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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 15 ottobre 1989

Cassazione n. 31660/2025

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/03/2025 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Motivi della decisione Visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso proposto, a mezzo del difensore, da [OSCURATO:PERSONA], ritenuta responsabile nelle conformi sentenze di merito del reato di furto aggravato in concorso.

Rilevato che la difesa lamenta:

1. Inosservanza, erronea applicazione della legge penale e vizio di motivazione in relazione all'art. 131-bis cod. pen.;

2. Inosservanza, erronea applicazione della legge penale e vizio di motivazione in relazione al mancato riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen Considerato che la causa di non punibilità di cui all'art 131-bis cod. pen. è stata validamente esclusa in sentenza alla luce del rilevato disvalore oggettivo della condotta accertata e della non occasionalità della condotta, elementi apprezzati con argomentare immune da incongruenze logiche e coerente con le risultanze istruttorie, tale da portare la decisione adottata in parte qua al riparo da censure prospettabili in sede di legittimità.

Considerato che i rilievi riguardanti la mancata applicazione dell'attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen. non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti da mere doglianze in punto di fatto, riproduttive di profili di censura già adeguatamente vagliati in sentenza e disattesi con corrette argomentazioni giuridiche (si veda, in particolare, quanto argomentato dalla Corte territoriale nel motivare il diniego dell'attenuante di cui all'art. 62, n. 4, c.p., laddove evidenzia come il furto abbia avuto ad oggetto merce del costo di oltre 200 euro, valore che non può essere considerato di entità irrisoria come richiesto dalla costante giurisprudenza di legittimità ai fini dell'applicazione della invocata attenuante).

Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 14 luglio 2025 Il Consigliere

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/03/2025 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Motivi della decisione Visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso proposto, a mezzo del difensore, da [OSCURATO:PERSONA], ritenuta responsabile nelle conformi sentenze di merito del reato di furto aggravato in concorso. Rilevato che la difesa lamenta: 1. Inosservanza, erronea applicazione della legge penale e vizio di motivazione in relazione all'art. 131-bis cod. pen.; 2. Inosservanza, erronea applicazione della legge penale e vizio di motivazione in relazione al mancato riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen Considerato che la causa di non punibilità di cui all'art 131-bis cod. pen. è stata validamente esclusa in sentenza alla luce del rilevato disvalore oggettivo della condotta accertata e della non occasionalità della condotta, elementi apprezzati con argomentare immune da incongruenze logiche e coerente con le risultanze istruttorie, tale da portare la decisione adottata in parte qua al riparo da censure prospettabili in sede di legittimità. Considerato che i rilievi riguardanti la mancata applicazione dell'attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen. non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti da mere doglianze in punto di fatto, riproduttive di profili di censura già adeguatamente vagliati in sentenza e disattesi con corrette argomentazioni giuridiche (si veda, in particolare, quanto argomentato dalla Corte territoriale nel motivare il diniego dell'attenuante di cui all'art. 62, n. 4, c.p., laddove evidenzia come il furto abbia avuto ad oggetto merce del costo di oltre 200 euro, valore che non può essere considerato di entità irrisoria come richiesto dalla costante giurisprudenza di legittimità ai fini dell'applicazione della invocata attenuante). Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 14 luglio 2025 Il Consigliere
Sentenza Cassazione n. 31660/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris