CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 22 febbraio 2023
Cassazione n. 42683/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di BARIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] L'UNI; lette le conclusioni del Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], il quale ha chiesto l'annullamento con rinvio del provvedimento impugnato. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] il giudice dell'esecuzione del Tribunale di Bari ha respinto l'istanza di sospensione dell'esecuzione e rimessione in termini avanzata nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], il quale lamentava di avere proposto appello avverso la sentenza n. 947/2021 del Tribunale di Bari, a mezzo Pec in data 23/3/2021 contenente l'atto di impugnazione, nuovamente inviata il giorno successivo. Ha osservato il giudice dell'esecuzione che l'istanza difensiva era generica e non documentata; per converso, l'ufficio di primo grado aveva inviato una mail al difensore, datata 24/3/2021, in cui segnalava il mancato pervenimento dell'allegato, senza che a tale avviso fosse seguita ulteriore attività difensiva. Si concludeva per la mancata dimostrazione del caso fortuito o della forza maggiore, elementi legittimanti l'operatività dell'istituto della restituzione in termini disciplinato dall'art. 175 cod. proc. pen. 2. Avverso tale ordinanza [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione, a mezzo del difensore avv. [OSCURATO:PERSONA], lamentando travisamento della prova, risultante dal passo del provvedimento reiettivo che deduceva l'assenza di documentazione della tempestiva proposizione dell'appello: invero, all'istanza di sospensione dell'esecuzione e rimessione in termini indirizzata al giudice dell'esecuzione era stata allegata la prova sia del primo invio dell'atto di appello - effettuato in data 23/3/2021, ore 20.39 (allegato 1) - sia la ricevuta di consegna del secondo invio, effettuato in data 24/3/2021, ore 9.54 (allegato 2), specificando che il secondo invio era stato fatto successivamente alla segnala- zione ricevuta dalla Cancelleria il 24/3/2021, alle ore 9.46. 2.1. Il termine per impugnare scadeva il 25/3/2021, trattandosi di sentenza a motivazione contestuale pubblicata il 10/3/2021: pertanto, sia il primo che il secondo invio erano stati tempestivi, a riprova dell'assoluta assenza di inerzia e negligenza nel deposito dell'atto di appello. Infatti, il secondo invio era stato effettuato dopo avere ricevuto sollecitazione dalla Cancelleria, e la prova del tempestivo invio del gravame, secondo le indicazioni fornite dal DGSIA, risulta per tabulas ed è stata fornita al giudice nei termini previsti dall'art. 175 cod. proc. pen. È stata altresì data prova della effettiva trasmissione ai competente ufficio di primo grado del file dell'atto di appello allegato alla e-mail del 24/3/2021 ore 9.54, come riporta la dicitura "appello Ceesay 1458_19 Trib.pilf.p7m" costituente il nome del file allegato.2.2. Il ricorrente rivendica la corretta gestione del caso fortuito, scaturito da cause non addebitabili né all'imputato né alla difesa, e costituito dal mancato scarico dell'allegato regolarmente inviato. Tempestivamente la difesa del Ceesay aveva ovviato all'inconveniente segnalato dalla Cancelleria, né il giudice dell'esecuzione ha specificato quale ulteriore prova si sarebbe dovuta offrire per dimostrare il caso fortuito. Si sottolinea infine che la proposizione dell'istanza di restituzione in termini prima di ricevere l'ordine di esecuzione dà piena conferma della buona fede dell'imputato e della totale assenza di fini dilatori nella presentazione dell'istanza in esame. 3. Il Procuratore generale presso questa Corte ha depositato requisitoria scritta in cui rileva che i dati risultanti dalla documentazione prodotta avvalorano l'assunto difensivo secondo cui l'appello sarebbe stato proposto tempestivamente nel caso di specie, e non sarebbe stato inserito agli atti per mero errore. Pertanto, ha chiesto l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso risulta fondato, con le seguenti specificazioni. 1.1. Va preliminarmente operata la riqualificazione della domanda, che - alla stregua degli elementi in atti - non è definibile come rirnessione in termini, posto che dalla documentazione esibita dalla difesa risulta che l'atto di appello è stato allegato alle mail inviate via Pec in data 23/3/2021, ore 20,39, e il giorno dopo, 24/3/2021, ore 9.54, in termini per la proposizione dell'impugnazione. La domanda è dunque rivolta all'accertamento della non esecutività del provvedimento, ai sensi dell'art. 670 cod. proc. pen., e in tali termini deve essere valutata dal giudice dell'esecuzione (Sez. 5, n. 25556 del 26/04/2023, Kolaj, Rv. 284678). 1.2. A tale stregua, si osserva che la difesa ricorrente ha esibito docu- mentazione dell'invio della mail del [OSCURATO:DATA_NASCITA], contenente l'allegato costituito dall'appello del Ceesay, nonché di una ulteriore mail del 24/3/2021, ore 9.54, successiva a quella della Cancelleria in pari data, ore 9.46, con testo "Non è arrivato nulla". Tale seconda mail è anche corredata della ricevuta di avvenuta consegna nella casella di destinazione, a fugare ogni dubbio in ordine ad una successiva inerzia o acquiescenza dell'appellante. 1.3. In tali termini, in caso di decreto penale di c:ondanna, si è già pronunciata questa Corte di legittimità: «è illegittimo il provvedimento con cui il giudice dell'esecuzione, richiesto di declaratoria di non esecutività di decreto penale di condanna, siccome ritualmente opposto con presentazione del relativo atto nella cancelleria di giudice diverso da quello dell'opposizione, che ne abbia rilasciato attestazione, rigetti l'istanza sul rilievo della non equipollenza di quest'ultima all'atto di opposizione, dichiaratamente mai pervenuto all'ufficio del giudice competente a definirla, non potendosi far gravare sul soggetto impugnante alcun onere di controllo sull'operato degli uffici addetti alla ricezione delle impugnazioni» (Sez. 1, n. 25482 del 05/03/2009, Rubicondo, Rv. 244154). 2. Pertanto, l'impugnata ordinanza deve essere annullata, con rinvio al giudice dell'esecuzione affinché accerti l'effettiva trasmissione dell'atto di appello e in caso positivo dichiari la non raggiunta definitività della sentenza, con i provvedimenti conseguenti. PQM . Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Bari. Così deciso il gi