CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 12 giugno 2026
Cassazione n. 19373/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
elli [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] la sentenza della Corte d'Appello di Potenza n. 127/2024 depositatail 5/03/2024.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 16/04/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].1.- Nel luglio 2012, l'avv. [OSCURATO:PERSONA], in qualità di attore, haconvenuto in giudizio dinanzi al Tribunale civile di [OSCURATO:PERSONA] RaffaelePaolicelli per ottenere il risarcimento dei danni conseguenti a una condottadi calunnia nei suoi confronti.Numero registro generale 16214/2024Numero sezionale 1379/2026Numero di raccolta generale 19373/2026Data pubblicazione 12/06/2026I fatti risalgono al contesto di un giudizio di esecuzione mobiliare intrapresodall'avv. [OSCURATO:PERSONA] nell'interesse del proprio assistito, [OSCURATO:PERSONA],creditore nei confronti del Paolicelli. Quest'ultimo, al fine di paralizzarestrumentalmente l'azione esecutiva, aveva sporto una denuncia penale perfalso nei confronti dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], accusandolo di aver scritto in unverbale d'udienza, contrariamente al vero, che egli (Paolicelli) avrebbericonosciuto il debito e si sarebbe dichiarato disponibile a pagare quantodovuto.A seguito della denuncia, la Procura della Repubblica presso il Tribunale diMatera avviava indagini a carico dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] per il reato di cui all'art.483 c.p. (falso ideologico). L'avvocato subiva la notifica di un avviso digaranzia in data 16 gennaio 2004 e l'audizione da parte della P.G. delegatain data 7 febbraio 2004, nella veste formale di indagato, con le garanziedella difesa tecnica.Le indagini si concludevano con un provvedimento di archiviazione a favoredell'avv. [OSCURATO:PERSONA], mentre il Paolicelli veniva rinviato a giudizio per calunniae successivamente condannato in primo grado, in appello e in Cassazione,con sentenza passata in giudicato.L'avv. [OSCURATO:PERSONA] si era costituito parte civile nel processo penale, ottenendoil riconoscimento del diritto al risarcimento dei danni, da liquidarsi inseparata sede.2.- Con sentenza n. 4/2017, pubblicata il 3 gennaio 2017, il Tribunale diMatera, in composizione monocratica, ha rigettato la domanda attorearelativamente al risarcimento del danno alla reputazione professionale, mal’ha accolta limitatamente al danno morale, condannando il Paolicelli alpagamento della somma di € 20.000,00 oltre rivalutazione monetaria dal23 luglio 2003 al 3 gennaio 2017 e interessi legali da tale data sino al saldo.Il Tribunale ha circoscritto l'arco temporale del danno morale dal 16 gennaio2004 (data dell'avviso di garanzia) a tutto il mese di marzo 2004, ritenendoche oltre tale periodo non fosse giustificata la tensione emotiva lamentata.Numero registro generale 16214/2024Numero sezionale 1379/2026Numero di raccolta generale 19373/2026Data pubblicazione 12/06/2026Per la quantificazione, il primo giudice applicava un criterio basato sulragguaglio ex art. 135 c.p. tra pena detentiva e pena pecuniaria, partendodalla pena inflitta al Paolicelli (1 anno e 4 mesi = 485 giorni × € 250 = €121.250,00) e considerando la natura plurioffensiva del reato di calunnia.3.- [OSCURATO:PERSONA] ha proposto appello con atto di citazione notificato il 25gennaio 2017, a firma dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], unico difensore costituitodel Paolicelli, che nel giugno del 2022 decedeva.L'evento veniva dichiarato solo in data 26 aprile 2023 (circa 10 mesi dopo),quando si costituiva nel giudizio il nuovo difensore, avv. [OSCURATO:PERSONA], insostituzione del precedente.A quel punto l'avv. [OSCURATO:PERSONA], nella comparsa conclusionale del 27 novembre2023 e nella comparsa di replica, ha sollevato formalmente l'eccezione diestinzione del processo per mancata riassunzione nei termini ex artt. 301,305 e 307 c.p.c., evidenziando che il decesso dell'unico difensore determinal'automatica interruzione del processo; che l'interruzione opera anche se ilgiudice e le altre parti non ne hanno conoscenza; che dunque la costituzionedel nuovo difensore dopo 10 mesi è tardiva; che infine l'inerzia comporta lanullità degli atti successivi e della sentenza.La Corte d'appello non si è pronunciata su tale eccezione.Piuttosto, con la sentenza n. 127/2024, ha parzialmente accolto il gravame,riducendo significativamente l'importo del risarcimento da € 20.000,00 a €3.037,50. La Corte ha ritenuto sproporzionata la liquidazione del primogiudice, argomentando che il Tribunale aveva limitato il periodo disofferenza a soli 75 giorni (dal 16 gennaio 2004 a fine marzo 2004) e avevautilizzato un criterio di calcolo (basato sull'art. 135 c.p.) ritenuto nonpertinente.4.- Avverso tale decisione, ha proposto ricorso per cassazione Albanese condue motivi di censura e memoria, di cui ha chiesto rigetto Paolicelli, che siè costituito con controricorso e memoria.RAGIONI DELLA DECISIONENumero registro generale 16214/2024Numero sezionale 1379/2026Numero di raccolta generale 19373/2026Data pubblicazione 12/06/20261.- Con il primo motivo si prospetta violazione e falsa applicazione degliartt. 112, 301, 305, 307 c.p.c., in relazione all'art. 360 comma 1 nn. 3 e 4c.p.c., e dunque nullità della sentenza e dell'intero procedimento permancata interruzione del giudizio e mancata riassunzione nei termini dilegge.La Corte d'appello, secondo il ricorrente, ha completamente ignoratol'eccezione di estinzione del giudizio sollevata nelle comparse conclusionalie di replica. Tale omissione costituisce vizio di omessa pronuncia su fattodecisivo che ha formato oggetto di discussione tra le parti.Inoltre, a prescindere dalla omessa pronuncia, il processo si era interrottoautomaticamente il 24 luglio 2022 per morte dell'unico difensore costituito(avv. [OSCURATO:PERSONA]) ai sensi dell'art. 301 c.p.c.; l'interruzione opera di diritto anchese il giudice e le altre parti non ne hanno conoscenza (il ricorrente richiamaCass. Civ., Sez. III, ord. n. 4159/2019); la costituzione del nuovo difensore(avv. [OSCURATO:PERSONA]) è avvenuta 10 mesi dopo (26 aprile 2023), ben oltre il termineperentorio di 3 mesi ex art. 305 c.p.c. per la riassunzione.Osserva conseguentemente il ricorrente che, non essendo intervenuta né lariassunzione né la tempestiva sostituzione del difensore, il processo andavadichiarato estinto ex art. 307 c.p.c..L'inerzia dell'appellante ha comportato la nullità di tutti gli atti successiviall'evento interruttivo e della sentenza pronunciata (il ricorrente richiamaCass. Sez. II civ. n. 17264/2015).Infine, il ricorrente osserva che l'eccezione è stata puntualmente sollevatanella comparsa conclusionale (pagg. 4-5) e ribadita nella comparsa direplica (pagg. 1-2); e che dunque si trattava di una questione specificaoggetto di discussione tra le parti nello scambio delle comparse, che la Corted’appello ha completamente ignorato, senza pronunciarsi né in sensofavorevole né contrario.1.1.- Il motivo è inammissibile.Contiene due censure.Numero registro generale 16214/2024Numero sezionale 1379/2026Numero di raccolta generale 19373/2026Data pubblicazione 12/06/2026La prima è di omessa pronuncia; osserva cioè il ricorrente che, eccepita lamancata interruzione del processo, la Corte di appello non ha deciso su taleeccezione.Ma l’omessa pronuncia può essere fatta valere solo in caso di mancatoesame di domande od eccezioni di merito, e non già quando abbiariguardato questioni puramente processuali (Cass. 26913/ 2024; Cass.25154/ 2018; Cass. 6174/ 2018).La seconda censura, ma appare essa assorbente, rispetto anche allaprecedente è che comunque, a prescindere dalla omessa pronuncia, ilprocesso andava interrotto e non lo è stato, con conseguente nullità dellasentenza.Tuttavia, anche tale questione non può essere fatta valere dal ricorrente, inragione del principio di diritto secondo cui: La morte dell'unico difensoredella parte costituita, che intervenga nel corso del giudizio, determinaautomaticamente l'interruzione del processo, anche se il giudice e le altreparti non ne abbiano avuto conoscenza, e preclude ogni ulteriore attivitàprocessuale, con la conseguente nullità degli atti successivi e della sentenzaeventualmente pronunciata; ove, tuttavia, il processo sia irritualmenteproseguito, nonostante il verificarsi dell'evento morte, la causa interruttivapuò essere dedotta e provata in sede di legittimità, ai sensi dell'art. 372c.p.c., mediante la produzione dei documenti necessari, ma solo dalla partecolpita dal predetto evento, a tutela della quale sono poste le norme chedisciplinano l'interruzione, non potendo essere rilevata d'ufficio dal giudice,né eccepita dalla controparte come motivo di nullità della sentenza (Cass.1574/ 2020; Cass. 23486/ 2021).2.- Con il secondo motivo si prospetta violazione e falsa applicazione degliartt. 2697, 32 Cost., 2059, 1226 c.c., in relazione all'art. 360 comma 1 nn.3 e 5 c.p.c.; errata determinazione del danno morale;illogicità manifestadella sentenza e decisione ultra petitum.Numero registro generale 16214/2024Numero sezionale 1379/2026Numero di raccolta generale 19373/2026Data pubblicazione 12/06/2026Il ricorrente innanzitutto sostiene che la decisione impugnata ha ricostruitoartificiosamente la domanda, decidendo al di là delle deduzioni difensivedell'appellante. [OSCURATO:PERSONA] aveva richiesto specificamente l'applicazione deiparametri relativi al danno biologico, mentre la Corte ha operato unadiversa valutazione basata sull'asserita sproporzione tra l'arco temporalelimitato (75 giorni) e l'importo liquidato.Inoltre, la sentenza appare illogica in quanto ha censurato quella di primogrado per avere immotivatamente accolto nel quantum la domanda puravendo ridimensionato l'estensione temporale , affermando dunque cheil Tribunale ha errato nell'applicare il criterio di conversione ex art. 135 c.p.,ritenendolo inappropriato per la liquidazione del danno morale delcalunniato.Ma, nel dire ciò, secondo il ricorrente, la Corte di appello non avrebbe tenutoconto del fatto che il Tribunale aveva espressamente motivato laliquidazione sulla base della gravità dei fatti, della natura plurioffensiva delreato e delle condizioni soggettive del danneggiato.Di conseguenza, secondo il ricorrente, la sentenza trascura il fatto che ildanno va liquidato non solo in relazione al periodo temporale limitato, main consonanza con l'effettivo pregiudizio subito dal danneggiato,considerando sia l'aspetto interiore del danno (danno morale in sensostretto) che l'aspetto relativo all'impatto modificativo in peius della vitaquotidiana (danno esistenziale), oltre che la gravità oggettiva della condottacalunniosa.Inoltre, secondo il ricorrente, la Corte ha affermato che si sarebbe formatoun giudicato implicito sulla limitazione temporale del danno (75 giorni)perché il danneggiato non aveva impugnato tale passaggio. Ma taleaffermazione è errata perché l'Albanese era vittorioso in primo grado concondanna del Paolicelli a € 20.000,00 e non aveva dunque interesse adappellare.2.1.- Il motivo è in parte inammissibile ed in parte infondato.Numero registro generale 16214/2024Numero sezionale 1379/2026Numero di raccolta generale 19373/2026Data pubblicazione 12/06/2026È inammissibile in quanto la decisione impugnata è basata su diverserationes decidendi, una delle quali, perlomeno, non è qui impugnata.Infatti i giudici di appello hanno osservato che, pur avendo la decisione diprimo grado circoscritto la durata della sofferenza morale a soli 75 giorni,in luogo dei sei anni pretesi dal danneggiato, il Tribunale ha tuttavialiquidato il danno morale nella misura da costui richiesta (20 mila euro), eciò senza motivare il perché: In altre parole, il primo giudice haimmotivatamente accolto nel quantum la domanda di risarcimento deldanno morale formulata dall’attore pur avendo consistentementeridimensionato (da sei anni ad appena 75 giorni) l’estensione temporale delturbamento emotivo come allegata nella citazione introduttiva agiustificazione della somma pretesa (p. 13 della sentenza).Questa ratio decidendi – cioè che è immotivato avere riconosciuto la stessasomma richiesta, pur dopo avere riconosciuto un periodo di sofferenzalungamente inferiore- non è impugnata.Inoltre, la questione attinente all’arco temporale di sofferenza morale èpassata in giudicato ed è anche essa circostanza decisiva. Come si è detto,il Tribunale, in primo grado, ha ritenuto che la sofferenza morale per lacalunnia subita poteva presumersi che fosse durata 75 giorni soltanto,anziché per il periodo più lungo invocato dal danneggiato (sei anni).Secondo la decisione impugnata, questo presupposto di fatto della ratiodecidendi non è stato impugnato dal ricorrente, che non ha impugnato ilcapo di decisione relativo e dunque è rimasto definito il criterio di limitare ilrisarcimento alla sofferenza patita per quei 75 giorno soltanto.Il ricorrente non contesta di non avere impugnato, ma si limita a dire chenon aveva onere di farlo non essendo stato sul punto soccombente, quandoinvece almeno in parte lo era: egli aveva chiesto un risarcimento da dannomorale maggiore, commisurato su un periodo di sofferenza morale piùlungo, e gli è stato invece riconosciuto un risarcimento minore da durataNumero registro generale 16214/2024Numero sezionale 1379/2026Numero di raccolta generale 19373/2026Data pubblicazione 12/06/2026inferiore nel tempo. Correttamente, la decisione impugnata ha verificato seil risarcimento commisurato a quel tempo fosse congruo.V’è poi la questione della quantificazione di tale risarcimento. Il giudice diprimo grado aveva effettuato la conversione della pena detentiva in penapecuniaria, ex articolo 135 c.p. Il giudice di appello ha ritenuto questocriterio ingiustificato, ma soprattutto immotivato.La censura innanzitutto non specifica perché la decisione di appello- diritenere ingiustificato quale criterio di stima e liquidazione del danno ilragguaglio tra pena detentiva e pecuniaria- debba ritenersi errata; nonadduce ragioni specifiche, se non quelle consistenti nel dire che ilrisarcimento va commisurato alla gravità del fatto, intensità della sofferenzaecc., che naturalmente è come dire che quindi la decisione impugnata ècorretta, poiché tali criteri essa assume in luogo di quello del ragguaglio dipena.Senza tacere del fatto che la decisione impugnata ha ritenuto immotivatolo stesso ragguaglio, nel senso che dopo aver dato, tale ragguaglio, ilrisultato di 120 mila euro, esso è stato ridotto a 20 mila senza alcunaragione espressa. Ed anche tale ratio decidendi non è impugnata in modosufficiente: non dice il ricorrente perché la decisione di appello haerroneamente ritenuto ingiustificata o immotivata quella riduzione postconguaglio.Nel merito, la decisione impugnata è comunque corretta, poiché la norma(art. 135 c.p.) indica i criteri della conversione (250 euro per giorno di pena)quando per qualsiasi effetto giuridico occorre eseguire il ragguaglio. Ossiaè una norma che presuppone che debba farsi ragguaglio tra pena detentivae pena pecuniaria, ragguaglio che, come è noto, è operazione che va fattanei confronti del condannato non del danneggiato da reato.È vero che, secondo un certo orientamento di questa Corte, Nellaliquidazione del danno morale da reato, la quale è affidata al criterioequitativo e discrezionale del giudice di merito, questi può utilmenteNumero registro generale 16214/2024Numero sezionale 1379/2026Numero di raccolta generale 19373/2026Data pubblicazione 12/06/2026utilizzare, quale parametro base per la liquidazione, la pena pecuniariaedittale prevista per il reato fonte di danno (Cass. 1164/ 1998; Cass.15056/ 2003). Ma è altresì vero che altro è la pena pecuniaria edittale, altroil ragguaglio in denaro di quella detentiva.Inoltre, un tale criterio di risarcimento presuppone una funzioneesclusivamente sanzionatoria del danno morale e non tiene conto invece diquella compensativa.Il ricorso va pertanto rigettato e le spese seguono la soccombenza. P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso.Condanna il ricorrente al pagamento, in favore del controricorrente, dellespese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 3.100 per compensi,oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidatiin Euro 200,00, ed agli accessori di legge.Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inseritodall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza deipresupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importoa titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a normadel comma 1-bis, dello stesso articolo 13.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 16/04/2026.Il PresidenteAntonietta Scrima