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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 08127/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE ASSISE APPELLO di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]t\JI) .„\àto lette/sentite le conclusioni del PG j ls" \k•R40 C4\15<j•g\u Ritenuto in fatto

1. La Corte di assise di appello di Roma ha dichiarato l'inammissibilità della richiesta di [OSCURATO:PERSONA], diretta ad ottenere il riconoscimento della continuazione tra i reati oggetto di tre sentenze di condanna, specificamente l'omicidio di [OSCURATO:PERSONA], la partecipazione all'associazione per delinquere denominata banda della Magliana e il sequestro e l'omicidio di Grazioli.

Tanto statuito, ha anche argomentato sulla infondatezza della richiesta.

1.1. Ha osservato, per quanto attiene al profilo della inammissibilità, che medesime richieste sono state già rigettate e che quella ora in esame non ha prospettato elementi di novità.

Numerosi degli aspetti ivi descritti non risultano nuovi, perché sono stati espressamente o anche solo implicitamente, valutati nei precedenti provvedimenti della Corte di appello.

1.2. In riguardo alla infondatezza della pretesa ha rilevato che, pur potendosi riconoscere che gli episodi criminosi per i quali si invoca il vincolo della continuazione siano stati espressione delle dinamiche associative, proprio lo svolgersi imprevedibile di tali dinamiche, il loro dispiegarsi in un tempo assai dilatato, l'insorgere di inopinate conflittualità interne all'associazione, a seguito degli arresti di taluni componenti, di reciproche rivendicazioni, faide e vendette all'interno di un gruppo nella sostanza coeso escludono che i reati possano costituire espressione di un medesimo disegno.

Non può affermarsi che, fin dal momento dell'ingresso del richiedente nel sodalizio criminoso, gli altri reati fossero stati già programmati, sia pure genericamente e nei soli aspetti essenziali.

L'eccessivo divario temporale non consente di configurare una unitaria risoluzione criminosa.

2. Avverso l'ordinanza hanno proposto ricorso i difensori di [OSCURATO:PERSONA], che hanno articolato più motivi.

2.1. Con il primo motivo hanno dedotto vizio di violazione di legge e difetto di motivazione.

Con la richiesta si è affermata l'esistenza del medesimo disegno criminoso evidenziando una serie di circostanze mai affrontate prima, costituenti elementi di novità rispetto alle precedenti richieste.

2.2. Con il secondo motivo hanno dedotto vizio di violazione di legge e difetto di motivazione.

La Corte di appello ha illogicamente ritenuto che la distanza temporale tra i fatti criminosi sia elemento impeditivo del riconoscimento della continuazione.

Ha inoltre omesso di prendere in esame gli elementi messi in evidenza nella richiesta, ossia l'unitarietà del contesto criminoso, l'omogeneità delle violazioni, con particolare riguardo alla tipologia dei reati, del bene giuridico leso, la costante compartecipazione dei medesimi soggetti.

La Corte ha poi trascurato che il Tribunale di Perugia, con ordinanza del 6 maggio 2011, ebbe a riconoscere il vincolo della continuazione tra l'omicidio [OSCURATO:PERSONA] e la partecipazione all'associazione criminosa cd. banda della Magliana nei confronti del coimputato [OSCURATO:PERSONA].

3. Il Procuratore generale, intervenuto con requisitoria scritta, ha chiesto l'annullamento con rinvio del provvedimento impugnato.

Considerato in diritto

1. Il ricorso è inammissibile.

2. Il ricorso è anzitutto generico nella parte in cui contesta la inammissibilità della richiesta per preclusione derivante dal cd. giudicato esecutivo.

La Corte di assise di appello ha in via principale osservato che la richiesta di riconoscimento della continuazione si è sostanziata nella riproposizione di altre già valutate e rigettate con provvedimenti che hanno resistito al controllo di legittimità.

A fronte di questa affermazione, corroborata dalla indicazione delle sentenze della Corte di cassazione che ebbero a rigettare o dichiarare inammissibili i ricorsi contro i precedenti provvedimenti di diniego, il ricorrente si è limitato ad opporre che la nuova richiesta fonderebbe su elementi nuovi, mai oggetto di esame, che però non ha indicato, neanche sommariamente.

Ha piuttosto allegato al ricorso l'istanza oggetto dell'impugnata ordinanza e copia delle sentenze di legittimità conclusive dei precedenti procedimenti di esecuzione, rimettendo così a questa Corte il compito di raffrontare quel che nelle sentenze è stato eventualmente indicato - per dare conto degli elementi posti a sostegno delle richieste - e i contenuti della più recente richiesta.

