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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 31 ottobre 2025

Cassazione n. 37077/2025

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/05/2025 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che il primo motivo del ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], che deduce il vizio di motivazione con riguardo all'affermazione della penale responsabilità, è inammissibile, perché deduce censure in punto di fatto, peraltro generiche e riproduttive di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dalla Corte di merito, la quale, con una motivazione immune da vizi logici - e quindi non censurabile in questa sede di legittimità - , ha ribadito l'attribuzione della condotta all'imputato, il quale, all'arrivo di personale della Polizia di Stato, era l'unico presente sul luogo dove stavano bruciando i rifiuti, era in possesso di una busta contenenet del rame appena combusto del peso di kg. 2,8, e, nella tasca anteriore dei suoi pantaloni, furono rinvenuti due accendini; rilevato che il secondo motivo, che lamenta il vizio di motivazione e la violazione di legge in relazione all'art. 131-bis cod. pen., è inammissibile per genericità, in quanto il ricorrente nemmeno ha allegato la sussistenza dei relativi presupposti mediante l'indicazione di elementi specifici integranti la causa di non punibilità in esame (cfr. Sez. 3, n. 13657 del 16/02/2024, Strongone, Rv. 286101 - 02); stante l'inammissibilità del ricorso e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 31 ottobre 2025.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/05/2025 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che il primo motivo del ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], che deduce il vizio di motivazione con riguardo all'affermazione della penale responsabilità, è inammissibile, perché deduce censure in punto di fatto, peraltro generiche e riproduttive di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dalla Corte di merito, la quale, con una motivazione immune da vizi logici - e quindi non censurabile in questa sede di legittimità - , ha ribadito l'attribuzione della condotta all'imputato, il quale, all'arrivo di personale della Polizia di Stato, era l'unico presente sul luogo dove stavano bruciando i rifiuti, era in possesso di una busta contenenet del rame appena combusto del peso di kg. 2,8, e, nella tasca anteriore dei suoi pantaloni, furono rinvenuti due accendini; rilevato che il secondo motivo, che lamenta il vizio di motivazione e la violazione di legge in relazione all'art. 131-bis cod. pen., è inammissibile per genericità, in quanto il ricorrente nemmeno ha allegato la sussistenza dei relativi presupposti mediante l'indicazione di elementi specifici integranti la causa di non punibilità in esame (cfr. Sez. 3, n. 13657 del 16/02/2024, Strongone, Rv. 286101 - 02); stante l'inammissibilità del ricorso e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 31 ottobre 2025.