Corte costituzionalesentenza
Corte costituzionale n. 75/1981
ECLI:IT:COST:1981:75
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
:
Con ordinanza emessa il 7 marzo 1977 - nel corso di un giudizio
promosso da [OSCURATO:PERSONA], al quale era stata negata la pensione
di riversibilità quale vedovo di un'insegnante elementare, per avere
contratto il matrimonio quando costei aveva già superato il
cinquantesimo anno di età - la Corte dei conti ha sollevato questione
di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 3, 29, 36 e
38 della Costituzione, dell'art. 19 della legge 15 febbraio 1958, n.
46 ("Nuove norme sulle pensioni ordinarie a carico dello Stato"), come
modificato dall'articolo unico della legge 28 aprile 1967, n. 264, e
riprodotto nel testo unico approvato col decreto del Presidente della
Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092 ("Approvazione del testo unico
delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e
militari dello Stato"), "in quanto escludente dalla disapplicazione
della normativa sui requisiti legali chiesti alle vedove, già
sposatesi anteriormente al 24 febbraio 1958, la norma contenuta nel
sesto comma di detto art. 19 della legge n. 46/1958 e nel sesto comma
dell'art. 81 di detto testo unico, per la parte disponente che il
matrimonio della dante causa con il chiedente la pensione di
riversibilità sia stato contratto quando la stessa non aveva superato
i 50 anni di età".
Nell'ordinanza si deduce che avendo il ricorrente contratto
matrimonio quando il coniuge aveva superato già i 50 anni di età,
secondo la normativa impugnata, non poteva essergli concessa la
pensione di riversibilità, pur essendo egli inabile al lavoro e
ricorrendo gli altri requisiti di legge. Ciò, secondo la Corte dei
conti, contrasterebbe con le sopra citate norme di raffronto, per
contenere l'art. 19 della legge n. 46 del 1958, così come modificato
dall'articolo unico della legge n. 264 del 1967 e riprodotto nel testo
unico approvato col d.P.R. n. 1092 del 1973, una disciplina più
sfavorevole per i vedovi rispetto alle vedove, in quanto solo per le
vedove prevede una deroga al requisito dell'età in caso di matrimonio
contratto anteriormente alla pubblicazione della legge n. 46 del 1958
e non anche per i vedovi che abbiano contratto matrimonio prima di tale
pubblicazione.
Nel giudizio non vi è stata costituzione di parti davanti a
questa Corte.
:
1. - La Corte dei conti ha sollevato questione di legittimità
costituzionale dell'art. 19 della legge 15 febbraio 1958, n. 46
("Nuove norme sulle pensioni ordinarie a carico dello Stato"), come
modificato dall'articolo unico della legge 28 aprile 1967, n. 264, e
riprodotto poi nell'art. 271 del t.u. approvato con d.P.R. 29 dicembre
1973, n. 1092 ("Approvazione del testo unico delle norme sul
trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello
Stato"), "in quanto escludente dalla disapplicazione della normativa
sui requisiti legali chiesti alle vedove, già sposatesi anteriormente
al 24 febbraio 1958, la norma contenuta nel sesto comma dell'art. 11
della legge n. 46 del 1958 e nel sesto comma dell'art. 81 di detto
testo unico, per la parte disponente che il matrimonio della dante
causa con il richiedente sia stato contratto quando la stessa non
aveva superato i 50 anni di età".
Secondo l'ordinanza di rimessione, tale normativa sarebbe in
contrasto con gli artt. 3, 29, 36 e 38 della Costituzione, prevedendo
una disciplina più sfavorevole per i vedovi rispetto alle vedove.
2. - La questione non è fondata.
Le disposizioni denunciate, e cioè l'art. 19 della legge 15
febbraio 1958, n. 46, modificato dall'articolo unico della legge 28
aprile 1967, n. 264, e riprodotto, da ultimo, con modifiche, nell'art.
271 del t.u. 29 dicembre 1973, n. 1092, nello estendere
retroattivamente la norma che ha concesso la pensione di
riversibilità anche in caso di matrimonio contratto dopo il
collocamento a riposo del dipendente statale, ha in effetti trattato
in maniera diversa i vedovi e le vedove: infatti l'art. 19 derogava ai
requisiti di età e di durata del matrimonio solo per le vedove e non
anche per i vedovi, ai quali ultimi si sarebbero dovuti applicare,
anche per il caso predetto, gli usuali requisiti prescritti.
Senonché in prosieguo di tempo è intervenuto l'art. 11 della
legge 9 dicembre 1977, n. 903 ("Parità di trattamento tra uomini e
donne in materia di lavoro"), il quale ha stabilito, anche per i
dipendenti statali e degli enti pubblici, che "le prestazioni ai
superstiti, erogate dall'assicurazione generale obbligatoria per
l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, gestita dal fondo
pensioni per i lavoratori dipendenti, sono estese, alle stesse
condizioni previste per la moglie dell'assicurato o del pensionato, al
marito dell'assicurata o della pensionata deceduta posteriormente alla
data di entrata in vigore della presente legge".
Questa Corte, con la sentenza n. 6 del 1980, ha dichiarato la
illegittimità costituzionale delle parole "deceduta posteriormente
alla data di entrata in vigore della presente legge", dando in tal
modo alla disposizione or citata effetto retroattivo.
In conseguenza di ciò le disposizioni denunciate sono venute meno
con efficacia retroattiva e la posizione dei vedovi è stata
parificata, sempre con effetto retroattivo, a quella delle vedove.
P.Q.M.
per questi motivi
[OSCURATO:PERSONA]
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale
dell'art.19 della legge 15 febbraio 1958, n.46 ("Nuove norme sulle
pensioni ordinarie a carico dello Stato"), come modificato
dall'articolo unico della legge 28 aprile 1967, n. 264 ("Modificazione
dell'art. 19 della legge 15 febbraio 1958, n. 46, recante nuove norme
sulle pensioni ordinarie a carico dello Stato") e dall'art. 271 del
d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092 ("Approvazione del testo unico delle
norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari
dello Stato", sollevata con l'ordinanza indicata in epigrafe, in
riferimento agli artt. 3, 29, 36 e 38 della Costituzione.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 3 aprile 1981.
F.to: [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] -
[OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] -
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[OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA].
[OSCURATO:PERSONA] - Cancelliere