CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 10 novembre 2020
Cassazione n. 43177/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/02/2020 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Roma, ha confermato la sentenza del Tribunale di quella stessa città del 23 aprile 2018, che aveva riconosciuto colpevole [OSCURATO:PERSONA] del delitto di furto pluriaggravato in concorso di un telefono cellulare sottratto, a bordo di un autobus, con destrezza, ad un turista straniero, ex art. 624, 625, comma 1, nn. 4, 5 e 8 -bis cod.pen. e 99, comma 4, cod.pen., accertato in Roma il 1 giugno 2017. 2. Il ricorso nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] è affidato a due motivi, che denunciano: 2.1. la violazione di legge e il vizio di motivazione, per avere l'impugnata sentenza confermato il giudizio di penale responsabilità dell'imputato alla stregua di affermazioni manifestamente illogiche, caratterizzate dalla totale mancata considerazione di circostanze decisive emergenti dagli atti (segnatamente, in punto di affidabilità della percezione in fatto riferita dagli operanti); 2.2. il vizio di violazione di legge, in relazione agli artt. 606, comma 1, lett. d) cod.proc.pen. e 495, comma 2, cod.proc.pen., in ordine alla ritenuta superfluità della richiesta perizia tecnica sul telefono oggetto di furto da disporsi mediante rinnovazione istruttoria in appello onde identificare con certezza la persona offesa. 3. Il ricorso è inammissibile. Entrambi i motivi di ricorso devolvono la questione dell'accertamento del fatto di reato siccome effettuato nei gradi di merito. I. Le doglianze di cui al primo motivo constano di rilievi meramente riproduttivi di censure già adeguatamente vagliate e disattese con ineccepibili argomenti dai giudici di merito, che, in tale guisa, risultano sviluppati in assenza di confronto con le ragioni sottese alla decisione impugnata (Sez. 4, 29/03/2000, n. 5191, Barone, Rv. 216473; Sez. 1, 30/09/2004, n. 39598, Burzotta, Rv. 230634; Sez. 4, 03/07/2007, n. 34270, Scicchitano, Rv. 236945; Sez. 3, 06/07/2007, n. 35492, Tasca, Rv. 237596). Gli stessi si traducono, peraltro, in doglianze volte a prefigurare una rivalutazione e/o alternativa rilettura delle fonti probatorie, al di fuori dell'allegazione di specifici travisamenti di decisive emergenze processuali, palesandosi, come tali, estranei al sindacato di legittimità (Sez. U, n. 6402 del 30/04/1997, Dessimone e altri, Rv. 207944), destinato a riscontrare soltanto l'esistenza di un logico apparato argomentativo sui vari punti della decisione impugnata, senza possibilità di verificare l'adeguatezza delle argomentazioni di cui il giudice di merito si è avvalso per sostanziare il suo convincimento, o la loro rispondenza alle acquisizioni processuali (Sez. U, n. 24 del 24/11/1999, Spina, Rv. 214794). II. Il secondo motivo è formulato in contrasto con il principio di diritto secondo il quale:« Nel dibattimento del giudizio di appello, la rinnovazione di una perizia può essere disposta soltanto se il giudice ritenga di non essere in grado di decidere allo stato degli atti», di modo che, in caso di rigetto della relativa richiesta, la valutazione del giudice di appello, se logicamente e congruamente motivata, è incensurabile in cassazione, in quanto costituente giudizio di fatto, (Sez. 2, n. 36630 del 15/05/2013, Bommarito, Rv. 257062), che non può essere rimesso in discussione. Va, in ogni caso, ribadito che la mancata assunzione di una prova decisiva - quale motivo di impugnazione per cassazione - può essere dedotta solo in relazione ai mezzi di prova di cui sia stata chiesta l'ammissione a norma dell'art. 495, secondo comma, cod.proc.pen., sicché il motivo non potrà essere validamente invocato nel caso in cui il mezzo di prova sia stato sollecitato dalla parte attraverso l'invito al giudice di merito ad avvalersi dei poteri discrezionali di integrazione probatoria di cui all'art. 507 o di cui all'art. 603 cod. proc. pen. e da questi sia stato ritenuto non necessario ai fini della decisione (Sez. 5, n. 4672 del 24/11/2016 - dep. 31/01/2017, Rv. 269270; Sez. 2, n. 9763 del 06/02/2013, Rv. 254974). 4. S'impone, pertanto, la declaratoria d'inammissibilità del ricorso, cui consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di Euro 3.000,00 a favore della Cassa delle Ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di Euro 3.000,00 a favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 10 novembre 2020 Il Consigliere es