CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 15 dicembre 2022
Cassazione n. 08058/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/06/2022 del GIP TRIBUNALE di MACERATAdato avviso allc parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; /147- [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] Con sentenza in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], il GIP del Tribunale di Macerata ha applicato, su concorde richiesta delle parti ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., la pena di un anno e dieci mesi di reclusione ed euro 750 di multa per i reati di detenzione e porto della pistola Tanfoglio cal. 9 x 21, di provenienza furtiva, nonché per i reati ex artt. 697 e 699 cod. pen. Avverso detta sentenza proponeva ricorso [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del proprio difensore, deducendo violazione di legge con riferimento agli artt. 697 cod. pen. e 7 Legge n. 895 del 1967 poiché frutto di una fallace qualificazione giuridica dei fatti oggetto di imputazione. L'impugnazione proposta è inammissibile. Invero, sebbene, in base a quanto previsto dal comma 2-bis dell'art. 448 cod. proc. pen., introdotto dall'art. 1, comma 50, legge del 23 giugno 2017, n. 103, in vigore dal 3 agosto 2017 e applicabile ratione temporis al caso di specie, la censura afferente alla erronea qualificazione giuridica del fatto sia in astratto ammissibile, ritiene il Collegio che, con riguardo al caso de quo non lo sia, in quanto il giudicante ha svolto una compiuta disamina circa gli esiti degli indagini preliminari, sulla cui scorta ha ritenuto che sussistesse anche la fattispecie di cui all'art. 697 cod. pen., non assorbita nel reato di cui all'art. 7 L. 895/67, in quanto l'odierno ricorrente deteneva illegalmente presso la propria dimora ulteriori munizioni (76 cartucce) rispetto a quelle rientranti nell'arma che deteneva illegalmente. Ne consegue l'inammissibilità, de plano, del ricorso a norma dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., introdotto dalla citata legge n. 103 del 2017, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in assenza di ipotesi di esonero, della somma di euro tremila, stimata equa, in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla Cassa delle ammende. Così deciso, il giorno 15 dicembre 2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]