CassazionedecretoSezione 2Decisione del 22 maggio 2026
Cassazione n. 15646/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
gi [OSCURATO:SOCIETA]., in persona del suo legalerappresentante pro – tempore, rappresentata e difesa dall’Avv.[OSCURATO:PERSONA];- controricorrente -avverso la sentenza della Corte d’appello di Bologna n.1543/2024, pubblicata il 19 luglio 2024, notificata a mezzo PEC il23 luglio 2024;udita la relazione della causa svolta nella camera diconsiglio del 13 maggio 2026 dal Consigliere relatore [OSCURATO:PERSONA]Trapuzzano;Numero registro generale 22202/2024Numero sezionale 1271/2026Numero di raccolta generale 15646/2026Data pubblicazione 22/05/2026vista l’istanza di decisione tempestivamente spiegata dalricorrente all’esito della proposta di definizione accelerata delgiudizio ex art. 380-bis c.p.c.1.– Con decreto ingiuntivo n. 1616/2016, notificato il 17ottobre 2016, il Tribunale di Rimini intimava – in favore della LuigiAgosti [OSCURATO:PERSONA] S.n.c. e a carico di [OSCURATO:PERSONA] – ilpagamento della somma di euro 82.589,02, a titolo dicorrispettivo dovuto per le prestazioni di laboratorio odontotecnicorese, con specifico riferimento ai dispositivi odontoiatrici su misurain tesi prescritti dal Merli nel periodo marzo 2011 – gennaio 2016.Con atto di citazione notificato il 24 novembre 2016, LeopoldoMerli proponeva opposizione avverso il provvedimento monitorioemesso, disconoscendo i fogli di prescrizione che l’ingiungenteaveva prodotto unitamente alle fatture e sostenendo che i timbriapposti su detti documenti erano stati creati ad arte al fine diconfezionare una pretesa relativa a rapporti del tutto inesistenti,senza che fosse stata provata né la consegna, né l’accettazionedella merce di cui era preteso il pagamento, rispetto al qualeaveva già corrisposto, limitatamente ai lavori ricevuti durante ilperiodo in contestazione, assegni per complessivi euro 62.482,29e aveva tentato la conciliazione stragiudiziale mediante offerta acontroparte di ulteriori euro 30.000,00, offerta poi ritirata.Si costituiva in giudizio la [OSCURATO:PERSONA] S.n.c.,la quale concludeva per il rigetto dell’opposizione, assumendo chegli assegni prodotti in causa dall’opponente, emessi nel periodo2011-2016 per complessivi euro 59.482,29, erano relativi aNumero registro generale 22202/2024Numero sezionale 1271/2026Numero di raccolta generale 15646/2026Data pubblicazione 22/05/2026fatture emesse per lavori svolti in epoca antecedente al periodo incontestazione e, nei limiti di euro 808,61, quale acconto della piùrisalente tra le fatture azionate in sede monitoria. Deducevaaltresì la pretestuosità del disconoscimento delle sottoscrizioni edei timbri apposti sulle prescrizioni prodotte, chiedendone laverificazione.Nel corso del giudizio era assunta la prova orale ammessa.Quindi, il Tribunale adito, con sentenza n. 896/2021,depositata il 6 ottobre 2021, rigettava l’opposizione avverso ildecreto ingiuntivo opposto.2.– Con atto di citazione notificato il 26 novembre 2021,[OSCURATO:PERSONA] proponeva appello avverso la pronuncia di primecure, lamentando: 1) che erroneamente la sua contestazione inmerito alla mancata realizzazione dei dispositivi di cui alle fattureemesse era stata ritenuta tardiva; 2) che il credito vantatodall’ingiungente non era stato provato, in mancanza dellaproduzione delle etichette della merce di cui era stato chiesto ilpagamento; 3) che non vi era alcuna contraddittorietà nella difesadell’opponente, che – per un verso – aveva valorizzato lacorresponsione degli assegni per complessivi euro 62.482,29 el’offerta transattiva di ulteriori euro 30.000,00 e – per altro verso– aveva disconosciuto le prescrizioni allegate alle fatture; 4) cheerroneamente era stata esclusa l’utilizzabilità delle prove oralirese in merito alla falsità delle sottoscrizioni apposte alleprescrizioni; 5) che non era stata data rilevanza agli assegnicorrisposti alla società Agosti per complessivi euro 62.482,29, daimputarsi alle prestazioni ricevute durante il periodo incontestazione.Numero registro generale 22202/2024Numero sezionale 1271/2026Numero di raccolta generale 15646/2026Data pubblicazione 22/05/2026Si costituiva nel giudizio d’impugnazione la [OSCURATO:PERSONA] S.n.c., la quale instava per il rigetto dell’appello eper la conseguente conferma della pronuncia appellata, insistendonell’istanza di verificazione.Decidendo sul gravame interposto, la Corte d’appello diBologna, con la sentenza di cui in epigrafe, rigettava l’appello e,per l’effetto, confermava la pronuncia impugnata.A sostegno dell’adottata pronuncia la Corte di merito rilevavaper quanto di interesse in questa sede: a) che, nell’attointroduttivo del giudizio di primo grado, mancava una precisa edespressa contestazione in merito alla veridicità di quanto allegatoda controparte nel ricorso monitorio, essendosi il Merli limitato,sul punto, a lamentare la mancanza di prova della realizzazione edella consegna e non la mancata realizzazione e consegna deidispositivi odontoiatrici; b) che, infatti, l’aver dedotto che ladocumentazione avversaria (fatture, prescrizioni e certificazioni)fosse stata creata “ad arte al fine di confezionare una pretesarelativa a rapporti del tutto inesistenti” era asserzione assaigenerica e non integrava una presa di posizione chiara e analiticasui fatti costitutivi del diritto azionato dall’appellata (produzione econsegna dei dispositivi), presa di posizione che avrebbe richiestoquantomeno l’espressa formulazione di un’eccezione, tanto più inconsiderazione delle modalità con le quali, nello stesso atto, ilMerli aveva contestato la mancanza di prova, non solo formulatain modo esplicito e inequivocabile, ma persino rimarcata, a livellografico, mediante sottolineature e grassetti; c) che correttamenteil Tribunale aveva ritenuto irrilevante, a fini probatori, la mancataproduzione, da parte dell’appellato, delle etichette, delle istruzioniNumero registro generale 22202/2024Numero sezionale 1271/2026Numero di raccolta generale 15646/2026Data pubblicazione 22/05/2026per l’uso e del fascicolo tecnico dei dispositivi per i quali era statoingiunto il pagamento, poiché detti documenti nulla avrebberopotuto aggiungere in merito all’attribuibilità delle ordinazioni,trattandosi di documenti compilati e sottoscritti unicamente dalproduttore, utili, quindi, al più, per valutare la correttezzadell’adempimento di quest’ultimo, profilo non oggetto dicontestazione nel presente giudizio; d) che non vi era stata alcunarinuncia all’istanza di verificazione, poiché, all’udienza del 12aprile 2017, l’odierna appellata si era opposta alla sola eventualitàche la verificazione fosse basata su “sottoscrizioni e sull’esamedella firma” di controparte, ciò evidentemente in quanto quelleapposte alle prescrizioni disconosciute non erano sottoscrizioni ofirme per intero, ma semplici sigle, insistendo, pertanto, per ilconfronto tra le sigle disconosciute e le sigle apposte ad altreprescrizioni in suo possesso, come prodotte in giudizio, nonoggetto di contestazione tra le parti; e) che l’istanza diverificazione della scrittura privata disconosciuta non esigeva laformale apertura di un procedimento incidentale, né l’assunzionedi specifiche prove, quando la situazione processuale fosse stataritenuta dal giudice ugualmente sufficiente per una pronuncia alriguardo; f) che, anche a voler ritenere che non vi fosse stata, inastratto, contraddittorietà nel sostenere, da un lato, di averprovveduto al pagamento delle prestazioni ricevute nel periodo incontestazione e, dall’altro, di non aver mai redatto, nésottoscritto, né timbrato le prescrizioni allegate alle fattureingiunte e che non si potesse trarre un argomento di prova da unasemplice proposta transattiva, era innegabile che l’appellante nonaveva fornito riscontri fattuali alle proprie contestazioni, che,Numero registro generale 22202/2024Numero sezionale 1271/2026Numero di raccolta generale 15646/2026Data pubblicazione 22/05/2026quindi, oltre ad essere state genericamente addotte, risultavanooggettivamente sprovviste di fondamento; g) che, infatti, benavrebbe potuto l’appellante riportare gli estremi delle fatture per ilpagamento delle quali aveva sostenuto di aver emesso gli assegniprodotti in giudizio, da imputarsi, a suo dire, a lavori diversi daquelli di cui alle fatture poste a fondamento del ricorso monitorio,ma svolti nello stesso arco di tempo di emissione di questeultime; h) che, a fronte dell’altissimo tasso di specificità delleallegazioni di parte appellata, la genericità delle contestazioniaddotte dall’appellante a sostegno del disconoscimento privavaquest’ultimo di qualsivoglia efficacia probatoria, dovendoconsiderarsi lo stesso tamquam non esset, cosicché eranoirrilevanti le prove orali raccolte in merito all’autenticità delleprescrizioni, in quanto meramente valutative e rese da soggettiprivi di conoscenze tecniche accreditate; i) che non vi era prova inper il pagamento di prestazioni ricevute nel periodo incontestazione, non potendo gli stessi esseri riferiti, né alle fattureingiunte, avendo l’appellante strenuamente negato di avercommissionato e ricevuto le prestazioni che ne costituivanol’oggetto, né ad altre fatture eventualmente emesse per altrilavori nello stesso periodo, avendo l’appellante mancato diprodurle e financo di indicarne gli estremi.3.– Avverso la sentenza d’appello ha proposto ricorso percassazione, affidato a due motivi, [OSCURATO:PERSONA].Ha resistito, con controricorso, la [OSCURATO:PERSONA] CavalliS.n.c.Numero registro generale 22202/2024Numero sezionale 1271/2026Numero di raccolta generale 15646/2026Data pubblicazione 22/05/20264.– All’esito, è stata formulata proposta di definizioneanticipata del giudizio depositata il 18 marzo 2025, comunicata il18 marzo 2025, ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., alla stregua dellaritenuta manifesta infondatezza del ricorso.Con istanza depositata il 2 aprile 2025 (con cui sono statiillustrati i motivi, insistendo nel loro accoglimento), [OSCURATO:PERSONA] chiesto la decisione della causa.RAGIONI DELLA DECISIONE1.– Si premette che il consigliere delegato che ha formulatola proposta di definizione può far parte ed essere nominatorelatore del collegio investito della definizione del giudizio ai sensidell’art. 380-bis.1 c.p.c., non versando in situazione diincompatibilità agli effetti degli artt. 51, primo comma, n. 4, e 52c.p.c. (Cass. Sez. U, Sentenza n. 9611 del 10/04/2024).2.– Tanto premesso, con il primo motivo il ricorrentedenuncia, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., laviolazione dell’art. 115 c.p.c., per avere la Corte di meritotravisato il contenuto dell’atto di citazione in opposizione aldecreto ingiuntivo, ritenendo, contrariamente al dato letterale,che mancasse l’eccezione/contestazione della realizzazione econsegna dei dispositivi odontoiatrici e reputando così tardival’eccezione di parte opponente, in quanto formulata solo con lememorie integrative.2.1.– Il motivo è infondato.E questo perché la sentenza impugnata ha (impropriamente)escluso che tale eccezione fosse stata sollevata già nell’atto diNumero registro generale 22202/2024Numero sezionale 1271/2026Numero di raccolta generale 15646/2026Data pubblicazione 22/05/2026opposizione, sulla scorta della discriminazione tra contestazionedella consegna e contestazione della prova della consegna.Nondimeno, tale rilievo non è dirimente, nonostante che ilgiudizio di opposizione a decreto ingiuntivo si configuri comegiudizio ordinario di cognizione e si svolga seconde le norme delprocedimento ordinario, nel quale incombe, secondo i principigenerali in tema di onere della prova, a chi fa valere un diritto ingiudizio il compito di fornire gli elementi probatori a sostegnodella propria pretesa, cosicché, nel caso di opposizione a decretoingiuntivo avente ad oggetto il pagamento di forniture, spetta achi fa valere tale diritto fornire la prova del fatto costitutivo, nonpotendo la fattura e l’estratto delle scritture contabili, giàcostituenti titolo idoneo per l’emissione del decreto, costituirefonte di prova in favore della parte che li ha emessi; né èsufficiente la mancata contestazione dell’opponente, occorrendo,affinché un fatto possa considerarsi pacifico, che esso siaesplicitamente ammesso o che la difesa sia stata impostata sucircostanze incompatibili con il disconoscimento e, conriferimento al comportamento extraprocessuale, non il merosilenzio, ma atti e fatti obiettivi di concludenza e serietà tali daassurgere a indizi non equivoci idonei, in concorso con altri, afondare il convincimento del giudice (Cass. Sez. 3, Sentenza n.17371 del 17/11/2003).Tanto in quanto la consegna del materiale risulta comunqueessere stata attestata, secondo la ricostruzione della sentenzaimpugnata, dalle prodotte prescrizioni dei dispositivi odontoiatricisu misura e dalle “dichiarazioni di conformità” (che postulavanoNumero registro generale 22202/2024Numero sezionale 1271/2026Numero di raccolta generale 15646/2026Data pubblicazione 22/05/2026appunto l’avvenuta consegna), come sottoscritte dal Merli eriportanti il suo timbro.Prescrizioni che avevano costituito oggetto di un “generico”disconoscimento, disconoscimento superato – ritenendonel’imputabilità al Merli – alla luce delle risultanze processuali,senza l’assunzione di specifiche prove, poiché gli elementi giàacquisiti o la situazione processuale erano stati reputati sufficientiper una pronuncia al riguardo (Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 34223del 26/12/2025; Sez. 6-2, Ordinanza n. 32169 del 02/11/2022,come richiamata dalla sentenza impugnata).Sul punto, la Corte distrettuale ha, infatti, evidenziato: - cheera contraddittorio sostenere, da un lato, di aver provveduto alpagamento delle prestazioni ricevute nel periodo in contestazionee, dall’altro, di non aver mai redatto, né sottoscritto, né timbratole prescrizioni allegate alle fatture ingiunte, anche alla luce dellaproposta transattiva avanzata; - che, comunque, era innegabileche l’appellante non aveva fornito riscontri fattuali alle propriecontestazioni, che, quindi, oltre ad essere state genericamenteaddotte, risultavano oggettivamente sprovviste di fondamento; -che, infatti, ben avrebbe potuto l’appellante riportare gli estremidelle fatture per il pagamento delle quali aveva sostenuto di averemesso gli assegni prodotti in giudizio, da imputarsi, a suo dire, alavori diversi da quelli di cui alle fatture poste a fondamento delricorso monitorio, ma svolti nello stesso arco di tempo diemissione di queste ultime; - che, a fronte dell’altissimo tasso dispecificità delle allegazioni di parte appellata, la genericità dellecontestazioni addotte dall’appellante a sostegno delNumero registro generale 22202/2024Numero sezionale 1271/2026Numero di raccolta generale 15646/2026Data pubblicazione 22/05/2026disconoscimento privava quest’ultimo di qualsivoglia efficaciaprobatoria, dovendo considerarsi lo stesso tamquam non esset.3.– Con il secondo motivo il ricorrente contesta, ai sensidell’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., la violazione di legge el’omesso esame circa fatti decisivi per il giudizio, per avere laCorte territoriale reputato irrilevanti, a fini probatori: a) lamancata produzione, da parte dell’appellata, delle etichette,istruzioni per l’uso e del fascicolo tecnico dei dispositivi per i qualiera stato ingiunto il pagamento; b) le prove orali raccolte inmerito all’autenticità delle prescrizioni, in quanto valutative erese da soggetti privi di conoscenze tecniche.3.1.– Il motivo è inammissibile.Ed invero il vizio addotto si traduce nell’omesso esame di fattidecisivi, oggetto di discussione tra le parti, ex art. 360, primocomma, n. 5, c.p.c., vizio non censurabile in caso di “doppiaconforme” ex art. 360, quarto comma, c.p.c.Peraltro la Corte d’appello, condividendo sul punto leargomentazioni del Tribunale, ha chiarito che era irrilevante, afini probatori, la mancata produzione, da parte dell’appellato,delle etichette, delle istruzioni per l’uso e del fascicolo tecnico deidispositivi per i quali era stato ingiunto il pagamento, poiché dettidocumenti nulla avrebbero potuto aggiungere in meritoall’attribuibilità delle ordinazioni, trattandosi di documenticompilati e sottoscritti unicamente dal produttore, utili, quindi, alpiù, per valutare la correttezza dell’adempimento di quest’ultimo,profilo non oggetto di contestazione in giudizio.4.– In definitiva, il ricorso deve essere respinto.Numero registro generale 22202/2024Numero sezionale 1271/2026Numero di raccolta generale 15646/2026Data pubblicazione 22/05/2026Le spese e compensi del giudizio di legittimità seguono lasoccombenza e si liquidano come da dispositivo.Poiché, all’esito dell’opposizione alla proposta di definizioneanticipata o accelerata del giudizio, ai sensi dell’art. 380-bis,ultimo comma, c.p.c., il giudizio è stato definito in conformità allaproposta, deve essere applicato l’art. 96, terzo e quarto comma,c.p.c., con la conseguente condanna ulteriore del ricorrentesoccombente al pagamento, in favore della controparte, di unasomma equitativamente determinata nonché, in favore dellacassa delle ammende, di una somma di denaro non inferiore adeuro 500,00 e non superiore ad euro 5.000,00, somme che siliquidano come da dispositivo.Sussistono i presupposti processuali per il versamento - aisensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002,n. 115 -, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo dicontributo unificato pari a quello previsto per l’impugnazione, sedovuto. P.Q.MLa Corte Suprema di Cassazionerigetta il ricorso e condanna il ricorrente alla refusione, infavore della controricorrente, delle spese del giudizio dicassazione, che liquida in complessivi euro 8.200,00, di cui euro200,00 per esborsi, oltre accessori come per legge; condannaaltresì il ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente,della somma equitativamente determinata in euro 8.000,00 e alpagamento, in favore della cassa delle ammende, della somma dieuro 3.000,00.Numero registro generale 22202/2024Numero sezionale 1271/2026Numero di raccolta generale 15646/2026Data pubblicazione 22/05/2026Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per ilversamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo atitolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, anorma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della SecondaSezione civile, in data 13 maggio 2026.Il PresidenteMauro Mocci