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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 12385/2024

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a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/03/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ricorrono, con separato atto, avverso la sentenza della Corte di appello di Napoli che ne ha confermato la condanna rispettivamente per i reati di cui agli artt. 4 legge 110/1975 e 495 cod. pen.; considerato che l'unico di ricorso presentato da [OSCURATO:PERSONA] - con il quale, pur denunciando il vizio di motivazione in ordine alla commisurazione della pena, si duole del mancato riesame da parte della Corte di merito, a seguito dell'entrata in vigore del d.

Igs. 150/2022, della «validità delle notifiche per addivenire alla certezza» della conoscenza della celebrazione del processo da parte dell'imputato - si affida ad assedi del tutto generici per quel che attiene al trattamento sanzionatorio Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013, Leonardo, Rv. 254584 - 01) e, quanto alla conoscenza del processo, parimenti contiene delle allegazioni prive di specificità segnatamente alla luce del fatto che l'imputato ha partecipato in prima persona al giudizio di appello, il che esime da ogni ulteriore considerazione; considerato, quanto ai motivi di ricorso di [OSCURATO:PERSONA], che: - il primo e il secondo motivo (relativi rispettivamente alla violazione di legge penale in ragione della mancata applicazione dell'art. 131-bis cod. pen. e alla violazione di legge e al vizio di motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza della recidiva) sono inediti e «non possono essere dedotte con il ricorso per cassazione questioni sulle quali il giudice di appello abbia correttamente omesso di pronunciare siccome non devolute con la dovuta specificità alla sua cognizione, tranne che si tratti di questioni rilevabili di ufficio in ogni stato e grado del giudizio o che non sarebbe stato possibile dedurre in precedenza» (Sez. 5, n. 37875 del 04/07/2019, Bondì, Rv. 277637 - 01; cfr. Sez.

U, n. 40275 del 15/07/2021, Cardellini, Rv.

Rv. 282095 - 01, non massimata sul punto), il che esime dal dilungarsi oltre; - il terzo motivo lamenta l'illogicità della motivazione con riferimento alla mancata concessione delle attenuanti generiche, nonostante esse siano state già concesse dal Giudice di primo grado; - il quarto motivo (che assume la violazione della legge penale e il vizio di motivazione in ordine alla determinazione del trattamento sanzionatorio) espone i princìpi posti dalla giurisprudenza senza alcun riferimento al caso di specie e, dunque, è del tutto inidoneo a costituire un'effettiva censura nei confronti del provvedimento impugnato; ritenuto che, all'inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali nonché - ravvisandosi profili di colpa in ragione dell'evidente inammissibilità dell'impugnazione (cfr.

Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 - 01) - al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro tremila P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/03/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ricorrono, con separato atto, avverso la sentenza della Corte di appello di Napoli che ne ha confermato la condanna rispettivamente per i reati di cui agli artt. 4 legge 110/1975 e 495 cod. pen.; considerato che l'unico di ricorso presentato da [OSCURATO:PERSONA] - con il quale, pur denunciando il vizio di motivazione in ordine alla commisurazione della pena, si duole del mancato riesame da parte della Corte di merito, a seguito dell'entrata in vigore del d. Igs. 150/2022, della «validità delle notifiche per addivenire alla certezza» della conoscenza della celebrazione del processo da parte dell'imputato - si affida ad assedi del tutto generici per quel che attiene al trattamento sanzionatorio Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013, Leonardo, Rv. 254584 - 01) e, quanto alla conoscenza del processo, parimenti contiene delle allegazioni prive di specificità segnatamente alla luce del fatto che l'imputato ha partecipato in prima persona al giudizio di appello, il che esime da ogni ulteriore considerazione; considerato, quanto ai motivi di ricorso di [OSCURATO:PERSONA], che: - il primo e il secondo motivo (relativi rispettivamente alla violazione di legge penale in ragione della mancata applicazione dell'art. 131-bis cod. pen. e alla violazione di legge e al vizio di motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza della recidiva) sono inediti e «non possono essere dedotte con il ricorso per cassazione questioni sulle quali il giudice di appello abbia correttamente omesso di pronunciare siccome non devolute con la dovuta specificità alla sua cognizione, tranne che si tratti di questioni rilevabili di ufficio in ogni stato e grado del giudizio o che non sarebbe stato possibile dedurre in precedenza» (Sez. 5, n. 37875 del 04/07/2019, Bondì, Rv. 277637 - 01; cfr. Sez. U, n. 40275 del 15/07/2021, Cardellini, Rv. Rv. 282095 - 01, non massimata sul punto), il che esime dal dilungarsi oltre; - il terzo motivo lamenta l'illogicità della motivazione con riferimento alla mancata concessione delle attenuanti generiche, nonostante esse siano state già concesse dal Giudice di primo grado; - il quarto motivo (che assume la violazione della legge penale e il vizio di motivazione in ordine alla determinazione del trattamento sanzionatorio) espone i princìpi posti dalla giurisprudenza senza alcun riferimento al caso di specie e, dunque, è del tutto inidoneo a costituire un'effettiva censura nei confronti del provvedimento impugnato; ritenuto che, all'inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali nonché - ravvisandosi profili di colpa in ragione dell'evidente inammissibilità dell'impugnazione (cfr. Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 - 01) - al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro tremila P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
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