CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 26772/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];udita la requisitoria del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], cheha concluso per l'annullamento con rinvio, limitatamente alla revoca dellasospensione condizionale della pena, per l’inammissibilità nel resto;udito il difensore, avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso insistendo nelricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte d’appello di [OSCURATO:PERSONA] confermato la sentenza del Tribunale di Locri del 22 ottobre 2024, checondannava [OSCURATO:PERSONA] alla pena di giustizia per il reato di furto tentatonell’abitazione di [OSCURATO:PERSONA], avente ad oggetto un bracciale d’oro giallo adanelli e la somma di euro 150, custoditi all’interno del portafoglio, riposti nelcassetto del comodino di una delle camere.2. Contro l'anzidetta sentenza, l’imputato propone ricorso, affidato a duemotivi, di seguito sintetizzati ai sensi dell’art.173, comma 1, disp. att. cod. proc.pen.2.1 Il primo motivo di ricorso lamenta violazione di legge e correlati vizimotivazionali, in relazione agli artt.192, 546, n.1, lett. e), cod. proc. pen., e 56 e624 bis cod. pen., con riguardo alla qualificazione del fatto nel reato di furtotentato in abitazione. Si deduce la assenza di prova del reato contestato,suscettibile, al più, di integrare la fattispecie della violazione di domicilio di cuiall’art.614 cod. pen., mancando i requisiti della idoneità ed univocità degli atticompiuti.2.2 Il secondo motivo di ricorso lamenta violazione di legge e correlati vizimotivazionali, in punto di revoca “d’ufficio” della sospensione condizionale dellapena.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è fondato limitatamente alla revoca d’ufficio della sospensionecondizionale della pena.2. Il primo motivo di ricorso è infondato.2.1 I giudici di merito, in doppia conforme, hanno rigettato le doglianzecontenuto nell’atto di appello sulla insussistenza degli estremi del tentato furto(introduzione all’interno dell’altrui abitazione per diverse finalità, mancanza diprova della sottrazione dei preziosi e della somma di denaro indicati nel capo diimputazione da parte dell’imputato, mancato rinvenimento di tali oggetti addossoal [OSCURATO:PERSONA] durante la perquisizione personale compiuta nella immediatezza deifatti, atteggiamento collaborativo dal medesimo tenuto con i presenti), in quantotali asserzioni apparirebbero incompatibili con:i) la condotta tenuta dall’imputato all’interno della abitazione della personaoffesa (sorpreso dalla figlia della proprietaria a rovistare all’interno dei cassettidel comodino della camera da letto); ii) la mancata sottoposizione aperquisizione personale che veniva interrotta dalla improvvisa fuga dell’imputatonon consentiva di escludere l’impossessamento dei preziosi e del denaro dellapersona offesa; iii) l’assenza di verosimile giustificazione alternativa dellapresenza dell’imputato all’interno dell’abitazione della p.o., ove il medesimo siera introdotto abusivamente.2.2 Secondo quanto affermato dalla giurisprudenza di questa Corte,l’univocità degli atti, che costituisce una caratteristica oggettivamentequalificante della condotta nel delitto tentato, richiede che gli atti, in séconsiderati, e quindi nella loro struttura ontologica, nonché per il contesto nelquale si inseriscono, rivelino, secondo le norme di esperienza e secondo l'id quodplerumque accidit, il fine perseguito dall'agente, costituendo, cioè, la univocitàdegli atti non un parametro probatorio, bensì un criterio oggettivo dellacondotta; ne deriva che gli atti diretti in modo non equivoco a commettere unreato possono essere esclusivamente gli atti esecutivi, ossia gli atti tipici,corrispondenti, anche solo in minima parte, come inizio di esecuzione, alladescrizione legale di una fattispecie delittuosa a forma libera o vincolata (SezioneV, sentenza n. 43255 del 24/09/2009, Rv. 245721; Sezione I, sentenza n. 9411del 7/01/2010, Rv. 246620) E' stato inoltre chiarito e ribadito come, ai fini dellarilevanza penale e della punibilità del tentativo, gli atti non possano essere inastratto distinti e classificati in atti preparatori ed atti esecutivi, discrimine daritenersi generico e superato, poiché ciò che rileva è l'idoneità causale degli atticompiuti per il conseguimento dell'obiettivo delittuoso, nonché la univocità dellaloro destinazione, da apprezzarsi, secondo il criterio della prognosi postuma, convalutazione ex ante in rapporto alle circostanze di fatto ed alle modalità dellacondotta (Sezione V, sentenza n. 7341 del 21/01/2015, Rv. 262768); ciò inquanto ai fini della configurabilità del tentativo rilevano non solo gli atti esecutiviveri e propri, ma anche quegli atti che, pur classificabili come preparatori,facciano fondatamente ritenere che l'agente, avendo definitivamente approntatoil piano criminoso in ogni dettaglio, abbia iniziato ad attuarlo, potendosi cioèaffermare che l'azione abbia la significativa probabilità di conseguire l'obiettivoprogrammato e che il delitto sarà commesso, salvo il verificarsi di eventi nonprevedibili, ed indipendenti dalla volontà del reo (Sezione II, sentenza n. 46776del 20/11/2012, Rv. 254106).Ne deriva pertanto che anche un atto così detto "preparatorio" può integraregli estremi del tentativo punibile, purché abbia la capacità - in base ad unavalutazione ex ante e relativamente alle circostanze del caso - di raggiungere ilrisultato prefisso, ed a tale risultato sia univocamente diretto (Sezione V,sentenza n. 36422 del 17/05/2011, Rv. 250932; Sezione II, sentenza n. 41649del 5/11/2010, Rv. 248829). Proprio il corretto inquadramento del requisito dellaunivocità e della idoneità degli atti in termini oggettivi - ossia come atti chedevono possedere l'intrinseca attitudine a denotare il proposito criminosoperseguito — svuota di significato la distinzione tra atti preparatori ed attiesecutivi. Il vigente codice penale, infatti, non ha riprodotto la formula contenutanel precedente art. 61 del codice Zanardelli, che individuava l'iniziodell'esecuzione al fine di integrare la soglia di punibilità, il che giustificava ladistinzione tra atti preparatori ed atti esecutivi; attualmente, in coerenza con iprincipi generali di un diritto penale del fatto, come delineato dalla nostraCostituzione, il fondamento della punibilità del tentativo deve essere ravvisatonella esposizione a pericolo, o nella mancata neutralizzazione di un pericolo, peril bene giuridico tutelato dalla norma incriminatrice, ed alla luce di dettoinquadramento devono essere pertanto valutati gli elementi essenziali delladirezione non equivoca degli atti e della loro idoneità, fondamenti strutturali deltentativo. Come noto, il concetto di idoneità degli atti implica la individuazione didal punto di vista del soggetto agente, bensì nella prospettiva del bene protetto(Sezione I, sentenza n. 40058 del 24/09/2008, Rv. 241649). Tuttavia, ilconcetto di idoneità, in sé e per sé considerato, non appare sufficiente ai finidella rilevanza penale della condotta, in quanto un atto può, ontologicamente,apparire potenzialmente idoneo a conseguire una pluralità di risultati, per cuisolo la sua univoca direzione a provocare proprio il risultato criminoso volutodall'agente si pone in linea con il principio di offensività del fatto. Per tale ragionela direzione non equivoca non indica un parametro probatorio, bensì un criteriodi essenza della condotta, nel senso che gli atti posti in essere devono di per sérivelare l'intenzione dell'agente.L'univocità, pertanto, come chiarito dalla I Sezione nella citata sentenza n.9411 del 7/01/2010, non esclude che la prova del dolo possa essere desuntaaliunde, ma impone che, una volta acquisita tale prova, sia effettuata unaseconda verifica al fine di stabilire se gli atti posti in essere, valutati nella lorooggettività per il contesto nel quale si inseriscono, per la loro natura e la loroessenza, siano in grado di rivelare, secondo le norme di esperienza e secondo l'idquod plerumque accidit, l'intenzione, il fine perseguito dall'agente (Sez. I,sentenza n. 40058 del 24 settembre 2008, Rv. 241649; Sez. II, sentenza n.36283 del 4 luglio 2003, Rv. 228310; Sez. I, sentenza n. 43406 del 12 ottobre2001, Rv. 220144; Sez. I, sentenza n. 2587 del 23 ottobre 1997, Rv. 210074;Sez. VI sentenza n. 7446 del 13 aprile 1992, Rv. 190892; Sez. I, sentenza n.11453 dell'il luglio 1988, Rv. 179792).Parallelamente e contestualmente si impone poi la valutazione della idoneitàdegli atti medesimi, da valutarsi anch'essa non in relazione ad un criterioprobabilistico, bensì in relazione alla possibilità che alla condotta consegua loscopo che l'agente si propone; ciò in quanto, in caso di un'inefficienza strutturalee strumentale del mezzo usato, si configurerebbe un reato impossibile perinidoneità degli atti, ai sensi dell'art. 49 c.p.; anche in tal caso l'azione deveessere valutata ex ante, posto che l'inefficienza del mezzo usato deve risultareassoluta e indipendente da cause estranee ed estrinseche, di modo che l'azione,valutata ex ante ed in relazione alla sua realizzazione secondo quantooriginariamente voluto dall'agente, risulti del tutto priva della capacità di attuareil proposito criminoso (Sezione I, sentenza n. 36726 del 2/07/2015, Rv. 264567;(Sez. 5, Sentenza n. 4033 del 24/11/2015, dep. 2016, Zaninetta, Rv. 267563 –01).2.3 Tutto ciò premesso, i giudici di merito hanno correttamente ravvisato ilrequisito della idoneità degli atti nella condotta dell’imputato di avere fattoingresso all’interno di una abitazione privata, senza