CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 8 ottobre 2020
Cassazione n. 11495/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ato la seguente ORDINANZA sul ricorso 29370-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], in proprio e n.q. di socio superstite di [OSCURATO:PERSONA] F.[OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 268, presso lo studio FERRARI & PONTE, dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] F.[OSCURATO:PERSONA] & C. SNC, [OSCURATO:PERSONA] EUGENIO; - intimati - avverso la sentenza n. 1369/2020 della CORTE D'APPELLO di CATANZARO, depositata l'08/10/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 14/12/2021 dal Consigliere Relatore Dott. [OSCURATO:PERSONA]. F i r m a t o D a : M E L O N I M A R I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 c b 2 a a e d 7 2 2 3 8 1 9 1 0 6 4 2 3 f b 2 9 6 b 2 9 9 d c - F i r m a t o D a : R I C C I G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 e b 0 d d f b 9 1 7 a 1 1 1 a 6 5 7 c 0 e 3 1 a c 3 e 4 b 5 Numero registro generale 29370/2020 Numero sezionale 11074/2021 RILEVATO Numero di raccolta generale 11495/2022 Data pubblicazione 08/04/2022 - che viene proposto da [OSCURATO:PERSONA], in proprio e nella qualità di socio superstite della [OSCURATO:PERSONA] F.lli Turco s.n.c., affidandolo a tre motivi, ricorso avverso la sentenza n. 1369/2020, depositata in data 8.10.2020, con cui è stato rigettato il reclamo ex art. 18 legge fall. proposto dall’odierno ricorrente contro la sentenza n. 1/20 del 15.1.2020 del Tribunale di Crotone che ha dichiarato il fallimento della predetta società; - che gli intimati non hanno svolto difese; - che sono stati ritenuti sussistenti i presupposti ex art. 380 bis c.p.c.; CONSIDERATO 1. che con il primo motivo è stata dedotta la violazione degli artt. 115 cod. proc. civ. e 15 legge fall. nonché l’omesso esame di fatto decisivo oggetto di discussione tra le parti ex art. 360 comma 1° n. 5 cod. proc. civ.; che, in particolare, il ricorrente lamenta che non è stata correttamente applicata dalla Corte d’Appello la disciplina dell’art 15 legge fall., non essendo stato verificato che, prima della produzione in giudizio della nota dell’agenzia delle Entrate, la domanda di fallimento non era procedibile, che non erano comunque state interpretate correttamente le informazioni comunicate dalla predetta Agenzia, né valutato che la società che aveva richiesto il fallimento ([OSCURATO:PERSONA] D.C.E.) risultava cancellata dal Registro delle Imprese dal febbraio 2014 ed era quindi priva di legittimazione ad agire; 2. che il motivo è inammissibile; che, in particolare, quanto al dedotta insussistenza della legittimazione ad agire da parte del creditore istante (in quanto cancellato dal registro delle imprese sin dal 2014), questa Corte ha già enunciato il principio di diritto (vedi Cass. n. 25573/2009) – cui questo Collegio intende dare continuità – secondo cui l'esame in sede di impugnazione di questioni pregiudiziali o preliminari, rilevabili d'ufficio, resta precluso dalla pronuncia che, nel provvedere sul merito della domanda, abbia necessariamente statuito per implicito anche su questioni mai sollevate in F i r m a t o D a : M E L O N I M A R I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 c b 2 a a e d 7 2 2 3 8 1 9 1 0 6 4 2 3 f b 2 9 6 b 2 9 9 d c - F i r m a t o D a : R I C C I G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 e b 0 d d f b 9 1 7 a 1 1 1 a 6 5 7 c 0 e 3 1 a c 3 e 4 b 5 Numero registro generale 29370/2020 Numero sezionale 11074/2021 Numero di raccolta generale 11495/2022 quella sede dalla parte interessata e, dunque, sintomo di un comportamento Data pubblicazione 08/04/2022 incompatibile con la volontà di farle valere: è pertanto inammissibile il ricorso per cassazione con cui si proponga la questione pregiudiziale della legittimazione ad agire senza specificare, nel rispetto del principio di autosufficienza, dove, quando ed in che termini l'eccezione sia stata dedotta nel giudizio di impugnazione, risultando la censura, ancorché rilevabile d'ufficio, coperta da giudicato interno; - che, nel caso di specie, posto che della questione della legittimazione ad agire del creditore istante non vi è traccia nella sentenza impugnata, il ricorrente si è limitato a far valere in questa sede di legittimità la predetta condizione dell’azione senza neppure aver allegato di aver sollevato tale eccezione nel giudizio di merito; - che la censura con cui il ricorrente ha contestato la valutazione effettuata dalla Corte d’Appello dei dati forniti dall’agenzia delle Entrate in ordine all’ammontare dei debiti tributari si configura come di merito, essendo finalizzata a sollecitare una diversa ricostruzione dei fatti rispetto a quella operata dal giudice di secondo grado; 3. che con il secondo motivo è stata dedotta la violazione degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ. e dell’art. 1 legge fall nonché l’omesso esame di fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti; - che, in particolare, il ricorrente espone di aver prodotto bilanci relativi al periodo 2010/2019 che, seppur non depositati in Camera di Commercio, ben potevano contenere informazioni utili a verificare l’esistenza del requisito di cui all’art. 1 legge fall. , tenuto conto, peraltro, che quei dati erano stati validati e confermati da una perizia giurata asseverata; - che dalle risultanze di tale perizia emergeva l’errore aritmetico in cui era incorsa l’Agenzia delle entrate nel fornire i dati, che portavano i debiti della fallenda ad una entità di 353.487,64 €; 4. che il motivo è inammissibile nonché manifestamente infondato;F i r m a t o D a : M E L O N I M A R I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 c b 2 a a e d 7 2 2 3 8 1 9 1 0 6 4 2 3 f b 2 9 6 b 2 9 9 d c - F i r m a t o D a : R I C C I G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 e b 0 d d f b 9 1 7 a 1 1 1 a 6 5 7 c 0 e 3 1 a c 3 e 4 b 5 Numero registro generale 29370/2020 Numero sezionale 11074/2021 Numero di raccolta generale 11495/2022 che, in particolare, va preliminarmente osservato che la Corte d’AppelloData pubblicazione 08/04/2022, con una apprezzamento in fatto immune da vizi logici, ha ritenuto motivatamente inattendibili i bilanci prodotti in giudizio dal ricorrente e mai depositati presso il Registro delle Imprese, non contenendo gli stessi, con riferimento alle passività, traccia dell’ingente debito verso l’Agenzia delle Entrate anche nel minor importo ammesso dal reclamante di € 353.487,64 €; - che ne consegue che la valutazione con cui la Corte d’Appello ha ritenuto non assolto l’onere della prova incombente sull’imprenditore fallendo circa la ricorrenza dei requisiti della non fallibilità, oltre ad essere giuridicamente corretta (vedi Cass. 30516/2018, Cass. 16067/2018, Cass. n. 13746/2017, Cass. n. 24548/2016), non è sindacabile in sede di legittimità; - che il ricorrente non può nemmeno invocare a proprio favore le risultanze della perizia giurata depositata, atteso che, non essendo prevista dall'ordinamento la precostituzione fuori del giudizio di un siffatto mezzo di prova, ad essa si può solo riconoscere valore di indizio al pari di ogni documento proveniente da un terzo, il cui apprezzamento è affidato alla valutazione discrezionale del giudice di merito, ma della quale non è obbligato in nessun caso a tenere conto (vedi Cass. n. 9551/2009; Cass. 4437/1997); che, peraltro, nel caso di specie, la Corte ha provveduto al prudente apprezzamento di tale perizia giurata unitamente agli altri elementi di prova, non ritenendo i dati elaborati dal perito affidabili sul rilievo che non trovavano alcun riscontro nelle scritture contabili (del tutto mancanti); - che, infine, manifestamente infondata è la dedotta violazione degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ., atteso che, in tema di ricorso per cassazione, una censura relativa alla violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. non può comunque porsi per una erronea valutazione del materiale istruttorio eventualmente compiuta dal giudice di merito, ma solo se si alleghi che quest'ultimo abbia posto a base della decisione prove non dedotte dalle parti, ovvero disposte d'ufficio al di fuori dei limiti legali, o abbia disatteso, valutandole secondo il suo prudente apprezzamento, delle prove legali, ovvero abbia F i r m a t o D a : M E L O N I M A R I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 c b 2 a a e d 7 2 2 3 8 1 9 1 0 6 4 2 3 f b 2 9 6 b 2 9 9 d c - F i r m a t o D a : R I C C I G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 e b 0 d d f b 9 1 7 a 1 1 1 a 6 5 7 c 0 e 3 1 a c 3 e 4 b 5 Numero registro generale 29370/2020 Numero sezionale 11074/2021 considerato come facenti piena prova, recependoli senza apprezzamento critico, Numero di raccolta generale 11495/2022 Data pubblicazione 08/04/2022 elementi di prova soggetti invece a valutazione (Cass n. 1229 del 17/01/2019); 5. che con il terzo motivo è stata dedotta la violazione degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ. e dell’art. 1 legge fall nonché l’omesso esame di fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti, sul rilievo che la Corte d’Appello non ha tenuto conto che quella dichiarata fallita era un’impresa artigiana ed è stato provato che i soci avevano prestato il proprio lavoro manuale in misura prevalente; 6. che il motivo è manifestamente infondato; che va osservato che questa Corte, anche nella sentenza delle sezioni Unite n. 5685 del 20/03/2015, ha chiarito che il R.D. 16 marzo 1942, n. 267, art. 1, comma 2, nel testo modificato dal D.Lgs. 12 settembre 2007, n. 169 (che stabilisce, ai fini della dichiarazione di fallimento, la necessità del superamento di alcuni parametri dimensionali), esclude la possibilità di ricorrere al criterio sancito nella norma sostanziale contenuta nell'art. 2083 cod. civ., che ormai ai fini della fallibilità non spiega alcuna rilevanza; - che, in particolare, il regime concorsuale riformato ha, infatti, tratteggiato la figura dell' imprenditore fallibile affidandola in via esclusiva a parametri soggettivi di tipo quantitativo, i quali prescindono del tutto da quello, canonizzato nel regime civilistico, della prevalenza del lavoro personale rispetto all'organizzazione aziendale fondata sul capitale e sull'altrui lavoro; che ne consegue che, alla luce della riforma della legge fallimentare, non sussiste più alcun rapporto tra la condizione di piccolo imprenditore e la condizione di fallibilità, e, a maggior ragione, nessuna rilevanza può avere la eventuale natura artigiana dell’impresa (elemento ininfluente anche nel regime ante riforma); 7. che non si liquidano le spese di lite, non avendo gli intimati svolto difese; P.Q.M. rigetta il ricorso;F i r m a t o D a : M E L O N I M A R I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 c b 2 a a e d 7 2 2 3 8 1 9 1 0 6 4 2 3 f b 2 9 6 b 2 9 9 d c - F i r m a t o D a : R I C C I G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 e b 0 d d f b 9 1 7 a 1 1 1 a 6 5 7 c 0 e 3 1 a c 3 e 4 b 5 Numero registro generale 29370/2020 Numero sezionale 11074/2021 Numero di raccolta generale 11495/2022 Ai sensi dell’art.13, comma 1-quater del d.p.r. 115 del 2002, dà atto della Data pubblicazione 08/04/2022 sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso per cassazione, a norma del comma 1-bis dello stesso art.13. Così deciso in Roma il 14 dicembre 2021 [OSCURATO:PERSONA] F i r m a t o D a : M E L O N I M A R I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 c b 2 a a e d 7 2 2 3 8 1 9 1 0 6 4 2 3 f b 2 9 6 b 2 9 9 d c - F i r m a t o D a : R I C C