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CassazionesentenzaSezione 3

Cassazione n. 36176/2022

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SENTENZA sul ricorso iscritto al numero 18455del ruolo generale dell’anno 2020, proposto da [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA] ), in per- sona del Vice - Sindaco, legale rappresentante pro tem- pore rappresentato e difeso, giusta procura a margine del ricorso, dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] de Simone (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 47L24 F839F) e Chiara de Simone(C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 78D46 L719Y) -ricorrente- nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] Sergio(C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 59H03 I256D) avvocato personalmente costituito in giudizio ai sensi dell’art.86 c.p.c. -controricorrente-ricorrente in via incidentale- BORELLI Simona (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 66C58 L120E) rappresentatae difesa, giusta procura allegata in calce al con- troricorso, dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 54A23 H398V) -controricorrente- nonché Ric. n. 18455/2020– S ez. 3 - U d. 9 novembre 20 22 – Sentenza – Pagina 2 di 9 [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: non indicato), in persona del legale rappresen- tante pro tempore -intimato- per la cassazione della sentenza del Tribunale di Latina n. 625/2020, pubblicatain data 27 marzo 20 20 ; udita la relazione sulla causa svolta alla pubblica udienza in data 9 novembre 2022dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; uditi: il pubblico ministero, in persona del sostituto procuratore ge- nerale dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso, in via principale, per la dichiarazione di inammissibilitàdel ricorso principale, con assorbimento dell’incidentale; in subordine, per l’accoglimento del ricorso incidentale condizionato;in ulteriore subordine, cas- sazione senza rinvio della sentenza impugnata in relazione a tutti i motivi diversi da quelli relativi alla sussistenza del credito pignorato e per il rigettodi questi ultimi; l’avvocato [OSCURATO:PERSONA] de Simone, anche per delega dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] de Simone, per il comune ricorrente; l’avvocato [OSCURATO:PERSONA], controricorrente; l’avvocato [OSCURATO:PERSONA], per la controricorrente[OSCURATO:PERSONA].

Fatti di causa Secondo quanto è possibile desumere dal ricorso, l’avvocato [OSCURATO:PERSONA], creditore delConsorzio [OSCURATO:PERSONA] degli Aurunci, ha pignorato un credito da quest’ultimo vantato nei confronti del Comune di Sperlonga; nella procedura esecutiva è intervenuta l’avvocato [OSCURATO:PERSONA], anch’essa creditrice del consorzio esecutato; il giudice dell’esecuzione ha pronunciato ordinanza di assegnazione, ai sensi dell’art. 553 c.p.c., avverso la quale il terzo pignorato Comune di Sperlonga ha proposto opposizione agli atti esecutivi, ai sensi dell’art. 617 c.p.c..

L’opposizione è stata rigettata dal Tribunale di Latina.

Ricorre il Comune di Sperlonga, sulla base di diecimotivi.

Ric. n. 18455/2020– S ez. 3 - U d. 9 novembre 20 22 – Sentenza – Pagina 3 di 9 Resistono,con distinti controricorsi, il [OSCURATO:PERSONA], il quale propone a sua volta ricorso incidentale condizionato sulla base di un unico motivo, nonché la Borelli.

Non hanno svolto attività difensiva in questa sede gli altri inti- mati.

È stata chiesta e disposta la trattazione in pubblica udienza.

Parte ricorrente e il controricorrente avvocato [OSCURATO:PERSONA] hanno depositato memorie ai sensi dell’art. 378 c.p.c..

Ragioni della decisione 1.Inammissibilità del ricorso principale La verifica di ammissibilità del ricorso risulta pregiudiziale ed assorbente in relazione ad ogni altra questione , anche – per evidenti motivi di economia processuale –con riguardo alla cor- retta instaurazione del contraddittorio e con riguardo ai fatti sopravvenutirelativi all’esito del giudizio tra il Comune di Sper- longa e il Consorzio degli [OSCURATO:PERSONA] degli Aurunci avente ad oggetto il credito pignorato, peraltro dichiarati dall’ente ricorrente solo nel corso dell’udienza di discussione orale.

Taleverifica, infatti, sortisce esito negativo, in quanto lo stesso non rispetta il requisito della esposizione sommaria dei fatti prescritto a pena di inammissibilità del ricorso per cassazione dall’art. 366, comma 1, n. 3, c.p.c.,.

Tale requisito è considerato dalla norma come uno specifico re- quisito di contenuto-forma del ricorso e deve consistere in una esposizione sufficiente a garantire alla Corte di cassazione di avere una chiara e completa cognizione del fatto sostanziale che ha originato la controversia e del fatto processuale, senza dover ricorrere ad altre fonti o atti in suo possesso, compresa la stessa sentenza impugnata (Cass., Sez.

U, Sentenza n. 11653 del 18/05/2006, Rv. 588770 –01; conf.: Sez. 3 , Ordi- nanzan. 22385 del 19/10/2006 , Rv. 592918 – 01; Sez. 3 , Sen- tenzan. 15478 del 08/07/2014 , Rv. 631745 – 01; Sez. 6 - 3 , Ric. n. 18455/2020– S ez. 3 - U d. 9 novembre 20 22 – Sentenza – Pagina 4 di 9 Sentenzan. 16103 del 02/08/2016 , Rv. 641493 - 01 ).

La pre- scrizione del requisito in questione non risponde ad un’esigenza di mero formalismo, ma a quella di consentire una conoscenza chiara e completa deifatti di causa, sostanziali e/o processuali, che permetta di bene intendere il significato e la portata delle censure rivolte al provvedimento impugnato (Cass., Sez.

U, Sentenza n. 2602 del 20/02/2003, Rv. 560622 – 01; Sez.

L , Sentenzan. 12761 del 09/07/2004 , Rv. 575401 – 01; Cass., Sez.

U, Sentenza n. 30754 del 28/11/2004).

Stante tale fun- zione, per soddisfare il suddetto requisito è necessario che il ricorso per cassazione contenga, sia pure in modo non analitico o particolareggiato, l’indicazione sommaria delle reciproche pretese delle parti, con i presupposti di fatto e le ragioni di di- ritto che le hanno giustificate, delle eccezioni, delle difese e delle deduzioni di ciascuna parte in relazione alla posizione av- versaria, dello svolgersi della vicenda processuale nelle sue ar- ticolazioni e, dunque, delle argomentazioni essenziali, in fatto e in diritto su cui si è fondata la sentenza di primo grado, delle difese svolte dalle parti in appello, ed infine del tenore della sentenza impugnata.

Il ricorso in esame, nell’esposizione del fatto, non presenta tale contenuto minimo.

L’ente ricorrente, nella sezione dell’impugnazione intitolata «Premesse in fatto», si limita a trascrivere le conclusioni del proprio atto di citazione introduttivo della fase di merito dell’op- posizione agli atti esecutivi proposta avverso l’ordinanza di as- segnazione dellesomme pignorate in una procedura esecutiva in cui esso aveva assunto la posizione di terzo pignorato, de- scrivendo poi lo svolgimento del relativo giudizio di primo e unico grado in fase contenziosa, con particolare riguardo alle vicende relative all’integrazione del contraddittorio in tale fase del giudizio, all’andamento delle udienze ed all’assegnazione Ric. n. 18455/2020– S ez. 3 - U d. 9 novembre 20 22 – Sentenza – Pagina 5 di 9 della causa alla sezione ed all’istruttore tabellarmente compe- tenti.

Manca, invece, una adeguata esposizione delle vicende del pro- cesso esecutivo e, quindi, dei fatti processuali che avevano dato origine all’opposizione, nonché dei presupposti di fatto e di di- ritto che avevano determinato l’emissione del provvedimento impugnato, di cui non è richiamato in modo puntuale il conte- nuto.

Risulta del pari difettare un adeguato richiamo alle speci- fiche ragioni, in fatto ed in diritto, poste in concreto a base dell’opposizione e non vi è alcun richiamo al contenuto del ri- corso presentato al giudice dell’esecuzione nella fase sommaria del procedimento.

In particolare, non vengono adeguatamente chiarite, nell’espo- sizione dei fatti di causa, una serie di circostanze relative alle vicende del processo esecutivo la cui precisa e puntuale illu- strazione sarebbe stata necessaria per consentire alla Corte di intendere pienam ente sia l’oggetto, il significato e la portata delle censure rivolte al provvedimento del giudice dell’esecu- zionecon l’opposizione agli atti esecutivi, sia quelli delle cen- sure rivolte alla sentenza che tale opposizione ha respinto e che viene impugnata nella presente sede.

Manca, in primo luogo, l’indicazione precisa delle pretese fatte valere in via esecutiva dal creditore procedente e da quello in- tervenuto; non vengono poi indicati con precisione l’oggetto e il titolo del credito pignorato presso l’ente ricorrente, né viene sufficientemente richiamato l’esatto e completo contenuto della dichiarazione di quantità da quest’ultimo resa (di cui risulta, quindi, solo apoditticamente predicato il contenuto negativo), quello delle eventuali contestazioni insorte in ordine alla stessa in sede esecutiva e quello dei provvedimenti emessi dal giudice dell’esecuzione in proposito, con l’esplicazione delle ragioni che lo avrebbero indotto a pronunciare comunque l’ordinanza di as- segnazione.

Ric. n. 18455/2020– S ez. 3 - U d. 9 novembre 20 22 – Sentenza – Pagina 6 di 9 Manca anche, nell’esposizione dei fatti di causa, come già rile- vato, il richiamo al preciso contenuto dell’atto di opposizione avanzato con il ricorso al giudice dell’esecuzione e, quindi, l’in- dicazione delle specifiche ragioni poste, già in quella fase som- maria, a sostegno dell’assunta illegittimità del provvedimento contestato, ragioni peraltro non modificabili con l’atto introdut- tivo della fase a cognizione piena del giudizio di merito, secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte, la cui mancata indicazione, di conseguenza, non consente di ricostruire ade- guatamente l’ammissibile oggetto dell’opposizione (il che costi- tuisce di per sé ragione assorbente dell’inammissibilità del pre- sente ricorso), nonché quello dello stesso atto introduttivo del relativo giudizio di merito, del qualesono riportate le sole con- clusioni, il cui tenore non consente però affatto di comprendere in pieno le ragioni di fatto e di diritto poste a sostegno delle domande avanzate.

È opportuno precisare che neanche sulla base del contenuto espositivo delle censure di cui ai singoli motivi di ricorso pos- sono ritenersi sufficientemente e in modo chiaro, preciso e comprensibile, emendate le indicate lacune, e ciò anche a vo- lere ritenere possibile una siffatta integrazione, peraltro quanto meno irrituale, dal momento che l’art. 366, comma 1, n. 3, c.p.c., richiede al ricorrente una specifica e autonoma, sia pur sommaria, esposizione dei fatti di causa, distinta dalla formu- lazione dei motivi di ricorso.

In definitiva, non è possibile per questa Corte intendere ade- guatamente e valutare la eventuale fondatezza nel merito delle censure avanzate con il ricorso, le quali, inevitabilmente,risul- tano pertanto, a loro volta, difettare di specificità, in violazione dell’art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c..

Come premesso, la radicale inammissibilità del ricorso, per il segnalato difetto di esposizione dei fatti di causa, assorbe ogni altra questione, anche relativa all’integrità ed alla corretta Ric. n. 18455/2020– S ez. 3 - U d. 9 novembre 20 22 – Sentenza – Pagina 7 di 9 instaurazione del contraddittorio (oltre allo stesso ricorso inci- dentale condizionato) e renderebbe superflua anche l’esposi- zione dei singoli motivi posti a base dello stesso.

2. Assorbimento del ricorso incidentale condizionato L’unico motivo del ricorso incidentale condizionato è così rubri- cato: «In relazione all’art. 360 comma 1 n.3 e n. 5 cpc- Viola- zione e falsa applicazionedell’art. 618 c.p.c. - Omessa consi- derazione di un fatto decisivo ai fini del decidere emergente dall’atto di causa costituito dalla ordinanza emessa dal G.E. del Tribunale di Latina in data 3.1.2014».

In virtù dell’esito negativo del ricorso principale, resta eviden- temente assorbito quello incidentale condizionato proposto dal controricorrente [OSCURATO:PERSONA], anche a prescindere dalla sua tempe- stività. 3.Conclusioni e regolamentazione delle spese Il ricorso principaleè dichiarato inammissibile, assorbito l’inci- dentale condizionato.

Per le spese del giudizio di cassazione si provvede, sulla base del principio della soccombenza, come in dispositivo.

Va, in proposito , rilevata la tardività della notificazione di en- trambi i controricorsi (ricorso principale notificato in data 16 luglio 2020; controricorsi notificati entrambi tardivamente, in violazione del termine previsto dall’art. 370 c.p.c., tenuto conto dell’inapplicabilità del regime della sospensione feriale dei ter- mini alle cause in materia di esecuzione forzata e, in partico- lare, a quelle di opposizione agli atti esecutivi ai sensi dell’art.617 c.p.c.).

Di detti controricorsi non potrà tenersi conto, quindi, ai fini della liquidazione delle spese del giudizio di legit- timità, che dovràlimitarsi a tener conto dell’attività dei difensori di partecipazione alla discussione orale (Cass., Sez. 3, Sentenza n. 22269del 02/11/2010, Rv. 615554 – 01 ).

Va, altresì , effettuata la liquidazione del le spese del procedi- mentoincidentale di sospensione dell’esecuzione della sentenza Ric. n. 18455/2020– S ez. 3 - U d. 9 novembre 20 22 – Sentenza – Pagina 8 di 9 impugnatadi cui all’art. 373 c.p.c., per entrambi i controricor- renti, che spetta esclusivamente alla Corte di Cassazione , nell’ambito del giudizio di legittimità al quale è funzionale la procedura incidentale di sospensione dell’esecuzione (Cass., Sez. 6- 3 , Ordinanza n. 26966 del 24/10/2018 , Rv. 650894 – 01;Sez. 1, Sentenza n. 16121 del 22/07/2011 , Rv. 619162 – 01;Sez. 3, Ordinanza n. 7248 del 25/03/2009 , Rv. 607039 – 01;Sez. 1 , Sentenza n. 3738 del 25/02/2004 , Rv. 570489 – 01; Sez. 1, Sentenza n. 7520 del 04/06/2001 , Rv. 547226 - 01), essendo stata tale liquidazione richiesta dalle parti e do- vendo in proposito ritenersi sufficiente la documentazione alle- gata e regolare il contraddittorio, anche in ragione della parte- cipazione di tutte leparti all’udienza di discussione orale (Cass., Sez. 6- 3 , Sentenza n. 21198 del 20/10/2015 , Rv. 637485 – 01; Sez. 6 - 3 , Ordinanza n. 18079 del 3 1/08/2020 , Rv. 658763 –01; Sez. 3, Ordinanza n. 36646 del 25/11/2021 , Rv. 662989 -01).

Ai fini della determinazione del valore, il subpro- cedimento incidentale di sospensione della provvisoria esecuti- vità della sentenza impugnata per cassazione andrà ritenuto di valore indeterminabile (Cass., Sez. 3 , Ordinanza n. 30847 del 29/11/2018,non massimata sul punto).

Deve infine darsi atto della sussistenza dei presupposti proces- suali (rigetto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o impro- cedibilità dell’impugnazione) di cui all’art. 13, co. 1quater, del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, introdotto dall’art. 1, co. 17, della legge 24 dicembre 2012 n. 228. per questi motivi La Corte: - dichiara inammissibile il ricorso principale, assorbito l’in- cidentale condizionato; - condanna l’ente ricorrente in via principale a pagare le spese del giudizio di legittimità in favore dei controricor- renti, liquidandole, per ciascuno di essi, in complessivi € Ric. n. 18455/2020– S ez. 3 - U d. 9 novembre 20 22 – Sentenza – Pagina 9 di 9 6.500,00,oltre € 200,00 per esborsi , spese generali ed accessori di legge,nonché quelle per il procedimento in- cidentale dicui all’art. 373 c.p.c. davanti al giudice di me- rito, liquidandole, per ciascun controricorrente, in € 2.000,00, oltrespese generali ed accessori di legge.

Si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali (ri- getto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedibi- lità dell’impugnazione)di cui all’art. 13, comma 1 quater , del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, inserito dall’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012 n. 228, per il versamento, da parte dell’entericorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a q

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
SENTENZA sul ricorso iscritto al numero 18455del ruolo generale dell’anno 2020, proposto da [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA] ), in per- sona del Vice - Sindaco, legale rappresentante pro tem- pore rappresentato e difeso, giusta procura a margine del ricorso, dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] de Simone (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 47L24 F839F) e Chiara de Simone(C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 78D46 L719Y) -ricorrente- nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] Sergio(C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 59H03 I256D) avvocato personalmente costituito in giudizio ai sensi dell’art.86 c.p.c. -controricorrente-ricorrente in via incidentale- BORELLI Simona (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 66C58 L120E) rappresentatae difesa, giusta procura allegata in calce al con- troricorso, dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 54A23 H398V) -controricorrente- nonché Ric. n. 18455/2020– S ez. 3 - U d. 9 novembre 20 22 – Sentenza – Pagina 2 di 9 [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: non indicato), in persona del legale rappresen- tante pro tempore -intimato- per la cassazione della sentenza del Tribunale di Latina n. 625/2020, pubblicatain data 27 marzo 20 20 ; udita la relazione sulla causa svolta alla pubblica udienza in data 9 novembre 2022dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; uditi: il pubblico ministero, in persona del sostituto procuratore ge- nerale dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso, in via principale, per la dichiarazione di inammissibilitàdel ricorso principale, con assorbimento dell’incidentale; in subordine, per l’accoglimento del ricorso incidentale condizionato;in ulteriore subordine, cas- sazione senza rinvio della sentenza impugnata in relazione a tutti i motivi diversi da quelli relativi alla sussistenza del credito pignorato e per il rigettodi questi ultimi; l’avvocato [OSCURATO:PERSONA] de Simone, anche per delega dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] de Simone, per il comune ricorrente; l’avvocato [OSCURATO:PERSONA], controricorrente; l’avvocato [OSCURATO:PERSONA], per la controricorrente[OSCURATO:PERSONA]. Fatti di causa Secondo quanto è possibile desumere dal ricorso, l’avvocato [OSCURATO:PERSONA], creditore delConsorzio [OSCURATO:PERSONA] degli Aurunci, ha pignorato un credito da quest’ultimo vantato nei confronti del Comune di Sperlonga; nella procedura esecutiva è intervenuta l’avvocato [OSCURATO:PERSONA], anch’essa creditrice del consorzio esecutato; il giudice dell’esecuzione ha pronunciato ordinanza di assegnazione, ai sensi dell’art. 553 c.p.c., avverso la quale il terzo pignorato Comune di Sperlonga ha proposto opposizione agli atti esecutivi, ai sensi dell’art. 617 c.p.c.. L’opposizione è stata rigettata dal Tribunale di Latina. Ricorre il Comune di Sperlonga, sulla base di diecimotivi. Ric. n. 18455/2020– S ez. 3 - U d. 9 novembre 20 22 – Sentenza – Pagina 3 di 9 Resistono,con distinti controricorsi, il [OSCURATO:PERSONA], il quale propone a sua volta ricorso incidentale condizionato sulla base di un unico motivo, nonché la Borelli. Non hanno svolto attività difensiva in questa sede gli altri inti- mati. È stata chiesta e disposta la trattazione in pubblica udienza. Parte ricorrente e il controricorrente avvocato [OSCURATO:PERSONA] hanno depositato memorie ai sensi dell’art. 378 c.p.c.. Ragioni della decisione 1.Inammissibilità del ricorso principale La verifica di ammissibilità del ricorso risulta pregiudiziale ed assorbente in relazione ad ogni altra questione , anche – per evidenti motivi di economia processuale –con riguardo alla cor- retta instaurazione del contraddittorio e con riguardo ai fatti sopravvenutirelativi all’esito del giudizio tra il Comune di Sper- longa e il Consorzio degli [OSCURATO:PERSONA] degli Aurunci avente ad oggetto il credito pignorato, peraltro dichiarati dall’ente ricorrente solo nel corso dell’udienza di discussione orale. Taleverifica, infatti, sortisce esito negativo, in quanto lo stesso non rispetta il requisito della esposizione sommaria dei fatti prescritto a pena di inammissibilità del ricorso per cassazione dall’art. 366, comma 1, n. 3, c.p.c.,. Tale requisito è considerato dalla norma come uno specifico re- quisito di contenuto-forma del ricorso e deve consistere in una esposizione sufficiente a garantire alla Corte di cassazione di avere una chiara e completa cognizione del fatto sostanziale che ha originato la controversia e del fatto processuale, senza dover ricorrere ad altre fonti o atti in suo possesso, compresa la stessa sentenza impugnata (Cass., Sez. U, Sentenza n. 11653 del 18/05/2006, Rv. 588770 –01; conf.: Sez. 3 , Ordi- nanzan. 22385 del 19/10/2006 , Rv. 592918 – 01; Sez. 3 , Sen- tenzan. 15478 del 08/07/2014 , Rv. 631745 – 01; Sez. 6 - 3 , Ric. n. 18455/2020– S ez. 3 - U d. 9 novembre 20 22 – Sentenza – Pagina 4 di 9 Sentenzan. 16103 del 02/08/2016 , Rv. 641493 - 01 ). La pre- scrizione del requisito in questione non risponde ad un’esigenza di mero formalismo, ma a quella di consentire una conoscenza chiara e completa deifatti di causa, sostanziali e/o processuali, che permetta di bene intendere il significato e la portata delle censure rivolte al provvedimento impugnato (Cass., Sez. U, Sentenza n. 2602 del 20/02/2003, Rv. 560622 – 01; Sez. L , Sentenzan. 12761 del 09/07/2004 , Rv. 575401 – 01; Cass., Sez. U, Sentenza n. 30754 del 28/11/2004). Stante tale fun- zione, per soddisfare il suddetto requisito è necessario che il ricorso per cassazione contenga, sia pure in modo non analitico o particolareggiato, l’indicazione sommaria delle reciproche pretese delle parti, con i presupposti di fatto e le ragioni di di- ritto che le hanno giustificate, delle eccezioni, delle difese e delle deduzioni di ciascuna parte in relazione alla posizione av- versaria, dello svolgersi della vicenda processuale nelle sue ar- ticolazioni e, dunque, delle argomentazioni essenziali, in fatto e in diritto su cui si è fondata la sentenza di primo grado, delle difese svolte dalle parti in appello, ed infine del tenore della sentenza impugnata. Il ricorso in esame, nell’esposizione del fatto, non presenta tale contenuto minimo. L’ente ricorrente, nella sezione dell’impugnazione intitolata «Premesse in fatto», si limita a trascrivere le conclusioni del proprio atto di citazione introduttivo della fase di merito dell’op- posizione agli atti esecutivi proposta avverso l’ordinanza di as- segnazione dellesomme pignorate in una procedura esecutiva in cui esso aveva assunto la posizione di terzo pignorato, de- scrivendo poi lo svolgimento del relativo giudizio di primo e unico grado in fase contenziosa, con particolare riguardo alle vicende relative all’integrazione del contraddittorio in tale fase del giudizio, all’andamento delle udienze ed all’assegnazione Ric. n. 18455/2020– S ez. 3 - U d. 9 novembre 20 22 – Sentenza – Pagina 5 di 9 della causa alla sezione ed all’istruttore tabellarmente compe- tenti. Manca, invece, una adeguata esposizione delle vicende del pro- cesso esecutivo e, quindi, dei fatti processuali che avevano dato origine all’opposizione, nonché dei presupposti di fatto e di di- ritto che avevano determinato l’emissione del provvedimento impugnato, di cui non è richiamato in modo puntuale il conte- nuto. Risulta del pari difettare un adeguato richiamo alle speci- fiche ragioni, in fatto ed in diritto, poste in concreto a base dell’opposizione e non vi è alcun richiamo al contenuto del ri- corso presentato al giudice dell’esecuzione nella fase sommaria del procedimento. In particolare, non vengono adeguatamente chiarite, nell’espo- sizione