il consenso degli aventidiritto, fino a raggiungere la camera da letto della persona offesa, nell’essersiintrufolato al suo interno e rovistato nei cassetti, in quanto azioni ex sesuscettibili di produrre l’evento descritto dall’art.624 bis cod. pen., ovvero lasottrazione e l’impossessamento di beni mobili altrui, evento, nella specie, nonverificatosi solo grazie al tempestivo intervento della figlia della persona offesa.Quanto al requisito della univocità degli atti si richiamano le modalitàdell’azione ed il contesto in cui si è verificato il fatto, l’essere stato coltol’imputato nell’atto di rovistare all’interno dei cassetti del comodino della camerada letto, indici univoci dell’unica spiegazione possibile del comportamento di coluiche si introduce all’interno di un’abitazione, in assenza di altra plausibilericostruzione della presenza dell’imputato nell’altrui abitazione. A fronte di talevalutazione, correttamente non si è attribuita rilevanza all’esito dellaperquisizione personale e all’atteggiamento collaborativo tenuto dall’imputatocon i presenti in quanto la prima non veniva portata a compimento per laimprovvisa fuga dell’imputato, il secondo era solo apparente e funzionale allafuga.3. Il secondo motivo di ricorso è fondato.3.1 Costituisce infatti principio consolidato, nella giurisprudenza di questaCorte, che, laddove la revoca della statuizione non consista nella mera ‘presad’atto’ di un fatto giuridico già verificatosi per la realizzazione delle condizioni dilegge, come accade nel caso previsto dall’art. 164, primo comma, cod. pen., ilgiudice di appello, in assenza di impugnazione da parte del Pubblico ministero,non possa rimediare alla erronea concessione della sospensione condizionaledella pena da parte del giudice di primo grado, essendo questo potere riservatoal giudice della esecuzione. L’insegnamento discende, in particolare, dallaSentenza delle Sezioni Unite “Cerron” (Sez. U, n. 7551 del 08/04/1998, Rv.210798 - 01) che, con riguardo alla revoca conseguente da originariaillegittimità, per erroneità della concessione del beneficio (che è l'ipotesi che orainteressa), ha evidenziato che il provvedimento non è equiparabile a quello chedichiara una caducazione già avvenuta ope legis (come quello ex art. 164, primocomma, cod. pen.), e non ha quindi un contenuto meramente ricognitivo. Ilgiudice, in tale ipotesi, compie infatti una rivisitazione di merito della precedenteerronea decisione, assunta in violazione di legge. Da qui la conclusione secondocui il giudice di appello non può emettere tale tipo di revoca, in assenza diimpugnazione del pubblico ministero, perché a ciò è di ostacolo il dispostodell'art. 597, comma 3, cod. proc. pen. in punto di divieto della reformatio inpeius, con la precisazione che, se il giudice lo avesse fatto, avrebbecontravvenuto, ad un tempo, al principio del favor rei e al principio devolutivo(Sez. 2, n. 34727 del 30/06/2022, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 283845; Sez. U, n. 36460del 30/05/2024, Zangari, Rv. 287004 – 01; Sez. 2 Sentenza n. 36267 del09/10/2025, Rv. 288881 – 01). L’orientamento espresso dalla Corte d’appello sulpunto (Sez. 3, n. 56729 del 24/10/2017, Principalli, Rv. 272429), nel revocared’ufficio il beneficio della sospensione condizionale della pena, deve ormairitenersi superato alla luce della interpretazione del principio devolutivoaffermatosi nelle più recenti pronunce, e da ultimo nella pronuncia delle SezioniUnite Zangari, che ha evidenziato come affinché si attivi il potere cognitivo erevocatorio del giudice di appello, in ordine alla sospensione condizionaleillegittimamente concessa, è necessaria l’impugnazione da parte del pubblicoministero (o dell’imputato, qualora se ne possa ravvisare l’interesse). Soloun’impugnazione ritualmente formulata e tematicamente orientata consente (eimpone) al giudice d’appello di pronunciarsi sul punto, dovendosi escluderequalunque valutazione, esplicita o implicita, sulla revoca del beneficio, in assenzadi tale necessaria precondizione.Questo è quanto avvenuto nel caso che ora è dinnanzi alla Corte, poiché igiudici dell’appello, constatata la presenza di un pregresso ‘titolo ostativo’, hannoproceduto in assenza di domanda di parte, e quindi senza previa devoluzione aloro favore del punto della decisione ed in contrasto con il favor rei.4. Ne consegue che la sentenza impugnata va annullata senza rinvio,limitatamente alla revoca del beneficio della sospensione condizionale della penache si elimina. Nel resto, il ricorso va rigettato. P.Q.MAnnulla senza rinvio la sentenza impugnata, limitatamente alla revoca delbeneficio della sospensione condizionale della pena che elimina. Rigetta nel restoil ricorso.Così deciso in Roma il 28/04/2026.Il Consigliere estensore Il PresidenteAnna [OSCURATO:PERSONA]