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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 27 febbraio 2023

Cassazione n. 14836/2023

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso l'ordinanza della Corte di appello di Napoli in data 24/10/2022; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza in data 24/10/2022, la Corte di appello di Napoli, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha respinto la richiesta di applicazione del vincolo della continuazione proposta ex art. 671 cod. proc. pen. nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] in relazione alle sentenze emesse: 1) dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], irrevocabile dal 26/06/2019, di condanna alla pena di 3 anni e 6 mesi di reclusione e di 16.000 euro di multa, inflitta per il reato previsto dall'art. 73, d.P.R. n. 309 del 1990, commesso in [OSCURATO:PERSONA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; 2) dalla Corte di appello di Napoli il 5/07/2018, irrevocabile il 16/07/2019, limitatamente alla pena di 5 anni e 9 mesi di reclusione e di 3.200 euro di multa inflitta per i delitti di cui agli artt. 73, comma 1-bis, d.P.R. n. 309 del 1990, accertato in [OSCURATO:PERSONA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA], 10, legge n. 497 del 1974, accertato in [OSCURATO:PERSONA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA], 648 cod. pen., commesso in luogo imprecisato e in epoca successiva al 18/07/2015 e al 3/08/2014, 10, legge n. 497 del 1974, in Trecase e [OSCURATO:PERSONA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA], 73, d.P.R. n. 309 del 1990, in [OSCURATO:PERSONA] e Lanciano 1'[OSCURATO:DATA_NASCITA], 23, legge n. 110 del 1975 e 648 cod. pen., in [OSCURATO:PERSONA] tra il [OSCURATO:DATA_NASCITA] e il 15/12/2016, indicati ai capi A), B), C), F), M), Q) - in esso assorbito il capo P) - e R) dell'imputazione.

Secondo il Collegio, infatti, tra i reati giudicati con le sentenze indicate doveva ritenersi esistente un medesimo disegno criminoso; e individuato il reato più grave in quello contestato al capo R), già individuato come tale nella sentenza sub 2), per il quale ha ribadito la pena base di 5 anni di reclusione e di 3.200,00 euro di multa, la Corte di appello ha, poi, operato un ulteriore aumento per la continuazione con il reato giudicato con la sentenza sub 1), il quale, tenuto conto della recidiva ex art. 99, quarto comma, cod. pen. e dell'art. 81, terzo comma, cod. pen., è stato determinato nella misura di 1/3 della pena inflitta per il reato più grave, ossia di 1 anno e 8 mesi di reclusione e di 1.067,00 euro di multa, per un totale di 10 anni e 4 mesi di reclusione e di 5.867,00 euro di multa, così giungendo, con la riduzione per il rito, alla pena finale di 6 anni, 10 mesi e 20 giorni di reclusione e 3.911,00 euro di multa.

2. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione avverso il predetto provvedimento per mezzo del difensore di fiducia, avv. [OSCURATO:PERSONA], deducendo, con un unico motivo di impugnazione, di seguito enunciato nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen., la inosservanza o erronea applicazione degli artt. 81, quarto comma, 99, quarto comma, cod. pen. e 671, comma 2-bis, cod. proc. pen., nonché la mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in relazione alla quantificazione del trattamento sanzionatorio.

Nel dettaglio, il ricorso denuncia, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., che secondo la giurisprudenza di legittimità il limite minimo dell'aumento di pena che deve essere disposto in caso di reati commessi, in continuazione, da soggetti ai quali sia stata applicata la recidiva reiterata prevista dall'art. 99, quarto comma, cod. pen., vada riferito all'aumento complessivo per la continuazione e non alla misura di ciascun aumento successivo al primo, con la conseguenza che, a prescindere dal numero dei reati satelliti, l'aumento non può essere comunque inferiore a 1/3 della pena stabilita per il reato più grave.

Nel caso di specie, la Corte territoriale, nel determinare l'aumento per la continuazione in relazione al reato di cui alla sentenza sub 1), avrebbe ritenuto di dover applicare un aumento non inferiore a 1/3 del reato più grave (quello di cui al capo R) oggetto della sentenza sub 2).3.

In data 27/02/2023 è pervenuta in Cancelleria la requisitoria scritta del Procuratore generale presso questa Corte, con la quale è stato chiesto il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è fondato nei termini di seguito indicati.

2. Va premesso che, come correttamente affermato dalla difesa, in caso di più reati, unificati dal vincolo della continuazione, commessi da un soggetto al quale sia stata applicata la recidiva reiterata prevista dall'art. 99, comma quarto, cod. pen., il limite minimo dell'aumento di pena va riferito all'aumento complessivo per la continuazione e non alla misura di ciascun aumento successivo al primo (Sez. 2, n. 18092 del 12/04/2016, Lovreglio, Rv. 266850 - 01; Sez. 1, n. 5478 del 13/01/2010, Motta, Rv. 246116-01; Sez.