dei fatti di causa, una serie di circostanze relative alle vicende del processo esecutivo la cui precisa e puntuale illu- strazione sarebbe stata necessaria per consentire alla Corte di intendere pienam ente sia l’oggetto, il significato e la portata delle censure rivolte al provvedimento del giudice dell’esecu- zionecon l’opposizione agli atti esecutivi, sia quelli delle cen- sure rivolte alla sentenza che tale opposizione ha respinto e che viene impugnata nella presente sede. Manca, in primo luogo, l’indicazione precisa delle pretese fatte valere in via esecutiva dal creditore procedente e da quello in- tervenuto; non vengono poi indicati con precisione l’oggetto e il titolo del credito pignorato presso l’ente ricorrente, né viene sufficientemente richiamato l’esatto e completo contenuto della dichiarazione di quantità da quest’ultimo resa (di cui risulta, quindi, solo apoditticamente predicato il contenuto negativo), quello delle eventuali contestazioni insorte in ordine alla stessa in sede esecutiva e quello dei provvedimenti emessi dal giudice dell’esecuzione in proposito, con l’esplicazione delle ragioni che lo avrebbero indotto a pronunciare comunque l’ordinanza di as- segnazione. Ric. n. 18455/2020– S ez. 3 - U d. 9 novembre 20 22 – Sentenza – Pagina 6 di 9 Manca anche, nell’esposizione dei fatti di causa, come già rile- vato, il richiamo al preciso contenuto dell’atto di opposizione avanzato con il ricorso al giudice dell’esecuzione e, quindi, l’in- dicazione delle specifiche ragioni poste, già in quella fase som- maria, a sostegno dell’assunta illegittimità del provvedimento contestato, ragioni peraltro non modificabili con l’atto introdut- tivo della fase a cognizione piena del giudizio di merito, secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte, la cui mancata indicazione, di conseguenza, non consente di ricostruire ade- guatamente l’ammissibile oggetto dell’opposizione (il che costi- tuisce di per sé ragione assorbente dell’inammissibilità del pre- sente ricorso), nonché quello dello stesso atto introduttivo del relativo giudizio di merito, del qualesono riportate le sole con- clusioni, il cui tenore non consente però affatto di comprendere in pieno le ragioni di fatto e di diritto poste a sostegno delle domande avanzate. È opportuno precisare che neanche sulla base del contenuto espositivo delle censure di cui ai singoli motivi di ricorso pos- sono ritenersi sufficientemente e in modo chiaro, preciso e comprensibile, emendate le indicate lacune, e ciò anche a vo- lere ritenere possibile una siffatta integrazione, peraltro quanto meno irrituale, dal momento che l’art. 366, comma 1, n. 3, c.p.c., richiede al ricorrente una specifica e autonoma, sia pur sommaria, esposizione dei fatti di causa, distinta dalla formu- lazione dei motivi di ricorso. In definitiva, non è possibile per questa Corte intendere ade- guatamente e valutare la eventuale fondatezza nel merito delle censure avanzate con il ricorso, le quali, inevitabilmente,risul- tano pertanto, a loro volta, difettare di specificità, in violazione dell’art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.. Come premesso, la radicale inammissibilità del ricorso, per il segnalato difetto di esposizione dei fatti di causa, assorbe ogni altra questione, anche relativa all’integrità ed alla corretta Ric. n. 18455/2020– S ez. 3 - U d. 9 novembre 20 22 – Sentenza – Pagina 7 di 9 instaurazione del contraddittorio (oltre allo stesso ricorso inci- dentale condizionato) e renderebbe superflua anche l’esposi- zione dei singoli motivi posti a base dello stesso. 2. Assorbimento del ricorso incidentale condizionato L’unico motivo del ricorso incidentale condizionato è così rubri- cato: «In relazione all’art. 360 comma 1 n.3 e n. 5 cpc- Viola- zione e falsa applicazionedell’art. 618 c.p.c. - Omessa consi- derazione di un fatto decisivo ai fini del decidere emergente dall’atto di causa costituito dalla ordinanza emessa dal G.E. del Tribunale di Latina in data 3.1.2014». In virtù dell’esito negativo del ricorso principale, resta eviden- temente assorbito quello incidentale condizionato proposto dal controricorrente [OSCURATO:PERSONA], anche a prescindere dalla sua tempe- stività. 