CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 2 gennaio 1990
Cassazione n. 00411/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (CUI:05A9C71) nato il 02/01/1990 avverso la sentenza del 21/05/2024 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA ritenuto che il motivo di ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], con il quale si contesta l'affermazione di responsabilità per il reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. :309/90, è inammissibile per manifesta infondatezza, sia perché motivo non dedotto con l'atto di appello - diretto a censurare solo il profilo sanzionatorio-, sia perché la condotta di detenzione a fini di cessione è stata accertata dagli operanti dopo l'osservazione del comportamento di due tossicodipendenti, evidentemente recatisi nel locale per contattarlo, e confermata dal sequestro di ben 23 dosi di eroina; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 29 novembre 2024 Il consigliere stensore Il Presidente