3. Non è poi dato comprendere se il ricorrente abbia invocato, in termini di novità, ulteriori elementi di fatto - dovendosi intendere per tali soltanto aspetti che vadano a comporre, arricchendola, la vicenda oggetto di esame - o di diritto - quali la normativa sopravvenuta o il mutamento giurisprudenziale per pronuncia delle Sezioni unite -, oppure abbia fatto riferimento a nuovi argomenti, sviluppati sulla base dei dati fattuali, oltre che normativi, già a disposizione dei giudici che emisero i precedenti provvedimenti.

In ogni caso sarebbe stato onere del ricorrente individuarli specificamente in ricorso, invece che rimetterne alla Corte la ricerca per mezzo della lettura comparata degli atti allegati.Le allegazioni di ricorso, infatti, giovano a comprovare quanto specificamente indicato nella esposizione del motivo e non già a gravare il giudice di legittimità del compito di ricercare negli atti quegli elementi di specificità che l'esposizione dei motivi non contiene.

4. La Corte di assise di appello ha comunque preso in esame i contenuti della richiesta e ne ha rilevato nel merito l'infondatezza con argomentazioni logiche e compiute.

Ha spiegato come il vincolo di continuazione sia altro dalla riconducibilità al programma associativo di cui i singoli episodi siano attuazione in termini di reati fine di una struttura associativa criminale.

Per quanto non specificamente, e quindi non nelle concrete modalità spazio-temporali di commissione, il singolo episodio, nella sua individualità, deve formare oggetto di deliberazione unitaria al momento della commissione del primo reato della ipotizzata serie di continuazione, altrimenti, come affermato dalla giurisprudenza di legittimità, "si finirebbe per configurare una sorta di automatismo nel riconoscimento della continuazione e del conseguente beneficio sanzionatorio, in quanto tutti i reati commessi in ambito associativo dovrebbero ritenersi in continuazione con la fattispecie di cui all'art. 416-bis cod. pen." - Sez. 1, n. 23818 del 22/06/2020, Rv. 279430 -

5. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.

Alla declaratoria d'inammissibilità consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria, equa al caso, indicata in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna 'd ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa de

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE ASSISE APPELLO di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]t\JI) .„\àto lette/sentite le conclusioni del PG j ls" \k•R40 C4\15<j•g\u Ritenuto in fatto 1. La Corte di assise di appello di Roma ha dichiarato l'inammissibilità della richiesta di [OSCURATO:PERSONA], diretta ad ottenere il riconoscimento della continuazione tra i reati oggetto di tre sentenze di condanna, specificamente l'omicidio di [OSCURATO:PERSONA], la partecipazione all'associazione per delinquere denominata banda della Magliana e il sequestro e l'omicidio di Grazioli. Tanto statuito, ha anche argomentato sulla infondatezza della richiesta. 1.1. Ha osservato, per quanto attiene al profilo della inammissibilità, che medesime richieste sono state già rigettate e che quella ora in esame non ha prospettato elementi di novità. Numerosi degli aspetti ivi descritti non risultano nuovi, perché sono stati espressamente o anche solo implicitamente, valutati nei precedenti provvedimenti della Corte di appello. 1.2. In riguardo alla infondatezza della pretesa ha rilevato che, pur potendosi riconoscere che gli episodi criminosi per i quali si invoca il vincolo della continuazione siano stati espressione delle dinamiche associative, proprio lo svolgersi imprevedibile di tali dinamiche, il loro dispiegarsi in un tempo assai dilatato, l'insorgere di inopinate conflittualità interne all'associazione, a seguito degli arresti di taluni componenti, di reciproche rivendicazioni, faide e vendette all'interno di un gruppo nella sostanza coeso escludono che i reati possano costituire espressione di un medesimo disegno. Non può affermarsi che, fin dal momento dell'ingresso del richiedente nel sodalizio criminoso, gli altri reati fossero stati già programmati, sia pure genericamente e nei soli aspetti essenziali. L'eccessivo divario temporale non consente di configurare una unitaria risoluzione criminosa. 2. Avverso l'ordinanza hanno proposto ricorso i difensori di [OSCURATO:PERSONA], che hanno articolato più motivi. 2.1. Con il primo motivo hanno dedotto vizio di violazione di legge e difetto di motivazione. Con la richiesta si è affermata l'esistenza del medesimo disegno criminoso evidenziando una serie di circostanze mai affrontate prima, costituenti elementi di novità rispetto alle precedenti richieste. 2.2. Con il secondo motivo hanno dedotto vizio di violazione di legge e difetto di motivazione. La Corte di appello ha illogicamente ritenuto che la distanza temporale tra i fatti criminosi sia elemento impeditivo del riconoscimento della continuazione. Ha inoltre omesso di prendere in esame gli elementi messi in evidenza nella richiesta, ossia l'unitarietà del contesto criminoso, l'omogeneità delle violazioni, con particolare riguardo alla tipologia dei reati, del bene giuridico leso, la costante compartecipazione dei medesimi soggetti. La Corte ha poi trascurato che il Tribunale di Perugia, con ordinanza del 6 maggio 2011, ebbe a riconoscere il vincolo della continuazione tra l'omicidio [OSCURATO:PERSONA] e la partecipazione all'associazione criminosa cd. banda della Magliana nei confronti del coimputato [OSCURATO:PERSONA]. 3. Il Procuratore generale, intervenuto con requisitoria scritta, ha chiesto l'annullamento con rinvio del provvedimento impugnato. Considerato in diritto 1. Il ricorso è inammissibile. 2. Il ricorso è anzitutto generico nella parte in cui contesta la inammissibilità della richiesta per preclusione derivante dal cd. giudicato esecutivo. La Corte di assise di appello ha in via principale osservato che la richiesta di riconoscimento della continuazione si è sostanziata nella riproposizione di altre già valutate e rigettate con provvedimenti che hanno resistito al controllo di legittimità. A fronte di questa affermazione, corroborata dalla indicazione delle sentenze della Corte di cassazione che ebbero a rigettare o dichiarare inammissibili i ricorsi contro i precedenti provvedimenti di diniego, il ricorrente si è limitato ad opporre che la nuova richiesta fonderebbe su elementi nuovi, mai oggetto di esame, che però non ha indicato, neanche sommariamente. Ha piuttosto allegato al ricorso l'istanza oggetto dell'impugnata ordinanza e copia delle sentenze di legittimità conclusive dei precedenti procedimenti di esecuzione, rimettendo così a questa Corte il compito di raffrontare quel che nelle sentenze è stato eventualmente indicato - per dare conto degli elementi posti a sostegno delle richieste - e i contenuti della più recente richiesta. 3. Non è poi dato comprendere se il ricorrente abbia invocato, in termini di novità, ulteriori elementi di fatto - dovendosi intendere per tali soltanto aspetti che vadano a comporre, arricchendola, la vicenda oggetto di esame - o di diritto - quali la normativa sopravvenuta o il mutamento giurisprudenziale per pronuncia delle Sezioni unite -, oppure abbia fatto riferimento a nuovi argomenti, sviluppati sulla base dei dati fattuali, oltre che normativi, già a disposizione dei giudici che emisero i precedenti provvedimenti. In ogni caso sarebbe stato onere del ricorrente individuarli specificamente in ricorso, invece che rimetterne alla Corte la ricerca per mezzo della lettura comparata degli atti allegati.Le allegazioni di ricorso, infatti, giovano a comprovare quanto specificamente indicato nella esposizione del motivo e non già a gravare il giudice di legittimità del compito di ricercare negli atti quegli elementi di specificità che l'esposizione dei motivi non contiene. 4. La Corte di assise di appello ha comunque preso in esame i contenuti della richiesta e ne ha rilevato nel merito l'infondatezza con argomentazioni logiche e compiute. Ha spiegato come il vincolo di continuazione sia altro dalla riconducibilità al programma associativo di cui i singoli episodi siano attuazione in termini di reati fine di una struttura associativa criminale. Per quanto non specificamente, e quindi non nelle concrete modalità spazio-temporali di commissione, il singolo episodio, nella sua individualità, deve formare oggetto di deliberazione unitaria al momento della commissione del primo reato della ipotizzata serie di continuazione, altrimenti, come affermato dalla giurisprudenza di legittimità, "si finirebbe per configurare una sorta di automatismo nel riconoscimento della continuazione e del conseguente beneficio sanzionatorio, in quanto tutti i reati commessi in ambito associativo dovrebbero ritenersi in continuazione con la fattispecie di cui all'art. 416-bis cod. pen." - Sez. 1, n. 23818 del 22/06/2020, Rv. 279430 - 5. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Alla declaratoria d'inammissibilità consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria, equa al caso, indicata in dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna 'd ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa de
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