3.Conclusioni e regolamentazione delle spese Il ricorso principaleè dichiarato inammissibile, assorbito l’inci- dentale condizionato. Per le spese del giudizio di cassazione si provvede, sulla base del principio della soccombenza, come in dispositivo. Va, in proposito , rilevata la tardività della notificazione di en- trambi i controricorsi (ricorso principale notificato in data 16 luglio 2020; controricorsi notificati entrambi tardivamente, in violazione del termine previsto dall’art. 370 c.p.c., tenuto conto dell’inapplicabilità del regime della sospensione feriale dei ter- mini alle cause in materia di esecuzione forzata e, in partico- lare, a quelle di opposizione agli atti esecutivi ai sensi dell’art.617 c.p.c.). Di detti controricorsi non potrà tenersi conto, quindi, ai fini della liquidazione delle spese del giudizio di legit- timità, che dovràlimitarsi a tener conto dell’attività dei difensori di partecipazione alla discussione orale (Cass., Sez. 3, Sentenza n. 22269del 02/11/2010, Rv. 615554 – 01 ). Va, altresì , effettuata la liquidazione del le spese del procedi- mentoincidentale di sospensione dell’esecuzione della sentenza Ric. n. 18455/2020– S ez. 3 - U d. 9 novembre 20 22 – Sentenza – Pagina 8 di 9 impugnatadi cui all’art. 373 c.p.c., per entrambi i controricor- renti, che spetta esclusivamente alla Corte di Cassazione , nell’ambito del giudizio di legittimità al quale è funzionale la procedura incidentale di sospensione dell’esecuzione (Cass., Sez. 6- 3 , Ordinanza n. 26966 del 24/10/2018 , Rv. 650894 – 01;Sez. 1, Sentenza n. 16121 del 22/07/2011 , Rv. 619162 – 01;Sez. 3, Ordinanza n. 7248 del 25/03/2009 , Rv. 607039 – 01;Sez. 1 , Sentenza n. 3738 del 25/02/2004 , Rv. 570489 – 01; Sez. 1, Sentenza n. 7520 del 04/06/2001 , Rv. 547226 - 01), essendo stata tale liquidazione richiesta dalle parti e do- vendo in proposito ritenersi sufficiente la documentazione alle- gata e regolare il contraddittorio, anche in ragione della parte- cipazione di tutte leparti all’udienza di discussione orale (Cass., Sez. 6- 3 , Sentenza n. 21198 del 20/10/2015 , Rv. 637485 – 01; Sez. 6 - 3 , Ordinanza n. 18079 del 3 1/08/2020 , Rv. 658763 –01; Sez. 3, Ordinanza n. 36646 del 25/11/2021 , Rv. 662989 -01). Ai fini della determinazione del valore, il subpro- cedimento incidentale di sospensione della provvisoria esecuti- vità della sentenza impugnata per cassazione andrà ritenuto di valore indeterminabile (Cass., Sez. 3 , Ordinanza n. 30847 del 29/11/2018,non massimata sul punto). Deve infine darsi atto della sussistenza dei presupposti proces- suali (rigetto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o impro- cedibilità dell’impugnazione) di cui all’art. 13, co. 1quater, del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, introdotto dall’art. 1, co. 17, della legge 24 dicembre 2012 n. 228. per questi motivi La Corte: - dichiara inammissibile il ricorso principale, assorbito l’in- cidentale condizionato; - condanna l’ente ricorrente in via principale a pagare le spese del giudizio di legittimità in favore dei controricor- renti, liquidandole, per ciascuno di essi, in complessivi € Ric. n. 18455/2020– S ez. 3 - U d. 9 novembre 20 22 – Sentenza – Pagina 9 di 9 6.500,00,oltre € 200,00 per esborsi , spese generali ed accessori di legge,nonché quelle per il procedimento in- cidentale dicui all’art. 373 c.p.c. davanti al giudice di me- rito, liquidandole, per ciascun controricorrente, in € 2.000,00, oltrespese generali ed accessori di legge. Si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali (ri- getto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedibi- lità dell’impugnazione)di cui all’art. 13, comma 1 quater , del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, inserito dall’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012 n. 228, per il versamento, da parte dell’entericorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a q
Sentenza Cassazione n. 36176/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris