CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 17 maggio 2023
Cassazione n. 28618/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/06/2022 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ha presentato ricorso avverso la sentenza della Corte di Appello di Torino che ha confermato la sentenza di condanna del Tribunale di Torino, in ordine al reato di cui all'art. 189, comma 6, d.lgs 30 aprile 1992 n. 285, commesso in Torino il 9 novembre 2014. Rilevato che il primo motivo del ricorso, volto a contestare il mancato riconoscimento della causa di giustificazione dello stato di necessità, è inammissibile in quanto costituito da doglianze di mero fatto e meramente reiterativo di censura già dedotta con i motivi di impugnazione e disattesa con argomenti puntuali e non illogici: la Corte ha infatti chiarito che, sulla base dell'istruttoria, era emerso che Lagaren aveva subito non già una aggressione fisica, ma, al più, dei rimbrotti piuttosto accesi, sicché non poteva dirsi che fosse stato costretto ad allontanarsi dal pericolo attuale di un danno grave alla persona. Considerato che il secondo motivo, volto a contestare il vizio di motivazione in ordine al giudizio di bilanciamento delle circostanze attenuanti generiche in termini di equivalenza e non prevalenza, è manifestamente infondato. E' principio consolidato quello per cui le statuizioni relative al giudizio di comparazione tra opposte circostanze, implicando una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito, sfuggono al sindacato di legittimità, qualora non siano frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e siano sorrette da sufficiente motivazione (Sez. 2, n. 31543 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], Pennelli, Rv. 270450). Nel caso di specie la Corte ha dato conto in maniera congrua della valutazione compiuta al riguardo con un richiamo alle caratteristiche della recidiva contestata ed alla condotta susseguente al reato, caratterizzata da un tentativo di inquinamento probatorio. Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 17 maggio 2023 [OSCURATO:PERSONA] ste