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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 36733/2023

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ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/07/2022 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza con cui la Corte d'appello di Messina, in riforma della pronuncia resa dal Tribunale in sede, lo ha condannato, anche agli effetti civili, per il reato di lesioni personali aggravate, assolvendolo invece dalla fattispecie contestatagli ai sensi dell'art. 594 c.p. perché il fatto non è più previsto dalla legge come reato. [OSCURATO:PERSONA] Considerato che l'unico motivo di ricorso, con il quale si denunciano violazione di legge e vizi di motivazione in relazione all'art. 603 co. 3 bis c.p. per essere stata solo parzialmente disposta, in sede di appello proposto dal pubblico ministero, la rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale, omettendo così una nuova escussione della teste Lunghitano, è manifestamente infondato in quanto, stando a consolidata giurisprudenza di legittimità, l'obbligo di rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale, previsto dall'art. 603, comma 3-bis, cod. proc. pen., anche con riferimento alle prove a discarico richieste dalla difesa, non riguarda tutte le prove dichiarative assunte in primo grado, ma solo quelle che, secondo le ragioni specificatamente prospettate nell'atto di impugnazione, siano state oggetto di erronea valutazione da parte del giudice di primo grado e siano ritenute decisive ai fini della valutazione di responsabilità (Sez. 3, n. 16444 del 04/02/2020, Rv. 279425), circostanza non ravvisabile nel presente caso ove si tenga conto che le dichiarazioni rese dalla testimone in questione nemmeno erano state prese in considerazione dal Tribunale.

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 a favore della Cassa delle

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/07/2022 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza con cui la Corte d'appello di Messina, in riforma della pronuncia resa dal Tribunale in sede, lo ha condannato, anche agli effetti civili, per il reato di lesioni personali aggravate, assolvendolo invece dalla fattispecie contestatagli ai sensi dell'art. 594 c.p. perché il fatto non è più previsto dalla legge come reato. [OSCURATO:PERSONA] Considerato che l'unico motivo di ricorso, con il quale si denunciano violazione di legge e vizi di motivazione in relazione all'art. 603 co. 3 bis c.p. per essere stata solo parzialmente disposta, in sede di appello proposto dal pubblico ministero, la rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale, omettendo così una nuova escussione della teste Lunghitano, è manifestamente infondato in quanto, stando a consolidata giurisprudenza di legittimità, l'obbligo di rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale, previsto dall'art. 603, comma 3-bis, cod. proc. pen., anche con riferimento alle prove a discarico richieste dalla difesa, non riguarda tutte le prove dichiarative assunte in primo grado, ma solo quelle che, secondo le ragioni specificatamente prospettate nell'atto di impugnazione, siano state oggetto di erronea valutazione da parte del giudice di primo grado e siano ritenute decisive ai fini della valutazione di responsabilità (Sez. 3, n. 16444 del 04/02/2020, Rv. 279425), circostanza non ravvisabile nel presente caso ove si tenga conto che le dichiarazioni rese dalla testimone in questione nemmeno erano state prese in considerazione dal Tribunale. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 a favore della Cassa delle
Sentenza Cassazione n. 36733/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris