CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 22 settembre 2023
Cassazione n. 41975/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/01/2023 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; NNNN U°7 visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] e le conclusioni in data 22 settembre 2023 con cui si insiste nell'accoglimento del ricorso; OSSERVA Ritenuto che il motivo di ricorso con cui si contesta la mancata applicazione della causa di non punibilità risulta riproduttivo di identica censura adeguatamente confutata dalla Corte di appello,che ha escluso che il delitto di evasione contestato, per come complessivamente valutato in ordine al contesto in cui si era realizzato, fosse di scarsa offensività, valutando - al contempo - i precedenti specifici e le ripetute violazioni segnalate dai familiari; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 29/