CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 48444/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/12/2022 della CORTE APPELLO di MILANOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letto il parere del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo dichiararsi inammissibile il ricorso. lette le conclusioni della difesa che ha insistito nell'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.1 La Corte di Appello di Milano, con sentenza in data 21 dicembre 2022, confermava la pronuncia del Tribunale di Lecco del 27-4-2021 che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] alle pene di legge in quanto ritenuto colpevole del delitto di tentata estorsione. 1.2 Avverso detta sentenza proponeva ricorso per cassazione il difensore dell'imputato deducendo distinti motivi qui riassunti ex art. 173 disp.att. cod.proc.pen.: - illegittimità della sentenza della corte di appello di Milano per inosservanza delle norme processuali stabilite a pena di inutilizzabilità; al proposito si deduceva che aveva errato la corte nell'affermare che le dichiarazioni rese dall'imputato alla p.g. non erano state pronunciate in violazione dell'art. 63 cod.proc.pen.; e poiché detta norma esclude la possibilità di utilizzazione anche delle dichiarazioni precedentemente rese agli avvisi dovuti, della individuazione dell'utilizzatore l'utenza cellulare tramite la quale era stata compiuta la condotta delittuosa non poteva farsi alcun utilizzo nel procedimento; - illegittimità della decisione della corte di appello di Milano quanto all'affermazione di responsabilità.. [OSCURATO:PERSONA] 2.1 Il primo motivo di ricorso non è fondato nei termini che verranno esposti. Ed invero deve ritenersi che ha errato la Corte di appello di Milano, nell'affermare che l'identificazione dell'utilizzatore dell'utenza telefonica tramite la quale venivano effettuate le condotte minatorie, sia stata regolarmente effettuata poiché il Laviola era obbligato a rispondere in ordine a tale individuazione. Il giudice di appello ha infatti stabilito un obbligo di fornire informazioni veritiere in relazione alla utilizzazione di un'utenza telefonica da parte di un soggetto diverso dall'intestatario della scheda SIM che non trova fondamento nell'ordinamento; al proposito il costante orientamento di questa Corte di cassazione afferma che integra il delitto di cui all'art. 495 cod. pen. la condotta dell'indagato che, in sede di dichiarazioni spontanee rese alla polizia giudiziaria, fornisca false generalità, non potendo trovare applicazione la scriminante dell'esercizio di una facoltà legittima perché, pur essendo l'indagato titolare del diritto al silenzio e della facoltà di mentire, egli ha comunque l'obbligo di fornire le proprie generalità secondo verità (Sez. 5, n. 4264 del 06/12/2021 (dep. 07/02/2022 ) Rv. 282740 - 01). Così ricostruito l'obbligo di fornire esatte informazioni sulle proprie generalità, deve però essere escluso che detto obbligo comprenda anche quello di indicarsi quale utilizzatore di una scheda telefonica intestata ad altri, trattandosi di un dato, del tutto estraneo alle generalità della persona. Esclusa quindi la sussistenza dell'obbligo di dire la verità su tale circostanza, ne deriva affermare che quelle dichiarazioni dovevano essere acquisite dal Laviola previo avvertimento dello stesso ai sensi dell'art. 63 cod.proc.pen. posto che, al momento della sua audizione, il ricorrente era stato indicato dalla madre, intestataria della scheda SIM attraverso la quale era stata compiuta la condotta minatoria, quale unico possibile utilizzatore della stessa. Così che l'inequivocabile riferimento al Laviola quale utilizzatore dell'utenza incriminata ne imponeva la sua audizione sin dall'origine quale soggetto indagato in applicazione del principio stabilito dalle Sezioni Unite e secondo cui la sanzione di inutilizzabilità "erga omnes" delle dichiarazioni assunte senza garanzie difensive da un soggetto che avrebbe dovuto fin dall'inizio essere sentito in qualità di imputato o persona soggetta alle indagini, postula che a carico dell'interessato siano già acquisiti, prima dell'escussione, indizi non equivoci di reità, come tali conosciuti dall'autorità procedente, non rilevando a tale proposito eventuali sospetti od intuizioni personali dell'interrogante (Sez. U, n. 23868 del 23/04/2009, Rv. 243417 - 01); indizi non equivoci nel caso in esame puntualmente sussistenti e denunciati in ricorso. Tuttavia, da tale conclusione non consegue l'accoglimento del ricorso; ed invero, va ricordato come secondo il costante orientamento di questa Corte allorché con il ricorso per cassazione si lamenti l'inutilizzabilità di un elemento a carico, il motivo di ricorso deve illustrare, a pena di inammissibilità, l'incidenza dell'eventuale eliminazione del predetto elemento ai fini della cosiddetta "prova di resistenza", essendo in ogni caso necessario valutare se le residue risultanze, nonostante l'espunzione di quella inutilizzabile, risultino sufficienti a giustificare l'identico convincimento (Sez. 6, n. 18764 del 05/02/2014, Rv. 259452). L'applicazione del suddetto principio al caso in esame comporta proprio l'infondatezza del primo.motivo di ricorso posto che la prova di cui il ricorrente lamenta l'inutilizzabilità non ha avuto incidenza determinante nel giudizio di colpevolezza affermato concordemente dai giudici di merito sulla base delle dichiarazioni della madre dell'imputato la quale escludeva di avere fatto uso di quell'utenza ed indicava il figlio quale unico possibile soggetto utilizzatore perché solito attivare più utenze. Ne consegue affermare che, pur eliminate le dichiarazioni rese dal Laviola alla p.g. in ordine alla utenza incriminata, sussistono ulteriori elementi che lo ricollegano indubitabilmente al fatto reato e con i quali il ricorso in alcun modo si confronta difettando pertanto di genericità. Il secondo motivo è totalmente generico non consentendo al giudice del gravame di cogliere il punto della decisione che si assume viziato dal denunciato vizio di illegittimità della affermazione di responsabilità. In conclusione, l'impugnazione deve ritenersi infondata a norma dell'art. 606 comma terzo cod.proc.pen.; alla relativa declaratoria consegue, per il disposto dell'art. 616 cod.proc.pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Roma, 13 ottobre 2023 [OSCURATO:PERSONA] uRE EST. Ig azio IL PRESIDENTE [OSCURATO:PERSONA].4rma Verga [OSCURATO:PERSONA] IL M 5 [OSCURATO:PERSONA] n, [OSCURATO:PERSONA].R.P. CENTRALE e_ J \ 9 ') • 1> -") okC .J / i _ q - .. ' I , (r„, \ e'-_-- R I ; L:_:),).,:,c,A., ,,, ,_ t,. n,\.n -v\s.'\. ,)- '(-._ , \\ ;,, ,,,_. _5n ,\ Vv\ ‘_ ',,,, jek,en,(1) ,-",'