F, n. 37482 del 4/09/2008, Rocco, Rv. 241809 - 01).

Ciò significa che il giudice non deve procedere, per ciascun reato satellite, a un aumento di almeno 1/3, ma che il complesso degli aumenti stabiliti per tutti i reati satellite, a prescindere dal loro numero, non deve essere inferiore a 1/3 della pena inflitta per il reato più grave.

Per quanto, invece, riguarda l'aumento massimo, esso risulta sempre individuabile, ai sensi del primo comma dell'art. 81 cod. pen., nel triplo della pena inflitta per il reato ritenuto più grave.

3. Ora, nel caso in esame, il Giudice dell'esecuzione, dopo avere provveduto a sciogliere la continuazione tra i reati oggetto della sentenza sub 2) al fine di individuare il reato più grave, ha poi effettuato gli aumenti per i vari reati satellite: e mentre per quelli oggetto della seconda sentenza si è attenuto a quanto era stato statuito dal Giudice della cognizione, mantenendoli inalterati, per i fatti oggetto della prima sentenza ha proceduto a rideterminare ex novo la pena, che ha ritenuto non dovesse essere inferiore a 1/3 della pena stabilita per il reato più grave.

Tuttavia, per quanto in precedenza esposto (v. §2 del «considerato in diritto») la Corte di appello non avrebbe dovuto procedere a un aumento calcolato, obbligatoriamente, in misura pari a 1/3 della pena stabilita per il reato più grave, ma a un aumento che, calcolato insieme, a qielloi,cpmplessivamente disposto per tutti i reati satellite, non fosse, appunto, NA-4Z25 7 - 1/3 di quella pena.

E avendo il Giudice dell'esecuzione utilizzato un erroneo criterio di calcolo, l'ordinanza risulta insuperabilmente viziata, atteso che l'aumento disposto in relazione alla sentenza sub 1) non era affatto necessitato.4.

Sulla base delle considerazioni che precedono, il ricorso deve accolto relativamente all'aumento a titolo di continuazione per il reato oggetto della sentenza sub 1), sicché l'ordinanza impugnata deve essere annullata, con rinvio alla Corte di appello di Napoli per un nuovo giudizio su tale punto. [OSCURATO:PERSONA] Annulla l'ordinanza impugnata relativamente all'aumento per la continuazione per il reato oggetto della sentenza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], con rinvio, per nuovo giudizio sul punto, alla Corte di appello di Napoli.

