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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 5 aprile 2024

Cassazione n. 27534/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/09/2023 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata con la quale è stata affermata la penale responsabilità per il reato di cui all'art.2, d.lgs.74/2000, deducendo, con il primo motivo di ricorso, violazione di legge in ordine all'affermazione della responsabilità in ordine all'elemento soggettivo del reato e, con il secondo motivo, violazione di legge e in ordine al trattamento sanzionatorio, non avendo il giudice applicato la massima riduzione di pena per le concesse circostanze attenuanti generiche.

Considerato che le doglianze non rientrano nel numerus clausus delle censure deducibili in sede di legittimità, investendo profili di valutazione della prova e di ricostruzione del fatto riservati alla cognizione del giudice di merito, le cui determinazioni, al riguardo, sono insindacabili in cassazione ove siano sorrette da motivazione congrua, esauriente ed idonea a dar conto dell'iter logico-giuridico seguito dal giudicante e delle ragioni del decisum.

Nel caso di specie, dalle cadenze motivazionali della sentenza d'appello è enucleabile una ricostruzione dei fatti precisa e circostanziata, avendo i giudici di secondo grado preso in esame tutte le deduzioni difensive ed essendo pervenuti alle loro conclusioni, in punto di responsabilità, attraverso una disamina completa ed approfondita delle risultanze processuali, in nessun modo censurabile, sotto il profilo della razionalità, e sulla base di apprezzamenti di fatto non qualificabili in termini di contraddittorietà o di manifesta illogicità e perciò insindacabili in questa sede, come si desume dalle considerazioni formulate dal giudice a quo, laddove ha affermato che non sono stati mai stipulati contratti con le società emittenti le fatture, né è stata rinvenuta qualsiasi comunicazione, corrispondenza o lettera di accompagnamento alle fatture emesse, ritenendo quindi che il rappresentante legale della società fosse pienamente consapevole della inesistenza di un sottOstante accordo commerciale.

Il giudice ha altresì evidenziato che 'non sono stati neppurè rintracciati i relativi pagamenti, in quanto le cambiali prodotte dall'imputato non sono riferibili alle suddette fatture, poiché indicano diversi importi e recano date non corrispondenti.

Infine, il giudice ha evidenziato che le società emittenti le fatture erano persino sprovviste degli automezzi con cui avrebbero dovuto effettuare i trasporti fatturati.

Da tali elementi il giudice ha, quindi, inferito la perfetta conoscenza della fittizietà delle fatture emesse dalle società emittenti.

Anche le determinazioni in ordine al trattamento sanzionatorio sono insindacabili in sede di legittimità ove supportate da congrua ed idonea motivazione.

Nel caso in disamina la Corte territoriale ha ritenuto di confermare la decisione del giudice di primo grado che ha concesso le circostanze attenuanti generiche, ma non nella massima estensione, in ragione dell'assenza di nuovi elementi suscettibili di valutazione positiva, né il ricorrente ha indicato in modo specifico gli elementi in ragione dei quali le circostanze attenuanti generiche avrebbero dovuto essere concesse in misura più ampia.

Rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M. 1 (0') Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 05/04/2024 II,Consigliere es

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/09/2023 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata con la quale è stata affermata la penale responsabilità per il reato di cui all'art.2, d.lgs.74/2000, deducendo, con il primo motivo di ricorso, violazione di legge in ordine all'affermazione della responsabilità in ordine all'elemento soggettivo del reato e, con il secondo motivo, violazione di legge e in ordine al trattamento sanzionatorio, non avendo il giudice applicato la massima riduzione di pena per le concesse circostanze attenuanti generiche. Considerato che le doglianze non rientrano nel numerus clausus delle censure deducibili in sede di legittimità, investendo profili di valutazione della prova e di ricostruzione del fatto riservati alla cognizione del giudice di merito, le cui determinazioni, al riguardo, sono insindacabili in cassazione ove siano sorrette da motivazione congrua, esauriente ed idonea a dar conto dell'iter logico-giuridico seguito dal giudicante e delle ragioni del decisum. Nel caso di specie, dalle cadenze motivazionali della sentenza d'appello è enucleabile una ricostruzione dei fatti precisa e circostanziata, avendo i giudici di secondo grado preso in esame tutte le deduzioni difensive ed essendo pervenuti alle loro conclusioni, in punto di responsabilità, attraverso una disamina completa ed approfondita delle risultanze processuali, in nessun modo censurabile, sotto il profilo della razionalità, e sulla base di apprezzamenti di fatto non qualificabili in termini di contraddittorietà o di manifesta illogicità e perciò insindacabili in questa sede, come si desume dalle considerazioni formulate dal giudice a quo, laddove ha affermato che non sono stati mai stipulati contratti con le società emittenti le fatture, né è stata rinvenuta qualsiasi comunicazione, corrispondenza o lettera di accompagnamento alle fatture emesse, ritenendo quindi che il rappresentante legale della società fosse pienamente consapevole della inesistenza di un sottOstante accordo commerciale. Il giudice ha altresì evidenziato che 'non sono stati neppurè rintracciati i relativi pagamenti, in quanto le cambiali prodotte dall'imputato non sono riferibili alle suddette fatture, poiché indicano diversi importi e recano date non corrispondenti. Infine, il giudice ha evidenziato che le società emittenti le fatture erano persino sprovviste degli automezzi con cui avrebbero dovuto effettuare i trasporti fatturati. Da tali elementi il giudice ha, quindi, inferito la perfetta conoscenza della fittizietà delle fatture emesse dalle società emittenti. Anche le determinazioni in ordine al trattamento sanzionatorio sono insindacabili in sede di legittimità ove supportate da congrua ed idonea motivazione. Nel caso in disamina la Corte territoriale ha ritenuto di confermare la decisione del giudice di primo grado che ha concesso le circostanze attenuanti generiche, ma non nella massima estensione, in ragione dell'assenza di nuovi elementi suscettibili di valutazione positiva, né il ricorrente ha indicato in modo specifico gli elementi in ragione dei quali le circostanze attenuanti generiche avrebbero dovuto essere concesse in misura più ampia. Rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. 1 (0') Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 05/04/2024 II,Consigliere es
Sentenza Cassazione n. 27534/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris