CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 22 novembre 2012
Cassazione n. 13111/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore, legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, ex lege, dall'Avvocatura Generale dello Stato, ed elettivamente domiciliata presso i suoi uffici, alla via dei Portoghesi n. 12 in Roma; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, giusta procura speciale stesa a margine del controricorso, dagli Avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], i quali hanno indicato recapito PEC, ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv.to [OSCURATO:PERSONA], alla piazza A. Capponi n. 16 in Roma; - controricorrente - avverso la sentenza n. 131, pronunciata dalla [OSCURATO:PERSONA] della Sicilia il 22.11.2012, e pubblicata il 23.5.2013; ascoltata, in camera di consiglio, la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; la Corte osserva: Fatti di causa 1. L'Agenzia delle Entrate notificava alla [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, l'avviso di accertamento n. RJT030200364, relativo all'anno 2000 ed attinente al recupero a tassazione di Irpeg (Euro 64.499,88) ed Irap (Euro 7.226,78), oltre accessori (controric., p. 2). L'atto impositivo traeva fondamento nel diniego di accesso ad esenzione decennale da Irpeg ed Ilor, domandata dalla società ai sensi della legge n. 64 del 1986. 2. La contribuente proponeva impugnazione avverso l'avviso di accertamento, innanzi alla [OSCURATO:PERSONA] di Ragusa la quale, osservato che le ragioni della parte erano già state ritenute fondate, nel diverso procedimento relativo all'impugnativa del diniego di accesso alla normativa beneficiale di cui alla legge n. 64 del 1986, riteneva di poterne estendere le conseguenze secondo cui l'accesso alla normativa di favore doveva ritenersi consentito alla società, e pertanto accoglieva il ricorso ed annullava l'atto impositivo. 3. L'Agenzia delle Entrate spiegava appello avverso la sentenza sfavorevole conseguita dai giudici di primo grado, innanzi alla [OSCURATO:PERSONA] di Palermo, sezione staccata di Catania, che confermava la decisione di primo grado. 4. Avverso la decisione assunta dalla CTR ha proposto ricorso per cassazione l'Amministrazione finanziaria, affidandosi a quattro motivi di impugnazione. Resiste mediante controricorso la società.Ragioni della decisione 1. L'Agenzia delle Entrate con il suo primo motivo di ricorso, introdotto ai sensi dell'art. 360, comma primo, n. 4, cod. proc. civ., contesta la nullità dell'impugnata sentenza della CTR per avere il giudice dell'appello violato l'art. 132, comma secondo, n. 4, cod. proc. civ., l'art. 118 disp. att. cod. proc. civ., e l'art. 36, comma 2, n. 4, del D.Lgs. n. 546 del 1992, non provvedendo all'esposizione dei motivi di fatto e di diritto della decisione. 2. Mediante il secondo strumento di impugnazione, proposto ai sensi dell'art. 360, comma primo, n. 4, cod. proc. civ., l'Ente impositore censura ancora la nullità della decisione adottata dalla CTR, in conseguenza della violazione dell'art. 295 cod. proc. civ., per non avere il giudice dell'appello sospeso il presente giudizio, relativo all'avviso di accertamento, pendendo la causa pregiudicante avente ad oggetto il diniego di accesso alla normativa beneficiale, neppure disponendo la riunione dei giudizi. 3. Con il suo terzo motivo di ricorso, introdotto ai sensi dell'art. 360, comma primo, n. 4, cod. proc. civ., l'Amministrazione finanziaria censura ancora la nullità della sentenza adottata dalla CTR, in conseguenza della violazione dell'art. 112 cod. proc. civ., per non avere il giudice dell'appello pronunciato sulle contestazioni proposte dall'Agenzia delle Entrate avverso la decisione di primo grado, essa stessa priva di motivazione. 