CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 15 settembre 2023
Cassazione n. 39033/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
eguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/04/2022 della Corte di appello di Firenze visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile perché proposto per motivi non consentiti dalla legge dal momento che la prospettazione difensiva svolta con i motivi di ricorso sulla responsabilità dell'imputato è volta a conseguire, in presenza di argomentazioni non illogiche con le quali la Corte territoriale ha ritenuto accertata la penale responsabilità dell'imputato - sulla scorta delle risultanze di intercettazioni telefoniche e delle dichiarazioni rese da tale Curri- una rivalutazione meramente in fatto estranea al sindacato di legittimità in relazione al reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 15 settembre 2023