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CassazionedecretoSezione 1Decisione del 21 gennaio 2022

Cassazione n. 05846/2026

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iato la seguente ORDINANZA sul ricorso n. 8494/2022 r.g. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] L'[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]., elettivamente domiciliatain [OSCURATO:PERSONA], presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende. ricorrente contro [OSCURATO:PERSONA] S.R.L. in [OSCURATO:PERSONA] N. 80/2012, elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 268/A, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende. -controricorrente- avverso la SENTENZA n. 471/2022 emessa da CORTE D'APPELLO di ROMA il 21/01/2022; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 27/1/2026 dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1.[OSCURATO:PERSONA] aveva agito in via monitoria affinché fosse ingiunto alla committente Invitalia il saldo di quanto dovutole per l’esecuzione dei lavori di messa insicurezza di una ex discarica.

Invitalia si era opposta al decreto ingiuntivo eccependo l’inesigibilità del credito, perché [OSCURATO:SOCIETA] aveva “presentato” un documento unico (il c.d.

DURC) che attestava proprie“irregolarità” contributive; e in presenza di un DURC negativo le era fatto divieto di procedere al pagamento di quanto reclamato dall’appaltatrice.

Il Tribunale di Roma rigettava l’opposizione di Invitalia, perché [OSCURATO:SOCIETA] aveva dimostrato di essere stata ammessa alla procedura di concordato preventivo; procedura chele precludeva (ex lege; art. 168 l.fall.) di pagare i propri creditori anteriori; e quinditrovava applicazione “l’art. 5, II comma, lett. b) D.M. 279/2007 [id est D.M. 24.10.2007], il quale prevede che la regolarità contributiva sussiste inoltre in caso disospensione dei pagamenti a seguito di disposizioni legislative (come appunto nel caso diammissione a concordato preventivo)”.

Quindi, secondo il Tribunale di Roma,l’ammissione di [OSCURATO:SOCIETA] al concordato avrebbe dovuto indurre Invitalia ad“arrivare alla conclusione di considerare la regolarità contributiva”.

Invitalia appellava la sentenza.

La Corte di Appello di Roma ha rigettato il gravame perché, a suo dire, in ipotesi di ammissione a procedure concorsuali l’appaltatore non può adempiere agli obblighiprevidenziali; e nel caso di specie l’INPS, richiesta del rilascio del certificato “non risultaaver espresso, neppure in senso negativo, alcuna valutazione circa la ricorrenza deipresupposti per la esimente prevista nel regime speciale delle procedure concorsuali”.

Per queste ragioni, ha concluso la Corte di Appello, il “giudice ordinario [p uò] delibare, in via incidentale, la sussistenza dei presupposti per ritenere soddisfatto il requisito del “DURC” ai fini della esigibilità del credito; e ciò anche se vi fosse un provvedimento amministrativo INPS in senso negativo, che, per un verso, non ricorre nel caso di specie ove, si ripete, l’istituto previdenziale non fa alcun riferimento alla condizione di decozione/fallimento della società [OSCURATO:SOCIETA] e, per altro verso, ben può esseredisapplicato se in contrasto con le disposizioni di legge, come implicitamente ritenuto dalgiudice di primo grado”.

2. La sentenza, pubblicata il 21/01/2022, è stata impugnata da [OSCURATO:PERSONA] L'[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]con ricorso per cassazione, affidato a cinque motivi, cui la [OSCURATO:PERSONA] S.R.L. in [OSCURATO:PERSONA] N. 80/2012ha resistito con controricorso.

È stata formulata proposta di definizione accelerata del ricorso, ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., essendo stataravvisata la improcedibilità del ricorso per cassazione.

Laricorrente ha proposto istanza di decisione, con memoria depositata ai sensi del medesimo art. 380 bis c.p.c.

È stata, quindi, disposta la trattazione in camera di consiglio, in applicazione degli artt. 375 e 380 bis.1 c.p.c. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con il primo motivo la ricorrente lamenta, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c. e dell’art. 1362 c.c., ai sensi dell’art. 360, comma 1, nn. 3 e 4 c.p.c.; motivazione inesistente, ai sensi dell’art.360, comma 1, n. 5 c.p.c.

2. Con il secondo mezzo si deduce, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.,violazione di norme di diritto con riferimento agli artt. 2 comma 1, art. 3 commi 1-3 e art. 5 comma 1 e 2 del DM 24ottobre 2007.