4. Mediante il suo quarto motivo di ricorso, proposto ai sensi dell'art. 360, comma primo, n. 5, cod. proc. civ., l'Agenzia delle Entrate lamenta il "difetto di motivazione su aspetti decisivi del giudizio" (ric., p. 15), per non avere la CTR esaminato in alcuna misura le censure proposte da essa Amministrazione finanziaria circa la mancanza dei requisiti previsti dalla legge per la concessione delle agevolazioni richieste dalla società.5. Mediante il primo motivo di impugnazione l'Ente impositore critica la nullità della sentenza impugnata per non avere la CTR esposto i motivi di fatto e le ragioni di diritto poste a fondamento della decisione. Con il terzo strumento di ricorso, inoltre, contesta ancora la nullità della pronuncia impugnata, per non avere la CTR affatto pronunciato sulle censure proposte da essa Amministrazione finanziaria avverso la decisione di primo grado. I motivi di ricorso presentano profili di connessione, e possono essere trattati congiuntamente. 5.1. La CTR, in effetti, si limita a scrivere, in motivazione, che la pretesa dell'Agenzia delle Entrate "è infondata per effetto della favorevole sentenza di primo grado. La circostanza della sua non- definitività è ininfluente, poiché nessun dato normativo - anche indiretto - consente di far prevalere l'atto tributario sulla sentenza che l'ha demolito, con paradossale ribaltamento". Le espressioni utilizzate dal giudice dell'appello, di per sé non comprensibili, possono trovare una parziale spiegazione solo in conseguenza della lettura degli atti di parte. Occorre allora chiarire che la "favorevole sentenza di primo grado" cui la CTR intende fare riferimento non è stata pronunciata in questo giudizio. Il giudice dell'appello intende richiamare la decisione in materia di diniego di accesso della società alla normativa beneficiale, che aveva ritenuto fondate le pretese della società, e la invoca, dichiaratamente, come sentenza non ancora definitiva. Tuttavia, non opta per la sospensione del presente giudizio, e neppure procede alla riunione dei processi. 5.2. Ancor prima occorre però rilevare che la decisione adottata dalla CTR si risolve esclusivamente in un mero riferimento, per relationem come suol dirsi, ad altra decisione, di cui non cita gli estremi e non illustra, neppure nella massima sintesi, i contenuti, e tanto meno spiega perché intenda aderirvi. La decisione della CTR neppure dà adeguato conto delle contestazioni proposte dall'Amministrazione finanziaria. In definitiva una motivazione propria della decisione manca del tutto. L'impugnata decisione della CTR della Sicilia deve pertanto seguire la sorte delle precedenti decisioni adottate in materia, in relazione ad analoghe controversie tra le stesse parti, sempre aventi ad oggetto avvisi di accertamento, che sono state cassate con rinvio da questa Corte di legittimità con decisioni: Cass. sez. V, 14.12.2012, n. 18885, Cass. sez. V, 14.12.2012, n. 19886 e Cass. sez. V, 14.12.2012, n. 19887. 5.3. Il primo ed il terzo motivo di ricorso, proposti dall'Agenzia delle Entrate, sono quindi fondati e devono essere accolti, e gli ulteriori motivi di ricorso rimangono assorbiti. 6. Il ricorso introdotto dall'Agenzia delle Entrate deve essere pertanto accolto, nei limiti innanzi indicati, in relazione al primo ed al terzo motivo di impugnazione, assorbiti il secondo e il quarto, con cassazione della decisione impugnata e rinvio alla [OSCURATO:PERSONA] della Sicilia, sezione staccata di Catania che, in diversa composizione, procederà a nuovo giudizio, nel rispetto dei principi innanzi esposti, e provvederà anche a disciplinare le spese del giudizio di legittimità tra le parti. La Corte, P.Q.M. accoglie il primo ed il terzo motivo di ricorso proposti dall'Agenzia delle Entrate, assorbiti gli ulteriori, cassa la decisione impugnata e rinvia innanzi alla [OSCURATO:PERSONA] di Palermo, sezione staccata di Catania che, in diversa composizione, procederà a nuovo giudizio, nel rispetto dei principi esposti, e provvederà anche a r