Co

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso l'ordinanza della Corte di appello di Napoli in data 24/10/2022; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza in data 24/10/2022, la Corte di appello di Napoli, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha respinto la richiesta di applicazione del vincolo della continuazione proposta ex art. 671 cod. proc. pen. nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] in relazione alle sentenze emesse: 1) dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], irrevocabile dal 26/06/2019, di condanna alla pena di 3 anni e 6 mesi di reclusione e di 16.000 euro di multa, inflitta per il reato previsto dall'art. 73, d.P.R. n. 309 del 1990, commesso in [OSCURATO:PERSONA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; 2) dalla Corte di appello di Napoli il 5/07/2018, irrevocabile il 16/07/2019, limitatamente alla pena di 5 anni e 9 mesi di reclusione e di 3.200 euro di multa inflitta per i delitti di cui agli artt. 73, comma 1-bis, d.P.R. n. 309 del 1990, accertato in [OSCURATO:PERSONA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA], 10, legge n. 497 del 1974, accertato in [OSCURATO:PERSONA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA], 648 cod. pen., commesso in luogo imprecisato e in epoca successiva al 18/07/2015 e al 3/08/2014, 10, legge n. 497 del 1974, in Trecase e [OSCURATO:PERSONA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA], 73, d.P.R. n. 309 del 1990, in [OSCURATO:PERSONA] e Lanciano 1'[OSCURATO:DATA_NASCITA], 23, legge n. 110 del 1975 e 648 cod. pen., in [OSCURATO:PERSONA] tra il [OSCURATO:DATA_NASCITA] e il 15/12/2016, indicati ai capi A), B), C), F), M), Q) - in esso assorbito il capo P) - e R) dell'imputazione. Secondo il Collegio, infatti, tra i reati giudicati con le sentenze indicate doveva ritenersi esistente un medesimo disegno criminoso; e individuato il reato più grave in quello contestato al capo R), già individuato come tale nella sentenza sub 2), per il quale ha ribadito la pena base di 5 anni di reclusione e di 3.200,00 euro di multa, la Corte di appello ha, poi, operato un ulteriore aumento per la continuazione con il reato giudicato con la sentenza sub 1), il quale, tenuto conto della recidiva ex art. 99, quarto comma, cod. pen. e dell'art. 81, terzo comma, cod. pen., è stato determinato nella misura di 1/3 della pena inflitta per il reato più grave, ossia di 1 anno e 8 mesi di reclusione e di 1.067,00 euro di multa, per un totale di 10 anni e 4 mesi di reclusione e di 5.867,00 euro di multa, così giungendo, con la riduzione per il rito, alla pena finale di 6 anni, 10 mesi e 20 giorni di reclusione e 3.911,00 euro di multa. 2. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione avverso il predetto provvedimento per mezzo del difensore di fiducia, avv. [OSCURATO:PERSONA], deducendo, con un unico motivo di impugnazione, di seguito enunciato nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen., la inosservanza o erronea applicazione degli artt. 81, quarto comma, 99, quarto comma, cod. pen. e 671, comma 2-bis, cod. proc. pen., nonché la mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in relazione alla quantificazione del trattamento sanzionatorio. Nel dettaglio, il ricorso denuncia, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., che secondo la giurisprudenza di legittimità il limite minimo dell'aumento di pena che deve essere disposto in caso di reati commessi, in continuazione, da soggetti ai quali sia stata applicata la recidiva reiterata prevista dall'art. 99, quarto comma, cod. pen., vada riferito all'aumento complessivo per la continuazione e non alla misura di ciascun aumento successivo al primo, con la conseguenza che, a prescindere dal numero dei reati satelliti, l'aumento non può essere comunque inferiore a 1/3 della pena stabilita per il reato più grave. Nel caso di specie, la Corte territoriale, nel determinare l'aumento per la continuazione in relazione al reato di cui alla sentenza sub 1), avrebbe ritenuto di dover applicare un aumento non inferiore a 1/3 del reato più grave (quello di cui al capo R) oggetto della sentenza sub 2).3. In data 27/02/2023 è pervenuta in Cancelleria la requisitoria scritta del Procuratore generale presso questa Corte, con la quale è stato chiesto il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato nei termini di seguito indicati. 2. Va premesso che, come correttamente affermato dalla difesa, in caso di più reati, unificati dal vincolo della continuazione, commessi da un soggetto al quale sia stata applicata la recidiva reiterata prevista dall'art. 99, comma quarto, cod. pen., il limite minimo dell'aumento di pena va riferito all'aumento complessivo per la continuazione e non alla misura di ciascun aumento successivo al primo (Sez. 2, n. 18092 del 12/04/2016, Lovreglio, Rv. 266850 - 01; Sez. 1, n. 5478 del 13/01/2010, Motta, Rv. 246116-01; Sez. F, n. 37482 del 4/09/2008, Rocco, Rv. 241809 - 01). Ciò significa che il giudice non deve procedere, per ciascun reato satellite, a un aumento di almeno 1/3, ma che il complesso degli aumenti stabiliti per tutti i reati satellite, a prescindere dal loro numero, non deve essere inferiore a 1/3 della pena inflitta per il reato più grave. Per quanto, invece, riguarda l'aumento massimo, esso risulta sempre individuabile, ai sensi del primo comma dell'art. 81 cod. pen., nel triplo della pena inflitta per il reato ritenuto più grave. 3. Ora, nel caso in esame, il Giudice dell'esecuzione, dopo avere provveduto a sciogliere la continuazione tra i reati oggetto della sentenza sub 2) al fine di individuare il reato più grave, ha poi effettuato gli aumenti per i vari reati satellite: e mentre per quelli oggetto della seconda sentenza si è attenuto a quanto era stato statuito dal Giudice della cognizione, mantenendoli inalterati, per i fatti oggetto della prima sentenza ha proceduto a rideterminare ex novo la pena, che ha ritenuto non dovesse essere inferiore a 1/3 della pena stabilita per il reato più grave. Tuttavia, per quanto in precedenza esposto (v. §2 del «considerato in diritto») la Corte di appello non avrebbe dovuto procedere a un aumento calcolato, obbligatoriamente, in misura pari a 1/3 della pena stabilita per il reato più grave, ma a un aumento che, calcolato insieme, a qielloi,cpmplessivamente disposto per tutti i reati satellite, non fosse, appunto, NA-4Z25 7 - 1/3 di quella pena. E avendo il Giudice dell'esecuzione utilizzato un erroneo criterio di calcolo, l'ordinanza risulta insuperabilmente viziata, atteso che l'aumento disposto in relazione alla sentenza sub 1) non era affatto necessitato.4. Sulla base delle considerazioni che precedono, il ricorso deve accolto relativamente all'aumento a titolo di continuazione per il reato oggetto della sentenza sub 1), sicché l'ordinanza impugnata deve essere annullata, con rinvio alla Corte di appello di Napoli per un nuovo giudizio su tale punto. [OSCURATO:PERSONA] Annulla l'ordinanza impugnata relativamente all'aumento per la continuazione per il reato oggetto della sentenza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], con rinvio, per nuovo giudizio sul punto, alla Corte di appello di Napoli. Co
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