3. Con il terzo motivo si censura il provvedimento impugnato, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., perla violazione dell’art. 132, comma 2 n. 4, c.p.c., in riferimento alla incomprensibilità, mancanza e apparenza della motivazionededotta dalla Corte di Appello circa la riconosciuta sussistenza dei presupposti perconsiderare esigibile il credito.

4. Il quarto mezzo deduce, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3,violazione e/o falsa applicazione dellenorme di diritto in relazione agli art. 4 e 5 D.lgs. n.231/02.

5. Il quinto motivo articola, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. violazione e/o falsa applicazione dellenorme di diritto in relazione all’art. 96 c.p.c. e,ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c . , la violazione dell’art. 132, comma 2 n. 4 in relazione alla quantificazione delrisarcimento del danno ex art. 96 c.p.c.

6. Il ricorso è improcedibileesattamente per le ragioni già evidenziate nella proposta di decisione accelerata di cui all’art. 380 bis c.p.c., che la Corte ritiene del tutto condivisibili e che fa proprie.

Nel fascicolo telematico non risulta depositata la documentazione comprovante la notificazione del provvedimento impugnato nella data (25.1.2022) indicata nell’epigrafe del ricorso (e anche ben vero nel controricorso).

La prova della data indicata di notificazione non emerge neppure dai documenti allegati dalla controricorrente.

Ne segue che non può essere riscontrato dagli atti il requisito diavvenuto deposito della sentenza in copia conforme, poiché quelladepositata (indicata tale) non è munita della prova della avvenutanotificazione.

Poiché la notificazione del ricorso (il 25-3-2022) è successiva ai sessanta giorni dalla data di pubblicazione del provvedimentoimpugnato (21-1-2022), essendo irrilevante, ai fini delladecorrenza del termine per l’impugnazione, la data del 24-1-2022di inserimento della sentenza nel registro cronologico (v.

Cass. Sez.3 n. 9917-23), non può che prendersi atto della insanabilità del vizio.

La dichiarazione contenuta nel ricorso per cassazione di avvenuta notificazione della sentenza impugnata attesta un "fatto processuale" - la notificazione della sentenza - idoneo a far decorrere il termine "breve" di impugnazione e, quale manifestazione di "autoresponsabilità" della parte, impegna quest'ultima a subire le conseguenze di quanto dichiarato, facendo sorgere in capo a essa l'onere di depositare, nel termine stabilito dall'art. 369 cod. proc. civ., copia della sentenza munita della relata di notifica (ovvero delle copie cartacee dei messaggi di spedizione e di ricezione, in caso di notificazione a mezzo PEC), senza che sia possibile recuperare alla relativa omissione mediante la successiva, e ormai tardiva, produzione ai sensi dell'art. 372 (v.

Cass. Sez.

U. n. 21349-22).

Il ricorso vadefinito con pronuncia di improcedibilità.

Per le spese del giudizio di cassazione si provvede, sulla base del principio della soccombenza, come in dispositivo.

Sussistono, inoltre, i presupposti per la condanna della ricorrente, nella presente sede, sia ai sensi dell’art. 96, comma 3, c.p.c., che ai sensi del comma 4 della medesima disposizione, come espressamente previsto dall’art. 380 bis, ultimo comma, c.p.c. (disposizione immediatamente applicabile anche ai giudizi in corso alla data del 1° gennaio 2023 per i quali a tale data non era stata ancora fissata udienza o adunanza in camera di consiglio, come nella specie: cfr. Cass., Sez.

U, Ordinanza n. 27195 del 22/09/2023; Sez.

U, Ordinanza n. 27433 del 27/09/2023).

La Corte stima equo fissare in € 10.000 la sanzione ai sensi dell’art. 96, comma 3, c.p.c., ed in € 2.500 quella ai sensi del comma 4 della medesima disposizione.

Deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali (rigetto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedibilità dell’impugnazione) di cui all’art. 13, co. 1 quater, del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115.

P.Q.M La Corte: -dichiara improcedibile il ricorso; - condanna la ricorrente a pagare le spese del giudizio di legittimità in favore della società controricorrente, liqui- dandole in complessivi € 10.000 , oltre € 200,00 per esborsi, nonché spese generali ed accessori di legge; - condanna la ricorrente a pagare l’importo di € 10.000 in favore della controricorrente, ai sensidell’art. 96, comma 3, c.p.c.; -condanna la ricorrente a pagare l’importo di € 2.500 in favore della cassa delle ammende, aisensi dell’art. 96, comma 4, c.p.c.

Si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali di cui all’art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso (se dovuto e nei limiti in cui

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
iato la seguente ORDINANZA sul ricorso n. 8494/2022 r.g. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] L'[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]., elettivamente domiciliatain [OSCURATO:PERSONA], presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende. ricorrente contro [OSCURATO:PERSONA] S.R.L. in [OSCURATO:PERSONA] N. 80/2012, elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 268/A, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende. -controricorrente- avverso la SENTENZA n. 471/2022 emessa da CORTE D'APPELLO di ROMA il 21/01/2022; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 27/1/2026 dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1.[OSCURATO:PERSONA] aveva agito in via monitoria affinché fosse ingiunto alla committente Invitalia il saldo di quanto dovutole per l’esecuzione dei lavori di messa insicurezza di una ex discarica. Invitalia si era opposta al decreto ingiuntivo eccependo l’inesigibilità del credito, perché [OSCURATO:SOCIETA] aveva “presentato” un documento unico (il c.d. DURC) che attestava proprie“irregolarità” contributive; e in presenza di un DURC negativo le era fatto divieto di procedere al pagamento di quanto reclamato dall’appaltatrice. Il Tribunale di Roma rigettava l’opposizione di Invitalia, perché [OSCURATO:SOCIETA] aveva dimostrato di essere stata ammessa alla procedura di concordato preventivo; procedura chele precludeva (ex lege; art. 168 l.fall.) di pagare i propri creditori anteriori; e quinditrovava applicazione “l’art. 5, II comma, lett. b) D.M. 279/2007 [id est D.M. 24.10.2007], il quale prevede che la regolarità contributiva sussiste inoltre in caso disospensione dei pagamenti a seguito di disposizioni legislative (come appunto nel caso diammissione a concordato preventivo)”. Quindi, secondo il Tribunale di Roma,l’ammissione di [OSCURATO:SOCIETA] al concordato avrebbe dovuto indurre Invitalia ad“arrivare alla conclusione di considerare la regolarità contributiva”. Invitalia appellava la sentenza. La Corte di Appello di Roma ha rigettato il gravame perché, a suo dire, in ipotesi di ammissione a procedure concorsuali l’appaltatore non può adempiere agli obblighiprevidenziali; e nel caso di specie l’INPS, richiesta del rilascio del certificato “non risultaaver espresso, neppure in senso negativo, alcuna valutazione circa la ricorrenza deipresupposti per la esimente prevista nel regime speciale delle procedure concorsuali”. Per queste ragioni, ha concluso la Corte di Appello, il “giudice ordinario [p uò] delibare, in via incidentale, la sussistenza dei presupposti per ritenere soddisfatto il requisito del “DURC” ai fini della esigibilità del credito; e ciò anche se vi fosse un provvedimento amministrativo INPS in senso negativo, che, per un verso, non ricorre nel caso di specie ove, si ripete, l’istituto previdenziale non fa alcun riferimento alla condizione di decozione/fallimento della società [OSCURATO:SOCIETA] e, per altro verso, ben può esseredisapplicato se in contrasto con le disposizioni di legge, come implicitamente ritenuto dalgiudice di primo grado”. 2. La sentenza, pubblicata il 21/01/2022, è stata impugnata da [OSCURATO:PERSONA] L'[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]con ricorso per cassazione, affidato a cinque motivi, cui la [OSCURATO:PERSONA] S.R.L. in [OSCURATO:PERSONA] N. 80/2012ha resistito con controricorso. È stata formulata proposta di definizione accelerata del ricorso, ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., essendo stataravvisata la improcedibilità del ricorso per cassazione. Laricorrente ha proposto istanza di decisione, con memoria depositata ai sensi del medesimo art. 380 bis c.p.c. È stata, quindi, disposta la trattazione in camera di consiglio, in applicazione degli artt. 375 e 380 bis.1 c.p.c. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con il primo motivo la ricorrente lamenta, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c. e dell’art. 1362 c.c., ai sensi dell’art. 360, comma 1, nn. 3 e 4 c.p.c.; motivazione inesistente, ai sensi dell’art.360, comma 1, n. 5 c.p.c. 2. Con il secondo mezzo si deduce, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.,violazione di norme di diritto con riferimento agli artt. 2 comma 1, art. 3 commi 1-3 e art. 5 comma 1 e 2 del DM 24ottobre 2007. 3. Con il terzo motivo si censura il provvedimento impugnato, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., perla violazione dell’art. 132, comma 2 n. 4, c.p.c., in riferimento alla incomprensibilità, mancanza e apparenza della motivazionededotta dalla Corte di Appello circa la riconosciuta sussistenza dei presupposti perconsiderare esigibile il credito. 4. Il quarto mezzo deduce, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3,violazione e/o falsa applicazione dellenorme di diritto in relazione agli art. 4 e 5 D.lgs. n.231/02. 5. Il quinto motivo articola, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. violazione e/o falsa applicazione dellenorme di diritto in relazione all’art. 96 c.p.c. e,ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c . , la violazione dell’art. 132, comma 2 n. 4 in relazione alla quantificazione delrisarcimento del danno ex art. 96 c.p.c. 6. Il ricorso è improcedibileesattamente per le ragioni già evidenziate nella proposta di decisione accelerata di cui all’art. 380 bis c.p.c., che la Corte ritiene del tutto condivisibili e che fa proprie. Nel fascicolo telematico non risulta depositata la documentazione comprovante la notificazione del provvedimento impugnato nella data (25.1.2022) indicata nell’epigrafe del ricorso (e anche ben vero nel controricorso). La prova della data indicata di notificazione non emerge neppure dai documenti allegati dalla controricorrente. Ne segue che non può essere riscontrato dagli atti il requisito diavvenuto deposito della sentenza in copia conforme, poiché quelladepositata (indicata tale) non è munita della prova della avvenutanotificazione. Poiché la notificazione del ricorso (il 25-3-2022) è successiva ai sessanta giorni dalla data di pubblicazione del provvedimentoimpugnato (21-1-2022), essendo irrilevante, ai fini delladecorrenza del termine per l’impugnazione, la data del 24-1-2022di inserimento della sentenza nel registro cronologico (v. Cass. Sez.3 n. 9917-23), non può che prendersi atto della insanabilità del vizio. La dichiarazione contenuta nel ricorso per cassazione di avvenuta notificazione della sentenza impugnata attesta un "fatto processuale" - la notificazione della sentenza - idoneo a far decorrere il termine "breve" di impugnazione e, quale manifestazione di "autoresponsabilità" della parte, impegna quest'ultima a subire le conseguenze di quanto dichiarato, facendo sorgere in capo a essa l'onere di depositare, nel termine stabilito dall'art. 369 cod. proc. civ., copia della sentenza munita della relata di notifica (ovvero delle copie cartacee dei messaggi di spedizione e di ricezione, in caso di notificazione a mezzo PEC), senza che sia possibile recuperare alla relativa omissione mediante la successiva, e ormai tardiva, produzione ai sensi dell'art. 372 (v. Cass. Sez. U. n. 21349-22). Il ricorso vadefinito con pronuncia di improcedibilità. Per le spese del giudizio di cassazione si provvede, sulla base del principio della soccombenza, come in dispositivo. Sussistono, inoltre, i presupposti per la condanna della ricorrente, nella presente sede, sia ai sensi dell’art. 96, comma 3, c.p.c., che ai sensi del comma 4 della medesima disposizione, come espressamente previsto dall’art. 380 bis, ultimo comma, c.p.c. (disposizione immediatamente applicabile anche ai giudizi in corso alla data del 1° gennaio 2023 per i quali a tale data non era stata ancora fissata udienza o adunanza in camera di consiglio, come nella specie: cfr. Cass., Sez. U, Ordinanza n. 27195 del 22/09/2023; Sez. U, Ordinanza n. 27433 del 27/09/2023). La Corte stima equo fissare in € 10.000 la sanzione ai sensi dell’art. 96, comma 3, c.p.c., ed in € 2.500 quella ai sensi del comma 4 della medesima disposizione. Deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali (rigetto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedibilità dell’impugnazione) di cui all’art. 13, co. 1 quater, del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115. P.Q.M La Corte: -dichiara improcedibile il ricorso; - condanna la ricorrente a pagare le spese del giudizio di legittimità in favore della società controricorrente, liqui- dandole in complessivi € 10.000 , oltre € 200,00 per esborsi, nonché spese generali ed accessori di legge; - condanna la ricorrente a pagare l’importo di € 10.000 in favore della controricorrente, ai sensidell’art. 96, comma 3, c.p.c.; -condanna la ricorrente a pagare l’importo di € 2.500 in favore della cassa delle ammende, aisensi dell’art. 96, comma 4, c.p.c. Si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali di cui all’art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso (se dovuto e nei limiti in cui
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