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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 9 settembre 2021

Cassazione n. 01258/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/01/2021 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; FATTO E DIRITTO 1.La Corte di appello di Torino ha confermato la sentenza con cui [OSCURATO:PERSONA] è stato condannato per il reato previsto dall'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990.

2. Ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'imputato articolando un unico motivo con cui deduce in maniera assolutamente generica vizio di motivazione con particolare riguardo alla dosimetria della pena ed al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche.

3. Il ricorso è inammissibile.

Rispetto ad una puntuale motivazione, nulla di specifico è stato dedotto.

4. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 9 settembre 2021.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/01/2021 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; FATTO E DIRITTO 1.La Corte di appello di Torino ha confermato la sentenza con cui [OSCURATO:PERSONA] è stato condannato per il reato previsto dall'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990. 2. Ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'imputato articolando un unico motivo con cui deduce in maniera assolutamente generica vizio di motivazione con particolare riguardo alla dosimetria della pena ed al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. 3. Il ricorso è inammissibile. Rispetto ad una puntuale motivazione, nulla di specifico è stato dedotto. 4. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 9 settembre 2021.
Sentenza Cassazione n. 01258/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris