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CassazionedecretoSezione 5

Cassazione n. 25267/2022

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la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 12 novembre 1964; [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 9 settembre 1966; avverso la sentenza del 28 giugno 2021, della Corte d'appello di Catanzaro; visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] Con sentenza del 28 giugno 2021, la Corte d'appello di Catanzaro ha ritenuto [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] responsabili del reato di diffamazione aggravata, perché, in accordo tra loro, avrebbero pubblicato sul sito internet "Iacchité.com", gestito e riconducibile al Carchidi, nonché sulla pagina Facebook di quest'ultimo, uno scritto lesivo della reputazione di [OSCURATO:PERSONA].

Con la recidiva reiterata specifica infraquinquennale per Carchidi e la recidiva reiterata per Santagata.

Avverso questa decisione ricorrono entrambi gli imputati.

Il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] si articola intorno ad un unico motivo d'impugnazione, formulato sotto il profilo dell'inosservanza di norme processuali.

Deduce il ricorrente che il decreto di citazione sarebbe nullo in quanto mancherebbe dell'avvertimento che in caso di mancata comparizione si procederà in assenza, cosicché il giudice, in primo grado, avrebbe dovuto dichiarare la contumacia dell'imputato e non già la sua assenza.

Il ricorso proposto dal coimputato [OSCURATO:PERSONA], anche questo articolato intorno ad un unico motivo d'impugnazione, è formulato invece sotto il profilo della violazione di legge e del vizio di motivazione.

Si deduce che la sentenza sarebbe viziata in quando non avrebbe compiutamente esposto in motivazione le ragioni della decisione, non essendo da essa evincibile né una ragionata valutazione delle risultanze dibattimentali, né un'adeguata valutazione delle censure sollevate in appello.

In particolare, la corte d'appello non chiarirebbe gli elementi che avrebbero ricondotto inequivocamente lo scritto al Santagata, soprattutto alla luce di quanto riferito dal teste di parte civile, [OSCURATO:PERSONA], che, esaminata sul punto, non avrebbe potuto escludere che qualcun altro avesse potuto utilizzare la stessa sigla.

La corte territoriale, invece, si sarebbe limitata ad aderire, nella ricostruzione dei fatti, alle dichiarazioni della persona offesa, senza alcuna disamina critica e senza alcuna certezza in ordine all'effettiva riconducibilità dello scritto all'imputato.

Con il medesimo motivo, poi, il ricorrente censura anche il trattamento sanzionatorio, privo di alcuna motivazione in ordine ai criteri di determinazione quantitativa.

Con memorie del 27 e del 31 maggio 2022, le difese degli imputati insistono per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] Entrambi i motivi sono manifestamente infondati.

1. La censura relativa all'omessa dichiarazione di contumacia è manifestamente infondata, in quanto tutto il processo si è svolto sotto la vigenza della legge 28 aprile 2014, n. 67.

Correttamente, quindi, i giudici di merito hanno dichiarata l'assenza dell'imputato e non la contumacia, previamente valutando l'effettiva conoscenza del giudizio da parte dell'imputato.

Conoscenza desunta con certezza dalla notifica del decreto di citazione, avvenuta il 9 settembre 2016, mediante consegna a mani proprie del plico.

Ciò premesso, quanto alla necessità dell'avvertimento, questa corte ha avuto modo di rilevare che l'omesso avvertimento all'imputato che non comparendo sarà giudicato in contumacia, ancora oggi previsto dall'art. 429, comma 1, lett. f), cod. proc. pen., non è causa di nullità, atteso che l'istituto della contumacia è stato eliminato dalla legge 28 aprile 2014, n. 67 e la differenza tra lo stesso e l'istituto dell'assenza, quanto al procedimento di dichiarazione ed agli effetti, non consente la "riformulazione" dell'avviso che, comunque, avrebbe semplicemente la funzione di informare l'imputato che la sua assenza non incolpevole non preclude l'ordinario svolgimento del processo. (Sez. 6, n. 49525 del 03/10/2017, Rv. 271497).

2. Anche il ricorso proposto dal Santagata è manifestamente infondato.

Infatti, a prescindere da generiche considerazioni in ordine alla sufficienza della motivazione offerta, l'unico punto oggetto di specifica censura è quello relativo alla riconducibilità dello scritto al Santagata, ritenuta dalla corte territoriale alla luce della sottoscrizione dello scritto con la stessa sigla ordinariamente utilizzata dall'imputato; elemento ritenuto dalla difesa non sufficiente alla luce della dichiarazioni del teste di parte civile, [OSCURATO:PERSONA], che, esaminata sul punto, non avrebbe potuto escludere che qualcun altro potesse utilizzare la stessa sigla.

La circostanza, così come sollevata, è irrilevante, perché rappresenta solo una delle possibilità astrattamente ipotizzabili, ma rimaste prive di riscontro fattuale.

Il dubbio idoneo ad introdurre una ipotesi alternativa di ricostruzione dei fatti, infatti, è soltanto quello «ragionevole», ovvero quello che trova conforto nella logica, sicché, in caso di prospettazioni alternative, occorre comunque individuare gli elementi di conferma dell'ipotesi ricostruttiva accolta, non potendo il dubbio fondarsi su un'ipotesi del tutto congetturale, seppure plausibile (Sez. 3, n. 5602 del 21/01/2021, Rv. 281647).

3. In conclusione, i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili in quanto manifestamente infondati e i ricorrenti devono essere condannati al pagamento delle spese processuali ed al versamento di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara i ricorsi inammissibili e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favo

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 12 novembre 1964; [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 9 settembre 1966; avverso la sentenza del 28 giugno 2021, della Corte d'appello di Catanzaro; visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] Con sentenza del 28 giugno 2021, la Corte d'appello di Catanzaro ha ritenuto [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] responsabili del reato di diffamazione aggravata, perché, in accordo tra loro, avrebbero pubblicato sul sito internet "Iacchité.com", gestito e riconducibile al Carchidi, nonché sulla pagina Facebook di quest'ultimo, uno scritto lesivo della reputazione di [OSCURATO:PERSONA]. Con la recidiva reiterata specifica infraquinquennale per Carchidi e la recidiva reiterata per Santagata. Avverso questa decisione ricorrono entrambi gli imputati. Il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] si articola intorno ad un unico motivo d'impugnazione, formulato sotto il profilo dell'inosservanza di norme processuali. Deduce il ricorrente che il decreto di citazione sarebbe nullo in quanto mancherebbe dell'avvertimento che in caso di mancata comparizione si procederà in assenza, cosicché il giudice, in primo grado, avrebbe dovuto dichiarare la contumacia dell'imputato e non già la sua assenza. Il ricorso proposto dal coimputato [OSCURATO:PERSONA], anche questo articolato intorno ad un unico motivo d'impugnazione, è formulato invece sotto il profilo della violazione di legge e del vizio di motivazione. Si deduce che la sentenza sarebbe viziata in quando non avrebbe compiutamente esposto in motivazione le ragioni della decisione, non essendo da essa evincibile né una ragionata valutazione delle risultanze dibattimentali, né un'adeguata valutazione delle censure sollevate in appello. In particolare, la corte d'appello non chiarirebbe gli elementi che avrebbero ricondotto inequivocamente lo scritto al Santagata, soprattutto alla luce di quanto riferito dal teste di parte civile, [OSCURATO:PERSONA], che, esaminata sul punto, non avrebbe potuto escludere che qualcun altro avesse potuto utilizzare la stessa sigla. La corte territoriale, invece, si sarebbe limitata ad aderire, nella ricostruzione dei fatti, alle dichiarazioni della persona offesa, senza alcuna disamina critica e senza alcuna certezza in ordine all'effettiva riconducibilità dello scritto all'imputato. Con il medesimo motivo, poi, il ricorrente censura anche il trattamento sanzionatorio, privo di alcuna motivazione in ordine ai criteri di determinazione quantitativa. Con memorie del 27 e del 31 maggio 2022, le difese degli imputati insistono per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] Entrambi i motivi sono manifestamente infondati. 1. La censura relativa all'omessa dichiarazione di contumacia è manifestamente infondata, in quanto tutto il processo si è svolto sotto la vigenza della legge 28 aprile 2014, n. 67. Correttamente, quindi, i giudici di merito hanno dichiarata l'assenza dell'imputato e non la contumacia, previamente valutando l'effettiva conoscenza del giudizio da parte dell'imputato. Conoscenza desunta con certezza dalla notifica del decreto di citazione, avvenuta il 9 settembre 2016, mediante consegna a mani proprie del plico. Ciò premesso, quanto alla necessità dell'avvertimento, questa corte ha avuto modo di rilevare che l'omesso avvertimento all'imputato che non comparendo sarà giudicato in contumacia, ancora oggi previsto dall'art. 429, comma 1, lett. f), cod. proc. pen., non è causa di nullità, atteso che l'istituto della contumacia è stato eliminato dalla legge 28 aprile 2014, n. 67 e la differenza tra lo stesso e l'istituto dell'assenza, quanto al procedimento di dichiarazione ed agli effetti, non consente la "riformulazione" dell'avviso che, comunque, avrebbe semplicemente la funzione di informare l'imputato che la sua assenza non incolpevole non preclude l'ordinario svolgimento del processo. (Sez. 6, n. 49525 del 03/10/2017, Rv. 271497). 2. Anche il ricorso proposto dal Santagata è manifestamente infondato. Infatti, a prescindere da generiche considerazioni in ordine alla sufficienza della motivazione offerta, l'unico punto oggetto di specifica censura è quello relativo alla riconducibilità dello scritto al Santagata, ritenuta dalla corte territoriale alla luce della sottoscrizione dello scritto con la stessa sigla ordinariamente utilizzata dall'imputato; elemento ritenuto dalla difesa non sufficiente alla luce della dichiarazioni del teste di parte civile, [OSCURATO:PERSONA], che, esaminata sul punto, non avrebbe potuto escludere che qualcun altro potesse utilizzare la stessa sigla. La circostanza, così come sollevata, è irrilevante, perché rappresenta solo una delle possibilità astrattamente ipotizzabili, ma rimaste prive di riscontro fattuale. Il dubbio idoneo ad introdurre una ipotesi alternativa di ricostruzione dei fatti, infatti, è soltanto quello «ragionevole», ovvero quello che trova conforto nella logica, sicché, in caso di prospettazioni alternative, occorre comunque individuare gli elementi di conferma dell'ipotesi ricostruttiva accolta, non potendo il dubbio fondarsi su un'ipotesi del tutto congetturale, seppure plausibile (Sez. 3, n. 5602 del 21/01/2021, Rv. 281647). 3. In conclusione, i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili in quanto manifestamente infondati e i ricorrenti devono essere condannati al pagamento delle spese processuali ed al versamento di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara i ricorsi inammissibili e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favo
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