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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 10 febbraio 2022

Cassazione n. 09778/2022

Testo disponibile della fonte

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seguente ORDINANZA sul ricorso 2136-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] , in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliata presso la cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, [OSCURATO:PERSONA], ROMA, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del Curatore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 104, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controricorre.nte- Contro [OSCURATO:PERSONA]; - intimata - avverso la sentenza n. 35/2020 della CORTE D'APPELLO di CAGLIARI, depositata il 30/11/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 01/02/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].

Rilevato che: [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. ha proposto ricorso per cassazione, sorretto da un unico mezzo, contro la sentenza della corte d'appello di Cagliari che ne ha respinto il reclamo avverso la dichiarazione di fallimento; la curatela fallimentare ha replicato con controricorso.

Considerato che:

I. - con l'unico mezzo la ricorrente, deducendo la violazione degli artt. 18, 1 e 15 legge fall., censura la sentenza per aver omesso di accertare l'inesistenza dei requisiti di fallibilità desunti dai bilanci degli ultimi tre esercizi anteriori al fallimento, bilanci ritualmente depositati in sede di reclamo e attestanti un attivo patrimoniale, ricavi lordi e debiti di ammontare sempre inferiore al limite di legge;

II. - il ricorso per cassazione è inammissibile; la corte d'appello di Cagliari ha ritenuto inattendibili i dati contabili sul rilievo che la società dal 2010 non aveva depositato il bilancio e che quelli prodotti in sede di reclamo erano stati formati dopo la sentenza dichiarativa; ha aggiunto che nessun'altra Ric. 2021 n. 02136 sez.

M1 - ud. 01-02-2022 -2- documentazione era stata prodotta onde corroborarne le risultanze, in vista della determinazione della situazione patrimoniale come indicata; in tale condizione ha ritenuto non assolto l'onere della prova della insussistenza della condizione di fallibilità;

III. - la motivazione è pienamente idonea a dar conto della decisione resa, la quale è sintonica con l'orientamento di questa Corte; è vero che in tema di dichiarazione di fallimento, per dimostrare i requisiti di non fallibilità di cui all'art. 1, secondo comma, legge fall., i bilanci degli ultimi tre esercizi depositati ai sensi dell'art. 15, quarto comma, stessa legge non assurgono a prova legale; ed è parimenti vero che, come questa Corte ha di recente ancora sottolineato, il debitore può assolvere l'onere che gli incombe con strumenti probatori alternativi, segnatamente avvalendosi delle scritture contabili dell'impresa, come di qualunque altro documento, anche formato da terzi, suscettibile di fornire la rappresentazione storica dei fatti e dei dati economici e patrimoniali dell'impresa (v.

Cass. n. 25025-20); resta il fatto però che se il debitore, nell'adempimento dell'onere probatorio suddetto, ritenga di affidarsi ai bilanci, codesti, ai fini della prova della sussistenza dei requisiti di non fallibilità, sono in ogni caso quelli già approvati e depositati nel registro delle imprese, ex art. 2435 cod. civ.; ne consegue che, ove difettino tali requisiti o essi non siano ritualmente osservati, il giudice può motivatamente non tenere conto dei bilanci prodotti, Ric. 2021 n. 02136 sez.

M1 - ud. 01-02-2022 -3- rimanendo l'imprenditore onerato della prova circa la sussistenza dei requisiti della non fallibilità (Cass. n. 33091-18, Cass. n. 13746-17);

IV. - nel caso concreto la corte territoriale ha ritenuto inattendibili i dati di bilancio, e tale valutazione - allineata alle possibilità offerte dalla giurisprudenza di questa Corte - integra un giudizio di fatto insindacabile in cassazione se non per vizio di motivazione, nella specie neppure ipotizzato;

V. - le spese seguono la soccombenza. p.q.m.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente alle spese processuali, che liquida in 6.200,00 EUR, di cui 200,00 EUR per esborsi, oltre accessori e rimborso forfetario di spese generali nella massima misura di legge.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello relativo al ricorso, se dovuto.

Deciso in Roma, nella camera di consiglio del 10 febbraio 2022. [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso 2136-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] , in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliata presso la cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, [OSCURATO:PERSONA], ROMA, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del Curatore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 104, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controricorre.nte- Contro [OSCURATO:PERSONA]; - intimata - avverso la sentenza n. 35/2020 della CORTE D'APPELLO di CAGLIARI, depositata il 30/11/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 01/02/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. ha proposto ricorso per cassazione, sorretto da un unico mezzo, contro la sentenza della corte d'appello di Cagliari che ne ha respinto il reclamo avverso la dichiarazione di fallimento; la curatela fallimentare ha replicato con controricorso. Considerato che: I. - con l'unico mezzo la ricorrente, deducendo la violazione degli artt. 18, 1 e 15 legge fall., censura la sentenza per aver omesso di accertare l'inesistenza dei requisiti di fallibilità desunti dai bilanci degli ultimi tre esercizi anteriori al fallimento, bilanci ritualmente depositati in sede di reclamo e attestanti un attivo patrimoniale, ricavi lordi e debiti di ammontare sempre inferiore al limite di legge; II. - il ricorso per cassazione è inammissibile; la corte d'appello di Cagliari ha ritenuto inattendibili i dati contabili sul rilievo che la società dal 2010 non aveva depositato il bilancio e che quelli prodotti in sede di reclamo erano stati formati dopo la sentenza dichiarativa; ha aggiunto che nessun'altra Ric. 2021 n. 02136 sez. M1 - ud. 01-02-2022 -2- documentazione era stata prodotta onde corroborarne le risultanze, in vista della determinazione della situazione patrimoniale come indicata; in tale condizione ha ritenuto non assolto l'onere della prova della insussistenza della condizione di fallibilità; III. - la motivazione è pienamente idonea a dar conto della decisione resa, la quale è sintonica con l'orientamento di questa Corte; è vero che in tema di dichiarazione di fallimento, per dimostrare i requisiti di non fallibilità di cui all'art. 1, secondo comma, legge fall., i bilanci degli ultimi tre esercizi depositati ai sensi dell'art. 15, quarto comma, stessa legge non assurgono a prova legale; ed è parimenti vero che, come questa Corte ha di recente ancora sottolineato, il debitore può assolvere l'onere che gli incombe con strumenti probatori alternativi, segnatamente avvalendosi delle scritture contabili dell'impresa, come di qualunque altro documento, anche formato da terzi, suscettibile di fornire la rappresentazione storica dei fatti e dei dati economici e patrimoniali dell'impresa (v. Cass. n. 25025-20); resta il fatto però che se il debitore, nell'adempimento dell'onere probatorio suddetto, ritenga di affidarsi ai bilanci, codesti, ai fini della prova della sussistenza dei requisiti di non fallibilità, sono in ogni caso quelli già approvati e depositati nel registro delle imprese, ex art. 2435 cod. civ.; ne consegue che, ove difettino tali requisiti o essi non siano ritualmente osservati, il giudice può motivatamente non tenere conto dei bilanci prodotti, Ric. 2021 n. 02136 sez. M1 - ud. 01-02-2022 -3- rimanendo l'imprenditore onerato della prova circa la sussistenza dei requisiti della non fallibilità (Cass. n. 33091-18, Cass. n. 13746-17); IV. - nel caso concreto la corte territoriale ha ritenuto inattendibili i dati di bilancio, e tale valutazione - allineata alle possibilità offerte dalla giurisprudenza di questa Corte - integra un giudizio di fatto insindacabile in cassazione se non per vizio di motivazione, nella specie neppure ipotizzato; V. - le spese seguono la soccombenza. p.q.m. La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente alle spese processuali, che liquida in 6.200,00 EUR, di cui 200,00 EUR per esborsi, oltre accessori e rimborso forfetario di spese generali nella massima misura di legge. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello relativo al ricorso, se dovuto. Deciso in Roma, nella camera di consiglio del 10 febbraio 2022. [OSCURATO:PERSONA]