto ascrittogli, di furto aggravato di energia elettrica, irrogando la pena indicata in dispositivo.

Il primo giudice, ritenuta la responsabilità del prevenuto, aveva ritenuto di applicare l'ipotesi di cui all'art. 131 bis cod. pen., mentre la Corte di merito, su impugnazione della pubblica accusa, aveva rilevato come il contestato reato, di furto aggravato ai sensi dell'art. 625 n. 2 cod. pen., non lo consentisse. 2 - Propone ricorso l'imputato, con il proprio difensore, lamentando la violazione di legge ed il vizio di motivazione in relazione alla colpevolezza del prevenuto ritenuta dal giudice del gravame aderendo acriticamente alla decisione impugnata. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile. 1 - In esso, infatti non si argomentano le censure ed, invece, tra i requisiti del ricorso per cassazione vi è anche quello, sancito a pena di inammissibilità, della specificità dei motivi: il ricorrente ha non soltanto l'onere di dedurre le censure su uno o più punti determinati della decisione impugnata, ma anche quello di indicare gli elementi che sono alla base delle sue lagnanze.

Nel caso di specie il ricorso è inammissibile perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett. c) c.p.p. in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata ampia e logicamente corretta, non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato.

Non è stato, infatti, speso argomento alcuno sulle ragioni che avevano condotto la Corte di merito a riformare la sentenza di prime cure. 2 - All'inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, versando il medesimo in colpa, anche della somma di euro 4.000 a favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 4.000 a favore della Cassa delle ammende.

Così deciso, in Roma il 21 settembre 2021.

Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] Scarlini

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DELL'[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 29/05/2019 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1 - La Corte di appello di Messina, con la sentenza impugnata, in riforma della sentenza del locale Tribunale, dichiarava [OSCURATO:PERSONA]Acqua colpevole del delitto ascrittogli, di furto aggravato di energia elettrica, irrogando la pena indicata in dispositivo. Il primo giudice, ritenuta la responsabilità del prevenuto, aveva ritenuto di applicare l'ipotesi di cui all'art. 131 bis cod. pen., mentre la Corte di merito, su impugnazione della pubblica accusa, aveva rilevato come il contestato reato, di furto aggravato ai sensi dell'art. 625 n. 2 cod. pen., non lo consentisse. 2 - Propone ricorso l'imputato, con il proprio difensore, lamentando la violazione di legge ed il vizio di motivazione in relazione alla colpevolezza del prevenuto ritenuta dal giudice del gravame aderendo acriticamente alla decisione impugnata. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile. 1 - In esso, infatti non si argomentano le censure ed, invece, tra i requisiti del ricorso per cassazione vi è anche quello, sancito a pena di inammissibilità, della specificità dei motivi: il ricorrente ha non soltanto l'onere di dedurre le censure su uno o più punti determinati della decisione impugnata, ma anche quello di indicare gli elementi che sono alla base delle sue lagnanze. Nel caso di specie il ricorso è inammissibile perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett. c) c.p.p. in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata ampia e logicamente corretta, non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato. Non è stato, infatti, speso argomento alcuno sulle ragioni che avevano condotto la Corte di merito a riformare la sentenza di prime cure. 2 - All'inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, versando il medesimo in colpa, anche della somma di euro 4.000 a favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 4.000 a favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in Roma il 21 settembre 2021. Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] Scarlini
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